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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 17/12/2025, n. 1416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1416 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 2600/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
AR IA PA Presidente
AN IN Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione giudiziale introdotto da
(C.F. ), ammessa in via anticipata e Parte_1 C.F._1
provvisoria al patrocinio a spese dello Stato in data 22.05.2025, con l'Avv. DANIELA
PIANTANIDA,
Nei confronti di
(C.F. ), cancellato per irreperibilità dalla CP_1 C.F._2
popolazione residente nel Comune di Busto Arsizio in data 17.11.2028 (dove ha risieduto in Via Lero 5),
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Conclusioni: come precisate a mezzo delle note scritte depositate in data 15.12.2025 di seguito riportate.
Per la ricorrente: dichiarare la separazione personale dei coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in data 18/12/2012, in Busto Arsizio. Dalla loro unione non sono nati figli. La ricorrente ha allegato che il resistente ha abbandonato il tetto coniugale nel corso del mese di ottobre del 2017 e che si è reso irreperibile tanto da essere cancellato dall'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Busto Arsizio in data 17/11/2018.
Nella contumacia del resistente, a mezzo delle note di trattazione scritta depositate in data 15.12.2025 ha chiesto “soltanto” la pronuncia sullo status.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (cessata di fatto ante causam).
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili (non avendo il resistente manifestato alcun interesse alla presente pronuncia).
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
DICHIARA non ripetibili le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data
17/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
AN IN AR IA PA
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 2600/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
AR IA PA Presidente
AN IN Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione giudiziale introdotto da
(C.F. ), ammessa in via anticipata e Parte_1 C.F._1
provvisoria al patrocinio a spese dello Stato in data 22.05.2025, con l'Avv. DANIELA
PIANTANIDA,
Nei confronti di
(C.F. ), cancellato per irreperibilità dalla CP_1 C.F._2
popolazione residente nel Comune di Busto Arsizio in data 17.11.2028 (dove ha risieduto in Via Lero 5),
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Conclusioni: come precisate a mezzo delle note scritte depositate in data 15.12.2025 di seguito riportate.
Per la ricorrente: dichiarare la separazione personale dei coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in data 18/12/2012, in Busto Arsizio. Dalla loro unione non sono nati figli. La ricorrente ha allegato che il resistente ha abbandonato il tetto coniugale nel corso del mese di ottobre del 2017 e che si è reso irreperibile tanto da essere cancellato dall'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Busto Arsizio in data 17/11/2018.
Nella contumacia del resistente, a mezzo delle note di trattazione scritta depositate in data 15.12.2025 ha chiesto “soltanto” la pronuncia sullo status.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (cessata di fatto ante causam).
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili (non avendo il resistente manifestato alcun interesse alla presente pronuncia).
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
DICHIARA non ripetibili le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data
17/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
AN IN AR IA PA
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