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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 20/11/2025, n. 1684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1684 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. AN IB AC Presidente
Dott.ssa Virginia Marletta Consigliere
Dott. IU De RE Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1438/2019 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente tra:
(c.f. ) già in Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. SCIMEMI
AL ER
Appellante
e:
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Parte_2 C.F._1
avv.ti MESSINA LUIGI GIACOMO, ARDAGNA IGNAZIO e ARGENTO CLAUDIA
Appellato
Oggetto: contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni le parti hanno così concluso: appellante: “contesta la comparsa di risposta in appello dell'appellato, insiste per
l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate da essa appellante nel contesto dell'atto di appello e, segnatamente, insiste nel chiedere che voglia codesta Corte di appello disporre il richiamo del ctu ovvero la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio al fine di verificare e accertare quanto ha costituito motivo di rilievo tecnico specifico in primo grado da parte dell'appellante e del suo ctp;
ovvero, disporre, a ciò nominando, ove ritenuto, un collegio di periti, una nuova consulenza tecnica d'ufficio sui medesimi quesiti posti in prime cure, nonché sugli eventuali ulteriori quesiti che codesta Corte dovesse ritenere di formulare, che tenga conto e valuti specificamente le osservazioni critiche del ctp dell'appellante; conclude come in atti e chiede che la causa vada in decisione, senza la concessione dei termini di cui all'articolo 190 cpc, in quanto già fruiti.”; appellato: “E' intenzione dell'odierna parte appellata riportarsi alla comparsa di costituzione e risposta, atti difensivi ed alle note conclusive del 23 aprile 2025, per
l'effetto, chiede il rigetto dell'appello proposto da già Controparte_2
in quanto infondato in fatto ed in diritto;
Conseguentemente, voglia Controparte_1
l'Ecc.ma Corte confermare la sentenza n. 2463/2019, emessa dal Tribunale di Palermo, nella persona del Giudice dott. Alida Marinuzzi, in data 17.05.2019, nel procedimento avente N.R.G. 13103/2015; Con vittoria di spese da distrarre in favore dei difensori di parte appellata.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2463/2019 del 4/5/2019, il Tribunale di Palermo ha parzialmente accolto le domande di declaratoria di nullità di clausole di contratto di conto corrente bancario, avanzate da nei confronti di oggi Parte_2 Controparte_1 Parte_1
[...]
Avverso tale decisione ha proposto gravame, con atto di citazione del 4/7/2019,
[...]
affidato a diversi motivi. Parte_1
Costituendosi, ha contestato il gravame, chiedendone il rigetto. Parte_2
Disattesa l'istanza ex art. 283 c.p.c. avanzata dall'appellante, senza incombenti istruttori, dopo mutamento del relatore e rimessione sul ruolo per esigenze di composizione del
Collegio, avutasi la precisazione delle conclusioni mediante note di trattazione scritta, giusta ordinanza del 26 settembre 2025 la causa è stata posta in decisione, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. già accordati e fruiti dalle parti.
***
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 Riepilogati come prima evidenziato i principali fatti di causa, il gravame risulta in parte fondato, per le seguenti sintetiche considerazioni.
Vale premettere che le domande di traevano origine dall'esposizione Parte_2
debitoria derivante dal rapporto di conto corrente ordinario con apertura di credito n.
748570003530 intrattenuto con Banca del Popolo, successivamente divenuta CP_1
e oggi Parte_1
Con il primo motivo di gravame, quest'ultima censura la sentenza nella parte in cui il
Tribunale avrebbe “omesso di pronunciarsi sull'eccezione di prescrizione formulata”, affermando che avrebbe dovuto “dichiarare estinti, per intervenuta prescrizione, gli asseriti crediti azionati in restituzione dall'appellato, per i quali era infruttuosamente decorso, alla data di notifica dell'atto di citazione, il termine prescrizionale decennale di cui all'articolo 2946 del codice civile, che avrebbe dovuto quindi computare a deconto e quindi scomputare nel determinare l'asserito saldo ricostruito del conto corrente bancario” (cfr. pag. 4, atto di appello).
