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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 15/01/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1224 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Ivan Bottazzo e Alberto Murgia ed elettivamente domiciliato a AM IN (VI), via Brigata Orobica n. 9/1, presso lo studio dell'avv. Bottazzo;
appellante contro
, (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Zappia ed elettivamente domiciliata a
Vicenza, corso Andrea Palladio n. 114, presso lo studio del difensore;
appellata contro
, (C.F. , Controparte_2 C.F._3 rappresentato e difeso dall'avv. Adriano Munari ed elettivamente domiciliato a
Vicenza, contrà Porti n. 21, presso lo studio del difensore;
appellato pagina 1 di 8 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 938/2023 emessa dal Tribunale di
Vicenza
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, in riforma della sentenza n.ro 938/2023, emessa dal Tribunale di Vicenza – Sezione civile, Giudice unico Dott. F. Lamagna, il 19.05.2022 in causa civile n.ro 7080/2020 R.G., pubblicata addì 22.05.2023
(Repert. n. 1581/2023) e notificata il 31.05.2023, accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, che qui si riportano: “respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, revocare e porre nel nulla, nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico, il decreto ingiuntivo numero 2297/2020 del
10.10.2020, R.G. n. 5693/2020”. Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali e accessori di legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Per Parte_2
l'istanza pregiudiziale di conferma della provvisoria esecutorietà della
[...] sentenza impugnata, come da ordinanza del 04.12.2023, nel merito:
- rigettarsi l'appello del sig. e, per l'effetto, confermarsi la Parte_1 sentenza n. 938/2023 R. Sent. emessa dal Tribunale di Vicenza in data
19.05.2023;
- con vittoria di spese e competenze di lite, anche del presente grado di appello.
Per Controparte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, confermare integralmente l'impugnata Sentenza di primo grado e per l'effetto:
- in via pregiudiziale: richiamata l'Ordinanza del 04.12.2023 in punto di rigetto della sospensione e conferma della provvisoria esecutorietà della Sentenza impugnata;
pagina 2 di 8 - nel merito: - rigettare integralmente l'appello come proposto dalla controparte
perché inammissibile ed infondato in fatto e in diritto, per i Parte_1 motivi esposti in narrativa;
- confermare in ogni sua parte la Sentenza n. 938/2023 Sent. emessa dal
Tribunale di Vicenza il 19.05.2023 e depositata il 22.05.2023 nella causa n.
7080/2020 R.G. (con oggetto l'opposizione a Decreto ingiuntivo n. 2297/2020 del
10.10.2020 RG emesso nel proc. civ. n. 5693/2020 RG Tribunale di Vicenza), notificata in data 31.05.2023;
- in denegato caso di accoglimento dell'appello ex adverso proposto, ferma ogni deduzione ed eccezione già formulata, quanto alla nota causa iscritta al n.
7080/2020 RG avanti il Tribunale di Vicenza, premesso di non accettare il contraddittorio sulle domande nuove ex adverso introdotte, contestata in fatto ed in diritto ogni ulteriore e diversa pretesa avversaria e richiamate – tra l'altro - tutte le eccezioni preliminari di rito e di merito formulate negli scritti difensivi ed anche a verbale d'udienza e da aversi qui per trascritte, Voglia l'Ecc.ma Corte
d'Appello di Venezia, respinta ogni contraria istanza:
- in via provvisoria e urgente: - concedersi la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, non risultando l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
nel merito: - rigettarsi le domande avversarie siccome infondate in fatto e in diritto;
- confermarsi la validità e la efficacia del decreto ingiuntivo opposto per le ragioni esposte in narrativa;
- in ogni caso: condannare l'appellante all'integrale rifusione Parte_1 delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio (comprensive rispettivamente della fase monitoria e di opposizione nonché di secondo grado), oltre al rimborso forfettario 15,00%, IVA e CPA come per Legge;
- in via istruttoria: in denegato caso di accoglimento dell'appello ex adverso proposto e delle avversarie istanze istruttorie, si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate e non ammesse in comparsa di costituzione nonché nelle proprie Memorie ex art. 183 co. 6° cpc in atti.
