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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 09/10/2025, n. 1158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1158 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 264/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale di Teramo, Sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Silvia Fanesi Presidente
Dott.ssa Erika Capanna Piscè Giudice relatore
Dott.ssa Maria Laura Pasca Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 264/2020 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Ambra Fabri Parte_1
ATTRICE
CONTRO
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_1 tempore, Dott.ssa quale Responsabile del Contenzioso Regionale Abruzzo, rappresentata e difesa CP_2 dall'Avv. Cinzia Tolomei
CONVENUTA
con l'intervento del P.M. in sede
CONCLUSIONI
Come da note scritte di discussione della causa e precisazione delle conclusioni, depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
pagina 1 di 6 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, domandava all'intestato Tribunale Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni di seguito trascritte:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in composizione collegiale:
1. accertare e dichiarare che il documento sopra indicato, relata di notifica della cartella di pagamento n.
108.2009.0001936963000 del 29.04.2009 e la conseguente raccomandata informativa con numero
13767897923-7 sono state redatte in modo difforme dalla realtà, in quanto non è stato depositato il plico ovvero
l'attestazione dell'avvenuto ritiro e non può essere riferita al soggetto firmatario, la qualifica di familiare convivente ovvero di incaricato a ritirare l'atto, per l'effetto dichiarare la falsità del documento;
2. con vittoria di spese e competenze di lite”.
A sostegno della domanda, allegava, in sintesi e per quanto d'interesse, che:
- in data 3.12.2018 riceveva intimazione di pagamento n. 108.2018.9001405678000 da parte della
, afferente alla cartella di pagamento n. 108.2009.0001936963000, per Controparte_1
l'importo complessivo di € 106.262,53, per la quale veniva indicata la data di avvenuta notifica nel giorno 30.4.2009;
- avverso la predetta ingiunzione di pagamento veniva incardinato ricorso presso la Commissione tributaria provinciale di iscritto al n. 176/2019, in cui si costituiva l' CP_1 Controparte_1
depositando relata di notifica della cartella di pagamento, la quale, a suo dire, conteneva
[...] false attestazioni, non essendo stata esplicitata la qualifica della ricevente, sig.ra Persona_1 madre dell'attrice.
Chiedeva, pertanto, l'accertamento della falsità della notifica della suddetta cartella di pagamento, eseguita in data 29-30.4.2009.
Con comparsa depositata il 14.4.2020, si costituiva l , insistendo per il rigetto Controparte_1 dell'avversa domanda. In via preliminare, eccepiva l'inammissibilità della querela di falso, in quanto l'attrice si era limitata a sostenere di non essere venuta a conoscenza dell'intervenuta notifica poiché nel periodo in questione si trovava frequentemente all'estero e non intratteneva rapporti sereni con la madre, senza contestare l'autenticità della sottoscrizione apposta dalla sig.ra Nel merito, sottolineava che l'avviso Persona_1 di ricevimento in questione veniva recapitato dall' tramite il servizio postale, il cui addetto, a fronte CP_1 dell'irreperibilità della destinataria, procedeva alla notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. Pertanto, dopo aver provveduto al deposito presso il municipio di inoltrava all'indirizzo di residenza dell'attrice la CP_1 raccomandata informativa, che veniva ricevuta e sottoscritta dalla madre della destinataria, la quale riceveva il plico senza muovere contestazioni o rifiuti di alcun genere. Affermava, inoltre, la piena validità della notifica effettuata ad un soggetto legato al destinatario da vincolo di parentela o di affinità, a prescindere dall'eventuale condizione di convivenza, dovendosi presumere la consegna dell'atto notificato al destinatario.
Con atto del 15.1.2021, interveniva nel presente giudizio il Pubblico Ministero.
pagina 2 di 6 Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., ordinato il deposito del certificato storico di residenza dell'attrice e dell'originale di notifica, si procedeva all'escussione del testimone citato dalla , Sig.ra Parte_1 Per_1
[...]
In seguito, la causa veniva introitata a decisione all'udienza precisazione delle conclusioni, tenutasi in modalità cartolare il 14.4.2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La domanda avanzata dall'attrice risulta infondata e merita di essere rigettata per le motivazioni di seguito esposte.
