Articolo 10 septies della Legge 9 luglio 1990, n. 185
Articolo 10 sexiesArticolo 10 octies
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22 luglio 2012
Art. 10-septies. ((Obblighi dei fornitori)) (( 1. I fornitori dei materiali di armamento sono tenuti a informare i destinatari circa i termini e le condizioni eventualmente apposti all'autorizzazione di trasferimento, comprese le limitazioni, relativi all'impiego finale o all'esportazione dei prodotti.
2. E' fatto obbligo ai fornitori di tenere un registro dettagliato e completo dei trasferimenti, unitamente ai documenti commerciali dai quali devono risultare le seguenti informazioni:
a) descrizione del materiale di armamento e suo riferimento in conformita' all'elenco di cui all'articolo 2, comma 3;
b) quantita' e valore del materiale di armamento;
c) date del trasferimento;
d) nome e indirizzo del fornitore e del destinatario;
e) impiego finale e utilizzatore finale del materiale di armamento, se noti;
f) prova che il destinatario dei materiali di armamento in questione e' stato informato della restrizione all'esportazione cui e' soggetta l'autorizzazione di trasferimento.
3. Il registro di cui al comma 2 deve essere conservato dal fornitore per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dall'ultima registrazione. Esso deve essere messo a disposizione, su richiesta, delle competenti autorita' dello Stato membro dal cui territorio i materiali sono stati trasferiti. ))
Entrata in vigore il 22 luglio 2012
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