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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 23/12/2025, n. 969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 969 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1703/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1703/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BAIOCCHI Parte_1 C.F._1
CHIARA
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
ABBONDANZA EO e dell'avv. D'ALTRI DANIELA ( ) VIA C.F._3
FERRARA 13/15 A 47043 GATTEO A MARE;
elettivamente domiciliato in VIA FERRARA
13/15/A GATTEO MARE
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione di udienza. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nata a [...] il [...], e nato a [...]_1
RIMINI (RN) il 28/01/1975, contraevano matrimonio concordatario in data 12/10/2008 a RIMINI, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune, anno 2008, n. 229, parte II, Serie A.
Dall'unione dei coniugi sono nati i figli a Rimini il 03/12/2011, e a Rimini il Per_1 Per_2
06/04/2015.
I coniugi si separavano con sentenza del Tribunale di Rimini n. 1056/2024 pubblicata il 25/11/2024, che recepiva l'accordo raggiunto dalle parti.
Nel presente giudizio, con note di trattazione scritta depositate il 15/12/2025, le parti dichiaravano di non essersi riconciliate, di rinunciare alla comparizione personale e di aver raggiunto un accordo, chiedendo congiuntamente l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“DICHIARARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai Signori
[...]
e in Rimini in data 12.10.2008, trascritto nei Registri dello Stato Parte_1 Controparte_1
Civile di quel Comune al n. 229, parte II, serie A, anno 2008, e ordinare al Comune di Rimini di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
AFFIDARE i figli minori (nato il [...]) e (nato il Persona_3 Persona_4
06.04.2015) ad entrambi i genitori in via condivisa, con collocamento prevalente presso la madre nella casa di famiglia sita in Rimini, Via Galileo Galilei n. 1/G o in eventuale nuovo immobile che sarà adibito a tale scopo.
REGOLARE il diritto di visita del padre ai figli minori secondo le seguenti modalità, salvi i diversi accordi in forma libera fra le parti ed in casi di necessità:
• nei mesi da settembre (dal giorno 15) sino a maggio: i minori resteranno con il padre o il martedì
o il giovedì dall'uscita di scuola sino alle ore 20:00 ed un fine settimana alternato dalle 20 del venerdì, alle 20 della domenica;
• i figli trascorreranno con i genitori fine settimana alternati, dal venerdì sera (ore 20:00) alla domenica sera (ore 20:00), salvo che non vadano a scuola il sabato, in questo caso staranno con lui dall'uscita da scuola del sabato fino alla 20.00 della domenica;
• nel periodo dal 1° giugno al 15 settembre, il padre vedrà i minori una volta alla settimana, tendenzialmente dalle ore 20:00 alle ore 22:00, ovvero, in alternativa, due giorni la settimana
(sabato e domenica con pernotto presso il padre) ogni 15 giorni con obbligo del padre di riaccompagnare i figli presso l'abitazione della madre;
• durante il periodo natalizio i minori resteranno con il padre per almeno 7 giorni che, ad anni alterni, comprenderanno il Santo Natale con l'uno e il primo giorno dell'anno con l'altro genitore;
• durante il periodo pasquale, resteranno tre giorni consecutivi con l'uno o l'altro genitore, ricomprendente il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni.
ASSEGNARE alla Sig.ra l'immobile di sua esclusiva proprietà e di cui sta Parte_1 perfezionando l'acquisto, quale casa familiare in quanto convivente con i figli minori.
CONFERMARE le statuizioni economiche stabilite nella sentenza di separazione n. 1056/2024 del
Tribunale di Rimini, disponendo a carico del Sig. entro il giorno 15 di ogni mese Controparte_1 mediante bonifico o assegno bancario l'obbligo di versare alla Sig.ra Parte_1
• Euro 700,00 mensili complessivi (Euro 350,00 per ciascun figlio) nei mesi ordinari comprensivi fra il mese di ottobre ed il mese di maggio;
• Euro 900,00 mensili complessivi (Euro 450,00 per ciascun figlio) nei mesi di giugno, luglio e agosto, fino a quando il padre manterrà la sua attività lavorativa in estate che non gli permette di vedere i figli in modo ordinario;
• rivalutazione automatica secondo gli indici ISTAT a far data da ottobre 2026. DISPORRE che il
Sig. concorra nella misura del 50% nelle spese straordinarie per i figli, secondo Controparte_1
l'elenco specificato al punto 10 della sentenza di separazione n. 1056/2024, che qui si richiama integralmente: Spese mediche senza preventivo accordo: visite specialistiche, cure termali e fisioterapiche presso strutture pubbliche o convenzionate, tickets per trattamenti sanitari del SSN;
Spese mediche con preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche in libera professione, visite e trattamenti sanitari specialistici in libera professione, cure non convenzionali;
Spese scolastiche senza preventivo accordo: tasse scolastiche e oneri di istituti pubblici, tasse universitarie pubbliche, libri di testo e materiale scolastico, gite senza pernottamento, trasporto pubblico studenti;
Spese scolastiche con preventivo accordo: rette di istituti privati, corsi di specializzazione, rette universitarie private, alloggio universitario, gite con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, patente di guida, acquisto ciclomotori e autoveicoli, telefoni cellulari e strumenti elettronici;
Spese ludico/sportive/ricreative: da concordare preventivamente, comprensive di abbigliamento, iscrizione e abbonamento per attività sportive, ludiche e ricreative.
