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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 01/12/2025, n. 891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 891 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2675/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n° 2675/2022 del Ruolo Generale degli Affari Civili, promosso da
c.f. , nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Via Serra Di Sotto 47864 Pennabilli con il patrocinio dell'avv. ZANOTTI ANTONELLA, con domicilio eletto presso il difensore in C.so Mazzini 18 47863 Novafeltria (RN), PEC
Email_1
RICORRENTE nei confronti di
, c.f. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 residente in [...] 61010 Montegrimano Terme, con il patrocinio degli avv.ti PATRIZIA
CI OR e VI SE, con domicilio eletto presso i difensori in Via Carlo Farini
n. 14 RIMINI, PEC Email_2
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 25/06/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nato a [...] il [...], e nata a Parte_1 Controparte_1
AF (RN) il 10/11/1980, contraevano matrimonio concordatario in data 7/10/2004 a
1 AF, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune, anno 2004, n. 11, parte
I, in regime di separazione dei beni.
Dall'unione dei coniugi è nato il figlio (in data 25/08/2006). Per_1
I coniugi si separavano consensualmente, giusto decreto di omologa del Tribunale di Rimini del
6/10/2016.
Nel presente giudizio, il ricorrente chiedeva la pronuncia di divorzio, l'affido esclusivo del figlio in capo a sé con collocazione nell'abitazione paterna e la regolamentazione da parte dei Per_1
Servizi Sociali delle visite del minore con la madre in modalità protetta (così come già previsto dal
Tribunale di Rimini con decreto del 13/11/2018, di conferma dell'ordine di protezione disposto, inaudita altera parte, in data 1/08/2018, a tutela del minore).
Dal punto di vista economico chiedeva disporsi a carico della madre un contributo mensile al mantenimento del figlio di € 450,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché la cointestazione del libretto di risparmio postale intestato a e l'autorizzazione all'emissione dei documenti Per_1 di identità del minore validi per l'espatrio e che la moglie perdesse il diritto all'uso del cognome del marito. Formulava infine richieste istruttorie di prova orale.
Le parti comparivano davanti al Presidente del Tribunale all'udienza del 29/11/2022, nel corso della quale veniva esperito il tentativo di conciliazione, che dava esito negativo. All'esito dell'udienza il
Presidente del Tribunale, in via provvisoria ed urgente, affidava in via esclusiva il figlio minore al padre, disponendone la collocazione presso quest'ultimo, con diritto di visita materno disciplinato dai
Servizi Sociali di Novafeltria, incaricati di curare un programma di rapporti con la madre. Dal punto di vista economico, poneva a carico della madre un contributo al mantenimento del figlio di € 250,00 mensili e il 50% delle spese straordinarie. Per ultimo, nominava il Giudice Istruttore per la trattazione della causa.
In data 3/2/2023 si costituiva in giudizio la resistente, che non si opponeva alla pronuncia del divorzio e non contestava la richiesta del ricorrente di affidamento esclusivo e collocamento del figlio minore presso di sé, ma chiedeva che fosse posto in suo favore un mantenimento mensile non superiore ad €
250,00 e fossero regolati gli incontri madre-figlio.
All'udienza davanti al Giudice Istruttore del 15/03/2023, il procuratore della parte ricorrente chiedeva la pronuncia di sentenza sul vincolo e all'esito l'assegnazione dei termini ex art. 183, comma 6 c.p.c.
Il procuratore della parte resistente si associava alla richiesta di termini istruttori, ma si opponeva alla pronuncia della sentenza non definitiva. Il Giudice Istruttore tratteneva la causa in decisione riservando di riferire al Collegio.
Pronunziata sentenza parziale n° 315/2023 pubblicata il 3 aprile 2023 di scioglimento del matrimonio, la causa proseguiva per la decisione in ordine alla disciplina del diritto di visita madre/figlio e sulle questioni di natura economica.
2 Con ordinanza del 3 settembre 2024, veniva autorizzato il deposito della sentenza penale emessa a carico della resistente e del di lei compagno , richiesto da parte ricorrente e, Controparte_2 rigettate le richieste istruttorie, la causa era rinviata per la precisione delle conclusioni.
All'udienza del 25/06/2025, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa era rimessa al Collegio per la decisione con concessione dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c.
Il pubblico ministero interveniva in data 13/12/2022 riservando le conclusioni, poi non presentate, senza che tale circostanza integri violazione del precetto di legge (in termini Cass., sez. 1, 03/03/2000
n. 2381: “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni.”).
