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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/10/2025, n. 14385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14385 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
AR NZ Presidente
LI TE UD rel.
FA IA UD
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 30233/2023 vertente TRA
(Caserta, 12.01.1972) con il patrocinio dell'avv. Parte_1
NT NA;
ricorrente E (La Spezia, 28.02.1972) con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. Savino Guglielmi;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI
v. note di trattazione scritta per l'udienza del 30.9.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il giudizio è stato introdotto da il quale ha chiesto la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio contratto con premesso che i coniugi si Controparte_1 2 erano separati consensualmente nel 2017, e che dall'unione erano nati il Per_1
11.02.2004, e , il 03.10.2007, ha chiesto la conferma dell'affidamento condiviso del Pt_2 figlio minore , con collocamento prevalente presso la madre, la conferma del Pt_2 contributo già concordato per il mantenimento del minore, oggi pari ad € 300,00 mensili oltre a spese straordinarie nella misura del 50%, la revoca del contributo per il mantenimento di atteso l'intervenuto trasferimento del ragazzo - ormai maggiorenne - Per_1 dall'abitazione materna a quella paterna, la revoca dell'assegno di € 150,00 mensili per il mantenimento della moglie, in quanto previsto nelle condizioni concordate fino al reperimento di attività lavorativa da parte della stessa.
La resistente ha aderito alla richiesta di divorzio e ha chiesto la conferma dell'affidamento condiviso del figlio minore , con collocamento prevalente presso di sé, l'assegnazione Pt_2 della casa familiare in proprio favore ed incontri protetti padre-figlio in attesa di accertamenti sull'idoneità genitoriale paterna in considerazione del rifiuto del minore di incontrare il padre, la rideterminazione dell'assegno di mantenimento per entrambi i figli in € 800,00 mensili (€
400,00 per ciascun figlio), oltre all'integrale versamento delle spese straordinarie da parte del padre per entrambi i figli, in considerazione dei maggiori redditi del ricorrente rispetto a quelli fiscalmente dichiarati, la rideterminazione dell'assegno previsto in proprio favore in € 400,00 mensili, vista l'assenza di occupazione lavorativa.
1. STATUS
Può essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 28.9.2002, giacché è effettivamente decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970, e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nel corso del giudizio (in data 3.10.2025) anche il figlio minore delle parti, , è Pt_2 divenuto maggiorenne, e nulla deve prevedersi pertanto in merito al suo affidamento.
2. ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE
La casa familiare sita in Roma, Via Luigi Capuana 191, resta assegnata alla resistente quale genitore convivente con il figlio , maggiorenne ma non ancora economicamente Pt_2 autosufficiente.
3. RICHIESTE ECONOMICHE
All'esito della udienza di comparizione delle parti del 31.1.2024, il Tribunale ha disposto in via provvisoria la conferma dei provvedimenti della separazione, ad eccezione dell'obbligo del padre di versare alla madre l'assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne 3
trasferitosi stabilmente dal padre, e da questi direttamente mantenuto, , fermo il Per_1 pagamento delle spese straordinarie per entrambi i figli al 50% a carico di entrambi i genitori.
In sede di precisazione delle conclusioni il ricorrente ha insistito nelle richieste di cui al ricorso introduttivo, mentre la resistente ha rinunciato all'assegno di mantenimento per il figlio e ha parzialmente modificato le domande quanto all'entità degli importi richiesti a Per_1 titolo di mantenimento per sé e il figlio . Pt_2
Quanto alla situazione reddituale e patrimoniale dei coniugi il collegio osserva che il ricorrente è dipendente presso il Comune di Fonte Nuova (RM) e percepisce redditi mensili pari a circa 2.162,00 al mese calcolati su 12 mensilità (cfr. 730/2025 dal quale emerge un reddito annuale netto pari ad € 25.097,00 ovvero pari ad € 2.091,00 netti mensili e cfr.
730/2024 dal quale emerge un reddito annuale netto pari ad € 26.800,00 ovvero pari ad €
2.233,00 netti mensili), vive unitamente al figlio in un immobile di proprietà sito Per_1 in via dei Pini 49, Fonte Nuova (RM), gravato da mutuo ipotecario con scadenza nel 2037 con rata mensile pari ad € 430,00 circa (cfr. contratto di mutuo e piano di ammortamento allegato).