DISPORRE che l'assegno unico per i figli minori sia percepito integralmente dalla Sig.ra
[...]
Parte_1
A DEFINIZIONE dell'accordo raggiunto tra le parti ed a modifica della clausola 13 della sentenza di separazione n. 1056/2024, i Sigg. e dispongono e dichiarano Parte_1 Controparte_1 che la Sig.ra corrisponda al Sig. la somma complessiva Parte_1 Controparte_1 di Euro 50.000,00 per la liquidazione in via transattiva della quota sul bene immobile e relative pertinenze di cui alla suddetta clausola 13, secondo le seguenti modalità:
• Euro 15.000,00 entro il 15 dicembre 2025; • Euro 35.000,00 a saldo entro il 30 maggio 2026. Il rispetto dei pagamenti nei termini essenziali ritenuti ed i relativi bonifici o assegni circolari incassati dal Sig. costituiscono, Controparte_1 per accordo delle parti, quietanza liberatoria in favore della . Con l'esatto Parte_1 puntuale pagamento di quanto sopra, pertanto, nulla più fra le parti potrà essere richiesto, domandato, reclamato o eccepito per qualsiasi ragione titolo o causa, diretta o indiretta, presente, passata e futura ed il Sig. nulla più potrà richiedere o avanzare nei confronti Controparte_1 della che sarà totalmente libera di disporre del bene o del ricavato dalla vendita Parte_1 di tale bene.
COMPENSARE integralmente le spese del presente giudizio tra le parti.
ORDINARE alla cancellaria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato e limitatamente alle necessità di annotazione ed incombenti di legge, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mercato Saraceno”.
Il pubblico ministero interveniva riservando le conclusioni, poi non presentate, senza che tale circostanza integri violazione del precetto di legge (in termini Cass., sez. 1, 03/03/2000 n. 2381:
“Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni.”).
***
Tanto premesso, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti a Rimini il
12/10/2008 deve essere senz'altro pronunciata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett.
b) della Legge 1 dicembre 1970 n. 898: la separazione dei coniugi è stata pronunciata con sentenza del Tribunale di Rimini del 25/11/2024, che ha recepito l'accordo delle parti, e sono trascorsi più di sei mesi dalla comparizione delle parti innanzi al Giudice delegato alla trattazione del giudizio in sede di separazione personale senza che le stesse si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come dimostrato dalla separazione protrattasi per oltre un anno, dalla dichiarazione sottoscritta dai coniugi di non essersi riconciliati e infine dalle rispettive allegazione delle parti. Non può quindi essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Rileva inoltre il Tribunale che non vi sono ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle condizioni concordate dai coniugi sopra riportate, conformi all'interesse dei figli e non contrarie all'ordine pubblico, tranne che per il punto in cui si chiede di “ASSEGNARE alla Sig.ra l'immobile di sua esclusiva proprietà e di cui sta perfezionando l'acquisto, quale Parte_1 casa familiare in quanto convivente con i figli minori”, che non può essere recepito in quanto detto immobile non ha mai costituito l'abitazione familiare del nucleo familiare unito e, pertanto, non può essere assegnato.
Occorre, inoltre, precisare che copia della presente sentenza andrà trasmessa, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini per l'annotazione nel registro degli atti di matrimonio (e non a quello di Mercato Saraceno, come indicato dalle parti, verosimilmente per una svista).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 12/10/2008 a
RIMINI tra nata a [...] il [...], e Parte_1 Controparte_1 nato a [...] il [...], trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune, anno
2008, n. 229, parte II, Serie A, alle condizioni e con le precisazioni indicate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte.