La doglianza merita accoglimento: sul tema, vale innanzitutto rammentare che con sentenza n. 4214 del 2024 la Suprema Corte ha chiarito che “l'azione di ripetizione dell'indebito può essere esercitata anche in costanza del rapporto di conto corrente bancario, ma, affinché la pretesa del correntista, cui sia stata illegittimamente addebitata una somma, seguita da un suo versamento, sia qualificabile come ripetizione di indebito pagamento, occorre che quel versamento abbia natura solutoria;
in caso contrario non è configurabile un diritto di ripetizione dell'indebito, ai sensi degli artt. 2033 e ss. cod. civ., in capo al correntista, il quale “potrà naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso. E potrà farlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario, allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli. Ma non può agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo” (Cass. S.U. 24418/2010, cit., pag.
10-11)” e che “costituiscono pagamento in senso tecnico (determinando uno spostamento
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 di ricchezza a favore della banca) le c.d. rimesse solutorie, ovvero i versamenti effettuati dal correntista su un conto corrente per il quale vi sia stato uno sconfinamento rispetto al fido concesso (con contratto di apertura di credito in conto corrente) oppure su un conto corrente ab origine non affidato. Con riferimento, invece, alle rimesse c.d. ripristinatorie, che affluiscono su un conto non “scoperto” ma solo “passivo” – non essendovi stato sconfinamento rispetto al limite di affidamento – non può parlarsi tecnicamente di pagamento atteso che, con quei versamenti, il correntista si limita a ripristinare la provvista, non determina alcuno spostamento patrimoniale a favore della banca, potendo riutilizzare in qualsiasi momento la somma versata sul conto”.
Inoltre, l'affidamento può risultare anche non espressamente pattuito con apposito contratto, ma desumibile in funzione della protratta tolleranza della banca verso una condizione di scoperto o della previsione di saggi di interesse differenti per esposizioni debitorie di differente importo sempre che sia possibile identificare con alto grado di verosimiglianza l'ammontare del fido concesso. Ancora il Supremo Collegio ha di recente chiarito che “non può ritenersi insussistente una apertura di credito per il solo fatto che il correntista e/o il fideiussore non abbiano fornito la prova della stipulazione del contratto in forma scritta, così configurandosene la nullità per difetto del requisito di cui all'art.
117, comma primo, del d.lgs. n. 385 del 1993. Infatti, la rilevazione di tale vizio, nel caso specifico, non corrispondeva all'interesse della correntista e dei fideiussori, unici che avrebbero potuto invocare detta nullità”; e che “conseguentemente, non essendo la nullità rilevabile d'ufficio, non poteva ritenersi preclusa agli attori/appellati la possibilità di fornire la prova dell'affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali, ad esempio, anche gli estratti conto, attestanti il reiterato adempimento, da parte della banca, di ordini di pagamento impartiti dalla correntista anche in assenza di provvista, nella misura in cui gli stessi potevano essere considerati idonei a dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione, da parte della correntista, d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione” (Cassazione civile, sez. I, ordinanza 29/2/2024 n. 5387).
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 Tornando, sulla base di tali considerazioni, al caso di specie, vi è innanzitutto da rilevare che la banca aveva tempestivamente eccepito la prescrizione delle rimesse, e di tale eccezione aveva tenuto conto l'istruttore nel tratteggiare il quesito al consulente contabile nominato, quesito che di seguito si trascrive nelle parti funzionali alla compiuta disamina del motivo: “rilevato che: - è incontestato che tra le parti è intercoso un rapporto di conto corrente ordinario con apertura di credito identificato con il n. 748 57 0003530 che, per come riferito dalla convenuta, è stato acceso in data 28.5. 1982 ed estinto il 23.6.2008;
- non è stata prodotta altra documentazione contrattuale se non l'apertura di credito in conto corrente di £ 250.000.00 del 27.3.1995, la quale contiene la fissazione degli interessi debitori intra e oltre fido, la CMS, alcune indicazioni su valute e spese;
- quanto alla documentazione contabile sono stati prodotti gl estratti conto a far data dal
1.1.1994 al 30.9.2007, con un gap intermedio per gli anni 1996 e 1997;
ritenuto che:
- sulla scorta di tale produzione documentale si ravvisa la necessità di eseguire il ricalcolo del saldo del conto espungendo, per la porzione temporale fino al 27.3.1995, tutte le poste prive di pattuizione scritta ad esse sostituendo, mediante inserzione automatica, clausole conformi al disposto normativo;
per il periodo successivo applicando, invece, le condizioni contrattuali, con la so,a esclusione della capitalizzaione trimestrale degli interessi, previa verifica della loro compatibilità con la normativa antiusura (necessariamente in termini di usura sopravvenuta posto che il primo atto scritto funzionale a documentare l'incontro di volontà delle parti è anteriore alla data di entrata in vigore della L. n. 108/1996); verificando infine se ed in relazione a quali pagamenti eseguiti dal correntista sino al 18.9.2005 siano riscontrabili effetti preclusivi al ripetizione correlati ala prescrizione del diritto;
”.
