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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 04/07/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1141/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi Cirillo Presidente Relatore dott. Carmine Di Fulvio Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1141/2025 v.g., promossa da:
nato a [...] il [...], Controparte_1 assistito e difeso dall'avv. AMICO PATRIZIA
e
, nata a [...] il [...], Controparte_2 assistita e difesa dall'avv. DE SANCTIS MANUELA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Modifica condizioni del divorzio/della separazione
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/06/2025, e Controparte_1 [...]
esponevano di aver divorziato con Sentenza n. 808/2023 CP_2 pubbl. il 07/06/2023.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la modifica delle condizioni di divorzio.
Il Presidente con l'assegnazione a se stesso del processo riservava di riferire al
Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.29, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto delle parti, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le nuove condizioni proposte non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di modifica delle condizioni proposta dalle parti e , provvede come Controparte_1 Controparte_2 segue:
O M O L O G A le seguenti modifiche delle condizioni di divorzio delle predette parti, concordate e confermate:
1) cessazione dell'obbligo a carico del sig. di versare, in favore Controparte_1 della sig.ra la somma di € 150,00 a titolo di contributo per il Controparte_2 mantenimento del figlio , non sussistendone più i presupposti, avendo questi Per_1
pagina 2 di 3 raggiunto l'indipendenza economica, come da documentazione in atti, a far data dal mese di gennaio 2024;
2) conferma dell'obbligo in capo al sig. di corrispondere la somma di € CP_1
162,00 come rivalutata secondo gli indici Istat in favore della FI , sino al Per_2 raggiungimento della indipendenza economica, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo Famiglia di questo Tribunale;
3) spese integralmente compensate.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 04/07/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi Cirillo Presidente Relatore dott. Carmine Di Fulvio Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1141/2025 v.g., promossa da:
nato a [...] il [...], Controparte_1 assistito e difeso dall'avv. AMICO PATRIZIA
e
, nata a [...] il [...], Controparte_2 assistita e difesa dall'avv. DE SANCTIS MANUELA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Modifica condizioni del divorzio/della separazione
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/06/2025, e Controparte_1 [...]
esponevano di aver divorziato con Sentenza n. 808/2023 CP_2 pubbl. il 07/06/2023.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la modifica delle condizioni di divorzio.
Il Presidente con l'assegnazione a se stesso del processo riservava di riferire al
Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.29, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto delle parti, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le nuove condizioni proposte non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di modifica delle condizioni proposta dalle parti e , provvede come Controparte_1 Controparte_2 segue:
O M O L O G A le seguenti modifiche delle condizioni di divorzio delle predette parti, concordate e confermate:
1) cessazione dell'obbligo a carico del sig. di versare, in favore Controparte_1 della sig.ra la somma di € 150,00 a titolo di contributo per il Controparte_2 mantenimento del figlio , non sussistendone più i presupposti, avendo questi Per_1
pagina 2 di 3 raggiunto l'indipendenza economica, come da documentazione in atti, a far data dal mese di gennaio 2024;
2) conferma dell'obbligo in capo al sig. di corrispondere la somma di € CP_1
162,00 come rivalutata secondo gli indici Istat in favore della FI , sino al Per_2 raggiungimento della indipendenza economica, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo Famiglia di questo Tribunale;
3) spese integralmente compensate.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 04/07/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 3 di 3