La resistente in corso di giudizio è stata assunta con contratto a tempo determinato part time presso un supermercato per il mese di marzo 2024 (cfr. contratto di lavoro part time), detto contratto è stato successivamente prorogato sino ad agosto 2025 (cfr. rinnovo del contratto part time), con redditi netti pari a circa € 700,00 mensili (cfr. dichiarazione di atto notorio del
25.3.2025). Ella vive unitamente al figlio nella casa familiare di sua esclusiva Pt_2 proprietà sita in Roma, Via Luigi Capuana 191.
Con riferimento al mantenimento ordinario del figlio maggiorenne ma non ancora Per_1 economicamente autosufficiente, considerato che il ragazzo vive stabilmente con il padre, e tenuto conto del divario tra le risorse dei genitori, può essere confermato il provvedimento provvisorio che ha previsto che il padre si facesse carico in via esclusiva delle sue necessità ordinarie.
Può essere confermato anche l'importo di 300 euro mensili per il mantenimento ordinario di
, considerato che la resistente -a differenza che in passato- gode di redditi da lavoro Pt_2
(si presume che sia intervenuta una ulteriore proroga del contratto dal momento che negli atti conclusivi nulla viene dedotto in contrario) e che il padre provvede in via esclusiva al mantenimento diretto del figlio maggiore Per_1
Le spese straordinarie necessarie per i figli e individuate sulla base del Per_1 Pt_2
Protocollo in uso presso questo Tribunale verranno ripartite in pari quota tra i genitori.
Quanto al riconoscimento di un assegno divorzile in favore della resistente si osserva preliminarmente che il contributo di mantenimento della coniuge, stabilito in sede di separazione consensuale nella misura di € 150,00 mensili, era stato a suo tempo concordato 4 in via temporanea, sino a quando la stessa avesse intrapreso una attività lavorativa. Ad oggi la resistente ha un proprio reddito e sono pertanto venute meno le ragioni assistenziali che avevano portato alla previsione di cui sopra.
Secondo un orientamento che a partire dalla pronuncia 18287/2018 delle Sezioni Unite della
Cassazione può dirsi consolidato, l'assegno divorzile presuppone indubbiamente uno squilibrio tra le condizioni economiche dei due interessati, ma non è funzionale al loro livellamento, né al ripristino di un tenore di vita pari a quello della famiglia unita. L'assegno come è noto si articola in diverse componenti, di natura rispettivamente assistenziale, compensativa e risarcitoria, non necessariamente compresenti;
l'elemento assistenziale tende ad assicurare al coniuge debole l'accesso ad una vita dignitosa, quello compensativo serve in certo senso a ripagare il coniuge richiedente del contributo fornito alla vita familiare, inteso sia come apporto “diretto” alla formazione del patrimonio comune, sia come ausilio indiretto fornito all'altro coniuge attraverso il sacrificio delle proprie aspettative di crescita personale e professionale, effettuato in funzione del tipo di assetto familiare concordato tra i coniugi. Si aggiungono poi quali ulteriori elementi di valutazione, la considerazione dell'età e dello stato di salute degli interessati, nonché la durata del matrimonio.
Di rilevanza statisticamente marginale, il criterio risarcitorio può intervenire infine in funzione riparativa, laddove la fine del matrimonio sia da ricondurre a comportamenti lesivi della dignità o dell'integrità dell'altro coniuge.
Pertanto il riferimento che l'art. 5 l. 898/70 opera all'inadeguatezza dei mezzi di cui dispone il coniuge richiedente, non va inteso nel senso restrittivo di limitarlo al parametro della libertà dai bisogni essenziali, ma neppure va dilatato sino a prendere a misura dell'adeguatezza il tenore di vita pregresso o l'entità delle sostanze del coniuge onerato.