L'esperto nominato ha poi provveduto a rispondere, fornendo più versioni ricostruttive tenendo conto della altrettanto diverse opzioni demandate, e di quella più favorevole (nel risultato contabile, rimasto comunque a debito del correntista: alla data del 30.09.2007 pari a - € 19.605,38) ha tenuto conto il Tribunale, soprattutto non soffermandosi sugli effetti
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 della eccepita prescrizione.
In dettaglio, e quanto alle modalità di individuazione delle rimesse cd. solutorie - che la stessa appellante, evocando il noto arresto delle Sezioni Unite della Suprema Corte, sentenza n°24418/2010, individua come quelle a cui si applica la prescrizione, come pure evidenziato dall'appellato – vi è considerare che dagli estratti conto in atti risulta che siano stati applicati due diversi tassi di interesse, sintomo della presenza del cd. fido di fatto: le indicazioni sui diversi interessi costantemente applicati danno conto di una condotta della banca non di mera occasionale tolleranza ma di (appunto) volontà continuativa, privando di rilievo l'argomento della banca secondo cui il conto in esame avrebbe dovuto essere ritenuto privo di affidamento, e quindi con rimesse tutte solutorie. Non può pertanto accedersi al conteggio operato dalla banca (e dal relativo consulente), dovendosi invece accedere a quanto acclarato dal consulente tecnico d'ufficio, nominato nel giudizio di prime cure, che ha correttamente quantificato, secondo la metodologia indicata nel quesito, prospettata dallo stesso consulente della banca con le osservazioni alla relazione di CT e cioè con riguardo al cd. saldo banca (e sul punto non vi è censura dell'appellato), le competenze prescritte in € 31.296,46.
Non può invece darsi seguito al prospetto richiamato dalla banca che individua in €
88.684,74 le rimesse solutorie, atteso che questa ricostruzione si sofferma su tutte le rimesse effettuate dal correntista senza differenziare appunto quelle solutorie rispetto a quelle meramente ripristinatorie, e peraltro giunge ad ammontare diverso da quello prospettato dallo stesso consulente di parte della banca con le note critiche alla CT, fissato in € 79.791,86.
Passando al secondo motivo, con esso l'appellante lamenta “l'erroneità e l'ingiustizia della sentenza impugnata nel capo in cui ha statuito la nullità del contratto, l'applicazione degli interessi al tasso legale, la non applicazione delle spese, degli oneri e della commissione di massimo scoperto, il superamento del tasso soglia dell'usura in taluni periodi temporali nonché nel capo in cui ha rideterminato il saldo dei conti correnti bancari”. In particolare, argomenta di aver depositato la documentazione contrattuale
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6 relativa al rapporto oggetto di causa, che le condizioni economiche praticate dalla banca erano state espressamente pattuite con il correntista, che il Tribunale “ha poi errato nel ritenere sussistente nel caso di specie un'usura sopravvenuta (…) in taluni trimestri” con la conseguente applicazione di interessi pari al tasso soglia e che “ha poi errato nel ritenere che l'accertamento de quo avrebbe dovuto essere condotto (…) calcolando nel teg anche la commissione di massimo scoperto” (cfr. ancora atto di appello, pagg. 7-12).
