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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 16/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 1000/2021 L.P. Il Giudice, Dott. Michela Mignucci Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. VELLO GLORIA per la parte ricorrente e dell'Avv. PALOMBI WALTER per parte resistente;
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visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 15/01/2025
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dott.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA (Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 1000 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2021 vertente TRA
(C.F. = ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Brescia, via Lattanzio Gambara, 87, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Ferrari, che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Gloria Vello, giusta procura allegata al ricorso telematico. RICORRENTE – RESISTENTE IN RICONVENZIONALE E
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Roma, via Nizza, 22, presso lo studio degli Avv.ti Walter Palombi e Nilia Aversa, che lo rappresentano e difendono giusta procura allegata alla memoria di costituzione telematica. RESISTENTE – RICORRENTE IN RICONVENZIONALE
OGGETTO: agenzia. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 4.8.2021 adiva Parte_1 questo Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “accertata la violazione del patto di non concorrenza da parte di chiede condannarsi quest'ultimo, Controparte_1 Part al pagamento, in favore di ella somma di euro 17.626,00 (di cui euro 8.813,00 in restituzione di quanto ricevuto per corrispettivo del patto di non concorrenza, ed euro 8.813,00 quale penale per violazione del patto stesso, ai sensi dell'art. 11 del contratto inter partes), o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, con riserva di agire per il maggior danno”. La ricorrente deduceva che il aveva assunto, in data 21.8.2017, mandato di agenzia CP_1 da OR S.p.a., accettando l'incarico di promuovere le vendite di prodotti a listino della società nelle province di Viterbo, Terni e Rieti;
che l'1.12.2017 OR cedeva il ramo d'azienda
[...]
a ed il rapporto di lavoro tra le parti proseguiva con la previsione che la Pt_2 CP_2 promozione di articoli appartenenti al settore Food sarebbe stata effettuata in favore della cessionaria mentre la promozione di articoli appartenenti al settore Beverage sarebbe CP_2 Part stata effettuata in favore della OR spa;
che il 14.2.2020 comunicava l'avvenuta fusione per incorporazione della società in stipulando con l'agente un accordo di CP_2 Parte_1 stabilità con efficacia sino al 31.12.2020; che il 9.1.2021 l'agente comunicava la propria intenzione di recedere dal contratto d'agenzia con “effetto dall'ultimo giorno del mese successivo al ricevimento della Part presente comunicazione”; che il 15.1.2021 dichiarava di voler esercitare l'opzione in merito al patto di non concorrenza post contrattuale prevista dall'art. 11 del contratto d'agenzia con decorrenza Part semestrale dalla data di cessazione del rapporto e, dunque, dal 9 aprile al 9 ottobre 2021; che provvedeva al pagamento di € 8.813,00 a titolo di indennità per il patto di non concorrenza, ma il on provvedeva a fatturare la somma percepita;
che quest'ultimo assumeva mandato CP_1 Part per aziende in diretta concorrenza con e si adoperava per stornare agenti e clienti in favore della concorrenza;
che, in particolare, nel mese di aprile emetteva una fattura per € 2.250,00 con causale “anticipo per servizi aziendali mese di aprile” nei confronti di MST FOOD Service Srl, società posseduta e rappresentata da , direttore della rete vendita per , azienda Testimone_1 CP_3 in diretta concorrenza con che soggetto operante nel settore ATECO 46.3. Pt_1 CP_3
(commercio all'ingrosso non specializzato di generi alimentari, bevande e tabacco), dalla metà di novembre 2019 aveva posto in essere una condotta di concorrenza sleale consistente nello storno Part di agenti e sviamento della clientela che il durante la vigenza del patto di non CP_1 concorrenza, aveva iniziato a collaborare con la società MST Food S.r.l., società avente ad oggetto intermediazione e rappresentanza nel ramo alimenti e bevande, nonché rappresentata da S_
.
[...]