Fatto e diritto
pagina 3 di 8 Con sentenza n. 938/2023 il Tribunale di Vicenza rigettava l'opposizione al decreto con cui veniva ingiunto a di pagare agli avvocati Parte_1
e euro 5.841,70 per l'attività professionale dagli stessi CP_1 CP_2 prestata in favore di in un procedimento penale nell'ambito del Parte_1 quale il predetto era stato arrestato e sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere per reati di detenzione di materiale pedopornografico (artt. 81
c.p., art. 600 quater, comma II, c.p., art. 602 ter, comma VIII, lett. c) e comma
IX, c.p.).
In particolare, secondo il Tribunale:
- risultava provata la nomina di fiducia dei due difensori da parte dell'indagato;
- l'attore, con l'opposizione, si era limitato a contestare l'entità del compenso professionale preteso dai due professionisti, senza sostanzialmente contestare le specifiche prestazioni professionali dai medesimi rese in adempimento del mandato difensivo ricevuto;
- in ogni caso, dalla copiosa documentazione dimessa in atti dai convenuti opposti, confermata dalle deposizioni testimoniali assunte, risultava adeguatamente dimostrato che i difensori avevano correttamente svolto le necessarie attività professionali in adempimento dell'incarico ricevuto;
- l'opponente non aveva provato che l'entità del compenso fosse stato determinato nella somma omnicomprensiva di euro 2.500,00 stante sia la scarsa attendibilità della teste , sia l'oggettiva complessità e Testimone_1 gravità delle ipotesi di reato contestate a , sia per la Parte_1 molteplicità delle prestazioni professionali rese dai convenuti che avevano chiesto un unico compenso;
- corretto e congruo era il compenso cumulativamente richiesto dagli avv.ti e per le varie fasi (misure cautelari personali;
indagini CP_1 CP_2 preliminari;
indagini difensive);
- infondata si rilevava, poi, l'eccezione sollevata dall'opponente, secondo cui la procedura di liquidazione avanti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati si sarebbe svolta in violazione delle regole del contraddittorio.
pagina 4 di 8 Avverso detta sentenza ha proposto appello formulando le Parte_1 conclusioni di cui in epigrafe.
Gli appellati si sono costituiti ritualmente chiedendo il rigetto dell'appello.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, all'udienza del 4 dicembre 2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
Con un unico articolato motivo sostiene che: Parte_1
- i compensi liquidati dal Tribunale non sarebbero congri rispetto all'attività effettivamente espletata dagli appellati;
- il Tribunale avrebbe errato nel non ritenere provata l'esistenza di un accordo intervenuto tra le parti con il quale, per l'attività professionale prestata dagli appellati, era stata convenuta la somma omnicomprensiva di euro 2.500,00;
- il procedimento di liquidazione della parcella da parte del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Venezia non sarebbe valido, stante la violazione del principio del contraddittorio e, conseguentemente, il provvedimento emesso sarebbe nullo.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
L'attività professionale svolta dagli avvocati e è provata CP_1 CP_2 alla luce dell'ampia documentazione prodotta dagli stessi, nonché confermata attraverso le deposizioni rese nel giudizio di primo grado dai consulenti, dott.
e prof. e, in verità, neanche contestata nell'atto Persona_1 Persona_2 di impugnazione, dove si lamenta soltanto che i compensi non siano congrui.