Vale rammentare che il correntista che agisce con azione di ripetizione di indebito,
“tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa EB, è onerato di documentare l'andamento del rapporto con la produzione degli estratti conto, i quali evidenziano le singole rimesse che, per riferirsi ad importi non dovuti, sono suscettibili di ripetizione” (Cass. n. 24948/2017). Nell'ipotesi in cui questo onere sia adempiuto solo parzialmente, e manchino (come nel caso di specie) alcuni periodi, non può però dirsi totalmente inadempiuto l'onere della prova, dovendosi invece utilizzare quanto prodotto. È principio oramai pacifico che il correntista che agisce
“in via di ripetizione è tenuto a fornire la prova che talune delle somme percepite dalla
come appostate sul conto a debito del cliente, siano prive di una valida causa CP_1
EB (cfr., per tutte, Cass., n. 24948/2017; ivi pure ulteriori riferimenti). A ciò, tuttavia, non consegue necessariamente, né tanto meno in modo automatico, l'inferenza che ne vuole ritrarre il ricorrente, per cui il cliente dovrebbe sempre e comunque produrre tutti gli estratti conto relativi all'intero svolgimento temporale del conto”: così Cassazione civile sez. VI 4/3/2021 n. 5887, che ha pure precisato che “d'altra parte, una simile limitazione non preclude in alcun modo al convenuto in ripetizione di proporre contestazioni e presentare eccezioni che vengano a incidere sulle poste inerenti al periodo temporale rispetto al quale l'attore ha formulato la domanda di ripetizione”, nel senso che ben potrebbe la banca allegare e documentare che in quel periodo 'mancante' vengono in rilievo poste a suo favore. Allora, ben può ricorrersi all'ausilio della consulenza contabile per la disamina di quanto prodotto, utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, dei “saldi di raccordo” ottenuti mediante operazione algebrica tra l'ultimo saldo
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 7 finale disponibile ed il primo saldo iniziale disponibile (cfr. Cassazione civile 2660/2019).
E sempre il Supremo Collegio ha di recente ribadito che solo “nel regime previgente all'entrata in vigore dell'art. 3 della l. n. 154 del 1992, il quale ha imposto l'obbligo della forma scritta ai contratti relativi alle operazioni ed ai servizi bancari, era consentita la conclusione per facta concludentia di un contratto di apertura di credito, alla luce del comportamento rilevante della banca” e che “Dunque un problema di documentazione del contratto di apertura di credito, quanto al valido perfezionamento dello stesso in epoca anteriore all'entrata in vigore della cit. l. n. 154/1992 e al successivo testo unico, i quali hanno imposto ― rispettivamente all'art. 3, comma 1, e al all'art. 117, comma 1 ―, la forma scritta dei contratti bancari, non si pone affatto” (Cassazione civile, sez. I, ordinanza 22/6/2023 n. 17982).
L'art. 117 TUB (Testo Unico Bancario) prevede poi che “I contratti indicano il tasso
d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora” (comma 4). Ancora la Suprema Corte ha chiarito che la ratio della norma “va individuata in una esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza e della eliminazione delle cosiddette asimmetrie informative: infatti, la prescrizione che fa obbligo di indicare nel contratto « il tasso
d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati» intende porre quel soggetto nelle condizioni di conoscere e apprezzare con chiarezza i termini economici dei costi, dei servizi e delle remunerazioni che il contratto programma” (Cassazione civile, sez. I, ordinanza 26/6/2019 n. 17110).
In punto di usura, non risulta possibile anche solo ipotizzare fenomeno usurario ai sensi della legge 108/1996, evidentemente successiva all'avvio del rapporto: in sede di legittimità, è stato precisato che allorché il tasso degli interessi concordato “superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della l. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 8 soglia al momento della stipula” (Cassazione civile sez. III ordinanza 17/8/2023 n. 24743).
In ogni caso, il Supremo Collegio ha di recente evidenziato che “in materia di contratto di conto corrente bancario, ed in riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore al primo gennaio 2010, data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, al fine di verificare se sia intervenuto il superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, occorre effettuare la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) dell'interesse praticato in concreto con il "tasso soglia", nonché della commissione di massimo scoperto (CMS) applicata, con la "CMS soglia", calcolata aumentando della metà la percentuale della
CMS media indicata nei decreti ministeriali, emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108 del 1996, compensandosi, quindi, il valore della eventuale eccedenza della
CMS praticata in concreto, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il
"margine" eventualmente residuo degli interessi, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati. Tale operazione deve essere effettuata con riferimento ad ogni trimestre, dovendosi verificare il superamento della soglia usuraria con riferimento ai diversi valori medi che sono oggetto della rilevazione eseguita con tale periodicità, giusta il disposto di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 108 del 1996” (Cassazione civile, sez. I, ordinanza 18/5/2022 n. 16077).