Ciò posto, in diritto deduceva la violazione da parte del el patto di non concorrenza CP_1 di cui all'art. 11 del contratto di agenzia, con conseguente obbligo per l'ex agente di restituire € 8.813,00 ricevuti a titolo di corrispettivo del patto di non concorrenza ed una somma pari almeno ad € 8.813,00 a titolo di penale. Si costitutiva in giudizio formulando le seguenti conclusioni: “ Piaccia Controparte_1 all'Ill.mo Giudice adito, rigettare il ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto;
b) in via riconvenzionle, accertare in ogni caso il diritto del sig. al pagamento della somma di euro 1.815,00, CP_1 oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 e così in totale euro 2.081,93 ovvero alla diversa somma ritenuta di giustizia, e per l'effetto condannare la al pagamento della citata somma, anche previa emissione di ordinanza ex Parte_1 art. 423 c.p.c. stante l'espresso riconoscimento di debito. c) In ogni caso, dichiarare la compensazione tra il credito del convenuto e quelli eventualmente accertati in favore della Società ricorrente. d) condannare la ricorrente al pagamento delle spese di lite, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”. Parte resistente deduceva di aver sottoscritto in data 21.8.2017 un contratto di agenzia con OR S.p.A., azienda operante nel settore della distribuzione di alimentari e bevande per la ristorazione, con l'incarico di promuovere, nella zona delle province di Viterbo, Rieti e Terni, le vendite di prodotti a listino della società medesima;
che all'esito della cessione da parte di OR S.p.a. del ramo d'azienda deputato, appunto, alla vendita di prodotti alimentari in favore della piccola Pt_2
e grande ristorazione, alla il mandato di agenzia veniva parzialmente ceduto a
CP_2 quest'ultima società; che, pertanto, a decorrere dall'1.12.2017 il convenuto iniziava a collaborare con la limitatamente alla promozione e alla vendita di prodotti alimentari, mentre, per
CP_2 la vendita di referenze del settore beverage (bibite alcooliche ed analcoliche), continuava a lavorare con OR S.p.a.; tuttavia, avendo da sempre operato nel settore Food, aveva di fatto continuato a svolgere attività in esclusiva in favore della sola che, per l'effetto, non reputando
CP_2 conveniente la prosecuzione del mandato, rassegnava le proprie dimissioni da OR S.p.a. e, dal 2019, iniziava a collaborare di fatto in esclusiva con la sola successivamente fusa per
CP_2 Parte incorporazione nella che in tutto il corso del rapporto con D&D prima e con Parte_1 dopo, le condizioni contrattuali del mandato agenziale, originariamente sottoscritto con OR S.p.a., non erano mai state oggetto di revisione, ivi inclusa la disciplina del patto di non concorrenza;
che in ragione delle plurime inadempienze da pare della mandante, il resistente aveva deciso di recedere dal rapporto di agenzia con comunicazione del 9.1.2021, concedendo il preavviso di tre Part mesi pattuito;
che, a fronte di tale comunicazione, attivava il 15.1.2021 il patto di non concorrenza post contrattuale di cui all'art. 11 del contratto, provvedendo al pagamento della relativa indennità; che, successivamente alla cessazione del rapporto, aveva rispettato diligentemente le previsioni del patto di non concorrenza per tutto il periodo ivi indicato, dal 9 aprile al 9 ottobre 2021; che non aveva svolto alcuna delle attività vietate dal patto, interrompendo ogni attività anche solo potenzialmente riferibile a quella di agente di commercio o di venditore;
di non avere effettuato, per tutta la durata del patto, attività di vendita dei medesimi prodotti a listino Dac, presso i medesimi clienti a lui affidati e situati presso la medesima zona di assegnazione;
che aveva intrattenuto dei rapporti sporadici con alcune società operanti in aree territoriali distinte da quelle indicate nel contratto di agenzia, per lo svolgimento di attività di consulenza nel settore food nell'ambito di progetti inerenti lo studio delle migliori soluzioni innovative in materia di packaging degli alimenti e di logistica;
di non aver mai svolto in favore di MST e di attività CP_3 specificamente vietate dal patto. In diritto deduceva la genericità del ricorso e la carenza di allegazione e prova in relazione alla specifica natura e forma del patto di non concorrenza azionato, nonché l'illegittimità della prova rappresentata dal documento 8 allegato al ricorso (fattura emessa dal nei confronti CP_1 di MST FOOD Service Srl con causale “anticipo per servizi aziendali mese di aprile”) in quanto estratto mediante accesso abusivo al sistema informatico. La causa, istruita con l'escussione dei testimoni e prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.
