TRIB
Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 23/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Terza Civile
Delle procedure concorsuali e individuali
Il Tribunale di Monza, Sezione Terza Civile, composto dai magistrati
Dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente
Dott. Alessandro Longobardi Giudice
Dott.ssa Caterina Rizzotto Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento P.U. n. 338/2024 per la dichiarazione dello stato di insolvenza ex art. 297 C.C.I.I. nei confronti di
(C.F. e P. Iva: ), con sede legale Parte_1 P.IVA_1
in Nova Milanese (MB), Via Garibaldi n. 57
Su ricorso depositato da:
1. (cod. fisc. ), nata a [...] Parte_2 C.F._1
il 05.09.2000, residente in [...], e
(cod. fisc. ), nato a [...], il Parte_3 C.F._2
11.08.1994, residente in [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Roberto Scisca;
2. C.F. ), residente in [...], 20011 Controparte_1 C.F._3
TA (MI) e (C.F.: ), residente in [...] C.F._4
Silvio Pellico 12b, 20823 Lentate sul Seveso (MB), rappresentate e difese dall'Avvocato
Claudio Zambrano;
3. (C.F. ), residente in [...]d'Adda (MB), Parte_4 C.F._5
via G. Mazzini, 26, rappresentato e difeso in via congiunta e disgiunta tra loro dagli avv.ti
Maria Paola Mustilli e Marco Cusumano;
*****
Il Tribunale,
esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice Relatore,
premesso che:
• con ricorso depositato in data 25.11.2024, e Parte_2 Parte_3
hanno chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale ovvero in subordine lo stato di insolvenza di;
Parte_1
• con ricorso depositato in data 11.12.2024, e hanno chiesto Controparte_1 Controparte_2
accertarsi lo stato di insolvenza, ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale ovvero della liquidazione coatta amministrativa di;
Parte_1
• con ricorso depositato in data 13.12.2024, ha chiesto accertarsi lo stato di Parte_4
insolvenza di;
Parte_1
• in forza del dettato dell'art. 7 CCII i ricorsi sono stati riuniti;
fissata l'udienza al 14 gennaio 2025, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione ex art. 40 comma 6 del D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 (di seguito: “C.C.I.I.”) in data
3.12.20241;
• all'udienza i ricorrenti comparsi tramite difensori hanno insistito nella domanda di dichiarazione dello stato di insolvenza;
• entro la data dell'udienza la società debitrice non si è costituita;
ritenuto che:
• sussistono pregiudizialmente la giurisdizione del giudice italiano e la competenza di questo
Tribunale atteso che dalla visura storica in atti risulta che la sede legale della società è situata in Nova
Milanese, Comune rientrante nel circondario dell'Ufficio;
• sussiste la legittimazione attiva dei ricorrenti e i quali vantano un credito Pt_2 Pt_3
derivante da rapporto di lavoro subordinato come risulta dai decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi n. 329/2024 e n. 348/2024 del Tribunale di Monza – Sez. Lavoro;
sussiste, altresì, la legittimazione attiva degli intervenuti il quale vanta crediti derivanti da rapporto di lavoro Pt_4 subordinato anch'essi portati da titolo esecutivo, D.I.N. 430/2024, dichiarato definitivo ex art. 647
c.p.c., e , i quali hanno prodotto prova scritta del proprio credito costituita da lettera P_ CP_2
di assunzione, CCNL applicabile e richiamato dal contratto individuale, buste paga relative alle mensilità non corrisposte, costituzione in mora e dimissioni per giusta causa;
• è stato acquisito il parere del Ministero delle Imprese e del Made in Italy il quale ha comunicato che “dall'esame della documentazione agli atti risulta che l'attività della cooperativa in oggetto non rientra tra quelle di cui all'art. 2195 del codice civile e che, pertanto, ad essa non si applica la disciplina fallimentare, così come enunciato dalla Corte di Cassazione con sentenza n.
