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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 05/12/2025, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 774/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. dott. ssa LUCIANA NICOLI' Giudice dott. ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 774/2025 promossa da:
,nata in [...] il [...], Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. VENTURA ALESSANDRO, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1
RI EO RO, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: conclusioni congiunte
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 14/05/2025, ha chiesto la Parte_1 pronuncia della separazione dal coniuge, esponendo che dall'unione non Controparte_1 sono nati i figli, e deducendo, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano gravemente deteriorati. La ricorrente ha esposto di aver contratto matrimonio in data 10/06/2017 in Santo Domingo (Repubblica Domenicana), matrimonio trascritto negli atti dello Stato civile del Comune di Terni, e che la convivenza coniugale, inizialmente caratterizzata da reciproca intesa, evidenziava successivamente differenze incolmabili delle personalità, dei caratteri, con relativo, graduale allontanamento affettivo e sentimentale. Tanto premesso la ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione personale dei coniugi, con annotazioni di legge.
La parte resistente costituitasi ha dichiarato di non opporsi alla Controparte_1 separazione, aderendo alla domanda formulata dalla controparte.
All'udienza di comparizione le parti hanno confermato le rispettive domande e chiesto che la causa fosse rimessa al Collegio per la decisione.
La decisione è stati quindi riservata al Collegio.
Domanda di separazione La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
La presenza di elementi di estraneità (cittadinanza domenicana, matrimonio celebrato nella Repubblica Domenicana, domicilio del resistente all'estero) induce il Collegio a compiere alcune valutazioni preliminari in merito alla giurisdizione ed alla legge applicabile alla fattispecie.
Sulla pronuncia di separazione tra i coniugi sussiste la giurisdizione del Tribunale adito. La giurisdizione italiana deve essere ritenuta sussistente, quanto alla domanda di separazione, in applicazione dell'articolo 3 del Regolamento (Ce) del Consiglio n. 1111/2019 (applicabile ratione temporis al momento della proposizione del ricorso) che prevede al par. 1, lett. a) una serie di titoli di giurisdizione in materia matrimoniale, fondati sulla residenza abituale dei coniugi ovvero dell'attore o del convenuto, in particolare tra tali criteri è previsto che sia competente il giudice che si trovi nel luogo in cui è collocata “la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda”. Nel caso di specie la ricorrente risiede e ha risieduto in Italia, per il termine indicato, e sussiste pertanto la competenza giurisdizionale del Tribunale adito.
Quanto alla legge applicabile alla domanda di separazione, è applicabile ratione temporis il regolamento (UE) n.1259/2010 del 20 dicembre 2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio ed alla separazione personale per le controversie istaurate a decorrere dal 21 giugno 2012. L'art. 8 del richiamato regolamento stabilisce che in mancanza di scelta operata dalle parti, e non potendosi applicare gli altri criteri (come nel caso di specie) la separazione personale tra i coniugi è disciplinata dalla legge dello Stato del foro adito. Pertanto deve essere applicata la legge italiana.
2 Nel merito, l'esame degli atti e la condotta delle parti tenuta durante il presente procedimento rivela la frattura insanabile della comunione spirituale e materiale fra i coniugi e l'assoluta impossibilità di conseguire una riconciliazione, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza.
Per quanto esposto, deve essere accolta la domanda di separazione dei coniugi, con annotazioni di legge.
Le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
dichiara la separazione personale tra i signori Parte_1 [...] oniugi per matrimonio celebrato in SANTO DOMINGO in data 10/06/2017 ; CP_1
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del (atto Parte_2
285, parte II, serie C , dell'anno 2017);
spese compensate
Così deciso nella camera di consiglio in data 03/12/2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. dott. ssa LUCIANA NICOLI' Giudice dott. ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 774/2025 promossa da:
,nata in [...] il [...], Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. VENTURA ALESSANDRO, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1
RI EO RO, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: conclusioni congiunte
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 14/05/2025, ha chiesto la Parte_1 pronuncia della separazione dal coniuge, esponendo che dall'unione non Controparte_1 sono nati i figli, e deducendo, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano gravemente deteriorati. La ricorrente ha esposto di aver contratto matrimonio in data 10/06/2017 in Santo Domingo (Repubblica Domenicana), matrimonio trascritto negli atti dello Stato civile del Comune di Terni, e che la convivenza coniugale, inizialmente caratterizzata da reciproca intesa, evidenziava successivamente differenze incolmabili delle personalità, dei caratteri, con relativo, graduale allontanamento affettivo e sentimentale. Tanto premesso la ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione personale dei coniugi, con annotazioni di legge.
La parte resistente costituitasi ha dichiarato di non opporsi alla Controparte_1 separazione, aderendo alla domanda formulata dalla controparte.
All'udienza di comparizione le parti hanno confermato le rispettive domande e chiesto che la causa fosse rimessa al Collegio per la decisione.
La decisione è stati quindi riservata al Collegio.
Domanda di separazione La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
La presenza di elementi di estraneità (cittadinanza domenicana, matrimonio celebrato nella Repubblica Domenicana, domicilio del resistente all'estero) induce il Collegio a compiere alcune valutazioni preliminari in merito alla giurisdizione ed alla legge applicabile alla fattispecie.
Sulla pronuncia di separazione tra i coniugi sussiste la giurisdizione del Tribunale adito. La giurisdizione italiana deve essere ritenuta sussistente, quanto alla domanda di separazione, in applicazione dell'articolo 3 del Regolamento (Ce) del Consiglio n. 1111/2019 (applicabile ratione temporis al momento della proposizione del ricorso) che prevede al par. 1, lett. a) una serie di titoli di giurisdizione in materia matrimoniale, fondati sulla residenza abituale dei coniugi ovvero dell'attore o del convenuto, in particolare tra tali criteri è previsto che sia competente il giudice che si trovi nel luogo in cui è collocata “la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda”. Nel caso di specie la ricorrente risiede e ha risieduto in Italia, per il termine indicato, e sussiste pertanto la competenza giurisdizionale del Tribunale adito.
Quanto alla legge applicabile alla domanda di separazione, è applicabile ratione temporis il regolamento (UE) n.1259/2010 del 20 dicembre 2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio ed alla separazione personale per le controversie istaurate a decorrere dal 21 giugno 2012. L'art. 8 del richiamato regolamento stabilisce che in mancanza di scelta operata dalle parti, e non potendosi applicare gli altri criteri (come nel caso di specie) la separazione personale tra i coniugi è disciplinata dalla legge dello Stato del foro adito. Pertanto deve essere applicata la legge italiana.
2 Nel merito, l'esame degli atti e la condotta delle parti tenuta durante il presente procedimento rivela la frattura insanabile della comunione spirituale e materiale fra i coniugi e l'assoluta impossibilità di conseguire una riconciliazione, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza.
Per quanto esposto, deve essere accolta la domanda di separazione dei coniugi, con annotazioni di legge.
Le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
dichiara la separazione personale tra i signori Parte_1 [...] oniugi per matrimonio celebrato in SANTO DOMINGO in data 10/06/2017 ; CP_1
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del (atto Parte_2
285, parte II, serie C , dell'anno 2017);
spese compensate
Così deciso nella camera di consiglio in data 03/12/2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti
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