1. Sulla violazione del patto di non concorrenza. Dai documenti in atti risulta che il resistente ha concluso il 21.8.2017 con OR S.p.a. (esercente attività di vendita all'ingrosso di generi alimentari e non alimentari) un contratto di agenzia senza rappresentanza a tempo indeterminato per la promozione della vendita “di tutti i prodotti a listino” (art. 1 contratto di agenzia, doc. 1 ricorso) ad alberghi, ristoranti e pubblici esercizi (allegato C al contratto) nella zona di vendita rappresentata dalle province di Viterbo, Terni e Rieti (allegato B al contratto). Successivamente OR S.p.a. ha ceduto il ramo d'azienda “ , avente ad oggetto Parte_2
l'attività di lavorazione e commercio di prodotti alimentari e non per il settore della ristorazione (art. 2 contratto di affitto di ramo d'azienda e preliminare unilaterale di cessione, doc. 2 ricorso), a successivamente incorporata per fusione in CP_2 Parte_1 Part (di seguito “ ). Quest'ultima è pertanto subentrata nel contratto di agenzia (“Accordo di
[...] continuità”, doc. 3 ricorso) originariamente stipulato con OR S.p.a., le cui condizioni non risultano essere state modificate. È altresì pacifico e documentalmente provato che il resistente ha esercitato il diritto di recesso dal contratto il 9.1.2021, con preavviso di tre mesi e con conseguente cessazione del rapporto il 9.4.2021 (doc. 4 ricorso). A fronte del recesso, la società preponente il 15.1.2021 ha esercitato l'opzione in merito al patto di non concorrenza post contrattuale previsto dall'art. 11 del contratto di agenzia (doc. 5 ricorso). Il patto in questione prevede quanto segue: “L'Agente riconosce alla Preponente un'opzione ai sensi dell'art. 1331 c.c. in merito al patto di non concorrenza, di cui all'art. 1751-bis, per cui, qualora tale opzione venisse esercitata dalla Preponente, con comunicazione scritta all'Agente, per il periodo massimo di sei mesi successivi allo scioglimento del mandato, l'Agente si impegna a non svolgere in qualsiasi veste alcuna attività in concorrenza con la Preponente, nella medesima zona e con i clienti a lui assegnati, per il medesimo genere di beni per i quali è stato concluso il presente mandato di agenzia. A fronte di tale obbligo, la Preponente si impegna, alla cessazione del rapporto di agenzia, a corrispondere all'Agente un'indennità di natura non provvigionale, calcolata secondo le previsioni di cui all'art. 7 dell el 16.02.2009 che verrà corrisposta entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione CP_4 del rapporto, quanto all'acconto determinato sulla base dei dati disponibili a tale data, salvo l'eventuale successivo conguaglio sulla base del dettaglio definitivo degli incassi (…)Il predetto obbligo di non concorrenza vincola l'Agente (…) per qualsiasi forma di attività, svolta in proprio, sia direttamente che indirettamente, che a favore di terzi, sotto qualsiasi tipologia di rapporto giuridico (…)”. La ricorrente deduce che nel periodo di vigenza del patto di non concorrenza (9.4.2021-9.10.2021) il avrebbe violato la pattuizione mediante storno di agenti, sviamento di clienti e CP_1 svolgimento di attività di agente in favore di MST Food Service, società esercente attività di intermediazione e rappresentanza nel ramo alimenti e bevande. A detta della ricorrente, inoltre, MST Food Service sarebbe posseduta ed amministrata da , direttore della rete Testimone_1 vendita per , altra società in diretta concorrenza, la quale, a partire da novembre 2019, CP_3 avrebbe posto in essere una complessiva condotta di concorrenza sleale ai propri danni. Ebbene, il complesso delle risultanze istruttorie, documentali e testimoniali, non consente di ritenere provata da parte della società la violazione del patto di non concorrenza. Innanzitutto è bene premettere che nel caso di specie viene in rilievo un patto di non concorrenza, oltre che circoscritto nel tempo (“sei mesi successivi allo scioglimento del mandato”), anche limitato nello spazio (“nella medesima zona”) e nell'oggetto (“con i clienti a lui assegnati, per il medesimo genere di beni per i quali è stato concluso il presente mandato di agenzia”). Ne deriva che la società ricorrente, ai fini della prova dell'inadempimento, avrebbe dovuto fornire la prova dello svolgimento da parte dell'ex agente di un'attività concorrenziale (“in qualsiasi veste” e “sotto qualsiasi tipologia di rapporto giuridico”), ma relativa al medesimo genere di beni oggetto del contratto di agenzia, circoscritta ai clienti assegnati all'agente e svolta nelle sole province di Viterbo, Terni e Rieti. In tema il ricorso appare carente già sotto il profilo dell'allegazione. La società, innanzitutto, non ha indicato “i prodotti a listino” cui fa rinvio il contratto di agenzia per la determinazione dell'oggetto del mandato, il che è di particolare rilievo in considerazione dell'ampiezza del ramo d'azienda “ (prodotti alimentari e non per il settore della Parte_2 ristorazione), ceduto a poi incorporata dall'odierna ricorrente. CP_2