* * * * *
1. Così riassunto lo svolgimento del processo, occorre preliminarmente dare atto del fatto che
(nato il [...]) ha oramai raggiunto la maggiore età, cosicché non deve essere adottata Per_1 alcuna statuizione circa il suo affidamento, il suo collocamento ed in ordine alle modalità di esercizio del diritto di visita da parte della madre.
Si rileva altresì che la domanda di parte ricorrente di autorizzazione all'emissione di documenti di identità validi per l'espatrio, superata in ragione dell'età di , non è stata reiterata in sede di Per_1 precisazioni delle conclusioni e che la stessa parte ricorrente ha espressamente rinunciato (in memoria ex art. 183 IV comma n. 1 c.p.c., depositata il 3/05/2023) alla domanda di cointestazione del libretto postale a nome di , ancora minorenne all'epoca dei fatti. Per_1
Ciò premesso, la presente pronuncia, successiva a quella non definitiva in ordine allo status, ha ad oggetto le sole questioni accessorie di natura economica inerenti il contributo materno al mantenimento di e la domanda di assegno divorzile proposta da . Per_1 Controparte_1
2. Quanto al mantenimento di , parte ricorrente ha chiesto che la madre versi un contributo Per_1 mensile dell'importo di € 450,00 oltre il 50% delle spese straordinarie. Parte resistente non ha offerto argomentazioni in merito.
In punto di diritto giova ricordare che il dovere di mantenimento del figlio, oltre il raggiungimento della maggiore età, è sancito dall'art. 30 comma 1, Cost. e dagli artt. 147, 148, 315-bis e 316-bis c.c. che impongono ad entrambi i genitori l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole, tenendo conto delle inclinazioni, delle aspirazioni della stessa e delle raggiunte capacità professionali, in proporzione alle rispettive sostanze. Gli artt. 337-ter e 337-septies c.c., inoltre, dispongono che
3 l'obbligo dei genitori di provvedere al mantenimento dei figli non cessa per il solo fatto del raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimi, il tutto a garanzia del diritto del figlio maggiorenne a perseguire le proprie ambizioni personali e professionali.
Le scelte di vita operate dal figlio maggiorenne devono tuttavia confrontarsi con la necessità che l'obbligo di mantenimento dei genitori non si protragga sine die.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “In materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del conseguimento del mantenimento;
dall'effettivo raggiungimento un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro. Inoltre, ove il figlio dei genitori separati abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, adeguata alle sue competenze, non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando
l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso” (Cass. Civ. 27818/2024; Cass. Civ. 17183/2020).
In generale, la prova del diritto al mantenimento è tanto più gravosa con l'aumentare dell'età del figlio “adulto”, per il quale il mancato raggiungimento della autosufficienza economica può trovare conforto, sinteticamente, nella condizione di una peculiare minorazione o debolezza delle capacità personali;
nella prosecuzione degli studi con fattivo impegno ed adeguati risultati in vista della realizzazione delle proprie aspirazioni ed attitudini;
nella dimostrazione che, trascorso un lasso di tempo ragionevolmente breve dalla conclusione degli studi, il figlio si sia attivamente adoperato nella ricerca di un lavoro e non lo abbia trovato (Cassazione civile, sez. I, 20/06/2023, n. 17644).
Applicando tali principi al caso di specie, ritiene il Collegio che, con riferimento a , ricorrano Per_1
i presupposti per accogliere la domanda di parte ricorrente di contribuzione materna al mantenimento del figlio.
La giovane età del ragazzo (appena diciannovenne) e l'assenza di contestazioni e di elementi di segno contrario, avallano difatti la presunzione che , che ha appena concluso il percorso di studi Per_1 presso l'istituto alberghiero, non abbia ancora raggiunto l'indipendenza economica.
In relazione ai criteri per la quantificazione dell'assegno, la giurisprudenza di Cassazione ha affermato che la determinazione dell'importo dell'assegno di mantenimento destinato al figlio deve
4 considerare non solo il patrimonio dei genitori, ma anche la loro capacità lavorativa, sia che si tratti di un lavoro professionale, sia di un lavoro domestico. Questo richiede la valutazione non solo delle risorse economiche individuali, ma anche delle rispettive potenzialità di reddito determinate. Insieme
a questo, occorre considerare le necessità attuali del figlio, i tempi in cui il figlio risiede con ciascuno dei genitori e il valore economico delle attività domestiche e di cura assunte da entrambi (Cassazione civile, sez. I, 12/03/2024, n. 6455).