Nel caso di specie, come già evidenziato (richiamando l'ordinanza istruttoria, che risulta coerente con la documentazione in atti) il complessivo rapporto risulta disciplinato con testo scritto dall'apertura di credito in conto corrente del 27.3.1995, la quale contiene la fissazione degli interessi debitori intra e oltre fido, la CMS, alcune indicazioni su valute e spese, tanto che infondate risultano le doglianze dell'appellante per il periodo fino al
27.3.1995. Perciò si è dovuto fare ricorso alla sostituzione delle clausole degli interessi, e con espunzione di voci per commissioni e altri oneri non supportati da idonea previsione pattizia;
per il periodo successivo applicando, invece, le condizioni contrattuali, con la sola esclusione della capitalizzazione trimestrale degli interessi (di cui si dirà meglio a breve).
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 9 In dettaglio, il consulente tecnico, coerentemente rispetto all'incarico conferitogli, ha ricostruito il rapporto in esame pervenendo ad un saldo, alla data del 30/9/2007, pari a € -
19.605,38 (della prescrizione rispetto a tale importo si preciserà più avanti), senza tener conto di fenomeni usurari esclusi dallo stesso CT (ove applicate le indicazioni tecniche proveniente dalla Banca d'Italia, come nella stessa relazione esplicitato), e che quindi, nonostante quanto argomentato dal primo giudice, debbono intendersi non computati nel ricalcolo. L'esperto, quindi, ha effettuato i calcoli appunto con l'impiego del metodo dei
'saldi di raccordo' di cui si è detto prima ed espungendo gli effetti della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori.
Su quest'ultimo aspetto, a nulla rileva quanto addotto dalla banca, e cioè di avere adeguato, dopo il 2000, il contratto in base alle nuove regole: ora, premesso che è incontroversa fra le parti, oltre che documentata tanto dalle previsioni negoziali del 1995 che dagli estratti-conto, la presenza della relativa pattuizione, deve subito rilevarsi che la norma intervenuta durante lo svolgimento del rapporto e contenuta nell'art. 25 3° co. D.L.
n. 342/99 (di modifica dell'art. 120 TU Bancario, che ha stabilito che le clausole anatocistiche, previste nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera del CICR di cui al II comma dell'art. 120, sono valide ed efficaci fino a tale data), è stata espunta dall'ordinamento, giusto il disposto della sentenza n° 425/2000 della
Corte Costituzionale. La Corte ha dichiarato l'art. 25 III comma illegittimo “nella parte in cui stabilisce che le clausole riguardanti la produzione di interessi su interessi maturati, contenuti nei contratti stipulati anteriormente alla delibera del CICR, relativa alle modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, siano valide ed efficaci fino a tale data
e che, dopo di essa, debbono essere adeguate - a pena di inefficacia da farsi valere solo dal cliente - al disposto della menzionata delibera, con le modalità ed i tempi ivi previsti”.
Invece, l'art. 120 TU Bancario, nel testo qui rilevante, e come modificato dalla parte rimasta in vigore dell'art. 25 D.Lgvo 342/99, ha attribuito al CICR il potere di stabilire le modalità ed i criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 10 poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria. Con l'emanazione della relativa deliberazione (in data 9.2.2000, pubblicata nella G.U. 22 febbraio 2000), deve oggi ritenersi certa la legittimità della capitalizzazione degli interessi pattuita mediante apposite clausole contenute nei contratti bancari, sino alle ulteriori modifiche dell'art. 120 TUB intervenute ma qui irrilevanti (appunto venendo in considerazione periodo temporale sino al 2003). In sintesi, per quanto in questa sede rilevante, la disciplina introdotta dal CICR vale per: - i contratti bancari stipulati dopo la data di entrata in vigore della delibera del
CICR 9/2/00; - contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della delibera, ma con l'adeguamento con effetto dal 1° luglio 2000: l'art. 7 della delibera CICR stabilisce che le condizioni pattuite devono essere adeguate alle disposizioni contenute nella delibera entro il 30/6/2000.
Resta, quindi, il problema della sorte dei contratti stipulati prima della delibera CICR: problema che rileva per il caso di specie, ove viene in rilievo il regolamento contrattuale del 1995 in essere anche a giugno 2000 (per il periodo precedente non vi è contestazione dell'appellante), e che va risolto con le seguenti considerazioni.