Nel caso presente si ritiene che non sussistano i presupposti per la determinazione di un assegno divorzile in favore della sotto il profilo assistenziale, posto che non è CP_1 contestato che la resistente abbia intrapreso una attività lavorativa dimostrando in tal modo di poter reperire autonomamente i mezzi necessari al proprio sostentamento. Ella inoltre è proprietaria esclusiva dell'immobile in cui vive. Parimenti va escluso che si possa riconoscerle un assegno divorzile secondo il profilo perequativo compensativo in quanto non
è emerso nel corso del giudizio che la resistente abbia sacrificato alcuna personale aspirazione lavorativa alle necessità della famiglia, pur dandosi atto che indubbiamente ella si sia dedicata in costanza di matrimonio in via prevalente all'organizzazione familiare e alla crescita e all'accudimento dei figli;
non vi sono neppure indicatori che la donna abbia contribuito alla formazione del patrimonio comune in forma diretta. 5
In conclusione, escluso altresì che si possa riconoscere un assegno sotto il profilo risarcitorio, ritiene il collegio che debba prevedersi che ognuno dei coniugi provveda al proprio mantenimento.
Ricorrono giustificati motivi, in ragione della natura del giudizio, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n.
30233/2023, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
(Caserta, 12.1.1972) e (La Spezia, 28.2.1972) in Roma in data 28.9.2002 Controparte_1 trascritto nei Registri dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Roma (atto n. 01687, parte
2, serie A03, anno 2002);
-manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies disp att c.p.c.;
- conferma l'assegnazione della casa familiare sita in Roma, Via Luigi Capuana 191 alla resistente;
- dispone che il ricorrente provveda al mantenimento in via diretta del figlio Per_1
-pone a carico del ricorrente un contributo perequativo per il mantenimento del figlio Pt_2 nella misura di € 300,00 mensili, da corrispondere in favore di al suo Controparte_1 domicilio o a mezzo bonifico bancario o postale entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici dell'ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati;
- pone a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie necessarie per i figli e individuate secondo il protocollo in uso presso questo Per_1 Pt_2 ufficio giudiziario;
- rigetta la domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Roma, 06.10.2025
Il UD estensore Il Presidente
LI TE AR NZ
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
AR NZ Presidente
LI TE UD rel.
FA IA UD
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 30233/2023 vertente TRA
(Caserta, 12.01.1972) con il patrocinio dell'avv. Parte_1
NT NA;
ricorrente E (La Spezia, 28.02.1972) con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. Savino Guglielmi;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI
v. note di trattazione scritta per l'udienza del 30.9.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il giudizio è stato introdotto da il quale ha chiesto la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio contratto con premesso che i coniugi si Controparte_1 2 erano separati consensualmente nel 2017, e che dall'unione erano nati il Per_1
11.02.2004, e , il 03.10.2007, ha chiesto la conferma dell'affidamento condiviso del Pt_2 figlio minore , con collocamento prevalente presso la madre, la conferma del Pt_2 contributo già concordato per il mantenimento del minore, oggi pari ad € 300,00 mensili oltre a spese straordinarie nella misura del 50%, la revoca del contributo per il mantenimento di atteso l'intervenuto trasferimento del ragazzo - ormai maggiorenne - Per_1 dall'abitazione materna a quella paterna, la revoca dell'assegno di € 150,00 mensili per il mantenimento della moglie, in quanto previsto nelle condizioni concordate fino al reperimento di attività lavorativa da parte della stessa.
La resistente ha aderito alla richiesta di divorzio e ha chiesto la conferma dell'affidamento condiviso del figlio minore , con collocamento prevalente presso di sé, l'assegnazione Pt_2 della casa familiare in proprio favore ed incontri protetti padre-figlio in attesa di accertamenti sull'idoneità genitoriale paterna in considerazione del rifiuto del minore di incontrare il padre, la rideterminazione dell'assegno di mantenimento per entrambi i figli in € 800,00 mensili (€
400,00 per ciascun figlio), oltre all'integrale versamento delle spese straordinarie da parte del padre per entrambi i figli, in considerazione dei maggiori redditi del ricorrente rispetto a quelli fiscalmente dichiarati, la rideterminazione dell'assegno previsto in proprio favore in € 400,00 mensili, vista l'assenza di occupazione lavorativa.
