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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 01/04/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Werner Mussner
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 144/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. dott. UNTERHOLZNER RUTH e dall'avv. dott. FIGONI FERNANDO
RICORRENTE
contro pagina 1 di 11 (C.F. Controparte_1
) rappresentata e difesa dall'avv. dott. TUTZER JOSEPH e dall'avv. P.IVA_1
dott. BRANDSTÄTTER GERHARD
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Di parte ricorrente in via principale e nel merito:
i. accertare la manifesta infondatezza – o comunque l'infondatezza — del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato alla signora Parte_2
ii. disporre pertanto la tutela prevista dall'art. 2, c. 2 con la corresponsione dell'indennità massima consentita dalla legge pari a 36 mensilità o quella che parrà di giustizia e comunque non inferiore alle 6 mensilità;
iii. condannare pertanto l' al Controparte_1
pagamento della indennità stabilità dal giudice.
Con vittoria di spese e onorari di causa.
Di parte convenuta pagina 2 di 11 in der Hauptsache: aus all den oben dargelegten Gründen und Umständen, die gerichtlichen Anträge der Gegenpartei vollumfänglich abweisen, da rechtlich und in der Sache selbst unbegründet und unzutreffend;
in jedem Falle: die Gegenpartei zum vollständigen Ersatz der Gerichts- und
Rechtsanwaltskosten des gegenständlichen Verfahrens, deren Liquidierung im
Sinne des M.D. Nr. 55/2014, in der derzeit geltenden Fassung, hiermit beantragt wird, verurteilen.
pagina 3 di 11 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ricorrente sig.ra espone di essere stata assunta dalla resistente Unione CP_2
Commercio Turismo Servizi, Associazione imprenditoriale locale, nel 2018. A seguito di solo alcuni anni fu promossa vicedirettrice nel 2023. Si sarebbe occupato del management dei soci e l'assistenza dei funzionari eletti;
era capo del distretto di
Bolzano, si sarebbe occupata di progetti particolari come il “monni bon”, degli eventi e di altri incombenti organizzativi.
Nel mese di settembre 2023 è stata licenziata per Parte ricorrente lamenta Parte_3
l'assenza di una necessità organizzativa dietro a tale scelta, l'assenza quindi della giusta causa, la violazione del diritto al ripescaggio, anche alla luce dell'unitarietà di gestione tra ricorrente ed il braccio di servizio, costituito in forma di cooperativa.
Quindi chiede condannarsi la convenuta al pagamento di un importo a titolo di risarcimento tra le 6 e 24 mensilità.
2. Parte resistente si costituisce e chiede rigettarsi la domanda attorea.
Nega il rapporto nei termini indicati dalla ricorrente tra resistente e la cooperativa di servizi, che offrirebbe prestazioni del tutto differenti rispetto alla federazione, oltre ad essere organizzata autonomamente e senza essere in un'unità produttiva con la federazione.
Quanto al recesso questo sarebbe stato giustificato dalla riorganizzazione interna che avrebbe soppresso il posto della ricorrente. Nel frattempo, non vi sarebbero pagina 4 di 11 state assunzioni, se non una a tempo determinato in diverso settore per la momentanea assenza del relativo dipendente.
In merito al ripescaggio deduce la scarsa collaborazione della sig.a oltre CP_2
all'assenza di qualsiasi posto idoneo alla di lei qualifica. Parte resistente deduce problemi di comunicazione tra distretti e centrale, la conseguente eliminazione della ripartizione “distretti”, e quindi la cancellazione del ruolo della ricorrente, con benefici in termini economici per l'associazione.
3. Va, quindi, disaminato se il giustificato motivo oggettivo ci fosse, facendo alcune premesse in diritto.
“Il “motivo oggettivo” di licenziamento è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, atteso che tale scelta è espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost.; spetta invece al giudice il controllo della reale sussistenza delle esigenze tecnico-economiche dedotte dal datore di lavoro, e cioè della effettiva e della non pretestuosità del riassetto organizzativo operato. (Cass.
1/8/2013 n. 18416).”
In altri termini, per aversi un giustificato motivo oggettivo, non ci vuole una crisi aziendale, di liquidità, o il venir meno di fatturati o attività. L'impresa è libera di organizzarsi liberamente, e di sopprimere posti, o anche un unico posto.
