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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. III, sentenza 03/02/2026, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 200/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 3, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore
11:30 in composizione monocratica:
MICCOLIS VINCENZO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3685/2024 depositato il 10/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Andreani Tributi Srl - 01412920439
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 350-1 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 350-1 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 350-1 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 350-1 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 350-1 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 141/2026 depositato il
29/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10/12/2024 (RG. n. 3685/2024) la signora Ricorrente_1, rappresentata e difesa dal dott. Difensore_1, proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento n. 350/1 del 12/9/2024, emesso dalla società
Andreani Tributi Srl. Concessionario per conto del Comune di Canosa di Puglia, per omessa dichiarazione TARI (tassa rifiuti solidi urbani) per gli anni dal 2019 al 2023, dell'importo di euro 1.978,00 oltre sanzioni e interessi, per un totale complessivo di euro
4.083,00, per l'immobile ubicato in Canosa di Puglia, Indirizzo_1, identificato al foglio n. Numero_x, particella Numero_xx, sub 12, categoria A/1
La ricorrente eccepiva che il predetto fabbricato non è mai stato occupato poiché non risulta idoneo all'uso a cui è destinato, considerato il deperimento fisico del fabbricato che necessita di ingenti interventi di manutenzione;
chiedeva l'annullamento dell'impugnato avviso di accertamento, previa sospensione della esecuzione dello stesso;
allegava copia di n. 1 fattura per ogni anno di imposizione TARI, copia atto impugnato, copia di alcune foto prive di data certa e prive di luogo di riferimento, oltre a copia procura nomina difensore.
Con deduzioni depositate in data 17/1/2025 la società Andriani Tributi Srl., tramite l'avv. Difensore_2, si costituiva in giudizio ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. 546/1992, chiedeva il rigetto del ricorso, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, evidenziava la legittimità del suo operato e precisava che: .
1. nell'immobile vi era l'allacciamento all'energia elettrica, .
2. la ricorrente non ha provato che l'immobile era vuoto e libero da mobili e suppellettili;
allegava copia procura nomina difensore, copia avviso di accertamento IMU con relativa notifica e copia regolamento TARI del
Comune di Canosa di Puglia.
Nell'udienza fissata per il giorno 20/1/2025 la Corte rigettava la richiesta di sospensione della esecuzione dell'atto impugnato, ai sensi dell'articolo 47 del D. Lgs.
546/1992 per mancanza dei requisiti indicati nel predetto articolo (fumus boni iuris e periculum in mora) ed emetteva apposita Ordinanza in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'odierna pubblica udienza fissata per la discussione della controversia, si provvede alla trattazione del ricorso. Sono presenti il dott. Difensore_1, in qualità di difensore della ricorrente e l'avv. Nominativo_1, in sostituzione dell'avv. Difensore_2, in qualità di rappresentante della società Andreani Tributi. Le parti presenti si riportano ai rispettivi atti e conclusioni. Osserva la Corte che il ricorso è infondato e pertanto va rigettato.
Invero, da un attento esame dell'atto impugnato e della documentazione prodotta, appare evidente l'attendibilità dell'avviso di accertamento opposto, in una situazione peraltro in cui la ricorrente non ha offerto, in sede contenziosa, validi e convincenti elementi di contraddizione privi di adeguato conforto probatorio.
Per quanto riguarda il merito della controversia, questa Corte ritiene, in conformità alla consolidata giurisprudenza, che ai fini dell'esclusione dal tributo in questione, non è in alcun modo sufficiente l'aver dichiarato la cessazione dell'utilizzo, in quanto il presupposto per l'esonero del tributo sussiste solamente quando l'immobile versi “obiettive condizioni di utilizzabilità”, le quali devono essere non soltanto denunciate dal contribuente, ai sensi dell'articolo 70 del D. Lgs. 507/1993, ma anche documentate.
In effetti, la ricorrente non ha fornito sufficientemente ed esaustivamente la prova idonea a dimostrare la inutilizzabilità dell'immobile avanti descritto.
In buona sostanza, la copia di una fattura di energia elettrica, per ogni anno di imposizione (da 2019 a 2023 - 5 anni) non può considerarsi sufficiente a dimostrare la inidoneità a produrre rifiuti, tenuto conto che la contribuente ha sempre tenuto ininterrottamente attivo il contatore dell'energia elettrica per tutto il periodo dei 5 anni.
Da ciò deriva la piena legittimità dell'atto impositivo;
il ricorso pertanto deve essere rigettato in quanto le eccezioni formulate nel ricorso, non sono state adeguatamente provate.