Giova premettere, in punto di diritto, che la querela di falso dà luogo ad un procedimento che ha per oggetto l'accertamento della falsità materiale o meno di un atto pubblico ovvero di una scrittura privata - essendo consentito alla parte cui sia riferita una scrittura privata non solo di disconoscerla ma anche di proporre alternativamente querela di falso (cfr. Cass. civ., ordinanza 23 luglio 2020, n. 15823). – al fine di rimuovere l'efficacia probatoria del documento e di togliere allo stesso qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge, a prescindere dalla concreta individuazione dell'autore della falsificazione (cfr. Cass. civ., sez. 2, 8 maggio 2007, n. 12339).
L'art. 2700 c.c. prevede che «l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza». L'efficacia privilegiata dell'atto pubblico assiste tutto ciò che è stato detto o fatto davanti al pubblico ufficiale che ha formato il documento, il quale, proprio per la particolare qualifica soggettiva del suo autore e per le funzioni che lo stesso è chiamato a svolgere, gode per legge di fede privilegiata, ossia di una valenza probatoria assoluta ed incondizionata, superabile soltanto attraverso il procedimento di rilevanza pubblicistica disciplinato negli artt. 221 e segg. c.p.c. Di conseguenza, la querela di falso costituisce il rimedio estremo, la cui specifica finalità è quella di superare la fede privilegiata che l'ordinamento attribuisce agli atti pubblici.
Tra gli atti pubblici formati da pubblici ufficiali autorizzati dalla legge ad attribuire loro pubblica fede rientra anche la relazione di notifica, che costituisce un atto con il quale l'ufficiale giudiziario “certifica” l'eseguita consegna (cfr. art. 148 c.p.c.). Ove, pertanto, si intenda contestare l'efficacia probatoria dell'atto predisposto dal pubblico ufficiale, è necessario proporre una querela di falso, la quale deve contenere anche l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità. Proprio in considerazione del valore di piena prova che nell'ambito dell'ordinamento giuridico assume l'atto pubblico e del ruolo centrale che assume la tutela della pubblica fede, circostanza questa che giustifica la partecipazione al procedimento anche del Pubblico Ministero, la prova della falsità deve essere valutata in termini rigorosi.
Nel caso di specie, l'attrice ha dedotto la falsità - per mancata indicazione della qualità del ricevente - dell'avviso di ricevimento spedito a mezzo posta il 29.4.2009 e ritirato dalla sig.ra in data Persona_1
pagina 3 di 6 4.5.2009, con cui si completava l'iter notificatorio della cartella di pagamento n. 108.2009.0001936963000 ai sensi dell'art. 140 c.p.c.
Sul punto, vale richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di notifica a mezzo del servizio postale, la L. n. 890 del 1982 consente (non diversamente da quanto dispone l'art. 139 c.p.c., per la notifica effettuata dall'ufficiale giudiziario), la ricezione dell'atto da parte di un soggetto diverso dal destinatario attraverso la previsione di una successione preferenziale tassativa e vincolante delle categorie di persone alle quali la copia deve essere consegnata, successione che presuppone la necessità, ai fini della validità della notifica, dell'assenza di coloro che si trovino in posizione di precedenza per giustificare la consegna a soggetti appartenenti alla categoria successiva;
di tale assenza o rifiuto l'ufficiale postale (o l'ufficiale giudiziario) deve dare atto nell'avviso di ricevimento (o nella relata) (cfr. Cassazione civile sez. II, 05/10/2023,
n. 28093).
Peraltro, l'eventuale nullità può essere sanata qualora sia provata la ricezione della raccomandata semplice, c.d. informativa, contenente la notizia dell'avvenuta notificazione. Quest'ultima, infatti, avendo finalità informativa e non tenendo luogo dell'atto da notificare, non è soggetta alle disposizioni in materia di notificazioni a mezzo posta, ma solo al regolamento postale, sicché, ai fini della sua validità, è sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale, non essendo necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario (cfr. Cass. nn. 24899/2022 e 19795/2017).
Ciò posto, non sussisteva alcuna necessità di specificare la qualifica del soggetto rinvenuto all'indirizzo di spedizione, che peraltro corrisponde alla residenza della notificanda. Dal certificato storico versato in atti, si evince che la sig.ra nel periodo in questione risiedeva in Bellante (TE), alla Via Mario Parte_1
Capuano 12, cioè al medesimo indirizzo indicato nell'avviso di ricevimento prodotto dalla parte convenuta (vd. allegato depositato dall'attrice il 26.11.2021 e doc. 1 parte convenuta).
Né risultano condivisibili le doglianze sollevate dall'attrice in merito alla falsa indicazione dell'indirizzo presso cui è stato consegnato l'avviso di ricevimento (Bellante anziché ). Sul punto, occorre richiamare il Per_2 contenuto della deposizione resa dalla ricevente, sig.ra la quale, dopo aver confermato che Persona_1 nell'annualità 2009 l'attrice effettuava frequenti viaggi all'estero, sentita sul capitolo di prova n. 2 articolato nella seconda memoria istruttoria (“vero che in data 4.05.2009 ha ritirato la raccomandata che si mostra a
– Loc. presso la propria abitazione”) ha affermato quanto segue: “Vera la circostanza, la CP_1 Per_2 raccomandata mi è stata consegnata a presso la mia abitazione, preciso però che poiché mia figlia si Per_2 trovava in Olanda, ho messo da parte la lettera pensando che mia figlia tornasse presto e invece è tornata dopo molto tempo, per cui ho dimenticato di consegnargliela quando è tornata” (cfr. verbale di udienza del
19.3.2024).
Ritiene il Collegio che le affermazioni testimoniali di madre della querelante, appaiano Persona_1 intrinsecamente deboli per sostenere la affermata falsità, in assenza di effettivi e idonei riscontri oggettivi a supporto. Invero, al di là dello stretto rapporto di parentela intercorrente tra la mentovata testimone e l'attrice,
pagina 4 di 6 l'inattendibilità della teste emerge dalle profonde contraddizioni ravvisabili tra la ricostruzione dei fatti prospettata in giudizio e quanto dichiarato nell'escussione testimoniale. Difatti, mentre la ha escluso Parte_1 la presenza della madre nell'immobile sito a Bellante, via Mario Capuano 12, dato che all'epoca i rapporti con la stessa non erano sereni, al contrario la sig.ra ha riferito di aver sottoscritto l'avviso di Persona_1 ricevimento, contando di consegnarlo alla figlia non appena fosse rientrata dall'Olanda, implicitamente escludendo l'esistenza di tensioni nel rapporto con lei.
Appare, poi, oltremodo inverosimile che l'incaricato postale onerato della consegna nel territorio comunale di
Bellante, cioè nel luogo di residenza della figlia, conoscesse l'indirizzo della madre, sito in altro Comune,
[...]
, e provvedesse ad effettuare il recapito presso l'abitazione di quest'ultima. Si consideri, sul punto, che Per_2 sull'avviso di ricevimento in questione è apposto il timbro postale di “Bellante Stazione”, circostanza questa che depotenzia ulteriormente l'attendibilità della testimone.
Da ultimo, vanno disattese le argomentazioni proposte dall'attrice in merito al mancato deposito del contenuto della busta spedita con la raccomandata n. 13767897923-7, nonché in ordine alla mancata specificazione, da parte dell'agente della riscossione, del fatto che il plico contenesse la cartella di pagamento e alla dedotta mancata indicazione, nella relazione di notifica, del numero della raccomandata con ricevuta di ritorno, trattandosi di doglianze riguardanti la validità e regolarità della notifica, che rimangono estranee al presente giudizio, esulando dall'oggetto dell'odierno accertamento, incentrato sulla pretesa falsità della raccomandata in esame.
In applicazione del principio della soccombenza, le spese di lite vengono poste a carico dell'attrice e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei criteri dettati dal D.M. 55/2014 e ss.mm.ii.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la querela di falso;
- ordina, ai sensi dell'art. 226 c.p.c., che, a cura del Cancelliere, sia fatta menzione della sentenza sull'originale del documento o sulla copia che ne tiene luogo, disponendone la restituzione su richiesta;
- condanna l'attrice alla pena pecuniaria di € 20,00, ai sensi dell'art. 226 c.p.c.;
- condanna l'attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite, liquidate in € 7.616,00 per compensi d'avvocato, oltre rimborso forfettario, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Visto l'esito del giudizio, dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica in sede, in relazione al contenuto della dichiarazione testimoniale resa da all'udienza del 19.3.2025. Persona_1
Teramo, 3.10.2025.
pagina 5 di 6 Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Erika Capanna Pisce' Dott. Silvia Fanesi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale di Teramo, Sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Silvia Fanesi Presidente
Dott.ssa Erika Capanna Piscè Giudice relatore
Dott.ssa Maria Laura Pasca Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 264/2020 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Ambra Fabri Parte_1
ATTRICE
CONTRO
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_1 tempore, Dott.ssa quale Responsabile del Contenzioso Regionale Abruzzo, rappresentata e difesa CP_2 dall'Avv. Cinzia Tolomei
CONVENUTA
con l'intervento del P.M. in sede
CONCLUSIONI
Come da note scritte di discussione della causa e precisazione delle conclusioni, depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
pagina 1 di 6 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, domandava all'intestato Tribunale Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni di seguito trascritte:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in composizione collegiale:
1. accertare e dichiarare che il documento sopra indicato, relata di notifica della cartella di pagamento n.
108.2009.0001936963000 del 29.04.2009 e la conseguente raccomandata informativa con numero
13767897923-7 sono state redatte in modo difforme dalla realtà, in quanto non è stato depositato il plico ovvero
l'attestazione dell'avvenuto ritiro e non può essere riferita al soggetto firmatario, la qualifica di familiare convivente ovvero di incaricato a ritirare l'atto, per l'effetto dichiarare la falsità del documento;
2. con vittoria di spese e competenze di lite”.
A sostegno della domanda, allegava, in sintesi e per quanto d'interesse, che:
- in data 3.12.2018 riceveva intimazione di pagamento n. 108.2018.9001405678000 da parte della
, afferente alla cartella di pagamento n. 108.2009.0001936963000, per Controparte_1
l'importo complessivo di € 106.262,53, per la quale veniva indicata la data di avvenuta notifica nel giorno 30.4.2009;
- avverso la predetta ingiunzione di pagamento veniva incardinato ricorso presso la Commissione tributaria provinciale di iscritto al n. 176/2019, in cui si costituiva l' CP_1 Controparte_1
depositando relata di notifica della cartella di pagamento, la quale, a suo dire, conteneva
[...] false attestazioni, non essendo stata esplicitata la qualifica della ricevente, sig.ra Persona_1 madre dell'attrice.
Chiedeva, pertanto, l'accertamento della falsità della notifica della suddetta cartella di pagamento, eseguita in data 29-30.4.2009.
Con comparsa depositata il 14.4.2020, si costituiva l , insistendo per il rigetto Controparte_1 dell'avversa domanda. In via preliminare, eccepiva l'inammissibilità della querela di falso, in quanto l'attrice si era limitata a sostenere di non essere venuta a conoscenza dell'intervenuta notifica poiché nel periodo in questione si trovava frequentemente all'estero e non intratteneva rapporti sereni con la madre, senza contestare l'autenticità della sottoscrizione apposta dalla sig.ra Nel merito, sottolineava che l'avviso Persona_1 di ricevimento in questione veniva recapitato dall' tramite il servizio postale, il cui addetto, a fronte CP_1 dell'irreperibilità della destinataria, procedeva alla notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. Pertanto, dopo aver provveduto al deposito presso il municipio di inoltrava all'indirizzo di residenza dell'attrice la CP_1 raccomandata informativa, che veniva ricevuta e sottoscritta dalla madre della destinataria, la quale riceveva il plico senza muovere contestazioni o rifiuti di alcun genere. Affermava, inoltre, la piena validità della notifica effettuata ad un soggetto legato al destinatario da vincolo di parentela o di affinità, a prescindere dall'eventuale condizione di convivenza, dovendosi presumere la consegna dell'atto notificato al destinatario.
Con atto del 15.1.2021, interveniva nel presente giudizio il Pubblico Ministero.
pagina 2 di 6 Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., ordinato il deposito del certificato storico di residenza dell'attrice e dell'originale di notifica, si procedeva all'escussione del testimone citato dalla , Sig.ra Parte_1 Per_1
[...]
In seguito, la causa veniva introitata a decisione all'udienza precisazione delle conclusioni, tenutasi in modalità cartolare il 14.4.2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La domanda avanzata dall'attrice risulta infondata e merita di essere rigettata per le motivazioni di seguito esposte.
Giova premettere, in punto di diritto, che la querela di falso dà luogo ad un procedimento che ha per oggetto l'accertamento della falsità materiale o meno di un atto pubblico ovvero di una scrittura privata - essendo consentito alla parte cui sia riferita una scrittura privata non solo di disconoscerla ma anche di proporre alternativamente querela di falso (cfr. Cass. civ., ordinanza 23 luglio 2020, n. 15823). – al fine di rimuovere l'efficacia probatoria del documento e di togliere allo stesso qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge, a prescindere dalla concreta individuazione dell'autore della falsificazione (cfr. Cass. civ., sez. 2, 8 maggio 2007, n. 12339).
L'art. 2700 c.c. prevede che «l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza». L'efficacia privilegiata dell'atto pubblico assiste tutto ciò che è stato detto o fatto davanti al pubblico ufficiale che ha formato il documento, il quale, proprio per la particolare qualifica soggettiva del suo autore e per le funzioni che lo stesso è chiamato a svolgere, gode per legge di fede privilegiata, ossia di una valenza probatoria assoluta ed incondizionata, superabile soltanto attraverso il procedimento di rilevanza pubblicistica disciplinato negli artt. 221 e segg. c.p.c. Di conseguenza, la querela di falso costituisce il rimedio estremo, la cui specifica finalità è quella di superare la fede privilegiata che l'ordinamento attribuisce agli atti pubblici.
Tra gli atti pubblici formati da pubblici ufficiali autorizzati dalla legge ad attribuire loro pubblica fede rientra anche la relazione di notifica, che costituisce un atto con il quale l'ufficiale giudiziario “certifica” l'eseguita consegna (cfr. art. 148 c.p.c.). Ove, pertanto, si intenda contestare l'efficacia probatoria dell'atto predisposto dal pubblico ufficiale, è necessario proporre una querela di falso, la quale deve contenere anche l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità. Proprio in considerazione del valore di piena prova che nell'ambito dell'ordinamento giuridico assume l'atto pubblico e del ruolo centrale che assume la tutela della pubblica fede, circostanza questa che giustifica la partecipazione al procedimento anche del Pubblico Ministero, la prova della falsità deve essere valutata in termini rigorosi.
Nel caso di specie, l'attrice ha dedotto la falsità - per mancata indicazione della qualità del ricevente - dell'avviso di ricevimento spedito a mezzo posta il 29.4.2009 e ritirato dalla sig.ra in data Persona_1
pagina 3 di 6 4.5.2009, con cui si completava l'iter notificatorio della cartella di pagamento n. 108.2009.0001936963000 ai sensi dell'art. 140 c.p.c.
Sul punto, vale richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di notifica a mezzo del servizio postale, la L. n. 890 del 1982 consente (non diversamente da quanto dispone l'art. 139 c.p.c., per la notifica effettuata dall'ufficiale giudiziario), la ricezione dell'atto da parte di un soggetto diverso dal destinatario attraverso la previsione di una successione preferenziale tassativa e vincolante delle categorie di persone alle quali la copia deve essere consegnata, successione che presuppone la necessità, ai fini della validità della notifica, dell'assenza di coloro che si trovino in posizione di precedenza per giustificare la consegna a soggetti appartenenti alla categoria successiva;
di tale assenza o rifiuto l'ufficiale postale (o l'ufficiale giudiziario) deve dare atto nell'avviso di ricevimento (o nella relata) (cfr. Cassazione civile sez. II, 05/10/2023,
n. 28093).
Peraltro, l'eventuale nullità può essere sanata qualora sia provata la ricezione della raccomandata semplice, c.d. informativa, contenente la notizia dell'avvenuta notificazione. Quest'ultima, infatti, avendo finalità informativa e non tenendo luogo dell'atto da notificare, non è soggetta alle disposizioni in materia di notificazioni a mezzo posta, ma solo al regolamento postale, sicché, ai fini della sua validità, è sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale, non essendo necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario (cfr. Cass. nn. 24899/2022 e 19795/2017).
Ciò posto, non sussisteva alcuna necessità di specificare la qualifica del soggetto rinvenuto all'indirizzo di spedizione, che peraltro corrisponde alla residenza della notificanda. Dal certificato storico versato in atti, si evince che la sig.ra nel periodo in questione risiedeva in Bellante (TE), alla Via Mario Parte_1
Capuano 12, cioè al medesimo indirizzo indicato nell'avviso di ricevimento prodotto dalla parte convenuta (vd. allegato depositato dall'attrice il 26.11.2021 e doc. 1 parte convenuta).
Né risultano condivisibili le doglianze sollevate dall'attrice in merito alla falsa indicazione dell'indirizzo presso cui è stato consegnato l'avviso di ricevimento (Bellante anziché ). Sul punto, occorre richiamare il Per_2 contenuto della deposizione resa dalla ricevente, sig.ra la quale, dopo aver confermato che Persona_1 nell'annualità 2009 l'attrice effettuava frequenti viaggi all'estero, sentita sul capitolo di prova n. 2 articolato nella seconda memoria istruttoria (“vero che in data 4.05.2009 ha ritirato la raccomandata che si mostra a
– Loc. presso la propria abitazione”) ha affermato quanto segue: “Vera la circostanza, la CP_1 Per_2 raccomandata mi è stata consegnata a presso la mia abitazione, preciso però che poiché mia figlia si Per_2 trovava in Olanda, ho messo da parte la lettera pensando che mia figlia tornasse presto e invece è tornata dopo molto tempo, per cui ho dimenticato di consegnargliela quando è tornata” (cfr. verbale di udienza del
19.3.2024).
Ritiene il Collegio che le affermazioni testimoniali di madre della querelante, appaiano Persona_1 intrinsecamente deboli per sostenere la affermata falsità, in assenza di effettivi e idonei riscontri oggettivi a supporto. Invero, al di là dello stretto rapporto di parentela intercorrente tra la mentovata testimone e l'attrice,
pagina 4 di 6 l'inattendibilità della teste emerge dalle profonde contraddizioni ravvisabili tra la ricostruzione dei fatti prospettata in giudizio e quanto dichiarato nell'escussione testimoniale. Difatti, mentre la ha escluso Parte_1 la presenza della madre nell'immobile sito a Bellante, via Mario Capuano 12, dato che all'epoca i rapporti con la stessa non erano sereni, al contrario la sig.ra ha riferito di aver sottoscritto l'avviso di Persona_1 ricevimento, contando di consegnarlo alla figlia non appena fosse rientrata dall'Olanda, implicitamente escludendo l'esistenza di tensioni nel rapporto con lei.
Appare, poi, oltremodo inverosimile che l'incaricato postale onerato della consegna nel territorio comunale di
Bellante, cioè nel luogo di residenza della figlia, conoscesse l'indirizzo della madre, sito in altro Comune,
[...]
, e provvedesse ad effettuare il recapito presso l'abitazione di quest'ultima. Si consideri, sul punto, che Per_2 sull'avviso di ricevimento in questione è apposto il timbro postale di “Bellante Stazione”, circostanza questa che depotenzia ulteriormente l'attendibilità della testimone.
Da ultimo, vanno disattese le argomentazioni proposte dall'attrice in merito al mancato deposito del contenuto della busta spedita con la raccomandata n. 13767897923-7, nonché in ordine alla mancata specificazione, da parte dell'agente della riscossione, del fatto che il plico contenesse la cartella di pagamento e alla dedotta mancata indicazione, nella relazione di notifica, del numero della raccomandata con ricevuta di ritorno, trattandosi di doglianze riguardanti la validità e regolarità della notifica, che rimangono estranee al presente giudizio, esulando dall'oggetto dell'odierno accertamento, incentrato sulla pretesa falsità della raccomandata in esame.
In applicazione del principio della soccombenza, le spese di lite vengono poste a carico dell'attrice e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei criteri dettati dal D.M. 55/2014 e ss.mm.ii.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la querela di falso;
- ordina, ai sensi dell'art. 226 c.p.c., che, a cura del Cancelliere, sia fatta menzione della sentenza sull'originale del documento o sulla copia che ne tiene luogo, disponendone la restituzione su richiesta;
- condanna l'attrice alla pena pecuniaria di € 20,00, ai sensi dell'art. 226 c.p.c.;
- condanna l'attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite, liquidate in € 7.616,00 per compensi d'avvocato, oltre rimborso forfettario, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Visto l'esito del giudizio, dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica in sede, in relazione al contenuto della dichiarazione testimoniale resa da all'udienza del 19.3.2025. Persona_1
Teramo, 3.10.2025.
pagina 5 di 6 Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Erika Capanna Pisce' Dott. Silvia Fanesi
pagina 6 di 6