32992/2023 del 28/22/2023: “a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 112 del 2017, che all'art.1 comma quarto, qualifica come imprese sociali di diritto le cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991, tali società sono assoggettabili, in caso di insolvenza, esclusivamente a liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 14, comma primo, del d.lgs. n. 112 cit., restando pertanto esclusa la sottoposizione al fallimento, prevista in via alternativa dall'art. 2545-terdecies primo comma
c.c..” Ciò premesso, per quanto di competenza di questo Ministero, nulla osta a che codesto
Tribunale dichiari lo stato di insolvenza ai sensi dell'art. 195 della Legge Fallimentare, qualora ne ravvisi i presupposti.”;
• quanto all'insolvenza, va premesso in diritto che l'art. 2, comma 1, C.C.I.I. non ha innovato la definizione di stato d'insolvenza contenuta nell'art. 5 L.Fall.. Deve, dunque, preliminarmente richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte in punto di indici rilevatori dello stato di insolvenza:
“l'insolvenza si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (Cass.
27/3/2014 n. 7252, Cass. 28/7/1977 n. 3371). L'accertamento di una simile condizione si avvale dell'esistenza di fatti esteriori - quali inadempimenti o altre circostanze, con valore meramente indiziario e da apprezzarsi caso per caso - idonei a manifestare quello stato (Cass. 8/8/2013 n.
19027)” (da ultimo in tal senso Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 08/11/2018) 11-03-2019, n. 6978). Può, quindi, desumersi lo stato di insolvenza sulla base di elementi quali: perdite di esercizio, relative all'anno precedente alla dichiarazione di apertura della liquidazione;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancati adempimenti di debiti anche di modesto importo. Nel caso di specie, ricorre una situazione di insolvenza dell'impresa desumibile: - dall'ingente esposizione debitoria complessivamente maturata nei confronti dei ricorrenti (€
12.673,42) e degli intervenuti (rispettivamente € 9.253,01 ed € 24.311,48 );
- dalla natura dei crediti rimasti insoddisfatti vantati dal ricorrente e dagli intervenuti e cioè crediti di lavoro, peraltro assistiti da titoli esecutivi, i quali vengono tendenzialmente onorati anche nelle situazioni di difficoltà dell'impresa;
- dagli infruttuosi tentativi di esecuzione forzata esperiti nei suoi confronti dai ricorrenti;
- dallo stato di tensione finanziaria emergente dal bilancio relativo all'esercizio 2023, ove risultano debiti per 643.243,00 euro, a fronte di crediti pari a soli 273.415,00, disponibilità liquide per € 1.248,00 ed immobilizzazioni materiali per € 419.000 circa;
- dall'esistenza, altresì, di debiti nei confronti di Agenzia delle Entrate, di € 24.175,66 – di cui
€ 1.605 rateizzati-, risultanti dal prospetto debiti tributari acquisito ai sensi dell'art. 367 del
C.C.I.I. e, quindi, dalla molteplicità ed entità complessiva delle obbligazioni che non hanno ricevuto adempimento alle rispettive scadenze con mezzi normali di pagamento, non sussistendo ragione idonea a dimostrare la mera accidentalità di tale situazione rispetto al fisiologico andamento dell'impresa;
- dalla circostanza che la debitrice non ha ritenuto di costituirsi per contestare lo stato di insolvenza puntualmente allegato dai ricorrenti e dagli intervenuti.
Come può desumersi dagli elementi sopra indicati, Parte_1
versa effettivamente in stato di insolvenza, non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte.
Ritiene, pertanto, il Collegio che ricorrano i presupposti per la dichiarazione dello stato di insolvenza;
P.Q.M.
1) dichiara lo stato di insolvenza di (C.F. e Parte_1
P. Iva: ), con sede legale in Nova Milanese (MB), Via Garibaldi n. 57; P.IVA_1
2) dispone che la Cancelleria provveda a notificare la presente sentenza al debitore nonché ad eseguire gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 297, comma 5, C.C.I.I..
Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 15 gennaio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Caterina Rizzotto dott.ssa Caterina Giovanetti
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si dà atto che non risulta effettuata la comunicazione del decreto di fissazione di udienza ai creditori istanti e P_
. Nondimeno il relativo ricorso è stato esaminato unitamente a quello degli altri creditori, stante l'omessa CP_2 costituzione in giudizio della debitrice nei cui confronti è sufficiente il perfezionamento del ricorso principale e del decreto di fissazione d'udienza.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Terza Civile
Delle procedure concorsuali e individuali
Il Tribunale di Monza, Sezione Terza Civile, composto dai magistrati
Dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente
Dott. Alessandro Longobardi Giudice
Dott.ssa Caterina Rizzotto Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento P.U. n. 338/2024 per la dichiarazione dello stato di insolvenza ex art. 297 C.C.I.I. nei confronti di
(C.F. e P. Iva: ), con sede legale Parte_1 P.IVA_1
in Nova Milanese (MB), Via Garibaldi n. 57
Su ricorso depositato da:
1. (cod. fisc. ), nata a [...] Parte_2 C.F._1
il 05.09.2000, residente in [...], e
(cod. fisc. ), nato a [...], il Parte_3 C.F._2
11.08.1994, residente in [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Roberto Scisca;
2. C.F. ), residente in [...], 20011 Controparte_1 C.F._3
TA (MI) e (C.F.: ), residente in [...] C.F._4
Silvio Pellico 12b, 20823 Lentate sul Seveso (MB), rappresentate e difese dall'Avvocato
Claudio Zambrano;
3. (C.F. ), residente in [...]d'Adda (MB), Parte_4 C.F._5
via G. Mazzini, 26, rappresentato e difeso in via congiunta e disgiunta tra loro dagli avv.ti
Maria Paola Mustilli e Marco Cusumano;
*****
Il Tribunale,
esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice Relatore,
premesso che:
• con ricorso depositato in data 25.11.2024, e Parte_2 Parte_3
hanno chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale ovvero in subordine lo stato di insolvenza di;
Parte_1
• con ricorso depositato in data 11.12.2024, e hanno chiesto Controparte_1 Controparte_2
accertarsi lo stato di insolvenza, ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale ovvero della liquidazione coatta amministrativa di;
Parte_1
• con ricorso depositato in data 13.12.2024, ha chiesto accertarsi lo stato di Parte_4
insolvenza di;
Parte_1
• in forza del dettato dell'art. 7 CCII i ricorsi sono stati riuniti;
fissata l'udienza al 14 gennaio 2025, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione ex art. 40 comma 6 del D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 (di seguito: “C.C.I.I.”) in data
3.12.20241;
• all'udienza i ricorrenti comparsi tramite difensori hanno insistito nella domanda di dichiarazione dello stato di insolvenza;
• entro la data dell'udienza la società debitrice non si è costituita;
ritenuto che:
• sussistono pregiudizialmente la giurisdizione del giudice italiano e la competenza di questo
Tribunale atteso che dalla visura storica in atti risulta che la sede legale della società è situata in Nova
Milanese, Comune rientrante nel circondario dell'Ufficio;
• sussiste la legittimazione attiva dei ricorrenti e i quali vantano un credito Pt_2 Pt_3
derivante da rapporto di lavoro subordinato come risulta dai decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi n. 329/2024 e n. 348/2024 del Tribunale di Monza – Sez. Lavoro;
sussiste, altresì, la legittimazione attiva degli intervenuti il quale vanta crediti derivanti da rapporto di lavoro Pt_4 subordinato anch'essi portati da titolo esecutivo, D.I.N. 430/2024, dichiarato definitivo ex art. 647
c.p.c., e , i quali hanno prodotto prova scritta del proprio credito costituita da lettera P_ CP_2
di assunzione, CCNL applicabile e richiamato dal contratto individuale, buste paga relative alle mensilità non corrisposte, costituzione in mora e dimissioni per giusta causa;
• è stato acquisito il parere del Ministero delle Imprese e del Made in Italy il quale ha comunicato che “dall'esame della documentazione agli atti risulta che l'attività della cooperativa in oggetto non rientra tra quelle di cui all'art. 2195 del codice civile e che, pertanto, ad essa non si applica la disciplina fallimentare, così come enunciato dalla Corte di Cassazione con sentenza n.
