Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/03/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
3) Dott. Alfonso Pinto Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1390 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2022,
TRA
- Parte_1
(C.F. );
[...] P.IVA_1
- Parte_2
(C.F. ), entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di P.IVA_2
Palermo (C.F. nei cui uffici, siti in Palermo, Via Valerio Villareale 6, sono domiciliati P.IVA_3 ex lege;
APPELLANTI
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1 C.F._1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Girolamo Rubino e Massimiliano
[...]
Valenza;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per gli appellanti: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis, riformare integralmente le impugnate statuizioni e conseguentemente rigettare tutte le domande dispiegate da controparte in primo grado (…) Con vittoria di spese, onorari e compensi".
Per l'appellato: “Voglia codesta ecc.ma Corte di Appello respingere l'appello introduttivo del presente giudizio, confermando in ogni sua parte l'ordinanza impugnata anche con diversa motivazione,
7/2012 per l'incarico di componente del Collegio dei Revisori dei Conti dell' di , per Pt_2 Pt_2
la parte di mandato già espletata e compresa dal 03.10.2017 al 22.11.2018, da quantificarsi nella somma di euro 5.649,78, al netto degli oneri fiscali e previdenziali;
disapplicare e/o annullare e/o dichiarare nulli: le note prot. n. 38160 del 05 aprile 2019 e prot. 54035 del 21 maggio 2019 dell'
[...]
Controparte_2
il Decreto Assessoriale n. 6526 del 21.11.2018, ove occorra, nonché
[...]
ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
Condannare le Amministrazioni appellanti, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, al pagamento in favore dell'appellato della somma di euro 4.523,34, ossia la differenza tra la somma di euro 5.649,78 effettivamente dovuta, ed euro 1.126,45, somma effettivamente percepita, a titolo di compenso, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per l'espletamento del mandato di componente del Collegio dei Revisori dei
Conti dell' di per il periodo dal 03.10.2017 al 22.11.2018, oltre interessi e Pt_2 Pt_2 rivalutazione monetaria, come dovuti per legge;
Con salvezza di ogni altro diritto e vittoria di spese”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ordinanza pubblicata il 30 giugno 2022, il Tribunale di Palermo accolse il ricorso ex art. 702 bis c.p.c., proposto da che aveva chiesto l'accertamento del proprio diritto Controparte_1 alla rideterminazione del compenso percepito in relazione all'incarico di componente del collegio dei revisori dei conti dell' di , svolto nel periodo compreso tra il 3 ottobre 2017 e il 22 Pt_2 Pt_2 novembre 2018, nella misura fissata dall'art. 1 D.A. n. 6526 del 21 novembre 2018, in applicazione dell'art. 17 L.R. n. 11/2010 e dell'art. 2 D.P. n. 7/2012. Condannò, quindi, l Parte_1
e l' in Parte_1 Parte_2
solido tra loro, al pagamento favore del della somma di euro 4.523,34, oltre interessi legali, CP_1
nonché alla refusione delle spese di lite.
2.Avverso tale pronuncia le Amministrazioni soccombenti hanno interposto appello, con atto di citazione notificato il 28 luglio 2022, sulla scorta di un unico ed articolato motivo di gravame con cui hanno variamente dedotto la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 17 L.R.. n. 11/2010 e degli artt. 2 e 3 del D.P. n. 7/2012; la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 17, comma 2, L.R. n.
20/2002 (nel testo ratione temporis applicabile) e delle circolari n. 16 del 1° dicembre 2006 e n. 17 del 31 maggio 2017; la violazione e/o falsa applicazione dei principi regolatori dell'efficacia delle leggi e degli atti amministrativi nel tempo.
3. Si è costituito , con comparsa depositata il 2 gennaio 2023, chiedendo il Controparte_1
rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata ordinanza.
4. In assenza di incombenti istruttori, mutato il relatore, all'esito dell'udienza del 29 novembre
2024, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. Con unico ed articolato motivo le Amministrazioni appellanti deducono che la materia, all'epoca dei fatti, era regolata dalla L.R. n. 20/2002, ed in particolare dall'art. 17 che, per la determinazione dei compensi dei componenti del collegio dei revisori dei conti, rinviava all'articolo
13 del D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88.
Tale ultima norma disponeva a sua volta che “[…] i criteri per la determinazione del corrispettivo dei revisori contabili sono fissati con regolamento del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'art. 17, comma 3, L. 23 agosto 1988, n. 400”.
Si tratterebbe, a dire di parte appellante, di un rinvio “statico” in virtù del quale troverebbe applicazione la disciplina dettata dalla legge statale istitutiva degli ERSU, malgrado la sua sopravvenuta abrogazione.
Secondo tale ricostruzione, il compenso non dovrebbe essere calcolato sulla base dell'art. 2 del Decreto del Presidente della Regione Sicilia n. 7/2012 – come sostenuto da controparte ed erroneamente fatto proprio dal Tribunale – dal momento che tale ultima norma, letta in combinato disposto con il successivo art. 3, si sarebbe limitata a fissare il tetto massimo dei compensi spettanti ai componenti dei collegi dei revisori dei conti.
Tetto massimo – aggiunge l'appellante – pure fissato dall'art. 17 della legge regionale nr. 11 del 2010.
