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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 04/09/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 258/2025 P.U. CCI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE V
Il Tribunale composto dai sig.ri Magistrati
Dott.ssa Linda Pattonelli Presidente
Dott. Cristian Soscia Giudice rel.
Dott.ssa Stefania Grasselli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 258/2025 P.U.CCI per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società Controparte_1
, con sede legale in Borgo San Lorenzo, Viale IV Novembre
[...]
n. 53.
Con ricorso depositato in cancelleria in data 8.7.2025 le sig.re Parte_1 Parte_2
e hanno chiesto dichiararsi l'apertura della
[...] Parte_3 Parte_4
liquidazione giudiziale nei confronti dell'impresa in epigrafe, allegando crediti rispettivamente per
€ 9.162,77, € 6.932,87, € 10.466,03 ed € 6,773,75, oltre a complessivi € 11.253,76 per spese legali ed esborsi, in virtù di precetti su sentenze emesse dal Tribunale di Firenze – sezione lavoro.
Comparso il difensore delle creditrici istanti all'udienza del 2.9.2025, il giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
*******
1 Ricorrono i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di semplificata a socio unico. Controparte_2
E' accertata la natura commerciale dell'impresa, avente quale oggetto attività di commercio al dettaglio di generi alimentari.
Quanto al requisito di cui all'art. 49, ult. comma, CCI, deve osservarsi che i debiti scaduti nei confronti delle creditrici istanti superano già la soglia di procedibilità, e agli stessi va aggiunto quello verso l'Agenzia delle Entrate – Riscossione per € 27.547,54.
Con riferimento ai presupposti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCI, va rilevato che l'impresa debitrice non si è costituita, nonostante regolare notifica effettuata alla società ai sensi dell'art. 40
CCII, comma 8 CCII e al legale rappresentante a mani di convivente, e non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui al medesimo articolo, i cui limiti devono pertanto ritenersi superati.
Quanto alla sussistenza del presupposto dello stato d'insolvenza, secondo il prevalente orientamento della dottrina e della giurisprudenza, la valutazione dello stesso va compiuta in modo oggettivo (attraverso una molteplicità di fatti esteriori idonei a dimostrare l'incapacità
dell'imprenditore a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni), indipendentemente dall'accertamento delle cause e dell'imputabilità delle stesse all'imprenditore (Cass. SS.UU., sent.
n. 115/2001, Cass., sent. n. 4789/2005).
Come è noto, ai fini della configurazione dell'insolvenza l'imprenditore deve trovarsi nella situazione di non essere “più in grado” di soddisfare le proprie obbligazioni, e cioè
nell'impossibilità di ottemperare agli obblighi negozialmente assunti e di estinguere i rapporti obbligatori in corso;
l'impotenza così delineata deve impedire il soddisfacimento delle obbligazioni in maniera “regolare”, ossia tale da permanere per un apprezzabile periodo di tempo e, quindi,
strutturalmente e non temporaneamente, viceversa non ravvisandosi insolvenza laddove la situazione di impotenza patrimoniale sia solo transitoria.
Nel caso di specie, dell'impossibilità di far fronte alla situazione debitoria sono indice il mancato pagamento dei debiti nei confronti delle ricorrenti, che hanno tentato di recuperare il credito con pignoramenti rivelatosi infruttuosi, l'esposizione debitoria verso l'Agenzia delle Entrate –
Riscossione, il mancato deposito dei bilanci a far data dall'esercizio 2021 (circostanza denotante il completo abbandono delle incombenze amministrative societarie).
2 Alla luce di tali circostanze è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per conto desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere di uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni e di soddisfare integralmente il ceto creditorio.
Sussistono pertanto tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società in epigrafe.
Per la nomina del curatore si tiene conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121, CCI,
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
, con sede legale in Borgo Controparte_1
San Lorenzo, Viale IV Novembre n. 53, n. REA FI – 665908, P.IVA e, per l'effetto, P.IVA_1
nomina
il dott. Cristian Soscia giudice delegato per la procedura;
nomina
la dott.ssa curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base Persona_1
delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c., CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213, CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza
il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
3 ordina
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce
il giorno 15 gennaio 2026, ore 11,15 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al giudice delegato;
assegna
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società
sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria,
saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà
altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala
al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone
4 la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115;
dispone
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale,
comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 3 settembre 2025
IL RELATORE ED ESTENSORE LA PRESIDENTE
Cristian Soscia Linda Pattonelli
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE V
Il Tribunale composto dai sig.ri Magistrati
Dott.ssa Linda Pattonelli Presidente
Dott. Cristian Soscia Giudice rel.