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RIMINI di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 18/12/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1703/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BAIOCCHI Parte_1 C.F._1
CHIARA
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
ABBONDANZA EO e dell'avv. D'ALTRI DANIELA ( ) VIA C.F._3
FERRARA 13/15 A 47043 GATTEO A MARE;
elettivamente domiciliato in VIA FERRARA
13/15/A GATTEO MARE
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione di udienza. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nata a [...] il [...], e nato a [...]_1
RIMINI (RN) il 28/01/1975, contraevano matrimonio concordatario in data 12/10/2008 a RIMINI, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune, anno 2008, n. 229, parte II, Serie A.
Dall'unione dei coniugi sono nati i figli a Rimini il 03/12/2011, e a Rimini il Per_1 Per_2
06/04/2015.
I coniugi si separavano con sentenza del Tribunale di Rimini n. 1056/2024 pubblicata il 25/11/2024, che recepiva l'accordo raggiunto dalle parti.
Nel presente giudizio, con note di trattazione scritta depositate il 15/12/2025, le parti dichiaravano di non essersi riconciliate, di rinunciare alla comparizione personale e di aver raggiunto un accordo, chiedendo congiuntamente l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“DICHIARARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai Signori
[...]
e in Rimini in data 12.10.2008, trascritto nei Registri dello Stato Parte_1 Controparte_1
Civile di quel Comune al n. 229, parte II, serie A, anno 2008, e ordinare al Comune di Rimini di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
AFFIDARE i figli minori (nato il [...]) e (nato il Persona_3 Persona_4
06.04.2015) ad entrambi i genitori in via condivisa, con collocamento prevalente presso la madre nella casa di famiglia sita in Rimini, Via Galileo Galilei n. 1/G o in eventuale nuovo immobile che sarà adibito a tale scopo.
REGOLARE il diritto di visita del padre ai figli minori secondo le seguenti modalità, salvi i diversi accordi in forma libera fra le parti ed in casi di necessità:
• nei mesi da settembre (dal giorno 15) sino a maggio: i minori resteranno con il padre o il martedì
o il giovedì dall'uscita di scuola sino alle ore 20:00 ed un fine settimana alternato dalle 20 del venerdì, alle 20 della domenica;
• i figli trascorreranno con i genitori fine settimana alternati, dal venerdì sera (ore 20:00) alla domenica sera (ore 20:00), salvo che non vadano a scuola il sabato, in questo caso staranno con lui dall'uscita da scuola del sabato fino alla 20.00 della domenica;
• nel periodo dal 1° giugno al 15 settembre, il padre vedrà i minori una volta alla settimana, tendenzialmente dalle ore 20:00 alle ore 22:00, ovvero, in alternativa, due giorni la settimana
(sabato e domenica con pernotto presso il padre) ogni 15 giorni con obbligo del padre di riaccompagnare i figli presso l'abitazione della madre;
• durante il periodo natalizio i minori resteranno con il padre per almeno 7 giorni che, ad anni alterni, comprenderanno il Santo Natale con l'uno e il primo giorno dell'anno con l'altro genitore;
• durante il periodo pasquale, resteranno tre giorni consecutivi con l'uno o l'altro genitore, ricomprendente il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni.
ASSEGNARE alla Sig.ra l'immobile di sua esclusiva proprietà e di cui sta Parte_1 perfezionando l'acquisto, quale casa familiare in quanto convivente con i figli minori.
CONFERMARE le statuizioni economiche stabilite nella sentenza di separazione n. 1056/2024 del
Tribunale di Rimini, disponendo a carico del Sig. entro il giorno 15 di ogni mese Controparte_1 mediante bonifico o assegno bancario l'obbligo di versare alla Sig.ra Parte_1
• Euro 700,00 mensili complessivi (Euro 350,00 per ciascun figlio) nei mesi ordinari comprensivi fra il mese di ottobre ed il mese di maggio;
• Euro 900,00 mensili complessivi (Euro 450,00 per ciascun figlio) nei mesi di giugno, luglio e agosto, fino a quando il padre manterrà la sua attività lavorativa in estate che non gli permette di vedere i figli in modo ordinario;
• rivalutazione automatica secondo gli indici ISTAT a far data da ottobre 2026. DISPORRE che il
Sig. concorra nella misura del 50% nelle spese straordinarie per i figli, secondo Controparte_1
l'elenco specificato al punto 10 della sentenza di separazione n. 1056/2024, che qui si richiama integralmente: Spese mediche senza preventivo accordo: visite specialistiche, cure termali e fisioterapiche presso strutture pubbliche o convenzionate, tickets per trattamenti sanitari del SSN;
Spese mediche con preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche in libera professione, visite e trattamenti sanitari specialistici in libera professione, cure non convenzionali;
Spese scolastiche senza preventivo accordo: tasse scolastiche e oneri di istituti pubblici, tasse universitarie pubbliche, libri di testo e materiale scolastico, gite senza pernottamento, trasporto pubblico studenti;
Spese scolastiche con preventivo accordo: rette di istituti privati, corsi di specializzazione, rette universitarie private, alloggio universitario, gite con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, patente di guida, acquisto ciclomotori e autoveicoli, telefoni cellulari e strumenti elettronici;
Spese ludico/sportive/ricreative: da concordare preventivamente, comprensive di abbigliamento, iscrizione e abbonamento per attività sportive, ludiche e ricreative.
