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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 06/05/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
SENT.N°_______
REPUBBLICA ITALIANA R.G. N° 1700-2019
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. N°________
La Corte di Appello di Bari - Seconda Sezione Civile-, composta dai signori Rep. N° ________
magistrati:
1)dott. Filippo Labellarte Presidente
OGGETTO: Contratti bancari
2) dott. Luciano Guaglione Consigliere
3) avv. Giuseppe Dellosso Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente --------------------------------------------------------------------
S E N T E N Z A
avverso la sentenza n. 1585/2019 del Tribunale di Bari il 09/04/2019, pubblicata il
10/04/2019, non notificata, nell'ambito del procedimento di primo grado iscritto al numero RG 10519/2016;
tra titolare della ditta Italfrut in proprio e quale erede di Parte_1 [...]
e di nato a [...] il [...] e deceduto a Bari il Per_1 Persona_2
26/12/2009;
quale erede di e di nato a [...] il Persona_3 Persona_1 Persona_2
15/03/1965 e deceduto a Bari il 26/12/2009;
quale erede di e di nato a [...] Controparte_1 Persona_1 Persona_2
il 15/03/1965 e deceduto a Bari il 26/12/2009,
quale erede di e di nato a [...] il Controparte_2 Persona_1 Per_2
15/03/1965 e deceduto in Bari il 26/12/2008
rappresentati e difesi dall'avv.to Michele Del Cuore in forza di procura rilasciata su foglio separato autenticata con firma digitale
1 - appellanti -
e
, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3
Gabriella Baldi in forza di procura allegata alla comparsa di risposta,
- appellata -
* * * * * *
All'udienza collegiale del 06.10.2023 la causa è passata in decisione con i ermini ex art. 190 c.p.c. sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come formulate in atti e precisate a verbale di udienza, come di seguito:----------------------------------
per l'appellanti: rinnovare la CTU per accertare e conseguentemente ritenere il c/c
n.14719 oggetto di causa affidato di fatto per tutto il periodo dal 08/06/1979 e sino
al 07/04/2003 ed affidato per €.30.000,00 dal 07/04/2003 e sino al 30/06/2006, data
di chiusura del conto e, conseguentemente, rideterminare il saldo finale del conto
n.14719 alla data di chiusura dello stesso. Nel merito, dichiarare che il saldo del c/c
oggetto di causa alla data del 30/06/2006 a seguito della rielaborazione è di
€.81131,41 a credito del signor o di quell'altra somma Parte_1
maggiore o minore dovesse risultare dalla rielaborazione del conto ritenuto lo stesso
affidato in favore del correntista e conseguentemente condannare la banca
convenuta al pagamento in favore del signor della somma Parte_1
suddetta oltre interessi dalla domanda;
condannare la Controparte_3
al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio con
[...]
distrazione a favore dell'avv. Michele Del Cuore procuratore antistatario.
per l'appellata: rigettare l'appello proposto dai Sigg.ri Parte_1
, e , in quanto infondato Persona_3 Controparte_1 Controparte_2
in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa e, conseguentemente confermare
la sentenza n. 1585/2019 del Tribunale di Bari. Con vittoria di spese competenze e
spese del giudizio di appello.
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 29.06.2016 , titolare della ditta Parte_1
Italfruit di Lagioia Battista, in qualità di correntista, e , Persona_3 CP_1
e in qualità di eredi dei fideiussori
[...] Controparte_2 [...]
e , convenivano in giudizio la Per_1 Persona_2 Controparte_3
per far dichiarare l'invalidità e la nullità parziale del contratto di conto corrente
[...]
con apertura di credito oggetto del rapporto tra e la per Parte_1 CP_3
anatocismo e usura degli interessi applicati e, per l'effetto, chiedeva la rideterminazione del “dare-avere” con condanna della banca alla restituzione nei confronti dell'attore di € 132.142,12.