Nel caso di specie, trattasi di famiglia le cui entrate economiche sono state assicurate, in vigenza di rapporto di matrimonio, dal lavoro di entrambi i coniugi impiegati in attività di lavoro dipendente.
Il ricorrente, di professione operaio, ha dichiarato un reddito netto per l'ultimo triennio di euro
18.927,00 (mod.730/22), euro 20.308,00 (mod. 730/23) ed euro 21.338,00 (mod. 730/24), corrispondenti a € 1.300,00 mensili (dichiarati a verbale di udienza del 29/11/2022), e ha documentato oneri locatizi per l'abitazione in cui vive con il figlio dell'importo di € 320,00 mensili.
La resistente, di professione parrucchiera con contratto di lavoro a tempo determinato, ha depositato esclusivamente la dichiarazione relativa all'anno di imposta 2021, che registra un reddito netto di euro 10.260,00 (mod.730/22), e all'anno di imposta 2023, che registra reddito imponibile di euro
19.797,00 (mod. 730/24). Ella ha dichiarato un guadagno mensile di € 1.300,00 (verbale di udienza del 29/11/2022) e ha documentato oneri locatizi per l'abitazione in cui vive dell'importo di € 300,00 mensili.
Deve inoltre darsi atto del fatto che il figlio della coppia risiede stabilmente ed in via esclusiva presso il padre a far data dall'anno 2018 (giusto provvedimento del Tribunale di Rimini del 18/11/2018).
Alla luce di tale quadro economico e visti i tempi di permanenza del figlio, esclusivi presso il padre, tenuto conto delle esigenze di in ragione dell'età, considerato altresì che non sono state Per_1 documentate variazioni significative delle capacità economico reddituali delle parti, il Collegio ritiene congruo confermare in euro 250,00 mensili il contributo che la dovrà corrispondere al CP_1 ricorrente a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , oltre il 50% delle spese Per_1 straordinarie, regolate secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di Bologna.
3. La domanda con cui la resistente ha chiesto di porre a carico del UL l'obbligo di corresponsione di un assegno divorzile pari ad euro 250,00 mensili non può, invece, essere accolta.
In proposito occorre premettere che l'art. 5 l. 898/1970 prevede che, in sede di pronuncia dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.
5 Secondo una recente pronuncia delle Sezioni Unite, ai fini del calcolo dell'assegno di divorzio di cui all'art. 5 della l. n. 898/70 occorre tenere in considerazione “non il tenore di vita, ma diversi fattori, attraverso un criterio c.d. "composito" che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all'età dell'avente diritto” (Cass. Civ., S.U. n.
18287/2018).
I principi affermati da tale pronuncia possono essere così sintetizzati (Cass. civ. Sez. I, Ord., n.
4224/2021): “a) abbandono dei vecchi automatismi che avevano dato vita ai due orientamenti contrapposti: da un lato il tenore di vita (così Cass. Civ., S.U., n. 11490 del 1990), dall'altro il criterio dell'autosufficienza (così Cass. Civ., n. 11504 del 2017); b) abbandono della concezione bifasica del procedimento di determinazione dell'assegno divorzile, fondata sulla distinzione tra criteri attributivi
e criteri determinativi;
c) abbandono della concezione che riconosce la natura meramente assistenziale dell'assegno di divorzio a favore di quella che gli attribuisce natura composita
(assistenziale e perequativa/compensativa); d) equiordinazione dei criteri previsti dalla l. n. 898 del
1970, art. 5, comma 6; e) abbandono di una concezione assolutistica ed astratta del criterio
"adeguatezza/inadeguatezza dei mezzi" a favore di una visione che propende per la causa concreta
e lo contestualizza nella specifica vicenda coniugale;
f) necessità della valutazione dell'intera storia coniugale e di una prognosi futura che tenga conto delle condizioni dell'avente diritto all'assegno
(età, salute, etc.) e della durata del matrimonio;
g) importanza del profilo perequativo-compensativo dell'assegno e necessità di un accertamento rigoroso del nesso di causalità tra scelte endofamiliari
e situazione dell'avente diritto al momento dello scioglimento del vincolo coniugale. (…)”.
Ricostruita la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, occorrerà valutare se sussista una sperequazione e, in presenza della stessa, per accertare la fondatezza della domanda formulata dal coniuge debole, verificare “il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto che ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni obiettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza”.
Data la natura perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, che si affianca alla natura assistenziale, l'oggetto del giudizio non potrà essere limitato “a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico patrimoniali delle parti ... dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future”.
