Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 17/04/2026, n. 6935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6935 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06935/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02510/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 60 e 120, co. 5, cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2510 del 2026, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Am 22 s.r.l., in proprio e in qualità di mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo d’imprese con la mandante Green service s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. , in relazione alla procedura CIG B7A98B3AC2, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Conti, con domicilio digitale presso la pec come da registri di giustizia;
contro
Ater del Comune di Roma, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall'avv. Paola Pellegrino, con domicilio digitale presso la pec come da registri di giustizia;
nei confronti
Consorzio nazionale servizi soc. coop. (“Cns”), in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Brugnoletti, con domicilio digitale presso la pec come da registri di giustizia e domicilio eletto ex art. 25 c.p.a. presso il suo studio in Roma, via NT Bertoloni 26/B;
Ekogeo s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Davide Angelucci e Gerardo Macrini, con domicilio digitale presso la pec come da registri di giustizia;
Umbra servizi s.r.l., VA NT RO s.r.l., Ipomagi s.r.l.;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
(ric.)
- del verbale di seduta pubblica del 12.2.2026 (all. 16), svoltasi per dare ottemperanza alla sentenza del Tar Lazio, Roma, sez. V- ter , n. 1954 del 2.2.2026 (all. A), al dichiarato fine di «prendere atto dell’esito del riesame delle spiegazioni fornite dai concorrenti ai sensi dell’art. 26 del Disciplinare di gara, in ottemperanza a quanto stabilito dal Tribunale Amministrativo del Lazio con le sentenze nn. 01954/2026 e 01938/2026», nell’ambito della procedura aperta ai sensi dell’art. 71 d.lgs. n. 36/2023 per l’affidamento di un “Accordo Quadro con tre operatori economici suddiviso in tre ambiti territoriali per l’esecuzione dell’appalto misto di servizi di manutenzione del verde, di pulizia degli spazi esterni e lavori da svolgere nelle aree di pertinenza dei complessi edilizi di proprietà e/o in gestione di Ater del Comune di Roma” (Cod. az. gara GS202536SMO; Cig B7A98B3AC2);
- ove occorra, dell’eventuale provvedimento definitivo di aggiudicazione della procedura di gara, mai comunicato e/o trasmesso all’r.t.i. ricorrente né pubblicato sul portale di gara;
- ove occorra, dell’asserito “verbale di seduta riservata dell’11.02.2026” menzionato a pag. 6 del gravato Verbale della seduta pubblica del 12.2.2026, ma mai pubblicato, né comunicato, né altrimenti conosciuto dal deducente r.t.i.;
- ove occorra, del mancato riscontro alla nota inviata dall’r.t.i. ricorrente in data 11.2.2026 (all. 15), con la quale lo stesso ha chiesto alla stazione appaltante di sottoporre la verifica al necessario contraddittorio procedimentale, in modo che il deducente r.t.i. potesse fornire ogni opportuno chiarimento e/o giustificazione in ordine alla sostenibilità della propria offerta;
- del “verbale di prosecuzione di procedura aperta” (all. 12), con cui la stazione appaltante ha preso atto della predetta sentenza del 5.2.2026 e procedeva alla riconvocazione della Commissione di gara alla seduta del 12.2.2026, al fine di procedere alla riedizione della valutazione di anomalie, secondo le osservazioni del TAR;
- ove occorra, e limitatamente agli eventuali profili pregiudizievoli, delle comunicazioni inviate dalla stazione appaltante successivamente alla pubblicazione della predetta sentenza del Tar Lazio, Roma, sez. V- ter , n. 1954 del 2.2.2026 (da all. 10 ad all. 13), con cui la stessa ha rappresentato la volontà di conformarsi alle indicazioni contenute nella predetta sentenza;
- ove occorra, per massimo tuziorismo, degli atti già oggetto di impugnazione con ricorso al Tar Lazio, Roma, r.g. 572/2026 e già oggetto di annullamento con la sentenza sopra citata;
(mm.aa.)
- del verbale di seduta riservata dell’11.2.2026, trasmesso soltanto in data 6.3.2026;
- della nota prot. U-2026-0018248 del 6.3.2026 (all. 18), recante “integrazione comunicazione esclusione_art. 110_comma 5”, con cui la stazione appaltante, «ad integrazione della comunicazione di esclusione prot. U-2026-0012326 del 13/02/2026», ha trasmesso il verbale di seduta riservata dell’11.2.2026, dichiaratamente come parte integrante e sostanziale delle motivazioni di esclusione rese a verbale di seduta pubblica del 12.2.2026;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ater del Comune di Roma, del Cns e della Ekogeo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 il dott. ER NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato :
- che con ricorso notificato il 27.2.2026 (dep. il 28.2), successivamente integrato da motivi aggiunti (not. il 30.3; dep. il 31.3), la società AM 22, in proprio e in qualità di mandataria del costituendo r.t.i. con la mandante Green service, ha impugnato gli atti in epigrafe, con cui l’Ater del Comune di Roma ne ha disposto per la seconda volta l’esclusione per ritenuta anomalia dell’offerta dalla procedura aperta ai sensi dell’art. 71 d.lgs. n. 36/2023 per l’affidamento di un “Accordo Quadro con tre operatori economici suddiviso in tre ambiti territoriali per l’esecuzione dell’appalto misto di servizi di manutenzione del verde, di pulizia degli spazi esterni e lavori da svolgere nelle aree di pertinenza dei complessi edilizi di proprietà e/o in gestione di Ater del Comune di Roma”;
- che si sono costituiti in resistenza la stazione appaltante e i controinteressati Cns ed Ekogeo;
- che, in vista dell’esame della domanda cautelare, l’odierna ricorrente (mem. del 10.4) e l’Ater del Comune di Roma (mem. del 9.4) hanno concordemente chiesto di dichiarare l’intervenuta cessazione della materia del contendere, in quanto la stazione appaltante ha provveduto in autotutela alla riammissione dell’operatore economico alla procedura, preso atto delle sentenze di questa sezione nn. 5869 e 5870 del 30.3.2026 rese in favore di altri due concorrenti, che erano stati illegittimamente esclusi dalla stessa gara per ragioni analoghe a quelle oggetto di contestazione nel presente giudizio;
- che all’odierna camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti circa la possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata;
Ritenuto :
- pertanto doversi dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, co. 5, c.p.a. (ciò che esonera dall’esame della richiesta di parte ricorrente, peraltro avanzata soltanto con la memoria non notificata del 10.4, di prescrivere le modalità di rivalutazione dell’anomalia dell’offerta);
- che l’amministrazione è tenuta al rimborso delle spese di lite in favore della parte ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo, poiché la soddisfazione della pretesa dell’operatore è avvenuta soltanto nel corso del giudizio, rendendo dunque necessaria l’instaurazione del processo;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. V- ter, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’Ater del Comune di Roma alla refusione delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 2.000,00, oltre iva e cpa come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI ER di ZZ, Presidente
Anna Maria Verlengia, Consigliere
ER NA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER NA | RI ER di ZZ |
IL SEGRETARIO