“Il motivo oggettivo di licenziamento determinato da ragioni inerenti l'attività produttiva, tra le quali rientra anche il riassetto organizzativo attuato per la più
pagina 5 di 11 economica gestione dell'impresa, è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, in quanto essa è espressione della libertà di iniziativa economica tutelata ex art. 41
Cost., mentre al giudice spetta il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore. Non è quindi sindacabile nei suoi profili di congruità e opportunità la scelta imprenditoriale di sopprimere il settore lavorativo, reparto o posto cui sia addetto il dipendente licenziato, sempre che risultino l'effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo in tal modo operato. (Cass. 12/8/2016
n. 17091, Pres. Di Cerbo).
Va, quindi disaminato se effettivamente vi è stata una riorganizzazione. La testimone sig.ra ha confermato la soppressione del posto, ma anche della Pt_4
relativa unità organizzativa: “Vero il reparto non esiste più, è stato soppresso con l'uscita della sig.a Prima c'era un reparto che si occupava esclusivamente CP_2
dei “Bezirke”, e adesso se ne occupa direttamente la direzione.”
capo delle risorse umane, ha confermato che né prima né Testimone_1
dopo il licenziamento vi erano assunzioni rilevanti ai fini della presente causa. Dal
2021 il numero di dipendenti sarebbe tendenzialmente stabile. Il sig. è Parte_5
stato sostituito, egli ha lasciato temporariamente l'azienda ai sensi della legge n.
104 per motivi familiari. Se ne sarebbe parlato nel secondo trimestre 2023, ma la domanda è stata presentata nel mese di gennaio 2024 (doc 7 resistente), quindi successivamente all'uscita della ricorrente. Inoltre, sempre successivamente al pagina 6 di 11 licenziamento, nel mese di dicembre 2024, vi sarebbe stata un'assunzione per sostituzione di una maternità.
Riassumendo, si può sostenere che il posto della sig.ra sia stato CP_2
effettivamente soppresso, con i relativi compiti in parte eliminati e in gran parte redistribuiti. Inoltre, la riduzione dell'orario di sei ore mensili non ha comportato alcuna nuova assunzione.
Riassumendo, si può sostenere che il posto della sig.ra sia stato CP_2
effettivamente soppresso, con i relativi compiti in parte eliminati e in gran parte redistribuiti.
Certo, il fatto che la vicedirettrice sia stata licenziata immediatamente dopo che il precedente direttore ha lasciato definitivamente l'azienda, nonostante anni di ascesa della sig.ra all'interno della stessa, suscita riflessioni. Tuttavia, la resistente CP_2
ha dimostrato di aver riorganizzato i reparti ove la sig.ra aveva prestato la CP_2
sua attività, sopprimendo il posto senza effettuare nuove assunzioni né prima né dopo il licenziamento.
4. E con ciò si passa al diritto di repêchage reclamato dalla ricorrente, che ritiene che l'altro braccio della
A tal proposito va evidenziato che parte ricorrente non ha offerto sufficiente prova della sussistenza di un unico centro di imputazione tra le due organizzazioni, unione associazione e cooperativa, ovvero di una situazione di codatorialità, provando in particolare l'esistenza di un'unica struttura organizzativa e produttiva,
pagina 7 di 11 l'integrazione tra le attività esercitate dalle diverse imprese, il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario e lo svolgimento della prestazione in modo indifferenziato. Ha solo prodotto organigrammi senza dedurre come e quale il potere dell'una sull'altra verrebbe esercitato, senza offrire prove specifiche, senza spiegare come associazione e cooperativa sarebbero da ricondursi ad un unico centro di potere.
Tradizionalmente, chi vuole provare tale unicità allega la reciproca complementarità delle attività, l'utilizzo promiscuo di dipendenti, dell'utilizzo promiscuo di risorse e asset, o altri sintomi ben precisi per cui alla fine si tratti di un'unica entità fattuale, non bastano nomi simili o vertici simili, circostanze che si evincono aspecificatamente dal ricorso. Le due entità potrebbero “produrre” i relativi servizi agli associati in modo assolutamente indipendente l'una dall'altra, senza perdere la loro essenza strategica sul mercato.
Cass n. 1656/2020 sul punto: “ … Tale situazione ricorre ogni volta vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico-funzionale e ciò venga rivelato dai seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva;
b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune;
c) coordinamento tecnico ed amministrativo- finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle pagina 8 di 11 distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori (Cass. n. 19023 del 2017)”.
Dei criteri suelencati sicuramente manca l'unità produttiva. Secondo il ricorso la convenuta “è l'associazione degli imprenditori nel commercio, nei servizi e nella gastronomia in Rappresenta gli interessi dei suoi associati su vari CP_1
livelli” mentre la cooperativa “svolge vari servizi per il singolo associato (es. consulenza fiscale e legale, contabilità, formazione, previdenza, sicurezza sul lavoro, etc.)”. Le due organizzazioni avevano due ruoli e scopi diversi, e coerentemente la produzione di servizi non sono complementari.
