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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/10/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, 1° Sez. Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Lopiano PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato GIUDICE
Dott.ssa Raffaella Cappiello GIUDICE REL.
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1833/2024 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, avente ad oggetto: divorzio congiunto
PROMOSSA TRA
, (C.F. nato il [...] a Parte_1 C.F._1
Castellammare di Stabia, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.
CO UM, con Studio professionale in Scafati (SA) alla via Bonifica vic.
Langellotti, 21
E
, (C.F. ) nata il [...] a [...] Parte_2 C.F._2
di Stabia, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Alfano Ylenia Zaira presso il cui studio elegge domicilio in Castellammare di Stabia (NA) alla Via
GI Cosenza, n. 277;
RICORRENT
I
NONCHE'
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: Con note di trattazione scritta depositate, rispettivamente, in data 14.04.2025 e 22.04.2025, in sostituzione dell'udienza del 29.04.2025, i ricorrenti hanno concluso per il recepimento da parte del Collegio degli accordi di cui al ricorso introduttivo al quale, integralmente, si sono riportati.
Il P.M., in data 07.10.2024, ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 17.09.2024, e Parte_1
chiedevano che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio Parte_2
dagli stessi contratto in data 29.03.2018 nel Comune di Castellammare di Stabia, optando per il regime di separazione dei beni.
A sostegno della domanda adducevano:
1. Che, dalla loro unione, non erano nati figli;
2. Che, il rapporto matrimoniale un tempo di reciproca soddisfazione, iniziava a deteriorarsi, tanto da indurre gli stessi a presentare presso l'intestato Tribunale procedimento di separazione consensuale, conclusosi con sentenza di omologa n.
342/2024 pubblicata il 01.02.2024;
3. Che lo stato di separazione da allora era proseguito ininterrottamente, perdurando tuttora;
4. Che avevano raggiunto un accordo per richiedere congiuntamente lo scioglimento del matrimonio.
Fissata con decreto del 29.09.2024 la data di udienza per il successivo 22 aprile
2025, poi rinviata all'udienza del 29 aprile 2025, la stessa veniva sostituita, per concorde volontà delle parti, con note di trattazione scritta.
Con le suddette note ex art. 127 ter c.p.c. depositate, rispettivamente, in data
14.04.2025 e 22.04.2025, i ricorrenti ribadivano la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo;
quindi, resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato, acquisito parere favorevole del P.M., riservava la causa in decisione al Collegio.
La domanda è fondata e meritevole di accoglimento.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione consensuale e, da quella data, è perdurato lo stato di separazione.
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 4 I coniugi hanno poi ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate nel ricorso. In particolare i coniugi dichiaravano di essere entrambi economicamente indipendenti e di aver regolamentato ogni altro aspetto patrimoniale;
pertanto non prevedevano alcuna statuizione di carattere economico, dichiarando di rinunciare reciprocamente all'assegno divorzile.
Le stesse, inoltre, espressamente davano atto di non aver nulla a pretendere l'una dall'altra e comunque di rinunziare espressamente ad ogni diritto e/o azione per ogni altro titolo, ragione o causa.
Ne consegue che, in mancanza di pattuizioni di carattere economico ed in assenza di figli, alcuna statuizione accessoria rispetto alla pronuncia di status deve essere assunta.
Trattandosi di procedura camerale, su ricorso congiunto delle parti, nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta con ricorso depositato in data 17.09.2024, così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 29.03.2018 nel
Comune di Castellammare di Stabia t r a e ai Parte_1 Parte_2
seguenti patti e condizioni:
a. i coniugi continueranno a vivere separatamente fermo restando l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
b. La casa coniugale, di proprietà del sig. resterà nella esclusiva Pt_1
disponibilità di quest'ultimo;
3) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del Comune di Castellammare di
Stabia (NA) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 989/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile
(Atto n. 12, parte I, anno 2018, Serie A);
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella Camera di consiglio del 7.07.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 4 dott.ssa Raffaella Cappiello dott.ssa Marianna Lopiano
N. 1171/2013 R.G. - pag. 4 di 4
Il Tribunale di Torre Annunziata, 1° Sez. Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Lopiano PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato GIUDICE
Dott.ssa Raffaella Cappiello GIUDICE REL.
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1833/2024 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, avente ad oggetto: divorzio congiunto
PROMOSSA TRA
, (C.F. nato il [...] a Parte_1 C.F._1
Castellammare di Stabia, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.
CO UM, con Studio professionale in Scafati (SA) alla via Bonifica vic.
Langellotti, 21
E
, (C.F. ) nata il [...] a [...] Parte_2 C.F._2
di Stabia, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Alfano Ylenia Zaira presso il cui studio elegge domicilio in Castellammare di Stabia (NA) alla Via
GI Cosenza, n. 277;
RICORRENT
I
NONCHE'
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: Con note di trattazione scritta depositate, rispettivamente, in data 14.04.2025 e 22.04.2025, in sostituzione dell'udienza del 29.04.2025, i ricorrenti hanno concluso per il recepimento da parte del Collegio degli accordi di cui al ricorso introduttivo al quale, integralmente, si sono riportati.
Il P.M., in data 07.10.2024, ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 17.09.2024, e Parte_1
chiedevano che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio Parte_2
dagli stessi contratto in data 29.03.2018 nel Comune di Castellammare di Stabia, optando per il regime di separazione dei beni.
A sostegno della domanda adducevano:
1. Che, dalla loro unione, non erano nati figli;
2. Che, il rapporto matrimoniale un tempo di reciproca soddisfazione, iniziava a deteriorarsi, tanto da indurre gli stessi a presentare presso l'intestato Tribunale procedimento di separazione consensuale, conclusosi con sentenza di omologa n.
342/2024 pubblicata il 01.02.2024;
3. Che lo stato di separazione da allora era proseguito ininterrottamente, perdurando tuttora;
4. Che avevano raggiunto un accordo per richiedere congiuntamente lo scioglimento del matrimonio.
Fissata con decreto del 29.09.2024 la data di udienza per il successivo 22 aprile
2025, poi rinviata all'udienza del 29 aprile 2025, la stessa veniva sostituita, per concorde volontà delle parti, con note di trattazione scritta.
Con le suddette note ex art. 127 ter c.p.c. depositate, rispettivamente, in data
14.04.2025 e 22.04.2025, i ricorrenti ribadivano la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo;
quindi, resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato, acquisito parere favorevole del P.M., riservava la causa in decisione al Collegio.
La domanda è fondata e meritevole di accoglimento.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione consensuale e, da quella data, è perdurato lo stato di separazione.
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 4 I coniugi hanno poi ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate nel ricorso. In particolare i coniugi dichiaravano di essere entrambi economicamente indipendenti e di aver regolamentato ogni altro aspetto patrimoniale;
pertanto non prevedevano alcuna statuizione di carattere economico, dichiarando di rinunciare reciprocamente all'assegno divorzile.
Le stesse, inoltre, espressamente davano atto di non aver nulla a pretendere l'una dall'altra e comunque di rinunziare espressamente ad ogni diritto e/o azione per ogni altro titolo, ragione o causa.
Ne consegue che, in mancanza di pattuizioni di carattere economico ed in assenza di figli, alcuna statuizione accessoria rispetto alla pronuncia di status deve essere assunta.
Trattandosi di procedura camerale, su ricorso congiunto delle parti, nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta con ricorso depositato in data 17.09.2024, così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 29.03.2018 nel
Comune di Castellammare di Stabia t r a e ai Parte_1 Parte_2
seguenti patti e condizioni:
a. i coniugi continueranno a vivere separatamente fermo restando l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
b. La casa coniugale, di proprietà del sig. resterà nella esclusiva Pt_1
disponibilità di quest'ultimo;
3) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del Comune di Castellammare di
Stabia (NA) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 989/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile
(Atto n. 12, parte I, anno 2018, Serie A);
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella Camera di consiglio del 7.07.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 4 dott.ssa Raffaella Cappiello dott.ssa Marianna Lopiano
N. 1171/2013 R.G. - pag. 4 di 4