Inoltre, chiedevano che fosse dichiarato inefficace l'atto di fideiussione rilasciato
[...]
e a garanzia del contratto di conto corrente. Parte_2 Parte_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26.10.2016 si costituiva in giudizio la la quale, in via preliminare, eccepiva la prescrizione dell'azione CP_3
di ripetizione esercitata dagli attori, mentre nel merito contestavano la fondatezza della domanda degli attori.
Il Giudice, con ordinanza del 27/04/17, su richiesta degli attori, ordinava ex art.210
c.p.c. alla Banca convenuta di esibire entro il 30/06/2017 la documentazione indicata nelle memorie ex art.183 c.6 n.2 degli attori, ordinanza disattesa dalla Banca.
Il giudice, all'esito di una CTU, rigettata ogni altra domanda degli attori, condannava la al pagamento in favore degli attori della somma Controparte_3
di € 5943,64 oltre interessi legali dalla domanda con compensazione integrale delle spese legali ad eccezione di quelle della CTU.
Con atto del 29.10.2019 gli attori hanno impugnato la sentenza di primo grado proponendo appello laddove non era stata riconosciuta – ai fini dell'individuazione delle rimesse solutorie da considerarsi prescritte – l'esistenza tra le parti di un c.d.
fido di fatto e, per l'effetto, chiedevano l'accoglimento di tutte le domande proposte 3 in primo grado.
Si è costituita la chiedendo il rigetto dell'appello. CP_3
La Corte, con ordinanza del 26/7/2022, ha disposto una integrazione di CTU al fine di accertare se il c/c n.14719 fosse di fatto affidato dalla data di apertura e sino alla data di chiusura del conto, e se i pagamenti eseguiti dal correntista in epoca anteriore al decennio avevano avuto funzione ripristinatoria della provvista, rideterminando nuovamente il saldo espungendo tutte le competenze non pattuite, tenendo conto altresì della eccepita prescrizione della banca sul saldo rettificato oltre 10 anni prima dalla richiesta stragiudiziale del 13/11/2006.
La causa è stata riservata per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Con l'unico motivo di gravame, l'appellante ha eccepito la violazione dell'art.2697
c.c. poiché il giudice di primo grado avrebbe errato nel non aver considerato con riferimento all'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca la sussistenza del c.d.
fido di fatto.
Il giudice di primo grado ha ritenuto infondata la doglianza di parte attrice sul fido di fatto concesso dalla in relazione al c/c suddetto motivando che l'esistenza del CP_3
contratto di apertura di credito deve essere provata con la forma scritta e non può
essere fondata su altre prove indirette.
L'appellante sostiene, invece, che l'affidamento di conto corrente è attestato sin dal momento dell'apertura del 1979, da una costante esposizione debitoria del correntista nei confronti della senza aver chiesto alla cliente di rientrare del debito né CP_3
risulta aver mai adottato iniziative di revoca, recesso, diffida, segnalazione di sofferenza presso la centrale rischi.
La circostanza che il conto corrente fosse affidato, sostengono gli appellanti, si ricaverebbe da alcuni documenti contrattuali con cui la banca fece assumere la garanzia al correntista e al coniuge la responsabilità con beni personali relativa
4 all'apertura di credito concessa, prevedendo lo stesso contratto la possibilità di una apertura di credito attraverso la messa a disposizione di somme da parte della banca,
oltre all'esistenza della fideiussione del 14/10/1992 che comprovava l'esistenza di una precedente obbligazione fideiussoria, nonché la lettera di comunicazione del 07
aprile 2003 di concessione della linea di credito.
Infine, il giudice di primo grado non avrebbe valutato la condotta omissiva della banca, la quale non ottemperava all'ordine del giudice, nonostante fosse stato richiesto ai sensi dell'art. 210 c.p.c. l'esibizione della documentazione, potendosi così avvalere della natura solutoria delle rimesse al fine di suffragare la sua eccezione di prescrizione.
I suddetti elementi costituiscono a dire dell'appellante gravi presunzioni da cui ricavare il relativo affidamento in favore del correntista.