1. STATUS
Può essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 28.9.2002, giacché è effettivamente decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970, e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nel corso del giudizio (in data 3.10.2025) anche il figlio minore delle parti, , è Pt_2 divenuto maggiorenne, e nulla deve prevedersi pertanto in merito al suo affidamento.
2. ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE
La casa familiare sita in Roma, Via Luigi Capuana 191, resta assegnata alla resistente quale genitore convivente con il figlio , maggiorenne ma non ancora economicamente Pt_2 autosufficiente.
3. RICHIESTE ECONOMICHE
All'esito della udienza di comparizione delle parti del 31.1.2024, il Tribunale ha disposto in via provvisoria la conferma dei provvedimenti della separazione, ad eccezione dell'obbligo del padre di versare alla madre l'assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne 3
trasferitosi stabilmente dal padre, e da questi direttamente mantenuto, , fermo il Per_1 pagamento delle spese straordinarie per entrambi i figli al 50% a carico di entrambi i genitori.
In sede di precisazione delle conclusioni il ricorrente ha insistito nelle richieste di cui al ricorso introduttivo, mentre la resistente ha rinunciato all'assegno di mantenimento per il figlio e ha parzialmente modificato le domande quanto all'entità degli importi richiesti a Per_1 titolo di mantenimento per sé e il figlio . Pt_2
Quanto alla situazione reddituale e patrimoniale dei coniugi il collegio osserva che il ricorrente è dipendente presso il Comune di Fonte Nuova (RM) e percepisce redditi mensili pari a circa 2.162,00 al mese calcolati su 12 mensilità (cfr. 730/2025 dal quale emerge un reddito annuale netto pari ad € 25.097,00 ovvero pari ad € 2.091,00 netti mensili e cfr.
730/2024 dal quale emerge un reddito annuale netto pari ad € 26.800,00 ovvero pari ad €
2.233,00 netti mensili), vive unitamente al figlio in un immobile di proprietà sito Per_1 in via dei Pini 49, Fonte Nuova (RM), gravato da mutuo ipotecario con scadenza nel 2037 con rata mensile pari ad € 430,00 circa (cfr. contratto di mutuo e piano di ammortamento allegato).
La resistente in corso di giudizio è stata assunta con contratto a tempo determinato part time presso un supermercato per il mese di marzo 2024 (cfr. contratto di lavoro part time), detto contratto è stato successivamente prorogato sino ad agosto 2025 (cfr. rinnovo del contratto part time), con redditi netti pari a circa € 700,00 mensili (cfr. dichiarazione di atto notorio del
25.3.2025). Ella vive unitamente al figlio nella casa familiare di sua esclusiva Pt_2 proprietà sita in Roma, Via Luigi Capuana 191.
Con riferimento al mantenimento ordinario del figlio maggiorenne ma non ancora Per_1 economicamente autosufficiente, considerato che il ragazzo vive stabilmente con il padre, e tenuto conto del divario tra le risorse dei genitori, può essere confermato il provvedimento provvisorio che ha previsto che il padre si facesse carico in via esclusiva delle sue necessità ordinarie.
Può essere confermato anche l'importo di 300 euro mensili per il mantenimento ordinario di
, considerato che la resistente -a differenza che in passato- gode di redditi da lavoro Pt_2
(si presume che sia intervenuta una ulteriore proroga del contratto dal momento che negli atti conclusivi nulla viene dedotto in contrario) e che il padre provvede in via esclusiva al mantenimento diretto del figlio maggiore Per_1
Le spese straordinarie necessarie per i figli e individuate sulla base del Per_1 Pt_2
Protocollo in uso presso questo Tribunale verranno ripartite in pari quota tra i genitori.
Quanto al riconoscimento di un assegno divorzile in favore della resistente si osserva preliminarmente che il contributo di mantenimento della coniuge, stabilito in sede di separazione consensuale nella misura di € 150,00 mensili, era stato a suo tempo concordato 4 in via temporanea, sino a quando la stessa avesse intrapreso una attività lavorativa. Ad oggi la resistente ha un proprio reddito e sono pertanto venute meno le ragioni assistenziali che avevano portato alla previsione di cui sopra.