Come noto, nella giurisprudenza di legittimità - sentenze 16 marzo 1999 n° 2374 e 30 marzo 1999 n° 3096 - la Cassazione, modificando un orientamento costantemente mantenuto per circa venti anni, aveva affermato la nullità della previsione contrattuale del meccanismo della capitalizzazione trimestrale degli interessi. Sugli interessi,
l'orientamento consolidato della Suprema Corte fin dalla sentenza 6631/81 era nel senso che “....nel campo delle relazioni tra istituti di credito e clienti, in tutte le operazioni di dare ed avere, l'anatocismo trova generale applicazione in quanto sia le banche e sia i clienti chiedono e riconoscono come legittima la pretesa degli interessi da conteggiarsi alla scadenza non solo sull'originario importo versato ma anche sugli interessi da questo prodotti e ciò a prescindere dai requisiti richiesti dall'art. 1283 c.c.”.
Fino al 1999, in definitiva, il quadro normativo di riferimento era rappresentato dall'art. 1283 c.c.; tale norma, di carattere imperativo e di natura eccezionale, consente l'anatocismo solo in presenza di determinate condizioni: - deve trattarsi di interessi scaduti
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 11 da almeno sei mesi;
- occorre la proposizione di una domanda giudiziale o la stipulazione di una convenzione successiva alla scadenza degli interessi.
Indi, la Cassazione dal '99, con impostazione che ha continuato a muoversi esclusivamente nel solco della disposto di cui all'art. 1283 c.c., si è soffermata sulla natura della prassi in virtù della quale nei contratti di conto corrente bancario è inserita la clausola della capitalizzazione trimestrale, sostenendo che tale prassi, tale 'consuetudine', non è connotata dai caratteri idonei a far configurare un uso normativo - come aveva detto la precedente giurisprudenza - rimanendo essa confinata nei più ristretti limiti dell'uso negoziale, non suscettibile di assumere rilievo nell'ottica del citato art. 1283 c.c. Ancora, ha precisato che l'esistenza di una vera e propria consuetudine legittimante la prassi della capitalizzazione trimestrale non è mai stata accertata dalla commissione speciale permanente presso il ministero dell'industria, ai sensi del d.leg.c.p.s. n. 152 del 1947, e che gli accertamenti – da parte di alcune camere di commercio provinciali - di usi locali conformi alle norme bancarie uniformi predisposte dall'ABI sono tutti successivi al 1952, sicché, avendo preso effetto le n.b.u. proprio dal 01.1.1952, deve escludersi che queste attestino l'esistenza di usi locali preesistenti, e deve piuttosto presumersi che l'accertamento dell'uso locale sia null'altro che il rilievo di prassi negoziali conformi alle condizioni generali predisposte dall'ABI (pur precedenti il 1942): prassi cui non può riconoscersi efficacia di fonte di diritto obiettivo se non altro per l'evidente difetto dell'elemento soggettivo dell'opinio iuris ac necessitatis, giacché dalla comune esperienza emerge che l'inserimento delle clausole di capitalizzazione trimestrale è acconsentito da parte dei clienti non in quanto tali clausole siano ritenute conformi a norme già esistenti, ma solo in quanto sono comprese nei moduli predisposti dalle banche e non suscettibili di negoziazione individuale. Inoltre, ha ritenuto che l'art. 1283 c.c. avrebbe carattere imperativo, e che le norme che dettano una disciplina diversa - si tratta delle norme in materia di conto corrente ordinario che consentono l'anatocismo senza i limiti del 1283 c.c.