Quindi, sostengono gli appellanti, per il periodo dal 07/04/2003 e sino alla data di chiusura del conto 30/06/2006, il conto scoperto risulta affidato per €.30.000,00 come si evince dalla lettera/comunicazione 07/03/2003 della atteso che le CP_3
operazioni di anticipo e relative competenze sono state regolate sul c/c ordinario e su questo addebitate.
La Corte ha ritenuto di affidare al CTU il compito di accertare sulla base degli elementi allegati dal correntista l'esistenza del c.d. fido di fatto, procedendo al ricalcolo sul c.d. “saldo rettificato” purgato delle annotazioni illegittime, per cui la prescrizione dell'azione eccepita dalla banca si doveva calcolare a decorrere solamente per quella parte delle rimesse di conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento dopo aver rettificato il saldo.
A tal proposito, occorre premettere che il conto n. 14719 dalla data di apertura,
08/06/1979 e sino al 07/07/2003 risulta privo di pattuizione di interessi, commissioni,
spese, e di affidamento bancario per le ragioni già evidenziate dal giudice di primo grado e non censurate dalla banca appellata.
5 Il CTU esaminando la documentazione contabile ha evidenziato che per tutto il periodo esaminato, il conto corrente n. 14719 ha avuto costantemente un saldo negativo e, quindi, l'andamento variabile del conto, per il periodo dall'apertura del conto e sino al 07/07/2003 pone in luce l'utilizzo di un fido di fatto accordato, in quanto rileva un doppio tasso di interesse applicato in alcuni periodi, il cui picco massimo, riferisce il CTU, viene raggiunto il 03/12/1992 con ex-lire 75.985.985, con applicazione a partire dall'08/04/99 dell'applicazione costante di interessi extra fido.
Il contratto n. 14719 risulta rispettare quanto previsto dall'art. 117 del DPR 395/1993
solo a far data dal 04/07/2003, e conclude il consulente che con riferimento all'eccezione della prescrizione per il periodo dal 20/5/79 al 30/06/1996 sollevata dal non risulta che le rimesse abbiano avuto natura solutoria. Controparte_3
Il saldo elaborato dal CTU, contestato dall'appellante in quanto non ci sarebbe l'espunzione di tutte le competenze non pattuite, così ricostruito dal CTU si chiude al 30/6/2006 nella relazione integrativa con un saldo positivo a favore della correntista di € 33.148,06.
La banca non ha sollevato alcuna osservazione sulla ricostruzione contabile del saldo,
mentre ha continuato a sostenere l'inesistenza del fido di fatto perché non provato dalla forma scritta e, comunque, per l'insufficienza degli elementi allegati dall'appellante, tenuto conto che il CTU non avrebbe confermato con certezza la sua esistenza.
Ciò posto, risulta evidente che il rapporto contrattuale oggetto di causa, e cioè il rapporto di conto corrente bancario - cui l'appellante riferisce l'esistenza di un affidamento - si era dispiegato, prima della sua formalizzazione per iscritto, nel periodo antecedente alla L. n. 154 del 1992, e all'introduzione, in virtù dell'art. 117
TUB, dell'obbligo della forma scritta per i contratti bancari, con la conseguenza che l'eventuale apertura di credito da parte della banca avrebbe potuto essere provata da parte del correntista anche tramite l'allegazione di fatti, circostanze e presunzioni atte
6 a dimostrare l'esistenza del fido.
Nella fattispecie in esame l'esistenza di un affidamento di fatto, seppure in difetto di una regolamentazione scritta, risulta provata in quanto la ha consentito al CP_3
correntista non solo di operare abitualmente con saldo passivo, come risulta dalla documentazione in atti senza intimargli il rientro, o assunto altre iniziative di revoca,
recesso, diffida, ma ha preteso garanzie personali derivanti proprio dall'affidamento concesso.
E' dato dunque riscontrare un contesto nel quale la banca non ha semplicemente tollerato la costante scopertura di saldo, ma ha mostrato di voler considerare il conto in questione non già propriamente scoperto, ma semplicemente passivo;
e ciò
sull'implicito ma univoco presupposto del riconoscimento di un affidamento in linea di puro fatto, che non era neppure escluso dalla condizioni contrattuali e dalle garanzie pretese per la messa a disposizione delle somme.