Anche il coordinamento amministrativo finanziario non è nemmeno stato accennato. Dagli statuti prodotti emerge un'autonomia finanziaria totale, ed anche soci non sono identici: dallo statuto della cooperativa emerge un passo, per cui la cooperativa avrebbe tra i suoi scopi quello di perseguire gli interessi anche dell'Associazione, ma da quanto si può capire si finanzia tramite servizi resi ai consociati.
Il coordinamento amministrativo finanziario può manifestarsi attraverso vari sintomi, come p.e. la gestione condivisa delle risorse finanziarie (ad esempio, un unico centro decisionale per il budget o i pagamenti), l'unificazione dei processi amministrativi (come la gestione centralizzata di contabilità, fatturazione e contratti), beneficiario unico (p.e. titolare unico, soci identici), interdipendenza economica e finanziaria tra le imprese (ad esempio, una delle due entità si sostiene finanziariamente grazie all'altra).
pagina 9 di 11 Tali sintomi o non ci sono o solo accennati.
L'Unione aderisce alla “Confcommercio-Imprese per l'Italia, e quindi, in essenza, è una 'organizzazione rappresentatrice dei datori di lavoro, e quindi si finanzia da fondi messi a disposizione degli associati, oltre a fondi pubblici, presumibilmente.
Un elemento rilevante, emerso casualmente in sede di escussione testi, è che la responsabile delle risorse umane è sempre la medesima persona, indice di una certa permeabilità tra l'organico.
La totale autonomia economica, la diversità di scopo e la totale autonomia finanziaria, fanno si che non si può ritenere che sussista un unico centro di imputazione.
Va, infine, sottolineato che parte ricorrente non ha nemmeno evocato in giudizio la cooperativa, per cui in ogni caso la sua posizione è estranea al presente giudizio.
5. Le spese seguono la soccombenza. Si applicano i valori tabellari medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta la domanda di parte ricorrente,
2. Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte Parte_1
le spese di lite, Controparte_1
che si liquidano in € 5.387 per compenso, oltre accessori di legge.
pagina 10 di 11 1 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Werner Mussner
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Werner Mussner
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 144/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. dott. UNTERHOLZNER RUTH e dall'avv. dott. FIGONI FERNANDO
RICORRENTE
contro pagina 1 di 11 (C.F. Controparte_1
) rappresentata e difesa dall'avv. dott. TUTZER JOSEPH e dall'avv. P.IVA_1
dott. BRANDSTÄTTER GERHARD
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Di parte ricorrente in via principale e nel merito:
i. accertare la manifesta infondatezza – o comunque l'infondatezza — del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato alla signora Parte_2
ii. disporre pertanto la tutela prevista dall'art. 2, c. 2 con la corresponsione dell'indennità massima consentita dalla legge pari a 36 mensilità o quella che parrà di giustizia e comunque non inferiore alle 6 mensilità;
iii. condannare pertanto l' al Controparte_1
pagamento della indennità stabilità dal giudice.
Con vittoria di spese e onorari di causa.
Di parte convenuta pagina 2 di 11 in der Hauptsache: aus all den oben dargelegten Gründen und Umständen, die gerichtlichen Anträge der Gegenpartei vollumfänglich abweisen, da rechtlich und in der Sache selbst unbegründet und unzutreffend;
in jedem Falle: die Gegenpartei zum vollständigen Ersatz der Gerichts- und
Rechtsanwaltskosten des gegenständlichen Verfahrens, deren Liquidierung im
Sinne des M.D. Nr. 55/2014, in der derzeit geltenden Fassung, hiermit beantragt wird, verurteilen.
pagina 3 di 11 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ricorrente sig.ra espone di essere stata assunta dalla resistente Unione CP_2
Commercio Turismo Servizi, Associazione imprenditoriale locale, nel 2018. A seguito di solo alcuni anni fu promossa vicedirettrice nel 2023. Si sarebbe occupato del management dei soci e l'assistenza dei funzionari eletti;
era capo del distretto di
Bolzano, si sarebbe occupata di progetti particolari come il “monni bon”, degli eventi e di altri incombenti organizzativi.
Nel mese di settembre 2023 è stata licenziata per Parte ricorrente lamenta Parte_3
l'assenza di una necessità organizzativa dietro a tale scelta, l'assenza quindi della giusta causa, la violazione del diritto al ripescaggio, anche alla luce dell'unitarietà di gestione tra ricorrente ed il braccio di servizio, costituito in forma di cooperativa.