6 Tanto premesso, si osserva che l'analisi dell'attuale situazione economica delle parti non ha registrato alcuna sperequazione delle rispettive capacità reddituali, corrispondenti per entrambi a uno stipendio di euro 1.300,00 mensili, a nulla rilevando la precarietà lavorativa ed economica lamentata da parte resistente. Al contrario, la professionalità e l'esperienza maturata sempre nello stesso settore lavorativo (parrucchiera), l'età (45 anni) e la disponibilità di tempo e di risorse (stante l'assenza di un impegno quotidiano per la gestione e la cura della prole), depongono in favore di una lavoratrice ancora spendibile nel mondo del lavoro ed oggettivamente capace di procurarsi adeguati redditi propri.
Non sono stati documentati redditi diversi che abbiano inciso in maniera sostanziale sulla situazione personale delle parti, la cui capacità economico-reddituale appare invariata rispetto all'epoca della separazione consensuale, in occasione della quale non era stato previsto alcun assegno in favore della moglie (v. Cass., Sez. 1 - , Ordinanza n. 5605 del 28/02/2020: “La determinazione dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge in misura superiore a quella prevista in sede di separazione personale, in assenza di un mutamento nelle condizioni patrimoniali delle parti, non è conforme alla natura giuridica dell'obbligo, presupponendo, l'assegno di separazione la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
al contrario tale parametro non rileva in sede di fissazione dell'assegno divorzile, che deve invece essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all'art. 5, comma 6, della l. n.
898 del 1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi”).
Si evidenzia, infine, che la oramai consolidata convivenza della con il compagno CP_1
riferita dal ricorrente e non contestata dalle resistente, rappresenta un fatto Controparte_2 sopravvenuto (rispetto al momento della separazione) che incide positivamente, quantomeno in termini di condivisione delle spese, sulla capacità economica della resistente.
Tanto accertato in ordine alla domanda di assegno divorzile in funzione assistenziale, occorre infine verificare se ricorrano gli estremi per riconoscere il mantenimento in funzione compensativa/perequativa.
Sul punto giova rammentare che “Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in funzione perequativo- compensativa presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio del coniuge più debole in favore delle esigenze familiari. In mancanza di prova della rinuncia a realistiche occasioni professionali-reddituali, il coniuge debole è tenuto a dimostrare di aver contribuito in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in via esclusiva o preminente della cura ed assistenza della famiglia e dei figli, anche mettendo a disposizione, sotto qualsiasi
7 forma, proprie risorse economiche o proprie risorse personali e sociali. In difetto, l'assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per una esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive” (Cassazione n. 14459/2025, conforme a Cass. n. 26520/2024) e che “il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge” (cfr. da ultimo Cass. civ. n.
10614 del 2023).
Nel caso di specie, la resistente non ha dedotto di aver rinunciato ad opportunità lavorative- professionali per dedicarsi al figlio, al marito e alla casa, o di aver contribuito in modo significativo alla creazione/crescita della carriera professionale del marito, essendo incontroverso il fatto che quest'ultimo ha sempre svolto l'attività di operaio;
né ha provato di aver contribuito ad accrescere il patrimonio comune, la cui inesistenza è incontroversa, posto che entrambe le parti, come già all'epoca della convivenza matrimoniale, vivono in appartamento in locazione.
Ciò posto il Collegio, tenuto anche conto della durata relativamente breve del matrimonio (dodici anni al momento della separazione), ritiene di non poter accogliere la domanda della resistente di riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile, non ricorrendone i presupposti alla luce dei criteri sopra menzionati.
4. Le spese di lite, tenuto conto della natura e dell'esito della controversia, seguono la soccombenza prevalente della parte resistente ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della causa e dell'attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa eccezione, deduzione e istanza, così provvede:
- dà atto che, con sentenza parziale n° 315/2023 pubblicata il 3 aprile 2023, è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto il 7/10/2004 a Novafeltria, da c.f. Parte_1
, nato a [...] il [...], con , c.f. C.F._1 Controparte_1
, nata a [...] il [...]; C.F._2
- dispone che versi a , a titolo di mantenimento del figlio , Controparte_1 Parte_1 Per_1 maggiorenne non economicamente autosufficiente, entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo di euro
250,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie regolate secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna;
- rigetta la domanda di assegno divorzile formulata da;
Controparte_1
8 - condanna al pagamento delle spese di lite in favore di , che si liquidano Controparte_1 Parte_1 in euro 3.809,00 per compensi ed euro 125,00 per spese, oltre il 15% a titolo di rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 20/11/2025.