Tale censura non ha pregio:
1) le indagini difensive, ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c., sono state svolte dai professionisti, come risulta dall'allegato n. 4 alla richiesta di opinamento dove viene documentata l'attività volta ad acquisire le informazioni relative all'indagato
(titolo di studio e tipologia di attività lavorativa prestata da;
Parte_1 presenza nell'abitazione del di telefoni cellulari e computer). Il Parte_1 compenso riconosciuto agli appellati appare congruo essendo stato considerato il valore medio previsto dal d.m. 55/2014, peraltro soltanto per la fase istruttoria e non anche per la fase di studio;
pagina 5 di 8 2) i compensi liquidati per la fase della misura cautelare, secondo valori medi, appaiono congrui, tenuto conto che l'attività difensiva si è concretizzata nella partecipazione dell'avv. all'udienza, avanti al GIP, di convalida CP_1 dell'arresto di presso la Casa Circondariale di Montorio in Verona;
Parte_1 nella richiesta di sostituzione della misura della custodia in carcere con l'applicazione di misura meno afflittiva quale gli arresti domiciliari presso l'abitazione della madre, ; nella presentazione dell'istanza di Testimone_1 riesame ex art. 309 c.p.p., prioritariamente finalizzata ad accedere a tutti gli atti del fascicolo del Pubblico ministero;
3) ampia è stata l'attività svolta dai professionisti, relativamente alla fase delle indagini preliminari, e corretta appare la quantificazione dei compensi, secondo valori medi, per le due sole fasi di studio e introduttiva, come previsto dal decreto ministeriale citato. Si osserva che tale attività ha anche richiesto l'ausilio di due consulenti di parte (dott. e prof. , la cui Persona_3 Persona_2 nomina si era resa necessaria per la gravità dei fatti contestati all'indagato e per la complessità della fattispecie, attività che ha richiesto una puntuale coordinazione da parte dei difensori di delle attività peritali svolte Parte_1 nel suo interesse ai fini difensivi. La circostanza che la consulenza del prof. Per_2 sia stata depositata (5.9.2019) dopo la revoca del mandato agli odierni appellati
(26.7.2019) è irrilevante alla luce della documentazione depositata in atti e delle dichiarazioni rese dal prof. sentito in veste di testimone all'udienza del Per_2
19.5.2022, il quale ha dichiarato di avere avuto molteplici contatti telefonici e via e-mail, dal maggio 2019 al luglio 2019, con l'avv. con la quale aveva CP_1 discusso le modalità del suo intervento e concordato le possibili modalità di Parte svolgimento dei test da sottoporre a . Certamente l'intervento del Parte_1 nuovo difensore, nominato nell'agosto 2019, non può avere rappresentato il solo e unico significativo apporto difensivo meritevole di apprezzamento nel coordinamento dell'attività del consulente. Analoghe dichiarazioni, relativamente all'attività svolta dagli avv.ti e , sono state rese dal dott. CP_1 CP_2
(udienza 19.5.2022). Persona_4
pagina 6 di 8 Infondato è l'atto di appello anche nella parte in cui si afferma che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, l'avv. , nella CP_1 immediatezza della nomina, aveva quantificato alla madre di il Parte_1 compenso complessivo per l'assistenza del figlio, per tutte le fasi del procedimento, in euro 2.500,00, come risulterebbe provato dalle dichiarazioni rese da . Testimone_1
Come affermato dal Tribunale, tale deposizione non è attendibile, non soltanto per gli strettissimi rapporti parentali esistenti tra la predetta e l'odierno indagato, ma soprattutto in considerazione del fatto che non è certo credibile che l'avv.
avrebbe potuto già prevedere, nel momento in cui alla stessa si era CP_1 rivolta la , l'entità della prestazione professionale da rendere in favore Tes_1 dell'indagato, il quale era stato arrestato per il possesso di migliaia di files pedopornografici contenuti nel suo computer personale, precisamente per reati di oggettiva e particolare gravità che richiedevano, e avevano richiesto, una urgente, complessa e articolata attività difensiva.
Inconferente è, infine, la doglianza relativa alla violazione del contraddittorio nel procedimento di liquidazione della parcella presentata dagli appellati al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Venezia.
Ciò in quanto l'opinamento è atto un amministrativo e come tale doveva essere impugnato davanti al giudice amministrativo.
Inoltre, tale parere ha la sola funzione di precostituire la prova scritta necessaria per la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo, senza vincolo per il giudice civile circa l'effettività della prestazione.
Infatti, ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, a norma dell'art. 636 c.p.c., la prova dell'espletamento dell'opera e dell'entità delle prestazioni può essere utilmente fornita con la produzione della parcella e del relativo parere della competente associazione professionale, ma tale documentazione non è più sufficiente nel giudizio di opposizione, il quale si svolge secondo le regole ordinarie della cognizione (Cass. n. 26065/2016).
