Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
Decreto cautelare 27 luglio 2023
Ordinanza cautelare 14 settembre 2023
Sentenza 4 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 04/05/2026, n. 8069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8069 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08069/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01542/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1542 del 2023, proposto da
Delcon S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Giustiniani, Antonello Frasca, Alessandro Paccione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Marco Giustiniani (Pavia E Ansaldo) in Roma, via Bocca di Leone n. 78;
contro
Provincia Autonoma di EN, Conferenza Permanente per i Rapporti Fra Lo Stato Le Regioni e Le Province Auto-Nome di EN e NO, Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, non costituiti in giudizio;
Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Permanente Rapporti Tra Stato Regioni e Province, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
a) della determinazione del dirigente 2022-d337-00238 del Dipartimento Salute e Politiche Sociali della Provincia Autonoma di EN (PAT-14/12/2022-13812), pubblicato il 14 dicembre 2022 sul sito dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia di EN, avente ad oggetto “Definizione dell’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione degli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della Provincia autonoma di EN per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi del comma 9 bis dell’articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e successivamente modificato al comma 8 dall’articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145” e dell’Elenco degli allegati parte integrante” (001 Allegato A 2015; 002; Allegato A 2016; 003 Allegato A 2017; 004 Allegato A 2018, nonché della nota PAT/RFS128-23/11/2022-0804588 - Allegato Utente 1 (A01); b) della nota prot. n. 769504 del 10 novembre 2022 della Provincia Autonoma di EN, avente per oggetto: "comunicazione ai sensi dell''''art. 25 della legge provinciale sull’attività amministrativa (l.p. 30 novembre 1992, n. 23) e degli artt. 7 e 8 della l. n. 241 del 1990 di avvio del procedimento di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 di cui all’articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. n. 78 del 2015."; c) dell’avviso PAT/RFS128-23/11/2022-0804588 del 23 novembre 2022; della deliberazione dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia autonoma di EN n. 499 del 19 settembre 2019 di ricognizione della spesa per dispositivi medici degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 e di approvazione degli elenchi analitici riepilogativi, così come richiesti e successivamente trasmessi al Ministero della Salute; dei modelli economici CE 999 degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; della nota “Elenchi+dispositivi+medici+allegati+delibera+499+del+2019”; della nota “RIPIANO+TETTO+SPESA+DM+2015_2016_2017_2018”; d) ove occorrer possa: (i) del decreto del Ministero della salute del 6 luglio 2022 (Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018), pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022; (ii) del decreto del Ministro della Salute del 6 ottobre 2022 (Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015 2016 2017 2018), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2022, destinato a quantificare gli importi dovuti dai singoli fornitori; (iii) dell’accordo del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di EN e di NO su proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9-ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, recante “Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018” (rep. atti n. 181/CSR); (iv) della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, avente per oggetto “Indicazioni operative per l''''applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78” (già impugnati dalla ricorrente con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica); e) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, antecedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti, ancorché esecutivi degli atti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Permanente Rapporti Tra Stato Regioni e Province;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 febbraio 2026 la dott.ssa OB Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e RI
La Società ricorrente ha impugnato gli atti di cui in epigrafe con riferimento al c.d. pay-back dispositivi medici di cui al Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, emanato il 6 luglio 2022, avente per oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”.
Con memoria depositata in data 9 gennaio 2025 la ricorrente ha rappresentato di aver provveduto a versare la quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti e provinciali, impugnati, come da ricevute di pagamento versate in atti.
Ha dunque chiesto, in ragione del fatto che l'integrale versamento del predetto importo estingue l'obbligazione gravante sull’azienda fornitrice per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti, una declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
La Provincia autonoma di EN non si è costituita in giudizio.
All’odierna udienza di smaltimento il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Come visto nell’esposizione in fatto la ricorrente ha depositato in atti copia del versamento effettuato in favore della Provincia autonoma di EN.
Osserva tuttavia il Collegio come l’art. 7, comma 1, del d.l. 95/2025, convertito con modificazioni con legge n. 118 dell’8 agosto 2025, ha disposto in sintesi, da un lato, che decorso il termine di trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, le Regioni e le Province autonome di EN e di NO accertano l'avvenuto versamento da parte degli interessati dell'importo pari alla quota ridotta (25%) con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali, comunicandoli alla segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio; dall’altro, che solo la stretta ricorrenza di tutti gli appena descritti presupposti procedimentali determina, ex lege, la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015.
Ne consegue, quindi, che la pronuncia di cessata materia del contendere può essere emessa solo a seguito della comunicazione, a questo Tribunale, da parte delle Regioni, dei provvedimenti di accertamento del pagamento dell’importo.
Nel caso in esame la Provincia Autonoma di EN non ha depositato alcun provvedimento pubblicato sul suo bollettino.
Per tale ragione, il Collegio ritiene di dare rilevanza alla memoria depositata in data 9 gennaio 2026 (e dunque alla richiesta di cessazione della materia del contendere in generale) nei termini di cui all’art. 84, comma 4, c.p.a., secondo cui “il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa”.
Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile.
Le spese di lite vanno compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CA IA, Presidente
OB Cicchese, Consigliere, Estensore
Giovanni Caputi, Primo Referendario
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| OB Cicchese | CA IA |
IL SEGRETARIO