Quindi chiede condannarsi la convenuta al pagamento di un importo a titolo di risarcimento tra le 6 e 24 mensilità.
2. Parte resistente si costituisce e chiede rigettarsi la domanda attorea.
Nega il rapporto nei termini indicati dalla ricorrente tra resistente e la cooperativa di servizi, che offrirebbe prestazioni del tutto differenti rispetto alla federazione, oltre ad essere organizzata autonomamente e senza essere in un'unità produttiva con la federazione.
Quanto al recesso questo sarebbe stato giustificato dalla riorganizzazione interna che avrebbe soppresso il posto della ricorrente. Nel frattempo, non vi sarebbero pagina 4 di 11 state assunzioni, se non una a tempo determinato in diverso settore per la momentanea assenza del relativo dipendente.
In merito al ripescaggio deduce la scarsa collaborazione della sig.a oltre CP_2
all'assenza di qualsiasi posto idoneo alla di lei qualifica. Parte resistente deduce problemi di comunicazione tra distretti e centrale, la conseguente eliminazione della ripartizione “distretti”, e quindi la cancellazione del ruolo della ricorrente, con benefici in termini economici per l'associazione.
3. Va, quindi, disaminato se il giustificato motivo oggettivo ci fosse, facendo alcune premesse in diritto.
“Il “motivo oggettivo” di licenziamento è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, atteso che tale scelta è espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost.; spetta invece al giudice il controllo della reale sussistenza delle esigenze tecnico-economiche dedotte dal datore di lavoro, e cioè della effettiva e della non pretestuosità del riassetto organizzativo operato. (Cass.
1/8/2013 n. 18416).”
In altri termini, per aversi un giustificato motivo oggettivo, non ci vuole una crisi aziendale, di liquidità, o il venir meno di fatturati o attività. L'impresa è libera di organizzarsi liberamente, e di sopprimere posti, o anche un unico posto.
“Il motivo oggettivo di licenziamento determinato da ragioni inerenti l'attività produttiva, tra le quali rientra anche il riassetto organizzativo attuato per la più
pagina 5 di 11 economica gestione dell'impresa, è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, in quanto essa è espressione della libertà di iniziativa economica tutelata ex art. 41
Cost., mentre al giudice spetta il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore. Non è quindi sindacabile nei suoi profili di congruità e opportunità la scelta imprenditoriale di sopprimere il settore lavorativo, reparto o posto cui sia addetto il dipendente licenziato, sempre che risultino l'effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo in tal modo operato. (Cass. 12/8/2016
n. 17091, Pres. Di Cerbo).
Va, quindi disaminato se effettivamente vi è stata una riorganizzazione. La testimone sig.ra ha confermato la soppressione del posto, ma anche della Pt_4
relativa unità organizzativa: “Vero il reparto non esiste più, è stato soppresso con l'uscita della sig.a Prima c'era un reparto che si occupava esclusivamente CP_2
dei “Bezirke”, e adesso se ne occupa direttamente la direzione.”
capo delle risorse umane, ha confermato che né prima né Testimone_1
dopo il licenziamento vi erano assunzioni rilevanti ai fini della presente causa. Dal
2021 il numero di dipendenti sarebbe tendenzialmente stabile. Il sig. è Parte_5
stato sostituito, egli ha lasciato temporariamente l'azienda ai sensi della legge n.
104 per motivi familiari. Se ne sarebbe parlato nel secondo trimestre 2023, ma la domanda è stata presentata nel mese di gennaio 2024 (doc 7 resistente), quindi successivamente all'uscita della ricorrente. Inoltre, sempre successivamente al pagina 6 di 11 licenziamento, nel mese di dicembre 2024, vi sarebbe stata un'assunzione per sostituzione di una maternità.
Riassumendo, si può sostenere che il posto della sig.ra sia stato CP_2
effettivamente soppresso, con i relativi compiti in parte eliminati e in gran parte redistribuiti. Inoltre, la riduzione dell'orario di sei ore mensili non ha comportato alcuna nuova assunzione.
Riassumendo, si può sostenere che il posto della sig.ra sia stato CP_2
effettivamente soppresso, con i relativi compiti in parte eliminati e in gran parte redistribuiti.
Certo, il fatto che la vicedirettrice sia stata licenziata immediatamente dopo che il precedente direttore ha lasciato definitivamente l'azienda, nonostante anni di ascesa della sig.ra all'interno della stessa, suscita riflessioni. Tuttavia, la resistente CP_2
ha dimostrato di aver riorganizzato i reparti ove la sig.ra aveva prestato la CP_2
sua attività, sopprimendo il posto senza effettuare nuove assunzioni né prima né dopo il licenziamento.
