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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 20/02/2026, n. 1111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1111 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1111/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente SPERANZA LILIANA, Relatore BRUNETTI ROMEO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 431/2025 depositato il 25/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6958/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 12 e pubblicata il 27/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TJTM000376 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 329/2026 depositato il 26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. 250TJTM000376 emesso dall'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara, con il quale veniva accertata, per l'anno d'imposta 2017, una maggiore imposta pari ad euro 9.243,00, oltre sanzioni per euro 8.741,25, interessi e spese di notifica, per un totale complessivo di euro 19.722,56, in relazione ad omesso versamento di redditi fondiari ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 917/1986. L'Ufficio contestava, in particolare, che il contribuente avesse omesso di assoggettare a tassazione, in regime di imposta sostitutiva (cedolare secca), il canone di locazione relativo al contratto n. 987, registrato presso l'Ufficio Territoriale di Castellammare di Stabia in data 09.02.2016, pur avendo esercitato l'opzione per detto regime;
nonché che avesse omesso di assoggettare a tassazione ordinaria il canone di locazione relativo ad altro contratto (n. 2864), registrato presso l'Ufficio Territoriale Roma 3 - Settebagni in data 18.02.2017. Il ricorrente deduceva:
-la nullità dell'avviso di accertamento per omessa valida sottoscrizione;
-la nullità dell'atto per violazione degli artt. 6 e ss. della L. n. 212/2000 e 3 e ss. della L. n. 241/1990,
-nonché dei principi dell'ordinamento unionale in materia di contraddittorio preventivo;
-la nullità dell'atto per omessa valutazione dell'effettiva dichiarazione resa, sostenendo di aver comunque indicato i canoni oggetto di recupero, sebbene in quadro diverso della dichiarazione, per mero errore materiale;
-l'illegittimità dell'irrogazione di sanzioni ed interessi. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, con sentenza, rigettava il ricorso, ritenendo infondate le censure proposte. Ricorrente_1Avverso tale decisione proponeva appello il sig. , deducendo:
1) violazione di legge e travisamento dei fatti in ordine alla ritenuta legittimità della sottoscrizione dell'avviso, ribadendo l'assenza di valida delega e l'omesso assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'Ufficio;
2) travisamento delle risultanze istruttorie e difetto di motivazione con riferimento alla ricostruzione della dichiarazione dei redditi, sostenendo di aver dichiarato i canoni oggetto di recupero, ancorché in quadro differente, e di aver prodotto documentazione nonché istanze di autotutela e dichiarazione integrativa;
3) omessa pronuncia e carenza motivazionale in ordine alla debenza di sanzioni ed interessi, ritenuti applicati in via automatica;
4) violazione di legge quanto alla condanna alle spese, assumendo che l'Agenzia delle Entrate si fosse costituita mediante proprio funzionario e non tramite l'Avvocatura dello Stato. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto dell'appello. L'Ufficio, in sintesi, deduceva la legittimità della sottoscrizione dell'atto, producendo la delega di firma conferita al funzionario sottoscrittore e sostenendo l'ammissibilità della produzione documentale in appello in ragione della disciplina processuale applicabile ratione temporis. Nel merito, ribadiva la correttezza dell'accertamento, fondato sui dati dell'Anagrafe tributaria e sull'omessa o non corretta indicazione dei canoni di locazione nella dichiarazione dei redditi, ritenendo non provato l'asserito errore materiale. Quanto a sanzioni ed interessi, ne affermava la debenza quale conseguenza dell'accertata violazione. In ordine alle spese, richiamava l'art. 15, comma 2-sexies, D.Lgs. n. 546/1992, sostenendo la legittimità della liquidazione anche in caso di difesa mediante propri funzionari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato, nei termini di seguito precisati. Con il primo motivo, sulla dedotta nullità dell'avviso per difetto di sottoscrizione e per violazione del contraddittorio preventivo, il collegio ritiene che le censure afferenti la pretesa nullità dell'avviso di accertamento per omessa valida sottoscrizione sono infondate. Ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. n. 600/1973, l'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal capo dell'ufficio o da altro funzionario della carriera direttiva da lui delegato. Nel caso di specie, l'atto impugnato reca la sottoscrizione di funzionario indicato quale firmatario “su delega” del Direttore pro tempore. L'Amministrazione ha prodotto in giudizio il provvedimento di delega nonché la documentazione attestante la qualifica del delegante e del delegato, rendendo verificabile la riferibilità dell'atto all'organo competente. Ne consegue che non ricorre alcuna ipotesi di nullità dell'atto impositivo, risultando soddisfatti i requisiti formali richiesti dalla norma. Parimenti infondate risultano le doglianze relative alla dedotta violazione del contraddittorio endoprocedimentale e dei principi di collaborazione e buona fede di cui alla L. n. 212/2000. L'accertamento risulta fondato su dati oggettivi emergenti dall'Anagrafe tributaria e sulla comparazione tra contratti di locazione registrati e dichiarazione dei redditi presentata. In tali ipotesi, non sussiste un obbligo generalizzato di attivazione del contraddittorio preventivo, in assenza di una specifica previsione normativa. Inoltre, l'avviso impugnato espone in maniera chiara e puntuale i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della ripresa, indicando gli importi recuperati e le modalità di determinazione, così da consentire al contribuente un pieno esercizio del diritto di difesa. Le relative censure devono pertanto essere respinte. Con il secondo motivo, sul merito dell'accertamento relativo ai canoni di locazione (cedolare secca) – Il collegio ritiene che, diversamente, è parzialmente fondato il motivo di gravame concernente la contestazione di omessa dichiarazione del canone di euro 9.600,00 da assoggettare a cedolare secca, con conseguente recupero dell'imposta sostitutiva pari ad euro 2.016,00. Dalla documentazione prodotta in giudizio, ed in particolare dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2017 e dall'istanza di autotutela, emerge che il contribuente ha comunque indicato somme riconducibili ai rapporti locativi oggetto di rilievo, sebbene con imputazione non coerente rispetto al corretto quadro dichiarativo. In particolare:
- nel quadro RL risultano esposte somme complessive pari ad euro 21.600,00 riferite a locazione/sublocazione;
- nel quadro RB risultano indicati euro 3.480,00 assoggettati ad IRPEF, con riferimento ad un rapporto per il quale risulta esercitata l'opzione per la cedolare secca. Il collegio osserva che, secondo principi consolidati, la dichiarazione fiscale Banca_1 una dichiarazione di scienza, emendabile anche in sede contenziosa qualora sia dimostrato un errore nella compilazione incidente sulla corretta determinazione dell'imposta e ciò sia funzionale al rispetto del principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost. Nel caso di specie, non può ritenersi integrata un'ipotesi di totale omissione dichiarativa del canone di euro 9.600,00, atteso che somme riferibili ai rapporti locativi risultano comunque dichiarate, ancorché in modo non corretto sotto il profilo dell'inquadramento formale. Ne consegue che la ripresa non può essere integralmente confermata nei termini prospettati dall'Ufficio, dovendosi procedere a rideterminazione dell'imponibile e della correlata imposta sostitutiva, tenendo conto di quanto effettivamente dichiarato dal contribuente nei quadri RB e RL. Resta tuttavia escluso il riconoscimento di costi e/o oneri (ivi inclusi quelli indicati nel c.d. “quadro L” per euro 10.656) dedotti a riduzione del reddito, non essendo stata fornita adeguata prova documentale della loro effettiva sussistenza e inerenza. In materia tributaria grava infatti sul contribuente l'onere di dimostrare i presupposti per deduzioni o riduzioni dell'imponibile, non essendo sufficiente la mera allegazione difensiva. L'accoglimento è dunque limitato alla necessità di rideterminare il reddito imponibile e la correlata imposta sostitutiva alla luce della corretta riqualificazione delle somme già dichiarate, senza riconoscimento di componenti negative non provate. Con il terzo motivo sulle sanzioni e sugli interessi, il collegio osserva la legittimità in astratto della loro applicazione in presenza di violazione dichiarativa, gli stessi devono essere rideterminati in misura proporzionale al nuovo imponibile risultante dalla parziale riforma dell'accertamento. Nel caso di specie, la violazione accertata non Banca_1 un'ipotesi di occultamento totale di redditi, bensì un'erronea imputazione formale dei canoni tra diversi quadri dichiarativi, a fronte di somme comunque indicate nella dichiarazione. Tale circostanza consente di qualificare la condotta in termini di errore dichiarativo non connotato da particolare gravità sotto il profilo soggettivo. Ne consegue che, in sede di rideterminazione, le sanzioni dovranno essere applicate nella misura minima prevista dalla normativa vigente ratione temporis, avuto riguardo alla natura formale dell'errore e al parziale accoglimento del motivo di merito. Gli interessi dovranno parimenti essere ricalcolati in relazione al tributo come rideterminato. In considerazione dell'esito del giudizio, caratterizzato da parziale accoglimento dell'appello e conseguente soccombenza reciproca, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 13, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello proposto da Ricorrente_1 come in motivazione. Spese compensate.