Inoltre, il CTU, ha rilevato l'utilizzo di un fido di fatto accordato individuando il picco massimo e se pur non ha potuto individuare l'ammontare preciso dell'affidamento, ha individuato una diversità di applicazione di interessi, qualificati intrafido ed extrafido con cui ha operato dalla banca, che comprovano l'applicazione da parte della banca in diversa misura degli interessi in relazione all'affidamento concesso.
Quindi, il Collegio ritiene non esserci dubbi sull'affidamento del conto, tenuto conto che la banca oltre a non esibire la documentazione richiesta dal giudice di primo grado non ha offerto alcuna alternativa ricostruzione alla vicenda contabile,
allegando le ragioni del doppio tasso applicato dalla banca, ovvero le ragioni dell'andamento sempre passivo del conto senza chiederne il rientro per l'intero periodo, consentendo l'esposizione debitoria del correntista fino ad un picco massimo.
Ciò detto, occorre valutare il saldo attivo a favore del correntista tenuto conto delle
7 contestazioni sollevate dagli appellanti per l'ultima ipotesi elaborata dal CTU in sede di appello pari a Euro 33.148,06 al 30.06.2006.
Sostengono gli appellanti che tale saldo non coincide con quello elaborato dallo stesso CTU nella precedente relazione del giudizio di primo grado, laddove aveva determinato un saldo a favore del correntista di Euro 47.256,02 sulla base delle stesse condizioni al netto delle rimesse solutorie, in quanto nel conteggio di primo grado aveva escluso sia le competenze anticipi che competenze altro c/c prive di pattuizione di cui non vi è traccia nella nuova elaborazione contabile.
Il Collegio, ritiene, valutate entrambi i conteggi elaborati dal CTU, di applicare l'ipotesi elaborata dal CTU nel giudizio di primo grado, in quanto escludendo qualsiasi capitalizzazione degli interessi, le spese e le c.m.s. non pattuite ed applicando l'interesse legale fino al 27.10.2003 e, successivamente, applicando quanto previsto da contratto di conto corrente ha determinato un saldo attivo a favore del correntista di Euro 40.852,47 al 30.06.2006, escludendo così la natura solutorie delle rimesse nel periodo dei dieci anni prima della richiesta stragiudiziale di ripetizione.
Mentre, l'ultimo ricalcolo elaborato dal CTU in sede di gravame a differenza di quello precedente non appare chiaro e completo nella ricostruzione relativa agli addebiti di competenze non pattuite.
Pertanto, l'appello merita accoglimento per quanto di ragione.
In conseguenza della riforma della sentenza di primo grado, sono da rideterminare le spese de doppio grado di giudizio, con una valutazione unitaria e globale della lite,
in base al principio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo avuto riguardo al valore della causa (26.0000-52.000.00).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari - Seconda Sezione Civile -, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_3 Parte_4 Pt_3 8 avverso la sentenza n. n. 1585/2019 del CP_1 Parte_5
Tribunale di Bari il 09/04/2019, pubblicata il 10/04/2019, così provvede:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza di primo grado condanna la al pagamento in favore di Controparte_3 [...]
della somma di Euro del correntista di Euro 40.852,47 al Parte_3
30.06.2006 oltre interessi legali successivi fino al soddisfo;
2) condanna la al pagamento in favore degli appellanti Controparte_3
delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che liquida quanto a primo grado in Euro 800.00 per spese vive ed Euro 7.600,00 per compensi, quanto al grado di appello in Euro 382,50 per spese ed Euro 7.000,00 per compensi oltre alle spese generali, Cap ed Iva da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi anticipatario oltre al rimborso delle spese di CTU in favore degli appellanti così come liquidate nei rispetti decreti;
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio in videoconferenza 14.01.2025;
Il Giudice ausiliario relatore
avv. Giuseppe Dellosso
Il Presidente
dott. Filippo Labellarte
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