Alla luce delle esposte considerazioni, questa Core condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, in favore della società Andreani Tributi resistente, che liquida in euro 500,00 oltre oneri accessori , se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, in favore della società Andreani Tributi resistente, che liquida in euro
500,00 oltre oneri accessori , se dovuti. Così deciso in Bari il 26 gennaio 2026. Il Giudice Monocratico
(dott. Vincenzo Miccolis)
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 3, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore
11:30 in composizione monocratica:
MICCOLIS VINCENZO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3685/2024 depositato il 10/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Andreani Tributi Srl - 01412920439
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 350-1 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 350-1 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 350-1 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 350-1 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 350-1 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 141/2026 depositato il
29/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10/12/2024 (RG. n. 3685/2024) la signora Ricorrente_1, rappresentata e difesa dal dott. Difensore_1, proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento n. 350/1 del 12/9/2024, emesso dalla società
Andreani Tributi Srl. Concessionario per conto del Comune di Canosa di Puglia, per omessa dichiarazione TARI (tassa rifiuti solidi urbani) per gli anni dal 2019 al 2023, dell'importo di euro 1.978,00 oltre sanzioni e interessi, per un totale complessivo di euro
4.083,00, per l'immobile ubicato in Canosa di Puglia, Indirizzo_1, identificato al foglio n. Numero_x, particella Numero_xx, sub 12, categoria A/1
La ricorrente eccepiva che il predetto fabbricato non è mai stato occupato poiché non risulta idoneo all'uso a cui è destinato, considerato il deperimento fisico del fabbricato che necessita di ingenti interventi di manutenzione;
chiedeva l'annullamento dell'impugnato avviso di accertamento, previa sospensione della esecuzione dello stesso;
allegava copia di n. 1 fattura per ogni anno di imposizione TARI, copia atto impugnato, copia di alcune foto prive di data certa e prive di luogo di riferimento, oltre a copia procura nomina difensore.
Con deduzioni depositate in data 17/1/2025 la società Andriani Tributi Srl., tramite l'avv. Difensore_2, si costituiva in giudizio ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. 546/1992, chiedeva il rigetto del ricorso, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, evidenziava la legittimità del suo operato e precisava che: .
1. nell'immobile vi era l'allacciamento all'energia elettrica, .
2. la ricorrente non ha provato che l'immobile era vuoto e libero da mobili e suppellettili;
allegava copia procura nomina difensore, copia avviso di accertamento IMU con relativa notifica e copia regolamento TARI del
Comune di Canosa di Puglia.
Nell'udienza fissata per il giorno 20/1/2025 la Corte rigettava la richiesta di sospensione della esecuzione dell'atto impugnato, ai sensi dell'articolo 47 del D. Lgs.
546/1992 per mancanza dei requisiti indicati nel predetto articolo (fumus boni iuris e periculum in mora) ed emetteva apposita Ordinanza in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'odierna pubblica udienza fissata per la discussione della controversia, si provvede alla trattazione del ricorso. Sono presenti il dott. Difensore_1, in qualità di difensore della ricorrente e l'avv. Nominativo_1, in sostituzione dell'avv. Difensore_2, in qualità di rappresentante della società Andreani Tributi. Le parti presenti si riportano ai rispettivi atti e conclusioni. Osserva la Corte che il ricorso è infondato e pertanto va rigettato.
Invero, da un attento esame dell'atto impugnato e della documentazione prodotta, appare evidente l'attendibilità dell'avviso di accertamento opposto, in una situazione peraltro in cui la ricorrente non ha offerto, in sede contenziosa, validi e convincenti elementi di contraddizione privi di adeguato conforto probatorio.
Per quanto riguarda il merito della controversia, questa Corte ritiene, in conformità alla consolidata giurisprudenza, che ai fini dell'esclusione dal tributo in questione, non è in alcun modo sufficiente l'aver dichiarato la cessazione dell'utilizzo, in quanto il presupposto per l'esonero del tributo sussiste solamente quando l'immobile versi “obiettive condizioni di utilizzabilità”, le quali devono essere non soltanto denunciate dal contribuente, ai sensi dell'articolo 70 del D. Lgs. 507/1993, ma anche documentate.
In effetti, la ricorrente non ha fornito sufficientemente ed esaustivamente la prova idonea a dimostrare la inutilizzabilità dell'immobile avanti descritto.
In buona sostanza, la copia di una fattura di energia elettrica, per ogni anno di imposizione (da 2019 a 2023 - 5 anni) non può considerarsi sufficiente a dimostrare la inidoneità a produrre rifiuti, tenuto conto che la contribuente ha sempre tenuto ininterrottamente attivo il contatore dell'energia elettrica per tutto il periodo dei 5 anni.
Da ciò deriva la piena legittimità dell'atto impositivo;
il ricorso pertanto deve essere rigettato in quanto le eccezioni formulate nel ricorso, non sono state adeguatamente provate.
Alla luce delle esposte considerazioni, questa Core condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, in favore della società Andreani Tributi resistente, che liquida in euro 500,00 oltre oneri accessori , se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, in favore della società Andreani Tributi resistente, che liquida in euro
500,00 oltre oneri accessori , se dovuti. Così deciso in Bari il 26 gennaio 2026. Il Giudice Monocratico
(dott. Vincenzo Miccolis)