Così deciso in Roma, 21 gennaio 2026
Relatore Presidente Liliana Speranza Giuliana Passero
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente SPERANZA LILIANA, Relatore BRUNETTI ROMEO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 431/2025 depositato il 25/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6958/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 12 e pubblicata il 27/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TJTM000376 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 329/2026 depositato il 26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. 250TJTM000376 emesso dall'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara, con il quale veniva accertata, per l'anno d'imposta 2017, una maggiore imposta pari ad euro 9.243,00, oltre sanzioni per euro 8.741,25, interessi e spese di notifica, per un totale complessivo di euro 19.722,56, in relazione ad omesso versamento di redditi fondiari ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 917/1986. L'Ufficio contestava, in particolare, che il contribuente avesse omesso di assoggettare a tassazione, in regime di imposta sostitutiva (cedolare secca), il canone di locazione relativo al contratto n. 987, registrato presso l'Ufficio Territoriale di Castellammare di Stabia in data 09.02.2016, pur avendo esercitato l'opzione per detto regime;
nonché che avesse omesso di assoggettare a tassazione ordinaria il canone di locazione relativo ad altro contratto (n. 2864), registrato presso l'Ufficio Territoriale Roma 3 - Settebagni in data 18.02.2017. Il ricorrente deduceva:
-la nullità dell'avviso di accertamento per omessa valida sottoscrizione;
-la nullità dell'atto per violazione degli artt. 6 e ss. della L. n. 212/2000 e 3 e ss. della L. n. 241/1990,
-nonché dei principi dell'ordinamento unionale in materia di contraddittorio preventivo;
-la nullità dell'atto per omessa valutazione dell'effettiva dichiarazione resa, sostenendo di aver comunque indicato i canoni oggetto di recupero, sebbene in quadro diverso della dichiarazione, per mero errore materiale;
-l'illegittimità dell'irrogazione di sanzioni ed interessi. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, con sentenza, rigettava il ricorso, ritenendo infondate le censure proposte. Ricorrente_1Avverso tale decisione proponeva appello il sig. , deducendo:
1) violazione di legge e travisamento dei fatti in ordine alla ritenuta legittimità della sottoscrizione dell'avviso, ribadendo l'assenza di valida delega e l'omesso assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'Ufficio;
2) travisamento delle risultanze istruttorie e difetto di motivazione con riferimento alla ricostruzione della dichiarazione dei redditi, sostenendo di aver dichiarato i canoni oggetto di recupero, ancorché in quadro differente, e di aver prodotto documentazione nonché istanze di autotutela e dichiarazione integrativa;
3) omessa pronuncia e carenza motivazionale in ordine alla debenza di sanzioni ed interessi, ritenuti applicati in via automatica;
4) violazione di legge quanto alla condanna alle spese, assumendo che l'Agenzia delle Entrate si fosse costituita mediante proprio funzionario e non tramite l'Avvocatura dello Stato. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto dell'appello. L'Ufficio, in sintesi, deduceva la legittimità della sottoscrizione dell'atto, producendo la delega di firma conferita al funzionario sottoscrittore e sostenendo l'ammissibilità della produzione documentale in appello in ragione della disciplina processuale applicabile ratione temporis. Nel merito, ribadiva la correttezza dell'accertamento, fondato sui dati dell'Anagrafe tributaria e sull'omessa o non corretta indicazione dei canoni di locazione nella dichiarazione dei redditi, ritenendo non provato l'asserito errore materiale. Quanto a sanzioni ed interessi, ne affermava la debenza quale conseguenza dell'accertata violazione. In ordine alle spese, richiamava l'art. 15, comma 2-sexies, D.Lgs. n. 546/1992, sostenendo la legittimità della liquidazione anche in caso di difesa mediante propri funzionari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato, nei termini di seguito precisati. Con il primo motivo, sulla dedotta nullità dell'avviso per difetto di sottoscrizione e per violazione del contraddittorio preventivo, il collegio ritiene che le censure afferenti la pretesa nullità dell'avviso di accertamento per omessa valida sottoscrizione sono infondate. Ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. n. 600/1973, l'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal capo dell'ufficio o da altro funzionario della carriera direttiva da lui delegato. Nel caso di specie, l'atto impugnato reca la sottoscrizione di funzionario indicato quale firmatario “su delega” del Direttore pro tempore. L'Amministrazione ha prodotto in giudizio il provvedimento di delega nonché la documentazione attestante la qualifica del delegante e del delegato, rendendo verificabile la riferibilità dell'atto all'organo competente. Ne consegue che non ricorre alcuna ipotesi di nullità dell'atto impositivo, risultando soddisfatti i requisiti formali richiesti dalla norma. Parimenti infondate risultano le doglianze relative alla dedotta violazione del contraddittorio endoprocedimentale e dei principi di collaborazione e buona fede di cui alla L. n. 212/2000. L'accertamento risulta fondato su dati oggettivi emergenti dall'Anagrafe tributaria e sulla comparazione tra contratti di locazione registrati e dichiarazione dei redditi presentata. In tali ipotesi, non sussiste un obbligo generalizzato di attivazione del contraddittorio preventivo, in assenza di una specifica previsione normativa. Inoltre, l'avviso impugnato espone in maniera chiara e puntuale i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della ripresa, indicando gli importi recuperati e le modalità di determinazione, così da consentire al contribuente un pieno esercizio del diritto di difesa. Le relative censure devono pertanto essere respinte. Con il secondo motivo, sul merito dell'accertamento relativo ai canoni di locazione (cedolare secca) – Il collegio ritiene che, diversamente, è parzialmente fondato il motivo di gravame concernente la contestazione di omessa dichiarazione del canone di euro 9.600,00 da assoggettare a cedolare secca, con conseguente recupero dell'imposta sostitutiva pari ad euro 2.016,00. Dalla documentazione prodotta in giudizio, ed in particolare dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2017 e dall'istanza di autotutela, emerge che il contribuente ha comunque indicato somme riconducibili ai rapporti locativi oggetto di rilievo, sebbene con imputazione non coerente rispetto al corretto quadro dichiarativo. In particolare:
- nel quadro RL risultano esposte somme complessive pari ad euro 21.600,00 riferite a locazione/sublocazione;
- nel quadro RB risultano indicati euro 3.480,00 assoggettati ad IRPEF, con riferimento ad un rapporto per il quale risulta esercitata l'opzione per la cedolare secca. Il collegio osserva che, secondo principi consolidati, la dichiarazione fiscale Banca_1 una dichiarazione di scienza, emendabile anche in sede contenziosa qualora sia dimostrato un errore nella compilazione incidente sulla corretta determinazione dell'imposta e ciò sia funzionale al rispetto del principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost. Nel caso di specie, non può ritenersi integrata un'ipotesi di totale omissione dichiarativa del canone di euro 9.600,00, atteso che somme riferibili ai rapporti locativi risultano comunque dichiarate, ancorché in modo non corretto sotto il profilo dell'inquadramento formale. Ne consegue che la ripresa non può essere integralmente confermata nei termini prospettati dall'Ufficio, dovendosi procedere a rideterminazione dell'imponibile e della correlata imposta sostitutiva, tenendo conto di quanto effettivamente dichiarato dal contribuente nei quadri RB e RL. Resta tuttavia escluso il riconoscimento di costi e/o oneri (ivi inclusi quelli indicati nel c.d. “quadro L” per euro 10.656) dedotti a riduzione del reddito, non essendo stata fornita adeguata prova documentale della loro effettiva sussistenza e inerenza. In materia tributaria grava infatti sul contribuente l'onere di dimostrare i presupposti per deduzioni o riduzioni dell'imponibile, non essendo sufficiente la mera allegazione difensiva. L'accoglimento è dunque limitato alla necessità di rideterminare il reddito imponibile e la correlata imposta sostitutiva alla luce della corretta riqualificazione delle somme già dichiarate, senza riconoscimento di componenti negative non provate. Con il terzo motivo sulle sanzioni e sugli interessi, il collegio osserva la legittimità in astratto della loro applicazione in presenza di violazione dichiarativa, gli stessi devono essere rideterminati in misura proporzionale al nuovo imponibile risultante dalla parziale riforma dell'accertamento. Nel caso di specie, la violazione accertata non Banca_1 un'ipotesi di occultamento totale di redditi, bensì un'erronea imputazione formale dei canoni tra diversi quadri dichiarativi, a fronte di somme comunque indicate nella dichiarazione. Tale circostanza consente di qualificare la condotta in termini di errore dichiarativo non connotato da particolare gravità sotto il profilo soggettivo. Ne consegue che, in sede di rideterminazione, le sanzioni dovranno essere applicate nella misura minima prevista dalla normativa vigente ratione temporis, avuto riguardo alla natura formale dell'errore e al parziale accoglimento del motivo di merito. Gli interessi dovranno parimenti essere ricalcolati in relazione al tributo come rideterminato. In considerazione dell'esito del giudizio, caratterizzato da parziale accoglimento dell'appello e conseguente soccombenza reciproca, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 13, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello proposto da Ricorrente_1 come in motivazione. Spese compensate.
Così deciso in Roma, 21 gennaio 2026
Relatore Presidente Liliana Speranza Giuliana Passero