Al rigetto dell'appello consegue la condanna di alla rifusione delle Parte_1 spese di lite del grado in favore degli appellati, che vengono liquidate come in pagina 7 di 8 dispositivo, sulla base del valore della controversia (scaglione da euro 5.201,00 a euro 26.000,00), secondo valori medi.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del Testo Unico Spese di Giustizia n.115/02.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente decidendo sull'appello proposto avverso la sentenza n. 938/2023 emessa dal Tribunale di Vicenza, così decide:
- rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma Parte_1 integralmente la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado in favore delle parti appellate, avv.ti e , liquidate, per Controparte_1 Controparte_2 ciascuna di esse, in euro 3.966,00 per compensi, oltre spese generali (15%),
IVA e CPA come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
d.p.r. n. 115/2002.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del'11 dicembre 2024
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1224 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Ivan Bottazzo e Alberto Murgia ed elettivamente domiciliato a AM IN (VI), via Brigata Orobica n. 9/1, presso lo studio dell'avv. Bottazzo;
appellante contro
, (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Zappia ed elettivamente domiciliata a
Vicenza, corso Andrea Palladio n. 114, presso lo studio del difensore;
appellata contro
, (C.F. , Controparte_2 C.F._3 rappresentato e difeso dall'avv. Adriano Munari ed elettivamente domiciliato a
Vicenza, contrà Porti n. 21, presso lo studio del difensore;
appellato pagina 1 di 8 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 938/2023 emessa dal Tribunale di
Vicenza
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, in riforma della sentenza n.ro 938/2023, emessa dal Tribunale di Vicenza – Sezione civile, Giudice unico Dott. F. Lamagna, il 19.05.2022 in causa civile n.ro 7080/2020 R.G., pubblicata addì 22.05.2023
(Repert. n. 1581/2023) e notificata il 31.05.2023, accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, che qui si riportano: “respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, revocare e porre nel nulla, nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico, il decreto ingiuntivo numero 2297/2020 del
10.10.2020, R.G. n. 5693/2020”. Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali e accessori di legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Per Parte_2
l'istanza pregiudiziale di conferma della provvisoria esecutorietà della
[...] sentenza impugnata, come da ordinanza del 04.12.2023, nel merito:
- rigettarsi l'appello del sig. e, per l'effetto, confermarsi la Parte_1 sentenza n. 938/2023 R. Sent. emessa dal Tribunale di Vicenza in data
19.05.2023;
- con vittoria di spese e competenze di lite, anche del presente grado di appello.
Per Controparte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, confermare integralmente l'impugnata Sentenza di primo grado e per l'effetto:
- in via pregiudiziale: richiamata l'Ordinanza del 04.12.2023 in punto di rigetto della sospensione e conferma della provvisoria esecutorietà della Sentenza impugnata;
pagina 2 di 8 - nel merito: - rigettare integralmente l'appello come proposto dalla controparte
perché inammissibile ed infondato in fatto e in diritto, per i Parte_1 motivi esposti in narrativa;
- confermare in ogni sua parte la Sentenza n. 938/2023 Sent. emessa dal
Tribunale di Vicenza il 19.05.2023 e depositata il 22.05.2023 nella causa n.
7080/2020 R.G. (con oggetto l'opposizione a Decreto ingiuntivo n. 2297/2020 del
10.10.2020 RG emesso nel proc. civ. n. 5693/2020 RG Tribunale di Vicenza), notificata in data 31.05.2023;
- in denegato caso di accoglimento dell'appello ex adverso proposto, ferma ogni deduzione ed eccezione già formulata, quanto alla nota causa iscritta al n.
7080/2020 RG avanti il Tribunale di Vicenza, premesso di non accettare il contraddittorio sulle domande nuove ex adverso introdotte, contestata in fatto ed in diritto ogni ulteriore e diversa pretesa avversaria e richiamate – tra l'altro - tutte le eccezioni preliminari di rito e di merito formulate negli scritti difensivi ed anche a verbale d'udienza e da aversi qui per trascritte, Voglia l'Ecc.ma Corte
d'Appello di Venezia, respinta ogni contraria istanza:
- in via provvisoria e urgente: - concedersi la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, non risultando l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
nel merito: - rigettarsi le domande avversarie siccome infondate in fatto e in diritto;
- confermarsi la validità e la efficacia del decreto ingiuntivo opposto per le ragioni esposte in narrativa;
- in ogni caso: condannare l'appellante all'integrale rifusione Parte_1 delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio (comprensive rispettivamente della fase monitoria e di opposizione nonché di secondo grado), oltre al rimborso forfettario 15,00%, IVA e CPA come per Legge;
- in via istruttoria: in denegato caso di accoglimento dell'appello ex adverso proposto e delle avversarie istanze istruttorie, si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate e non ammesse in comparsa di costituzione nonché nelle proprie Memorie ex art. 183 co. 6° cpc in atti.