Il Giudice Relatore dott.ssa Chiara Zito
Il Presidente dott.ssa Dai Checchi
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n° 2675/2022 del Ruolo Generale degli Affari Civili, promosso da
c.f. , nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Via Serra Di Sotto 47864 Pennabilli con il patrocinio dell'avv. ZANOTTI ANTONELLA, con domicilio eletto presso il difensore in C.so Mazzini 18 47863 Novafeltria (RN), PEC
Email_1
RICORRENTE nei confronti di
, c.f. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 residente in [...] 61010 Montegrimano Terme, con il patrocinio degli avv.ti PATRIZIA
CI OR e VI SE, con domicilio eletto presso i difensori in Via Carlo Farini
n. 14 RIMINI, PEC Email_2
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 25/06/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nato a [...] il [...], e nata a Parte_1 Controparte_1
AF (RN) il 10/11/1980, contraevano matrimonio concordatario in data 7/10/2004 a
1 AF, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune, anno 2004, n. 11, parte
I, in regime di separazione dei beni.
Dall'unione dei coniugi è nato il figlio (in data 25/08/2006). Per_1
I coniugi si separavano consensualmente, giusto decreto di omologa del Tribunale di Rimini del
6/10/2016.
Nel presente giudizio, il ricorrente chiedeva la pronuncia di divorzio, l'affido esclusivo del figlio in capo a sé con collocazione nell'abitazione paterna e la regolamentazione da parte dei Per_1
Servizi Sociali delle visite del minore con la madre in modalità protetta (così come già previsto dal
Tribunale di Rimini con decreto del 13/11/2018, di conferma dell'ordine di protezione disposto, inaudita altera parte, in data 1/08/2018, a tutela del minore).
Dal punto di vista economico chiedeva disporsi a carico della madre un contributo mensile al mantenimento del figlio di € 450,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché la cointestazione del libretto di risparmio postale intestato a e l'autorizzazione all'emissione dei documenti Per_1 di identità del minore validi per l'espatrio e che la moglie perdesse il diritto all'uso del cognome del marito. Formulava infine richieste istruttorie di prova orale.
Le parti comparivano davanti al Presidente del Tribunale all'udienza del 29/11/2022, nel corso della quale veniva esperito il tentativo di conciliazione, che dava esito negativo. All'esito dell'udienza il
Presidente del Tribunale, in via provvisoria ed urgente, affidava in via esclusiva il figlio minore al padre, disponendone la collocazione presso quest'ultimo, con diritto di visita materno disciplinato dai
Servizi Sociali di Novafeltria, incaricati di curare un programma di rapporti con la madre. Dal punto di vista economico, poneva a carico della madre un contributo al mantenimento del figlio di € 250,00 mensili e il 50% delle spese straordinarie. Per ultimo, nominava il Giudice Istruttore per la trattazione della causa.
In data 3/2/2023 si costituiva in giudizio la resistente, che non si opponeva alla pronuncia del divorzio e non contestava la richiesta del ricorrente di affidamento esclusivo e collocamento del figlio minore presso di sé, ma chiedeva che fosse posto in suo favore un mantenimento mensile non superiore ad €
250,00 e fossero regolati gli incontri madre-figlio.
All'udienza davanti al Giudice Istruttore del 15/03/2023, il procuratore della parte ricorrente chiedeva la pronuncia di sentenza sul vincolo e all'esito l'assegnazione dei termini ex art. 183, comma 6 c.p.c.
Il procuratore della parte resistente si associava alla richiesta di termini istruttori, ma si opponeva alla pronuncia della sentenza non definitiva. Il Giudice Istruttore tratteneva la causa in decisione riservando di riferire al Collegio.
Pronunziata sentenza parziale n° 315/2023 pubblicata il 3 aprile 2023 di scioglimento del matrimonio, la causa proseguiva per la decisione in ordine alla disciplina del diritto di visita madre/figlio e sulle questioni di natura economica.
2 Con ordinanza del 3 settembre 2024, veniva autorizzato il deposito della sentenza penale emessa a carico della resistente e del di lei compagno , richiesto da parte ricorrente e, Controparte_2 rigettate le richieste istruttorie, la causa era rinviata per la precisione delle conclusioni.
All'udienza del 25/06/2025, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa era rimessa al Collegio per la decisione con concessione dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c.
Il pubblico ministero interveniva in data 13/12/2022 riservando le conclusioni, poi non presentate, senza che tale circostanza integri violazione del precetto di legge (in termini Cass., sez. 1, 03/03/2000
n. 2381: “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni.”).
