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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 05/11/2025, n. 3474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3474 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 269 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025, rimessa al Collegio per la decisione il 04/11/2025 tre
) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. GIOVANNI IANNIELLO ( ) presso cui è elettivamente domiciliata C.F._2
RICORRENTE
e
( ) Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 04/11/2025 la ricorrente ha concluso come da atto introduttivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 17/01/2025, la ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con il resistente in data 12/07/2000 dal quale erano nati due figli, il Persona_1
02/06/2001 e il 07/12/2004, e di essersi separata con decreto di omologa dell' Persona_2
11/03/2021. Rappresentava che, dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale, non vi era stata alcuna riconciliazione. Tanto premesso, la ricorrente chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegnazione della casa coniugale, l'obbligo a carico del resistente di contribuire al mantenimento dei figli con un assegno mensile di € 450,00 (€ 225,00 a figlio), oltre al
50% delle spese extra-assegno.
All'esito dell'udienza del 04/07/2025, il giudice relatore, sentita la sola ricorrente attesa la mancata comparizione del resistente, disponeva la rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo.
All'udienza del 04/11/2025, il giudice confermava la disciplina della separazione e rimetteva la causa in decisione senza termini. In via preliminare, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, va dichiarata la contumacia del resistente. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta. Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa cioè la separazione personale dei coniugi omologata con decreto dell' 11/03/2021 del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere. In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 01/12/1970, n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi. Ciò posto, va confermata l'assegnazione della casa coniugale alla resistente, quale genitore convivente con i figli e maggiorenni ma non Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti. Quanto all'assegno a titolo di contributo al mantenimento per i figli e posto a carico del padre, la ricorrente chiede un importo mensile pari a € 450,00 Per_1 Per_2
(€ 225,00 a figlio), oltre il 50% delle spese extra assegno. Dalla documentazione in atti, risulta che la ricorrente non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi relativa agli anni 2020, 2021 e 2022, limitandosi soltanto a percepire, nell'anno 2022, un reddito esente pari a € 2.709,47 (cfr. certificazione reddituale). Inoltre, ha dichiarato che il resistente percepisce uno stipendio di circa € 1.200,00 al mese
(cfr. verbale 04/07/2025). Pertanto, tenuto conto della capacità economica delle parti, va posto a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente un assegno mensile di € 450,00 (€ 225,00 a figlio) a titolo di contributo al mantenimento per i figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, oltre al 50% delle spese extra-assegno. Considerata la non opposizione del resistente e la natura di giurisdizione costituiva necessaria, le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in DA (CE) il
12/07/2000 da ( ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
11/11/1975 e ( ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
18/12/1970; 2. assegna la casa familiare alla ricorrente, quale genitore collocatario dei figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti;
3. pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando alla ricorrente la somma mensile di € 450,00 (€ 225,00 a figlio), rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra-assegno;
4. dichiara non ripetibili le spese di lite.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 05/11/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 269 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025, rimessa al Collegio per la decisione il 04/11/2025 tre
) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. GIOVANNI IANNIELLO ( ) presso cui è elettivamente domiciliata C.F._2
RICORRENTE
e
( ) Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 04/11/2025 la ricorrente ha concluso come da atto introduttivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 17/01/2025, la ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con il resistente in data 12/07/2000 dal quale erano nati due figli, il Persona_1
02/06/2001 e il 07/12/2004, e di essersi separata con decreto di omologa dell' Persona_2
11/03/2021. Rappresentava che, dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale, non vi era stata alcuna riconciliazione. Tanto premesso, la ricorrente chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegnazione della casa coniugale, l'obbligo a carico del resistente di contribuire al mantenimento dei figli con un assegno mensile di € 450,00 (€ 225,00 a figlio), oltre al
50% delle spese extra-assegno.
All'esito dell'udienza del 04/07/2025, il giudice relatore, sentita la sola ricorrente attesa la mancata comparizione del resistente, disponeva la rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo.
All'udienza del 04/11/2025, il giudice confermava la disciplina della separazione e rimetteva la causa in decisione senza termini. In via preliminare, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, va dichiarata la contumacia del resistente. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta. Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa cioè la separazione personale dei coniugi omologata con decreto dell' 11/03/2021 del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere. In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 01/12/1970, n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi. Ciò posto, va confermata l'assegnazione della casa coniugale alla resistente, quale genitore convivente con i figli e maggiorenni ma non Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti. Quanto all'assegno a titolo di contributo al mantenimento per i figli e posto a carico del padre, la ricorrente chiede un importo mensile pari a € 450,00 Per_1 Per_2
(€ 225,00 a figlio), oltre il 50% delle spese extra assegno. Dalla documentazione in atti, risulta che la ricorrente non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi relativa agli anni 2020, 2021 e 2022, limitandosi soltanto a percepire, nell'anno 2022, un reddito esente pari a € 2.709,47 (cfr. certificazione reddituale). Inoltre, ha dichiarato che il resistente percepisce uno stipendio di circa € 1.200,00 al mese
(cfr. verbale 04/07/2025). Pertanto, tenuto conto della capacità economica delle parti, va posto a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente un assegno mensile di € 450,00 (€ 225,00 a figlio) a titolo di contributo al mantenimento per i figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, oltre al 50% delle spese extra-assegno. Considerata la non opposizione del resistente e la natura di giurisdizione costituiva necessaria, le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in DA (CE) il
12/07/2000 da ( ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
11/11/1975 e ( ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
18/12/1970; 2. assegna la casa familiare alla ricorrente, quale genitore collocatario dei figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti;
3. pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando alla ricorrente la somma mensile di € 450,00 (€ 225,00 a figlio), rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra-assegno;
4. dichiara non ripetibili le spese di lite.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 05/11/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio