TRIB
Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/05/2025, n. 2273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2273 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Roberto Lanza, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa civile di primo grado iscritta al n.11670 del ruolo generale dell'anno 2024, vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 cittadino statunitense, nato a [...] - Missouri (USA), il 03/12/1989, residente a 10109 NW 86th St., Kansas City, Missouri 64153 (USA), elettivamente domiciliato presso l'Avv. Salvatore Aprigliano del Foro di Milano, rappresentante e difensore,
– ricorrente -
, non rappresentato né difeso, Controparte_1
– resistente – e con l'intervento del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana.
* * * * * * * Con ricorso depositato in data 2.10.2024, il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere diretto discendente di cittadino italiano alla nascita, nato a Persona_1
Burgio (AG) (Italia), il 09/06/1892 (Doc. 002 all. al ricorso) il quale è poi emigrato negli Stati Uniti e dall'unione tra e la sig.ra , è nata, in Persona_1 Persona_2 data 30/11/1925, a Kansas City - Missouri (USA), la sig.ra
(Doc. 003). Parte_2
In data 22/03/1946, la sig.ra , Persona_3 ha contratto matrimonio a Los Angeles (USA) con il sig.
, acquisendo così il cognome del coniuge Persona_4
(Doc. 004) ed ha generato a Kansas City – Missouri, in data
28/07/1952, il sig. (Doc. 006 che, a Persona_5 sua volta, ha generato, in data 03/12/1989, sempre negli
Stati Uniti e precisamente a Jackson - Missouri, il sig.
odierno attore (Doc. 007). Parte_1
Il convenuto, seppur regolarmente citato, non si CP_1 costituiva.
Ritenuta preliminarmente la competenza del Tribunale adito in forza del D. L. 13/2017 e della L.206/2021, che hanno affidato la competenza per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana ratione materiae alle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione
Europea, istituite presso i Tribunali distrettuali, e territorialmente avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani;
va fin d'ora rilevato che nei documenti prodotti dai ricorrenti sono presenti talune discrepanze nei nomi, comunque irrilevanti anche perché esistono comunque sufficienti elementi presuntivi ex art. 2729 c.c. per ritenere che si tratti delle stesse persone indicate in ricorso.
2 Ciò premesso, deve evidenziarsi che, ai sensi dell'art. 1 della
Legge 5 febbraio 1992, n.91, è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini (così come disponeva il pregresso art. 1 della legge 13 giugno 1912, n. 555 - Disposizioni sulla cittadinanza italiana - in favore del padre, parzialmente rilevante nella presente fattispecie ratione temporis).
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del citato art. 1, n.
1, della legge 555/12, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina, sussistendo una palese discriminazione in danno dei figli di donne cittadine.
La stessa Corte ha inoltre riconosciuto che deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della legge n.
555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Inoltre, con sentenza n. 87 del 16.04.1975, ha autorevolmente chiarito che “è in contrasto con la
Costituzione non dare rilievo alla volontà della donna di conservare l'originaria cittadinanza italiana, salva la discrezionalità del legislatore di disciplinare le relative modalità” ed ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555
(Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Più di recente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 4466 del 25.02.2009, hanno poi riconosciuto l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte
Costituzionale n. 87 del 1975, riconoscendo così il diritto a mantenere la propria cittadinanza italiana anche alle
3 cittadine italiane coniugate con un cittadino straniero prima del 01.01.1948.
Va altresì rilevato che, come risulta dalla documentazione prodotta dal ricorrente in allegato alla nota del 28.4.2025,
l'avo del ricorrente, , non ha mai acquisito Persona_1 la cittadinanza statunitense.
Facendo applicazione di tali principi, e dalla documentazione prodotta (v. allegati, tutti debitamente tradotti e apostillati), in accoglimento della domanda avanzata dal ricorrente, deve essere dichiarato che lo stesso
è cittadino italiano, disponendosi la trasmissione al per i conseguenti provvedimenti. Controparte_1
Le spese del giudizio, stante l'esito e l'opzione di contumacia di parte resistente, e non rinvenendo nelle tempistiche degli uffici consolari ingiustificati comportamenti omissivi o dilatori, restano a carico della ricorrente.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, il
Tribunale in composizione monocratica così provvede: dichiara che:
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 cittadino statunitense, nato a [...] - Missouri (USA), il 03/12/1989, residente a 10109 NW 86th St., Kansas City, Missouri 64153 (USA),
è cittadino italiano.
- Lascia le spese di lite a carico dei ricorrenti.
- Si dispone la trasmissione al e, per Controparte_1 esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, affinché procedano alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile e in ogni altro registro ove siano tali incombenti previsti dalla legge.
Così deciso in Palermo, il giorno 26 maggio 2025.
Il Giudice
Roberto Lanza
4 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Roberto Lanza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
-
5
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Roberto Lanza, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa civile di primo grado iscritta al n.11670 del ruolo generale dell'anno 2024, vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 cittadino statunitense, nato a [...] - Missouri (USA), il 03/12/1989, residente a 10109 NW 86th St., Kansas City, Missouri 64153 (USA), elettivamente domiciliato presso l'Avv. Salvatore Aprigliano del Foro di Milano, rappresentante e difensore,
– ricorrente -
, non rappresentato né difeso, Controparte_1
– resistente – e con l'intervento del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana.
* * * * * * * Con ricorso depositato in data 2.10.2024, il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere diretto discendente di cittadino italiano alla nascita, nato a Persona_1
Burgio (AG) (Italia), il 09/06/1892 (Doc. 002 all. al ricorso) il quale è poi emigrato negli Stati Uniti e dall'unione tra e la sig.ra , è nata, in Persona_1 Persona_2 data 30/11/1925, a Kansas City - Missouri (USA), la sig.ra
(Doc. 003). Parte_2
In data 22/03/1946, la sig.ra , Persona_3 ha contratto matrimonio a Los Angeles (USA) con il sig.
, acquisendo così il cognome del coniuge Persona_4
(Doc. 004) ed ha generato a Kansas City – Missouri, in data
28/07/1952, il sig. (Doc. 006 che, a Persona_5 sua volta, ha generato, in data 03/12/1989, sempre negli
Stati Uniti e precisamente a Jackson - Missouri, il sig.
odierno attore (Doc. 007). Parte_1
Il convenuto, seppur regolarmente citato, non si CP_1 costituiva.
Ritenuta preliminarmente la competenza del Tribunale adito in forza del D. L. 13/2017 e della L.206/2021, che hanno affidato la competenza per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana ratione materiae alle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione
Europea, istituite presso i Tribunali distrettuali, e territorialmente avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani;
va fin d'ora rilevato che nei documenti prodotti dai ricorrenti sono presenti talune discrepanze nei nomi, comunque irrilevanti anche perché esistono comunque sufficienti elementi presuntivi ex art. 2729 c.c. per ritenere che si tratti delle stesse persone indicate in ricorso.
2 Ciò premesso, deve evidenziarsi che, ai sensi dell'art. 1 della
Legge 5 febbraio 1992, n.91, è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini (così come disponeva il pregresso art. 1 della legge 13 giugno 1912, n. 555 - Disposizioni sulla cittadinanza italiana - in favore del padre, parzialmente rilevante nella presente fattispecie ratione temporis).
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del citato art. 1, n.
1, della legge 555/12, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina, sussistendo una palese discriminazione in danno dei figli di donne cittadine.
La stessa Corte ha inoltre riconosciuto che deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della legge n.
555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Inoltre, con sentenza n. 87 del 16.04.1975, ha autorevolmente chiarito che “è in contrasto con la
Costituzione non dare rilievo alla volontà della donna di conservare l'originaria cittadinanza italiana, salva la discrezionalità del legislatore di disciplinare le relative modalità” ed ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555
(Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Più di recente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 4466 del 25.02.2009, hanno poi riconosciuto l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte
Costituzionale n. 87 del 1975, riconoscendo così il diritto a mantenere la propria cittadinanza italiana anche alle
3 cittadine italiane coniugate con un cittadino straniero prima del 01.01.1948.
Va altresì rilevato che, come risulta dalla documentazione prodotta dal ricorrente in allegato alla nota del 28.4.2025,
l'avo del ricorrente, , non ha mai acquisito Persona_1 la cittadinanza statunitense.
Facendo applicazione di tali principi, e dalla documentazione prodotta (v. allegati, tutti debitamente tradotti e apostillati), in accoglimento della domanda avanzata dal ricorrente, deve essere dichiarato che lo stesso
è cittadino italiano, disponendosi la trasmissione al per i conseguenti provvedimenti. Controparte_1
Le spese del giudizio, stante l'esito e l'opzione di contumacia di parte resistente, e non rinvenendo nelle tempistiche degli uffici consolari ingiustificati comportamenti omissivi o dilatori, restano a carico della ricorrente.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, il
Tribunale in composizione monocratica così provvede: dichiara che:
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 cittadino statunitense, nato a [...] - Missouri (USA), il 03/12/1989, residente a 10109 NW 86th St., Kansas City, Missouri 64153 (USA),
è cittadino italiano.
- Lascia le spese di lite a carico dei ricorrenti.
- Si dispone la trasmissione al e, per Controparte_1 esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, affinché procedano alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile e in ogni altro registro ove siano tali incombenti previsti dalla legge.
Così deciso in Palermo, il giorno 26 maggio 2025.
Il Giudice
Roberto Lanza
4 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Roberto Lanza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
-
5