4. E con ciò si passa al diritto di repêchage reclamato dalla ricorrente, che ritiene che l'altro braccio della
A tal proposito va evidenziato che parte ricorrente non ha offerto sufficiente prova della sussistenza di un unico centro di imputazione tra le due organizzazioni, unione associazione e cooperativa, ovvero di una situazione di codatorialità, provando in particolare l'esistenza di un'unica struttura organizzativa e produttiva,
pagina 7 di 11 l'integrazione tra le attività esercitate dalle diverse imprese, il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario e lo svolgimento della prestazione in modo indifferenziato. Ha solo prodotto organigrammi senza dedurre come e quale il potere dell'una sull'altra verrebbe esercitato, senza offrire prove specifiche, senza spiegare come associazione e cooperativa sarebbero da ricondursi ad un unico centro di potere.
Tradizionalmente, chi vuole provare tale unicità allega la reciproca complementarità delle attività, l'utilizzo promiscuo di dipendenti, dell'utilizzo promiscuo di risorse e asset, o altri sintomi ben precisi per cui alla fine si tratti di un'unica entità fattuale, non bastano nomi simili o vertici simili, circostanze che si evincono aspecificatamente dal ricorso. Le due entità potrebbero “produrre” i relativi servizi agli associati in modo assolutamente indipendente l'una dall'altra, senza perdere la loro essenza strategica sul mercato.
Cass n. 1656/2020 sul punto: “ … Tale situazione ricorre ogni volta vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico-funzionale e ciò venga rivelato dai seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva;
b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune;
c) coordinamento tecnico ed amministrativo- finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle pagina 8 di 11 distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori (Cass. n. 19023 del 2017)”.
Dei criteri suelencati sicuramente manca l'unità produttiva. Secondo il ricorso la convenuta “è l'associazione degli imprenditori nel commercio, nei servizi e nella gastronomia in Rappresenta gli interessi dei suoi associati su vari CP_1
livelli” mentre la cooperativa “svolge vari servizi per il singolo associato (es. consulenza fiscale e legale, contabilità, formazione, previdenza, sicurezza sul lavoro, etc.)”. Le due organizzazioni avevano due ruoli e scopi diversi, e coerentemente la produzione di servizi non sono complementari.
Anche il coordinamento amministrativo finanziario non è nemmeno stato accennato. Dagli statuti prodotti emerge un'autonomia finanziaria totale, ed anche soci non sono identici: dallo statuto della cooperativa emerge un passo, per cui la cooperativa avrebbe tra i suoi scopi quello di perseguire gli interessi anche dell'Associazione, ma da quanto si può capire si finanzia tramite servizi resi ai consociati.
Il coordinamento amministrativo finanziario può manifestarsi attraverso vari sintomi, come p.e. la gestione condivisa delle risorse finanziarie (ad esempio, un unico centro decisionale per il budget o i pagamenti), l'unificazione dei processi amministrativi (come la gestione centralizzata di contabilità, fatturazione e contratti), beneficiario unico (p.e. titolare unico, soci identici), interdipendenza economica e finanziaria tra le imprese (ad esempio, una delle due entità si sostiene finanziariamente grazie all'altra).
pagina 9 di 11 Tali sintomi o non ci sono o solo accennati.
L'Unione aderisce alla “Confcommercio-Imprese per l'Italia, e quindi, in essenza, è una 'organizzazione rappresentatrice dei datori di lavoro, e quindi si finanzia da fondi messi a disposizione degli associati, oltre a fondi pubblici, presumibilmente.
Un elemento rilevante, emerso casualmente in sede di escussione testi, è che la responsabile delle risorse umane è sempre la medesima persona, indice di una certa permeabilità tra l'organico.
La totale autonomia economica, la diversità di scopo e la totale autonomia finanziaria, fanno si che non si può ritenere che sussista un unico centro di imputazione.
Va, infine, sottolineato che parte ricorrente non ha nemmeno evocato in giudizio la cooperativa, per cui in ogni caso la sua posizione è estranea al presente giudizio.
5. Le spese seguono la soccombenza. Si applicano i valori tabellari medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta la domanda di parte ricorrente,
2. Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte Parte_1
le spese di lite, Controparte_1
che si liquidano in € 5.387 per compenso, oltre accessori di legge.
pagina 10 di 11 1 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Werner Mussner
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