Secondo un orientamento che a partire dalla pronuncia 18287/2018 delle Sezioni Unite della
Cassazione può dirsi consolidato, l'assegno divorzile presuppone indubbiamente uno squilibrio tra le condizioni economiche dei due interessati, ma non è funzionale al loro livellamento, né al ripristino di un tenore di vita pari a quello della famiglia unita. L'assegno come è noto si articola in diverse componenti, di natura rispettivamente assistenziale, compensativa e risarcitoria, non necessariamente compresenti;
l'elemento assistenziale tende ad assicurare al coniuge debole l'accesso ad una vita dignitosa, quello compensativo serve in certo senso a ripagare il coniuge richiedente del contributo fornito alla vita familiare, inteso sia come apporto “diretto” alla formazione del patrimonio comune, sia come ausilio indiretto fornito all'altro coniuge attraverso il sacrificio delle proprie aspettative di crescita personale e professionale, effettuato in funzione del tipo di assetto familiare concordato tra i coniugi. Si aggiungono poi quali ulteriori elementi di valutazione, la considerazione dell'età e dello stato di salute degli interessati, nonché la durata del matrimonio.
Di rilevanza statisticamente marginale, il criterio risarcitorio può intervenire infine in funzione riparativa, laddove la fine del matrimonio sia da ricondurre a comportamenti lesivi della dignità o dell'integrità dell'altro coniuge.
Pertanto il riferimento che l'art. 5 l. 898/70 opera all'inadeguatezza dei mezzi di cui dispone il coniuge richiedente, non va inteso nel senso restrittivo di limitarlo al parametro della libertà dai bisogni essenziali, ma neppure va dilatato sino a prendere a misura dell'adeguatezza il tenore di vita pregresso o l'entità delle sostanze del coniuge onerato.
Nel caso presente si ritiene che non sussistano i presupposti per la determinazione di un assegno divorzile in favore della sotto il profilo assistenziale, posto che non è CP_1 contestato che la resistente abbia intrapreso una attività lavorativa dimostrando in tal modo di poter reperire autonomamente i mezzi necessari al proprio sostentamento. Ella inoltre è proprietaria esclusiva dell'immobile in cui vive. Parimenti va escluso che si possa riconoscerle un assegno divorzile secondo il profilo perequativo compensativo in quanto non
è emerso nel corso del giudizio che la resistente abbia sacrificato alcuna personale aspirazione lavorativa alle necessità della famiglia, pur dandosi atto che indubbiamente ella si sia dedicata in costanza di matrimonio in via prevalente all'organizzazione familiare e alla crescita e all'accudimento dei figli;
non vi sono neppure indicatori che la donna abbia contribuito alla formazione del patrimonio comune in forma diretta. 5
In conclusione, escluso altresì che si possa riconoscere un assegno sotto il profilo risarcitorio, ritiene il collegio che debba prevedersi che ognuno dei coniugi provveda al proprio mantenimento.
Ricorrono giustificati motivi, in ragione della natura del giudizio, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n.
30233/2023, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
(Caserta, 12.1.1972) e (La Spezia, 28.2.1972) in Roma in data 28.9.2002 Controparte_1 trascritto nei Registri dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Roma (atto n. 01687, parte
2, serie A03, anno 2002);
-manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies disp att c.p.c.;
- conferma l'assegnazione della casa familiare sita in Roma, Via Luigi Capuana 191 alla resistente;
- dispone che il ricorrente provveda al mantenimento in via diretta del figlio Per_1
-pone a carico del ricorrente un contributo perequativo per il mantenimento del figlio Pt_2 nella misura di € 300,00 mensili, da corrispondere in favore di al suo Controparte_1 domicilio o a mezzo bonifico bancario o postale entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici dell'ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati;
- pone a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie necessarie per i figli e individuate secondo il protocollo in uso presso questo Per_1 Pt_2 ufficio giudiziario;
- rigetta la domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Roma, 06.10.2025
Il UD estensore Il Presidente
LI TE AR NZ