Versione
15 febbraio 1958
15 febbraio 1958
Art. 2.
Piena ed intera, esecuzione e' data alla Convenzione ed al Protocollo addizionale indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformita' all'articolo XIII della Convenzione, stessa.
Piena ed intera, esecuzione e' data alla Convenzione ed al Protocollo addizionale indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformita' all'articolo XIII della Convenzione, stessa.
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. II, sentenza 19/05/1965, n. 972Provvedimento: Come puo desumersi dall'art. 2 del contratto collettivo nazionale 9 luglio 1958 per gli addetti alle aziende del gruppo ENI - il quale, nella parte dedicata alla regolamentazione impiegati (categoria terza, comma secondo a), dispone che la qualifica di impiegati di seconda categoria a spetta al capo ufficio secondario nel quale si svolgono prevalentemente lavori di ordine (fatturazione ecc.)-, nelle aziende considerate nel detto contratto collettivo possono esistere uffici secondari, caratterizzati da compiti prevalentemente d'ordine, accanto agli uffici principali, intesi come un ramo o servizio dell'attivita svolta dall'impresa,organizzato in modo autonomo e non a capo un dirigente, i …Leggi di più...
- lavoro subordinato·
- qualifiche·
- lavoro·
- fattispecie·
- categorie e qualifiche dei dipendenti·
- capo ufficio secondario gruppo eni