Art. 2.
Piena ed intera, esecuzione e' data alla Convenzione ed al Protocollo addizionale indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformita' all'articolo XIII della Convenzione, stessa.
Piena ed intera, esecuzione e' data alla Convenzione ed al Protocollo addizionale indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformita' all'articolo XIII della Convenzione, stessa.