In secondo luogo non ha fornito un elenco di clienti assegnati al ella zona di vendita CP_1 Part al medesimo affidata, essendosi limitata a depositare una lista di clienti di nella regione Lazio, non circoscritta alla provincia di Viterbo e, all'evidenza, di competenza di plurimi agenti (doc. 20 ricorso). Ciò posto, la fattura di € 2.250,00 emessa dal resistente in favore di MST Food Service S.r.l. con causale “anticipo per servizi aziendali mese di aprile” del 16.4.2021 (doc. 8 ricorso) dimostra esclusivamente che il ha svolto attività per la predetta società (operante CP_1 nell'intermediazione commerciale di prodotti alimentari e bevande, come da visura camerale di cui al doc. 15 ricorso), ma non consente di stabilire in quali province (MST risulta avere sede legale in provincia di Ancona) e in favore di quali clienti, oltre che per quali prodotti. Per le medesime ragioni risulta irrilevante ai fini del decidere ed è stata, pertanto, respinta l'istanza di ordine di esibizione avanzata dalla ricorrente in relazione alle fatture emesse dal nel periodo di vigenza CP_1 del patto di non concorrenza. Part Infine, lo stesso teste di parte ricorrente (capo area per nella zona Frosinone, Testimone_2
Roma, Latina e Rieti), pur riferendo di “voci di mercato” relative al passaggio di clienti dalla ricorrente alle società MST e ha affermato di non sapere se tra i clienti transitati verso dette CP_3 società vi fossero anche clienti assegnati al resistente. In ogni caso, lo stesso passaggio di clientela Part e di agenti da a MST e risulta non provato attesa la genericità delle circostanze riferite CP_3 dal testimone (“non so dire i nomi dei clienti che sono passati dalla società ricorrente alla società MST o CP_3
Posso dire che un importante cliente di Rieti che abbiamo perso e solo recentemente ricontattato è Fbi group;
un altro è L'Oasi di Vescovio. Non so però quale fosse l'agente che si occupasse di tali clienti, mi pare fosse ) Persona_1
e la provenienza incerta delle informazioni (“Lo so dalle “voci di mercato”, ossia dalle voci di altri agenti o degli stessi clienti”). In merito privo di valore probatorio appare il documento 21 allegato al ricorso (denominato dalla ricorrente “Lista clienti stornati”), in quanto predisposto unilateralmente dalla società e non supportato da alcun ulteriore elemento probatorio. Alla luce di quanto esposto, non può dirsi provata la violazione del patto di non concorrenza. Ne deriva il rigetto del ricorso.
2. Sulla domanda riconvenzionale. Il ricorrente ha chiesto, in via riconvenzionale, la condanna della società al pagamento nei propri confronti di € 1.815,00 a titolo di differenze provvigionali maturate e mai pagate in vigenza del rapporto con CP_2
La domanda è fondata e va pertanto accolta. Il ha depositato copia di una PEC proveniente da Dac (in particolare dall'indirizzo CP_1
del 14.6.2021, con la quale la società ha riconosciuto di essere debitrice Email_1 nei confronti dell'ex agente di un importo pari ad € 1.815,00 per “provvigioni ex D&D” (doc. 13 memoria). Il documento rappresenta una ricognizione di debito titolata idonea ad integrare una presunzione iuris tantum di esistenza del rapporto obbligatorio ex art. 1988 c.c., rispetto alla quale la società non ha fornito prova contraria. Part Ne deriva la fondatezza della domanda, con conseguente condanna di alla corresponsione in favore del di € 1.815,00 a titolo di provvigioni, oltre interessi legali. CP_1
Quanto alla domanda del resistente di risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96, comma 1, c.p.c., la stessa va respinta. L'affermazione di responsabilità per c.d. lite temeraria, infatti, postula, oltra la presenza a monte della soccombenza della parte nei cui confronti si fa vale la responsabilità, l'esistenza, sul piano soggettivo, di una condotta processuale caratterizzata dal dolo o dalla colpa grave e, sul piano oggettivo, di un danno concreto ed effettivo della controparte conseguente alla predetta condotta. Trattandosi, inoltre, di un'ipotesi di responsabilità aquiliana con carattere di specialità rispetto a quella di cui all'art. 2043 c.c., è onere del richiedente allegare e provare l'esistenza dell'elemento soggettivo e del danno. Nel caso in esame non è stata fornita la prova di una condotta dolosa o gravemente colposa della società né di un danno concreto derivante dalla condotta processuale. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della società.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Respinge il ricorso proposto da Parte_1 nei confronti di;
[...] Controparte_1 - accoglie la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condanna
[...]
, in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., al pagamento in favore di della somma di € Controparte_1
1.815,00, oltre interessi legali.
- condanna , in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di Controparte_1 delle spese del giudizio, liquidate in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimb. C.U. (€ 49,00), rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge. Viterbo lì, 15 gennaio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Michela Mignucci