Dott.ssa Stefania Grasselli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 258/2025 P.U.CCI per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società Controparte_1
, con sede legale in Borgo San Lorenzo, Viale IV Novembre
[...]
n. 53.
Con ricorso depositato in cancelleria in data 8.7.2025 le sig.re Parte_1 Parte_2
e hanno chiesto dichiararsi l'apertura della
[...] Parte_3 Parte_4
liquidazione giudiziale nei confronti dell'impresa in epigrafe, allegando crediti rispettivamente per
€ 9.162,77, € 6.932,87, € 10.466,03 ed € 6,773,75, oltre a complessivi € 11.253,76 per spese legali ed esborsi, in virtù di precetti su sentenze emesse dal Tribunale di Firenze – sezione lavoro.
Comparso il difensore delle creditrici istanti all'udienza del 2.9.2025, il giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
*******
1 Ricorrono i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di semplificata a socio unico. Controparte_2
E' accertata la natura commerciale dell'impresa, avente quale oggetto attività di commercio al dettaglio di generi alimentari.
Quanto al requisito di cui all'art. 49, ult. comma, CCI, deve osservarsi che i debiti scaduti nei confronti delle creditrici istanti superano già la soglia di procedibilità, e agli stessi va aggiunto quello verso l'Agenzia delle Entrate – Riscossione per € 27.547,54.
Con riferimento ai presupposti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCI, va rilevato che l'impresa debitrice non si è costituita, nonostante regolare notifica effettuata alla società ai sensi dell'art. 40
CCII, comma 8 CCII e al legale rappresentante a mani di convivente, e non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui al medesimo articolo, i cui limiti devono pertanto ritenersi superati.
Quanto alla sussistenza del presupposto dello stato d'insolvenza, secondo il prevalente orientamento della dottrina e della giurisprudenza, la valutazione dello stesso va compiuta in modo oggettivo (attraverso una molteplicità di fatti esteriori idonei a dimostrare l'incapacità
dell'imprenditore a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni), indipendentemente dall'accertamento delle cause e dell'imputabilità delle stesse all'imprenditore (Cass. SS.UU., sent.
n. 115/2001, Cass., sent. n. 4789/2005).
Come è noto, ai fini della configurazione dell'insolvenza l'imprenditore deve trovarsi nella situazione di non essere “più in grado” di soddisfare le proprie obbligazioni, e cioè
nell'impossibilità di ottemperare agli obblighi negozialmente assunti e di estinguere i rapporti obbligatori in corso;
l'impotenza così delineata deve impedire il soddisfacimento delle obbligazioni in maniera “regolare”, ossia tale da permanere per un apprezzabile periodo di tempo e, quindi,
strutturalmente e non temporaneamente, viceversa non ravvisandosi insolvenza laddove la situazione di impotenza patrimoniale sia solo transitoria.
Nel caso di specie, dell'impossibilità di far fronte alla situazione debitoria sono indice il mancato pagamento dei debiti nei confronti delle ricorrenti, che hanno tentato di recuperare il credito con pignoramenti rivelatosi infruttuosi, l'esposizione debitoria verso l'Agenzia delle Entrate –
Riscossione, il mancato deposito dei bilanci a far data dall'esercizio 2021 (circostanza denotante il completo abbandono delle incombenze amministrative societarie).
2 Alla luce di tali circostanze è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per conto desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere di uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni e di soddisfare integralmente il ceto creditorio.
Sussistono pertanto tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società in epigrafe.
Per la nomina del curatore si tiene conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121, CCI,
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
, con sede legale in Borgo Controparte_1
San Lorenzo, Viale IV Novembre n. 53, n. REA FI – 665908, P.IVA e, per l'effetto, P.IVA_1
nomina
il dott. Cristian Soscia giudice delegato per la procedura;
nomina
la dott.ssa curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base Persona_1
delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c., CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213, CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza
il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
3 ordina
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce
il giorno 15 gennaio 2026, ore 11,15 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al giudice delegato;
assegna
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società
sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria,
saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà
altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala
al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone
4 la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115;
dispone
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale,
comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 3 settembre 2025
IL RELATORE ED ESTENSORE LA PRESIDENTE
Cristian Soscia Linda Pattonelli
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