DISPORRE che l'assegno unico per i figli minori sia percepito integralmente dalla Sig.ra
[...]
Parte_1
A DEFINIZIONE dell'accordo raggiunto tra le parti ed a modifica della clausola 13 della sentenza di separazione n. 1056/2024, i Sigg. e dispongono e dichiarano Parte_1 Controparte_1 che la Sig.ra corrisponda al Sig. la somma complessiva Parte_1 Controparte_1 di Euro 50.000,00 per la liquidazione in via transattiva della quota sul bene immobile e relative pertinenze di cui alla suddetta clausola 13, secondo le seguenti modalità:
• Euro 15.000,00 entro il 15 dicembre 2025; • Euro 35.000,00 a saldo entro il 30 maggio 2026. Il rispetto dei pagamenti nei termini essenziali ritenuti ed i relativi bonifici o assegni circolari incassati dal Sig. costituiscono, Controparte_1 per accordo delle parti, quietanza liberatoria in favore della . Con l'esatto Parte_1 puntuale pagamento di quanto sopra, pertanto, nulla più fra le parti potrà essere richiesto, domandato, reclamato o eccepito per qualsiasi ragione titolo o causa, diretta o indiretta, presente, passata e futura ed il Sig. nulla più potrà richiedere o avanzare nei confronti Controparte_1 della che sarà totalmente libera di disporre del bene o del ricavato dalla vendita Parte_1 di tale bene.
COMPENSARE integralmente le spese del presente giudizio tra le parti.
ORDINARE alla cancellaria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato e limitatamente alle necessità di annotazione ed incombenti di legge, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mercato Saraceno”.
Il pubblico ministero interveniva riservando le conclusioni, poi non presentate, senza che tale circostanza integri violazione del precetto di legge (in termini Cass., sez. 1, 03/03/2000 n. 2381:
“Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni.”).
***
Tanto premesso, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti a Rimini il
12/10/2008 deve essere senz'altro pronunciata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett.
b) della Legge 1 dicembre 1970 n. 898: la separazione dei coniugi è stata pronunciata con sentenza del Tribunale di Rimini del 25/11/2024, che ha recepito l'accordo delle parti, e sono trascorsi più di sei mesi dalla comparizione delle parti innanzi al Giudice delegato alla trattazione del giudizio in sede di separazione personale senza che le stesse si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come dimostrato dalla separazione protrattasi per oltre un anno, dalla dichiarazione sottoscritta dai coniugi di non essersi riconciliati e infine dalle rispettive allegazione delle parti. Non può quindi essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Rileva inoltre il Tribunale che non vi sono ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle condizioni concordate dai coniugi sopra riportate, conformi all'interesse dei figli e non contrarie all'ordine pubblico, tranne che per il punto in cui si chiede di “ASSEGNARE alla Sig.ra l'immobile di sua esclusiva proprietà e di cui sta perfezionando l'acquisto, quale Parte_1 casa familiare in quanto convivente con i figli minori”, che non può essere recepito in quanto detto immobile non ha mai costituito l'abitazione familiare del nucleo familiare unito e, pertanto, non può essere assegnato.
Occorre, inoltre, precisare che copia della presente sentenza andrà trasmessa, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini per l'annotazione nel registro degli atti di matrimonio (e non a quello di Mercato Saraceno, come indicato dalle parti, verosimilmente per una svista).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 12/10/2008 a
RIMINI tra nata a [...] il [...], e Parte_1 Controparte_1 nato a [...] il [...], trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune, anno
2008, n. 229, parte II, Serie A, alle condizioni e con le precisazioni indicate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte.
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RIMINI di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 18/12/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Elisa Dai Checchi