Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 20/02/2026, n. 1111
CGT2
Sentenza 20 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità avviso per omessa valida sottoscrizione

    L'amministrazione ha prodotto il provvedimento di delega e la documentazione attestante la qualifica del delegante e del delegato, rendendo verificabile la riferibilità dell'atto all'organo competente. Non ricorre alcuna ipotesi di nullità dell'atto impositivo.

  • Rigettato
    Nullità avviso per violazione del contraddittorio preventivo

    L'accertamento risulta fondato su dati oggettivi emergenti dall'Anagrafe tributaria e sulla comparazione tra contratti di locazione registrati e dichiarazione dei redditi presentata. In tali ipotesi, non sussiste un obbligo generalizzato di attivazione del contraddittorio preventivo, in assenza di una specifica previsione normativa. L'avviso impugnato espone in maniera chiara e puntuale i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della ripresa, consentendo al contribuente un pieno esercizio del diritto di difesa.

  • Accolto
    Omessa dichiarazione canone locazione (cedolare secca)

    Dalla documentazione prodotta emerge che il contribuente ha comunque indicato somme riconducibili ai rapporti locativi oggetto di rilievo, sebbene con imputazione non coerente rispetto al corretto quadro dichiarativo. Non può ritenersi integrata un'ipotesi di totale omissione dichiarativa, atteso che somme riferibili ai rapporti locativi risultano comunque dichiarate, ancorché in modo non corretto sotto il profilo dell'inquadramento formale. La ripresa non può essere integralmente confermata, dovendosi procedere a rideterminazione dell'imponibile e della correlata imposta sostitutiva, tenendo conto di quanto effettivamente dichiarato dal contribuente. Resta escluso il riconoscimento di costi e/o oneri non provati.

  • Accolto
    Legittimità applicazione sanzioni ed interessi

    Le sanzioni e gli interessi devono essere rideterminati in misura proporzionale al nuovo imponibile risultante dalla parziale riforma dell'accertamento. La violazione accertata non è un'ipotesi di occultamento totale di redditi, bensì un'erronea imputazione formale dei canoni tra diversi quadri dichiarativi. Le sanzioni dovranno essere applicate nella misura minima prevista dalla normativa vigente, avuto riguardo alla natura formale dell'errore e al parziale accoglimento del motivo di merito. Gli interessi dovranno parimenti essere ricalcolati in relazione al tributo come rideterminato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 20/02/2026, n. 1111
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 1111
    Data del deposito : 20 febbraio 2026

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