Ne deriva che il compenso già corrisposto all'appellato (pari ad euro 1550,00), siccome calcolato in conformità alle direttive impartite tramite le Circolari n. 16 del 1.12.2006 e n. 17 del
31.5.2017, doveva reputarsi corretto.
La doglianza non è meritevole di accoglimento.
Al riguardo preme anzitutto rilevare come, nonostante il rinvio operato dall'art. 13 del D.Lgs.
n. 88/1992 ad un decreto ministeriale per la fissazione dei criteri di calcolo dei compensi dei componenti del consiglio di amministrazione e di controllo degli enti regionali, non risulta che tale atto normativo sia mai stato emanato, né le Amministrazioni appellanti ne hanno documentato ed allegato l'esistenza. La carenza probatoria della tesi dell'Amministrazione risulta ancora più evidente alla luce del principio giurisprudenziale vigente in materia, secondo cui i decreti ministeriali hanno natura amministrativa e pertanto non è loro applicabile il dettato dell'art. 113 c.p.c. (iura novit curia).
Per la Suprema Corte, infatti, il Giudice non conosce d'ufficio il contenuto dei decreti ministeriali, che, dunque, devono esse depositati e resi noti al giudicante dalla parte che ne pretende l'applicazione (cfr. Cass. 2543/2019 che richiama a sua volta Cass. Sez. Unite, 29.04.2009 n. 9441).
Neppure il richiamo alle circolari ministeriali del 2006 e del 2017 è sufficiente a giustificare la correttezza dei compensi corrisposti a , atteso che le medesime, come è noto, hanno CP_1 efficacia ristretta all'interno dell'amministrazione cui si rivolge, essendo emanate al solo fine di precisare i criteri applicativi per la corretta attuazione dei principi legislativi.
Per di più neanche le stesse sono state prodotte e ne è -per analoghe ragioni – preclusa la conoscibilità d'ufficio.
Viceversa appare maggiormente convincente la contrapposta tesi, secondo cui la normativa applicabile al caso di specie è da rinvenirsi nella L.R. 11/2010 che, all'art. 17 comma 1, ha stabilito i tetti massimi delle retribuzioni dovute ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo di quegli enti di diritto pubblico che operano sotto l'indirizzo, la vigilanza ed il controllo dell'Amministrazione regionale, per poi imporre (al secondo comma) all'Amministrazione regionale di provvedere, entro tre mesi, alla quantificazione dei compensi da erogare entro i limiti come sopra previsti.
Ebbene, a tale ultima norma è stata data, per l'appunto, attuazione mediante il D.P.R.S. n. 7 del 20 gennaio 2012 che, non a caso, è intitolato “determinazione dei compensi da erogare ai componenti degli organi di amministrazione e controllo degli organismi di cui al comma 1 della l.r.
11/2010”.
L'art. 2 del citato decreto, avente natura di norma di dettaglio, ha dunque specificamente determinato l'ammontare dei compensi annui da erogare, secondo la tabella contenuta al precedente art. 1, che ha individuato tre fasce in base a criteri di funzionalità e territorialità.
Ma al di là del mero argomento letterale, non persuade in ogni caso l'assunto delle appellanti secondo il quale l'art. 2 del citato D.P. N. 7/2012 non abbia inteso quantificare la misura di tali compensi, ma si sia limitato – a sua volta – a fissare un tetto massimo pari a euro 8.000,00.
In proposito basti considerare che la soglia massima dei corrispettivi erogabili era già stata stabilita con il citato art. 17 della L.R. n. 11 del 2010 (norma di rango primario), pertanto non vi era ragione alcuna di emanare una norma che la fissasse nuovamente;
in altri termini, avallando la tesi delle amministrazioni, si finirebbe con l'ammettere il carattere ridondante – per non dire superfluo – del decreto presidenziale del 2012. Ed ancora, preme evidenziare che l'art. 3, allorchè precisa che i valori stabiliti all'art. 2 “costituiscono tetto massimo che non può essere superato”, lungi dal rifissare la soglia massima per le ragioni sopra spiegate, si traduce nel mero obbligo per gli enti di ridurre i compensi eventualmente eccedenti i limiti predetti e di non modificare in aumento quelli già in corso di erogazione all'epoca dell'entrata in vigore del decreto.
Del resto, non avrebbe avuto alcuna utilità neppure l'aggiunta di ulteriori precisazioni circa lo scomputo dell'IVA, dei contributi previdenziali o degli eventuali benefit ulteriori di cui al successivo comma
4, ad ulteriore conferma del fatto che trattasi di disposizione particolareggiata.
Alla luce delle superiori argomentazioni, il provvedimento impugnato, siccome conforme all'interpretazione più ragionevole e coerente del complesso quadro normativo vigente in materia. si rivela del tutto immune dalla denunziata censura e va conseguentemente confermato.
La statuizione sulle spese segue il principio di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione II civile, in diversa composizione, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti costituite, rigetta l'appello proposto dall' Parte_1
e dall'
[...] Parte_2
avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Palermo il 30 giugno 2022, nel
[...] giudizio portante il N. R.G. 1660/2019 che, per l'effetto, interamente conferma;
condanna gli appellanti a pagare all'appellato le spese di lite liquidate in complessivi euro 1387,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Appello di Palermo, il 14 marzo 2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Alfonso Pinto Giuseppe Lupo