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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 24/02/2026, n. 1704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1704 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1704/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
10/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MACRI' UBALDA, Presidente
TE OB, Relatore
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2204/2025 depositato il 21/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Felice A Cancello - Sede 81027 San Felice A Cancello CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5559/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
8 e pubblicata il 19/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 219 TASI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7552/2025 depositato il 11/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello ritualmente depositato il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta n. 5559/2024 depositata il 19.12.2024, con la quale veniva rigettato il ricorso avverso l'avviso di accertamento del Comune di San Felice a Cancello n. 219/2021 relativo alla TASI 2018 per euro 226,00, riferito ad un terreno edificabile censito in catasto terreni al foglio
22, mappale 5133.
Con l'originario giudizio il contribuente lamentava l'omessa motivazione, l'errata determinazione del valore venale dell'area fabbricabile, l'intervenuta decadenza. Si costituiva in giudizio il Comune di San
Felice a Cancello controdeducendo.
Il Giudice di primo grado rigettava il ricorso facendo seguire le spese alla soccombenza.
Con l'odierno giudizio l'appellante parimenti, con specifico riferimento alla sentenza impugnata, eccepisce la violazione dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs n. 504/1992 e 52 e 59 del D.Lgs.446/1997 e conseguente sostanziale difetto di motivazione, l'intervenuta decadenza, l'esistenza di un giudicato esterno. Si costituiva il Comune di San Felice a Cancello controdeducendo.
La causa veniva discussa all'udienza del 10.12.2025 ed introitata per la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
In via preliminare, con riferimento alla assunta decadenza, occorre ricordare che l'art. 67, D.L. n. 18 del
2020 (cd. Decreto “Cura Italia”, emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128,
e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147; inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del D.
L. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione. Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. (Cass. sez. I , 15.1.2025, n.960).
L'eccezione di intervenuta decadenza va dunque rigettata.
Con riferimento all'assunto difetto di motivazione va ricordato che l'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n.
504/1992 prevede che per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Orbene nell'atto impugnato l'ufficio fa espresso richiamo e riferimento alla delibera di
Giunta Comunale n. 20 del 22.2.2008, atto pubblico oggettivamente conoscibile e come tale da non allegare al provvedimento, che contiene nel dettaglio tutti i criteri, i parametri e le modalità operative che portano alla determinazione del valore, atto che il contribuente dimostra di ben conoscere, avendo articolato dettagliate deduzioni di merito, di guisa che non si appalesa il lamentato difetto di motivazione.
Venendo al merito del calcolo effettuato dall'ufficio, ogni eccezione sollevata dal contribuente tesa a ritenere una sopravalutazione dell'area ritenuta, tra l'altro, di “scarso interesse ad urbanizzare”, è contradetta dalla circostanza incontestata che sull'area in questione è stato edificato un manufatto in data
21.5.2019, poco prima del contestato accertamento, determinando anche il classamento dell'area in classe F/6: “Fabbricati in attesa di dichiarazione”, né, di contro, il contribuente ha fornito oggettivi e robusti elementi di prova tesi a dimostrare il diverso minor valore del bene oggetto di tassazione. Circa
l'applicabilità della delibera di Giunta Comunale n.20 del 22.2.2008, non avendo il Comune effettuato medio tempore alcun aggiornamento, essa è da ritenersi vigente all'epoca dei fatti considerato, altresì, che l'unico successivo aggiornamento è avvenuto solo con delibera del Commissario Straordinario n. 27 del 3.4.2023, in epoca cioè successiva ai fatti di causa.
Relativamente poi all'esistenza di un assunto giudicato esterno, v'è da dire che gli estremi catastali riferiti all'immobile di cui all'invocata sentenza non coincidono con quelli di cui al giudizio che ci occupa
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese di lite che liquida in euro 400 per competenze oltre accessori di legge
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
10/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MACRI' UBALDA, Presidente
TE OB, Relatore
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2204/2025 depositato il 21/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Felice A Cancello - Sede 81027 San Felice A Cancello CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5559/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
8 e pubblicata il 19/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 219 TASI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7552/2025 depositato il 11/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello ritualmente depositato il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta n. 5559/2024 depositata il 19.12.2024, con la quale veniva rigettato il ricorso avverso l'avviso di accertamento del Comune di San Felice a Cancello n. 219/2021 relativo alla TASI 2018 per euro 226,00, riferito ad un terreno edificabile censito in catasto terreni al foglio
22, mappale 5133.
Con l'originario giudizio il contribuente lamentava l'omessa motivazione, l'errata determinazione del valore venale dell'area fabbricabile, l'intervenuta decadenza. Si costituiva in giudizio il Comune di San
Felice a Cancello controdeducendo.
Il Giudice di primo grado rigettava il ricorso facendo seguire le spese alla soccombenza.
Con l'odierno giudizio l'appellante parimenti, con specifico riferimento alla sentenza impugnata, eccepisce la violazione dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs n. 504/1992 e 52 e 59 del D.Lgs.446/1997 e conseguente sostanziale difetto di motivazione, l'intervenuta decadenza, l'esistenza di un giudicato esterno. Si costituiva il Comune di San Felice a Cancello controdeducendo.
La causa veniva discussa all'udienza del 10.12.2025 ed introitata per la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
In via preliminare, con riferimento alla assunta decadenza, occorre ricordare che l'art. 67, D.L. n. 18 del
2020 (cd. Decreto “Cura Italia”, emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128,
e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147; inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del D.
L. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione. Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. (Cass. sez. I , 15.1.2025, n.960).
L'eccezione di intervenuta decadenza va dunque rigettata.
Con riferimento all'assunto difetto di motivazione va ricordato che l'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n.
504/1992 prevede che per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Orbene nell'atto impugnato l'ufficio fa espresso richiamo e riferimento alla delibera di
Giunta Comunale n. 20 del 22.2.2008, atto pubblico oggettivamente conoscibile e come tale da non allegare al provvedimento, che contiene nel dettaglio tutti i criteri, i parametri e le modalità operative che portano alla determinazione del valore, atto che il contribuente dimostra di ben conoscere, avendo articolato dettagliate deduzioni di merito, di guisa che non si appalesa il lamentato difetto di motivazione.
Venendo al merito del calcolo effettuato dall'ufficio, ogni eccezione sollevata dal contribuente tesa a ritenere una sopravalutazione dell'area ritenuta, tra l'altro, di “scarso interesse ad urbanizzare”, è contradetta dalla circostanza incontestata che sull'area in questione è stato edificato un manufatto in data
21.5.2019, poco prima del contestato accertamento, determinando anche il classamento dell'area in classe F/6: “Fabbricati in attesa di dichiarazione”, né, di contro, il contribuente ha fornito oggettivi e robusti elementi di prova tesi a dimostrare il diverso minor valore del bene oggetto di tassazione. Circa
l'applicabilità della delibera di Giunta Comunale n.20 del 22.2.2008, non avendo il Comune effettuato medio tempore alcun aggiornamento, essa è da ritenersi vigente all'epoca dei fatti considerato, altresì, che l'unico successivo aggiornamento è avvenuto solo con delibera del Commissario Straordinario n. 27 del 3.4.2023, in epoca cioè successiva ai fatti di causa.
Relativamente poi all'esistenza di un assunto giudicato esterno, v'è da dire che gli estremi catastali riferiti all'immobile di cui all'invocata sentenza non coincidono con quelli di cui al giudizio che ci occupa
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese di lite che liquida in euro 400 per competenze oltre accessori di legge