Fatto e diritto
pagina 3 di 8 Con sentenza n. 938/2023 il Tribunale di Vicenza rigettava l'opposizione al decreto con cui veniva ingiunto a di pagare agli avvocati Parte_1
e euro 5.841,70 per l'attività professionale dagli stessi CP_1 CP_2 prestata in favore di in un procedimento penale nell'ambito del Parte_1 quale il predetto era stato arrestato e sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere per reati di detenzione di materiale pedopornografico (artt. 81
c.p., art. 600 quater, comma II, c.p., art. 602 ter, comma VIII, lett. c) e comma
IX, c.p.).
In particolare, secondo il Tribunale:
- risultava provata la nomina di fiducia dei due difensori da parte dell'indagato;
- l'attore, con l'opposizione, si era limitato a contestare l'entità del compenso professionale preteso dai due professionisti, senza sostanzialmente contestare le specifiche prestazioni professionali dai medesimi rese in adempimento del mandato difensivo ricevuto;
- in ogni caso, dalla copiosa documentazione dimessa in atti dai convenuti opposti, confermata dalle deposizioni testimoniali assunte, risultava adeguatamente dimostrato che i difensori avevano correttamente svolto le necessarie attività professionali in adempimento dell'incarico ricevuto;
- l'opponente non aveva provato che l'entità del compenso fosse stato determinato nella somma omnicomprensiva di euro 2.500,00 stante sia la scarsa attendibilità della teste , sia l'oggettiva complessità e Testimone_1 gravità delle ipotesi di reato contestate a , sia per la Parte_1 molteplicità delle prestazioni professionali rese dai convenuti che avevano chiesto un unico compenso;
- corretto e congruo era il compenso cumulativamente richiesto dagli avv.ti e per le varie fasi (misure cautelari personali;
indagini CP_1 CP_2 preliminari;
indagini difensive);
- infondata si rilevava, poi, l'eccezione sollevata dall'opponente, secondo cui la procedura di liquidazione avanti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati si sarebbe svolta in violazione delle regole del contraddittorio.
pagina 4 di 8 Avverso detta sentenza ha proposto appello formulando le Parte_1 conclusioni di cui in epigrafe.
Gli appellati si sono costituiti ritualmente chiedendo il rigetto dell'appello.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, all'udienza del 4 dicembre 2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
Con un unico articolato motivo sostiene che: Parte_1
- i compensi liquidati dal Tribunale non sarebbero congri rispetto all'attività effettivamente espletata dagli appellati;
- il Tribunale avrebbe errato nel non ritenere provata l'esistenza di un accordo intervenuto tra le parti con il quale, per l'attività professionale prestata dagli appellati, era stata convenuta la somma omnicomprensiva di euro 2.500,00;
- il procedimento di liquidazione della parcella da parte del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Venezia non sarebbe valido, stante la violazione del principio del contraddittorio e, conseguentemente, il provvedimento emesso sarebbe nullo.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
L'attività professionale svolta dagli avvocati e è provata CP_1 CP_2 alla luce dell'ampia documentazione prodotta dagli stessi, nonché confermata attraverso le deposizioni rese nel giudizio di primo grado dai consulenti, dott.
e prof. e, in verità, neanche contestata nell'atto Persona_1 Persona_2 di impugnazione, dove si lamenta soltanto che i compensi non siano congrui.
Tale censura non ha pregio:
1) le indagini difensive, ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c., sono state svolte dai professionisti, come risulta dall'allegato n. 4 alla richiesta di opinamento dove viene documentata l'attività volta ad acquisire le informazioni relative all'indagato
(titolo di studio e tipologia di attività lavorativa prestata da;
Parte_1 presenza nell'abitazione del di telefoni cellulari e computer). Il Parte_1 compenso riconosciuto agli appellati appare congruo essendo stato considerato il valore medio previsto dal d.m. 55/2014, peraltro soltanto per la fase istruttoria e non anche per la fase di studio;
pagina 5 di 8 2) i compensi liquidati per la fase della misura cautelare, secondo valori medi, appaiono congrui, tenuto conto che l'attività difensiva si è concretizzata nella partecipazione dell'avv. all'udienza, avanti al GIP, di convalida CP_1 dell'arresto di presso la Casa Circondariale di Montorio in Verona;
Parte_1 nella richiesta di sostituzione della misura della custodia in carcere con l'applicazione di misura meno afflittiva quale gli arresti domiciliari presso l'abitazione della madre, ; nella presentazione dell'istanza di Testimone_1 riesame ex art. 309 c.p.p., prioritariamente finalizzata ad accedere a tutti gli atti del fascicolo del Pubblico ministero;