32992/2023 del 28/22/2023: “a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 112 del 2017, che all'art.1 comma quarto, qualifica come imprese sociali di diritto le cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991, tali società sono assoggettabili, in caso di insolvenza, esclusivamente a liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 14, comma primo, del d.lgs. n. 112 cit., restando pertanto esclusa la sottoposizione al fallimento, prevista in via alternativa dall'art. 2545-terdecies primo comma
c.c..” Ciò premesso, per quanto di competenza di questo Ministero, nulla osta a che codesto
Tribunale dichiari lo stato di insolvenza ai sensi dell'art. 195 della Legge Fallimentare, qualora ne ravvisi i presupposti.”;
• quanto all'insolvenza, va premesso in diritto che l'art. 2, comma 1, C.C.I.I. non ha innovato la definizione di stato d'insolvenza contenuta nell'art. 5 L.Fall.. Deve, dunque, preliminarmente richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte in punto di indici rilevatori dello stato di insolvenza:
“l'insolvenza si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (Cass.
27/3/2014 n. 7252, Cass. 28/7/1977 n. 3371). L'accertamento di una simile condizione si avvale dell'esistenza di fatti esteriori - quali inadempimenti o altre circostanze, con valore meramente indiziario e da apprezzarsi caso per caso - idonei a manifestare quello stato (Cass. 8/8/2013 n.
19027)” (da ultimo in tal senso Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 08/11/2018) 11-03-2019, n. 6978). Può, quindi, desumersi lo stato di insolvenza sulla base di elementi quali: perdite di esercizio, relative all'anno precedente alla dichiarazione di apertura della liquidazione;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancati adempimenti di debiti anche di modesto importo. Nel caso di specie, ricorre una situazione di insolvenza dell'impresa desumibile: - dall'ingente esposizione debitoria complessivamente maturata nei confronti dei ricorrenti (€
12.673,42) e degli intervenuti (rispettivamente € 9.253,01 ed € 24.311,48 );
- dalla natura dei crediti rimasti insoddisfatti vantati dal ricorrente e dagli intervenuti e cioè crediti di lavoro, peraltro assistiti da titoli esecutivi, i quali vengono tendenzialmente onorati anche nelle situazioni di difficoltà dell'impresa;
- dagli infruttuosi tentativi di esecuzione forzata esperiti nei suoi confronti dai ricorrenti;
- dallo stato di tensione finanziaria emergente dal bilancio relativo all'esercizio 2023, ove risultano debiti per 643.243,00 euro, a fronte di crediti pari a soli 273.415,00, disponibilità liquide per € 1.248,00 ed immobilizzazioni materiali per € 419.000 circa;
- dall'esistenza, altresì, di debiti nei confronti di Agenzia delle Entrate, di € 24.175,66 – di cui
€ 1.605 rateizzati-, risultanti dal prospetto debiti tributari acquisito ai sensi dell'art. 367 del
C.C.I.I. e, quindi, dalla molteplicità ed entità complessiva delle obbligazioni che non hanno ricevuto adempimento alle rispettive scadenze con mezzi normali di pagamento, non sussistendo ragione idonea a dimostrare la mera accidentalità di tale situazione rispetto al fisiologico andamento dell'impresa;
- dalla circostanza che la debitrice non ha ritenuto di costituirsi per contestare lo stato di insolvenza puntualmente allegato dai ricorrenti e dagli intervenuti.
Come può desumersi dagli elementi sopra indicati, Parte_1
versa effettivamente in stato di insolvenza, non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte.
Ritiene, pertanto, il Collegio che ricorrano i presupposti per la dichiarazione dello stato di insolvenza;
P.Q.M.
1) dichiara lo stato di insolvenza di (C.F. e Parte_1
P. Iva: ), con sede legale in Nova Milanese (MB), Via Garibaldi n. 57; P.IVA_1
2) dispone che la Cancelleria provveda a notificare la presente sentenza al debitore nonché ad eseguire gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 297, comma 5, C.C.I.I..
Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 15 gennaio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Caterina Rizzotto dott.ssa Caterina Giovanetti
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si dà atto che non risulta effettuata la comunicazione del decreto di fissazione di udienza ai creditori istanti e P_
. Nondimeno il relativo ricorso è stato esaminato unitamente a quello degli altri creditori, stante l'omessa CP_2 costituzione in giudizio della debitrice nei cui confronti è sufficiente il perfezionamento del ricorso principale e del decreto di fissazione d'udienza.