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1. Così riassunto lo svolgimento del processo, occorre preliminarmente dare atto del fatto che
(nato il [...]) ha oramai raggiunto la maggiore età, cosicché non deve essere adottata Per_1 alcuna statuizione circa il suo affidamento, il suo collocamento ed in ordine alle modalità di esercizio del diritto di visita da parte della madre.
Si rileva altresì che la domanda di parte ricorrente di autorizzazione all'emissione di documenti di identità validi per l'espatrio, superata in ragione dell'età di , non è stata reiterata in sede di Per_1 precisazioni delle conclusioni e che la stessa parte ricorrente ha espressamente rinunciato (in memoria ex art. 183 IV comma n. 1 c.p.c., depositata il 3/05/2023) alla domanda di cointestazione del libretto postale a nome di , ancora minorenne all'epoca dei fatti. Per_1
Ciò premesso, la presente pronuncia, successiva a quella non definitiva in ordine allo status, ha ad oggetto le sole questioni accessorie di natura economica inerenti il contributo materno al mantenimento di e la domanda di assegno divorzile proposta da . Per_1 Controparte_1
2. Quanto al mantenimento di , parte ricorrente ha chiesto che la madre versi un contributo Per_1 mensile dell'importo di € 450,00 oltre il 50% delle spese straordinarie. Parte resistente non ha offerto argomentazioni in merito.
In punto di diritto giova ricordare che il dovere di mantenimento del figlio, oltre il raggiungimento della maggiore età, è sancito dall'art. 30 comma 1, Cost. e dagli artt. 147, 148, 315-bis e 316-bis c.c. che impongono ad entrambi i genitori l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole, tenendo conto delle inclinazioni, delle aspirazioni della stessa e delle raggiunte capacità professionali, in proporzione alle rispettive sostanze. Gli artt. 337-ter e 337-septies c.c., inoltre, dispongono che
3 l'obbligo dei genitori di provvedere al mantenimento dei figli non cessa per il solo fatto del raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimi, il tutto a garanzia del diritto del figlio maggiorenne a perseguire le proprie ambizioni personali e professionali.
Le scelte di vita operate dal figlio maggiorenne devono tuttavia confrontarsi con la necessità che l'obbligo di mantenimento dei genitori non si protragga sine die.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “In materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del conseguimento del mantenimento;
dall'effettivo raggiungimento un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro. Inoltre, ove il figlio dei genitori separati abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, adeguata alle sue competenze, non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando
l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso” (Cass. Civ. 27818/2024; Cass. Civ. 17183/2020).
In generale, la prova del diritto al mantenimento è tanto più gravosa con l'aumentare dell'età del figlio “adulto”, per il quale il mancato raggiungimento della autosufficienza economica può trovare conforto, sinteticamente, nella condizione di una peculiare minorazione o debolezza delle capacità personali;
nella prosecuzione degli studi con fattivo impegno ed adeguati risultati in vista della realizzazione delle proprie aspirazioni ed attitudini;
nella dimostrazione che, trascorso un lasso di tempo ragionevolmente breve dalla conclusione degli studi, il figlio si sia attivamente adoperato nella ricerca di un lavoro e non lo abbia trovato (Cassazione civile, sez. I, 20/06/2023, n. 17644).
Applicando tali principi al caso di specie, ritiene il Collegio che, con riferimento a , ricorrano Per_1
i presupposti per accogliere la domanda di parte ricorrente di contribuzione materna al mantenimento del figlio.
La giovane età del ragazzo (appena diciannovenne) e l'assenza di contestazioni e di elementi di segno contrario, avallano difatti la presunzione che , che ha appena concluso il percorso di studi Per_1 presso l'istituto alberghiero, non abbia ancora raggiunto l'indipendenza economica.
In relazione ai criteri per la quantificazione dell'assegno, la giurisprudenza di Cassazione ha affermato che la determinazione dell'importo dell'assegno di mantenimento destinato al figlio deve
4 considerare non solo il patrimonio dei genitori, ma anche la loro capacità lavorativa, sia che si tratti di un lavoro professionale, sia di un lavoro domestico. Questo richiede la valutazione non solo delle risorse economiche individuali, ma anche delle rispettive potenzialità di reddito determinate. Insieme
a questo, occorre considerare le necessità attuali del figlio, i tempi in cui il figlio risiede con ciascuno dei genitori e il valore economico delle attività domestiche e di cura assunte da entrambi (Cassazione civile, sez. I, 12/03/2024, n. 6455).
Nel caso di specie, trattasi di famiglia le cui entrate economiche sono state assicurate, in vigenza di rapporto di matrimonio, dal lavoro di entrambi i coniugi impiegati in attività di lavoro dipendente.