3) ampia è stata l'attività svolta dai professionisti, relativamente alla fase delle indagini preliminari, e corretta appare la quantificazione dei compensi, secondo valori medi, per le due sole fasi di studio e introduttiva, come previsto dal decreto ministeriale citato. Si osserva che tale attività ha anche richiesto l'ausilio di due consulenti di parte (dott. e prof. , la cui Persona_3 Persona_2 nomina si era resa necessaria per la gravità dei fatti contestati all'indagato e per la complessità della fattispecie, attività che ha richiesto una puntuale coordinazione da parte dei difensori di delle attività peritali svolte Parte_1 nel suo interesse ai fini difensivi. La circostanza che la consulenza del prof. Per_2 sia stata depositata (5.9.2019) dopo la revoca del mandato agli odierni appellati
(26.7.2019) è irrilevante alla luce della documentazione depositata in atti e delle dichiarazioni rese dal prof. sentito in veste di testimone all'udienza del Per_2
19.5.2022, il quale ha dichiarato di avere avuto molteplici contatti telefonici e via e-mail, dal maggio 2019 al luglio 2019, con l'avv. con la quale aveva CP_1 discusso le modalità del suo intervento e concordato le possibili modalità di Parte svolgimento dei test da sottoporre a . Certamente l'intervento del Parte_1 nuovo difensore, nominato nell'agosto 2019, non può avere rappresentato il solo e unico significativo apporto difensivo meritevole di apprezzamento nel coordinamento dell'attività del consulente. Analoghe dichiarazioni, relativamente all'attività svolta dagli avv.ti e , sono state rese dal dott. CP_1 CP_2
(udienza 19.5.2022). Persona_4
pagina 6 di 8 Infondato è l'atto di appello anche nella parte in cui si afferma che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, l'avv. , nella CP_1 immediatezza della nomina, aveva quantificato alla madre di il Parte_1 compenso complessivo per l'assistenza del figlio, per tutte le fasi del procedimento, in euro 2.500,00, come risulterebbe provato dalle dichiarazioni rese da . Testimone_1
Come affermato dal Tribunale, tale deposizione non è attendibile, non soltanto per gli strettissimi rapporti parentali esistenti tra la predetta e l'odierno indagato, ma soprattutto in considerazione del fatto che non è certo credibile che l'avv.
avrebbe potuto già prevedere, nel momento in cui alla stessa si era CP_1 rivolta la , l'entità della prestazione professionale da rendere in favore Tes_1 dell'indagato, il quale era stato arrestato per il possesso di migliaia di files pedopornografici contenuti nel suo computer personale, precisamente per reati di oggettiva e particolare gravità che richiedevano, e avevano richiesto, una urgente, complessa e articolata attività difensiva.
Inconferente è, infine, la doglianza relativa alla violazione del contraddittorio nel procedimento di liquidazione della parcella presentata dagli appellati al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Venezia.
Ciò in quanto l'opinamento è atto un amministrativo e come tale doveva essere impugnato davanti al giudice amministrativo.
Inoltre, tale parere ha la sola funzione di precostituire la prova scritta necessaria per la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo, senza vincolo per il giudice civile circa l'effettività della prestazione.
Infatti, ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, a norma dell'art. 636 c.p.c., la prova dell'espletamento dell'opera e dell'entità delle prestazioni può essere utilmente fornita con la produzione della parcella e del relativo parere della competente associazione professionale, ma tale documentazione non è più sufficiente nel giudizio di opposizione, il quale si svolge secondo le regole ordinarie della cognizione (Cass. n. 26065/2016).
Al rigetto dell'appello consegue la condanna di alla rifusione delle Parte_1 spese di lite del grado in favore degli appellati, che vengono liquidate come in pagina 7 di 8 dispositivo, sulla base del valore della controversia (scaglione da euro 5.201,00 a euro 26.000,00), secondo valori medi.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del Testo Unico Spese di Giustizia n.115/02.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente decidendo sull'appello proposto avverso la sentenza n. 938/2023 emessa dal Tribunale di Vicenza, così decide:
- rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma Parte_1 integralmente la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado in favore delle parti appellate, avv.ti e , liquidate, per Controparte_1 Controparte_2 ciascuna di esse, in euro 3.966,00 per compensi, oltre spese generali (15%),
IVA e CPA come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
d.p.r. n. 115/2002.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del'11 dicembre 2024
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
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