Art. 11.
In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 517/72 e dell'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 516/72, il titolare di un'autorizzazione per un servizio regolare, per un servizio regolare specializzato e per un servizio a navetta viene dichiarato decaduto dall'autorizzazione stessa, oltre che nell'ipotesi contemplata dall'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 517/72 e dall'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 516/72 per perdita dei requisiti, quando si renda responsabile di ripetute e gravi irregolarita' di ordine amministrativo.
Nel caso di perdita dei requisiti, la decadenza decorre dalla data in cui il fatto viene accertato.
Negli altri casi la pronuncia di decadenza deve essere preceduta da due successive diffide intimate al titolare dell'autorizzazione ed e' operativa dalla scadenza del termine stabilito nell'ultima diffida.
In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 517/72 e dell'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 516/72, il titolare di un'autorizzazione per un servizio regolare, per un servizio regolare specializzato e per un servizio a navetta viene dichiarato decaduto dall'autorizzazione stessa, oltre che nell'ipotesi contemplata dall'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 517/72 e dall'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 516/72 per perdita dei requisiti, quando si renda responsabile di ripetute e gravi irregolarita' di ordine amministrativo.
Nel caso di perdita dei requisiti, la decadenza decorre dalla data in cui il fatto viene accertato.
Negli altri casi la pronuncia di decadenza deve essere preceduta da due successive diffide intimate al titolare dell'autorizzazione ed e' operativa dalla scadenza del termine stabilito nell'ultima diffida.