Il ricorrente, di professione operaio, ha dichiarato un reddito netto per l'ultimo triennio di euro
18.927,00 (mod.730/22), euro 20.308,00 (mod. 730/23) ed euro 21.338,00 (mod. 730/24), corrispondenti a € 1.300,00 mensili (dichiarati a verbale di udienza del 29/11/2022), e ha documentato oneri locatizi per l'abitazione in cui vive con il figlio dell'importo di € 320,00 mensili.
La resistente, di professione parrucchiera con contratto di lavoro a tempo determinato, ha depositato esclusivamente la dichiarazione relativa all'anno di imposta 2021, che registra un reddito netto di euro 10.260,00 (mod.730/22), e all'anno di imposta 2023, che registra reddito imponibile di euro
19.797,00 (mod. 730/24). Ella ha dichiarato un guadagno mensile di € 1.300,00 (verbale di udienza del 29/11/2022) e ha documentato oneri locatizi per l'abitazione in cui vive dell'importo di € 300,00 mensili.
Deve inoltre darsi atto del fatto che il figlio della coppia risiede stabilmente ed in via esclusiva presso il padre a far data dall'anno 2018 (giusto provvedimento del Tribunale di Rimini del 18/11/2018).
Alla luce di tale quadro economico e visti i tempi di permanenza del figlio, esclusivi presso il padre, tenuto conto delle esigenze di in ragione dell'età, considerato altresì che non sono state Per_1 documentate variazioni significative delle capacità economico reddituali delle parti, il Collegio ritiene congruo confermare in euro 250,00 mensili il contributo che la dovrà corrispondere al CP_1 ricorrente a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , oltre il 50% delle spese Per_1 straordinarie, regolate secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di Bologna.
3. La domanda con cui la resistente ha chiesto di porre a carico del UL l'obbligo di corresponsione di un assegno divorzile pari ad euro 250,00 mensili non può, invece, essere accolta.
In proposito occorre premettere che l'art. 5 l. 898/1970 prevede che, in sede di pronuncia dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.
5 Secondo una recente pronuncia delle Sezioni Unite, ai fini del calcolo dell'assegno di divorzio di cui all'art. 5 della l. n. 898/70 occorre tenere in considerazione “non il tenore di vita, ma diversi fattori, attraverso un criterio c.d. "composito" che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all'età dell'avente diritto” (Cass. Civ., S.U. n.
18287/2018).
I principi affermati da tale pronuncia possono essere così sintetizzati (Cass. civ. Sez. I, Ord., n.
4224/2021): “a) abbandono dei vecchi automatismi che avevano dato vita ai due orientamenti contrapposti: da un lato il tenore di vita (così Cass. Civ., S.U., n. 11490 del 1990), dall'altro il criterio dell'autosufficienza (così Cass. Civ., n. 11504 del 2017); b) abbandono della concezione bifasica del procedimento di determinazione dell'assegno divorzile, fondata sulla distinzione tra criteri attributivi
e criteri determinativi;
c) abbandono della concezione che riconosce la natura meramente assistenziale dell'assegno di divorzio a favore di quella che gli attribuisce natura composita
(assistenziale e perequativa/compensativa); d) equiordinazione dei criteri previsti dalla l. n. 898 del
1970, art. 5, comma 6; e) abbandono di una concezione assolutistica ed astratta del criterio
"adeguatezza/inadeguatezza dei mezzi" a favore di una visione che propende per la causa concreta
e lo contestualizza nella specifica vicenda coniugale;
f) necessità della valutazione dell'intera storia coniugale e di una prognosi futura che tenga conto delle condizioni dell'avente diritto all'assegno
(età, salute, etc.) e della durata del matrimonio;
g) importanza del profilo perequativo-compensativo dell'assegno e necessità di un accertamento rigoroso del nesso di causalità tra scelte endofamiliari
e situazione dell'avente diritto al momento dello scioglimento del vincolo coniugale. (…)”.
Ricostruita la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, occorrerà valutare se sussista una sperequazione e, in presenza della stessa, per accertare la fondatezza della domanda formulata dal coniuge debole, verificare “il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto che ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni obiettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza”.
Data la natura perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, che si affianca alla natura assistenziale, l'oggetto del giudizio non potrà essere limitato “a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico patrimoniali delle parti ... dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future”.
6 Tanto premesso, si osserva che l'analisi dell'attuale situazione economica delle parti non ha registrato alcuna sperequazione delle rispettive capacità reddituali, corrispondenti per entrambi a uno stipendio di euro 1.300,00 mensili, a nulla rilevando la precarietà lavorativa ed economica lamentata da parte resistente. Al contrario, la professionalità e l'esperienza maturata sempre nello stesso settore lavorativo (parrucchiera), l'età (45 anni) e la disponibilità di tempo e di risorse (stante l'assenza di un impegno quotidiano per la gestione e la cura della prole), depongono in favore di una lavoratrice ancora spendibile nel mondo del lavoro ed oggettivamente capace di procurarsi adeguati redditi propri.
Non sono stati documentati redditi diversi che abbiano inciso in maniera sostanziale sulla situazione personale delle parti, la cui capacità economico-reddituale appare invariata rispetto all'epoca della separazione consensuale, in occasione della quale non era stato previsto alcun assegno in favore della moglie (v. Cass., Sez. 1 - , Ordinanza n. 5605 del 28/02/2020: “La determinazione dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge in misura superiore a quella prevista in sede di separazione personale, in assenza di un mutamento nelle condizioni patrimoniali delle parti, non è conforme alla natura giuridica dell'obbligo, presupponendo, l'assegno di separazione la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
al contrario tale parametro non rileva in sede di fissazione dell'assegno divorzile, che deve invece essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all'art. 5, comma 6, della l. n.
898 del 1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi”).
Si evidenzia, infine, che la oramai consolidata convivenza della con il compagno CP_1
riferita dal ricorrente e non contestata dalle resistente, rappresenta un fatto Controparte_2 sopravvenuto (rispetto al momento della separazione) che incide positivamente, quantomeno in termini di condivisione delle spese, sulla capacità economica della resistente.
Tanto accertato in ordine alla domanda di assegno divorzile in funzione assistenziale, occorre infine verificare se ricorrano gli estremi per riconoscere il mantenimento in funzione compensativa/perequativa.
Sul punto giova rammentare che “Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in funzione perequativo- compensativa presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio del coniuge più debole in favore delle esigenze familiari. In mancanza di prova della rinuncia a realistiche occasioni professionali-reddituali, il coniuge debole è tenuto a dimostrare di aver contribuito in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in via esclusiva o preminente della cura ed assistenza della famiglia e dei figli, anche mettendo a disposizione, sotto qualsiasi
7 forma, proprie risorse economiche o proprie risorse personali e sociali. In difetto, l'assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per una esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive” (Cassazione n. 14459/2025, conforme a Cass. n. 26520/2024) e che “il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge” (cfr. da ultimo Cass. civ. n.
10614 del 2023).
Nel caso di specie, la resistente non ha dedotto di aver rinunciato ad opportunità lavorative- professionali per dedicarsi al figlio, al marito e alla casa, o di aver contribuito in modo significativo alla creazione/crescita della carriera professionale del marito, essendo incontroverso il fatto che quest'ultimo ha sempre svolto l'attività di operaio;
né ha provato di aver contribuito ad accrescere il patrimonio comune, la cui inesistenza è incontroversa, posto che entrambe le parti, come già all'epoca della convivenza matrimoniale, vivono in appartamento in locazione.
Ciò posto il Collegio, tenuto anche conto della durata relativamente breve del matrimonio (dodici anni al momento della separazione), ritiene di non poter accogliere la domanda della resistente di riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile, non ricorrendone i presupposti alla luce dei criteri sopra menzionati.
4. Le spese di lite, tenuto conto della natura e dell'esito della controversia, seguono la soccombenza prevalente della parte resistente ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della causa e dell'attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa eccezione, deduzione e istanza, così provvede:
- dà atto che, con sentenza parziale n° 315/2023 pubblicata il 3 aprile 2023, è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto il 7/10/2004 a Novafeltria, da c.f. Parte_1
, nato a [...] il [...], con , c.f. C.F._1 Controparte_1
, nata a [...] il [...]; C.F._2
- dispone che versi a , a titolo di mantenimento del figlio , Controparte_1 Parte_1 Per_1 maggiorenne non economicamente autosufficiente, entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo di euro
250,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie regolate secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna;
- rigetta la domanda di assegno divorzile formulata da;
Controparte_1
8 - condanna al pagamento delle spese di lite in favore di , che si liquidano Controparte_1 Parte_1 in euro 3.809,00 per compensi ed euro 125,00 per spese, oltre il 15% a titolo di rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 20/11/2025.
Il Giudice Relatore dott.ssa Chiara Zito
Il Presidente dott.ssa Dai Checchi
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