– non possono applicarsi al conto corrente bancario, stante la specialità della disciplina che lo caratterizza.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 12 Tale nuovo arresto del Supremo Collegio è stato poi, confermato, dalle successive sentenze 12507/1999, 6263/2001, 1281, 4490, 4498, 8442, 17338/2002; 2593, 12222,
13739/2003, fino a Cassazione SS.UU. civili sentenza 7 ottobre - 4 novembre 2004 n°
21095. Quest'ultima pronuncia, in particolare, si è soffermata sulla “insuperabile valenza retroattiva dell'accertamento di nullità delle clausole anatocistiche”, di cui si è mostrato subito ben consapevole anche il legislatore;
il quale ha dettato, nel comma 3 dell'art. 25 del già citato d.lgs. 342/1999, una norma ad hoc, volta appunto ad assicurare validità ed efficacia alle clausole di capitalizzazione degli interessi inserite nei contratti bancari stipulati anteriormente alla entrata in vigore della nuova disciplina, paritetica, della materia, di cui ai precedenti commi primo e secondo del medesimo art. 25. Norma, come detto, poi espunta dall'ordinamento, perché dichiarata incostituzionale, nella parte relativa alla cd. “sanatoria del pregresso”, (ma) che ha confermato la necessità della capitalizzazione paritetica degli interessi tra cliente e Istituto di credito, introducendo (cfr. nuovo testo dell'art. 120 T.U bancario) il criterio generale secondo il quale nelle operazioni in conto corrente deve essere assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, con l'eliminazione di quella dissimmetria nella produzione degli interessi anatocistici, la cui ingiustizia ha palesemente ispirato il più recente indirizzo della Cassazione (ribadito anche nella citata sentenza Cassazione sez. I civile 25.2.2005 n° 4095).
Con la pronunzia a sezioni unite 21095/2004 già richiamata, la Suprema Corte ha ricordato che “dalla comune esperienza emerge che i clienti si sono nel tempo adeguati all'inserimento della clausola anatocistica non in quanto ritenuta conforme a norme di diritto oggettivo già esistenti o che sarebbe auspicabile fossero esistenti nell'ordinamento, ma in quanto comprese nei moduli predisposti dagli istituti di credito, in conformità con le direttive dell'associazione di categoria, insuscettibili di negoziazione individuale e la cui sottoscrizione costituiva al tempo stesso presupposto indefettibile per accedere ai servizi bancari. Atteggiamento psicologico ben lontano da quella spontanea adesione a un precetto giuridico in cui, sostanzialmente, consiste l'opinio juris ac necessitatis, se non
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 13 altro per l'evidente disparità di trattamento che la clausola stessa introduce tra interessi dovuti dalla banca e interessi dovuti dal cliente”.
Allora, va ricordato che l'art. 7 della citata disposizione interministeriale è norma transitoria correlata, per comunanza di fini, all'art. 25, comma 3, D.Lgs. 342/1999, che, come detto, ha introdotto nell'art. 120 t.u.b. il comma 3: sicché, essendosi di questo dichiarata l'illegittimità costituzionale, la nullità dell'anatocismo praticato dalle banche ha ripreso tutto il suo vigore, risultando perciò “difficile negare che l'adeguamento alle disposizione della delibera CICR delle condizioni in materia figuranti nei contratti già in essere, comportando una regolazione ex novo dell'anatocismo, segnatamente laddove esso si riverberi in danno delle posizioni a debito, non determini un peggioramento delle condizioni contrattuali” (Cass. Sez. 1, 26769/2019 e 26779/2019). In effetti, e per il periodo successivo a giugno 2000, la sostituzione della reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi all'assenza di capitalizzazione per effetto della declaratoria di nullità della clausola contrattuale anatocistica, rende evidente che vi sia stato un “peggioramento delle condizioni contrattuali precedentemente applicate al conto corrente per cui è causa, sicché, proprio in applicazione dell'art. 7, comma 3 della delibera CICR (per cui «nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela») sarebbe stato necessario nella fattispecie in esame un nuovo accordo espresso tra le parti, non essendo ammissibile un adeguamento unilaterale.” (così
Cassazione sez. I Civile 12 marzo 2020 n. 7105, su caso analogo a quello qui in esame).
E non è superfluo rammentare (in accordo a Cassazione civile sez. I 21/6/2021 n. 17634) che il solo inoltro al correntista di mera comunicazione dell'adeguamento alla Delibera
CICR 9 febbraio 2000, come anche la pubblicizzazione di detto adeguamento sulla
Gazzetta Ufficiale, non sono sufficienti ad assicurare, neppure per il periodo successivo alla entrata in vigore del provvedimento, la validità della clausola regolante la capitalizzazione degli interessi, a tal fine occorrendo apposita pattuizione scritta al pari di quella richiesta per la stipulazione dei contratti soggetti alla nuova disciplina. Detta
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 14 apposita pattuizione scritta non si rinviene nei documenti versati, né risulta specifica allegazione sul punto della banca appellante, limitatasi a richiamare la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale di apposito avviso di adeguamento, per quanto detto insufficiente. Ne consegue che era necessario espungere ogni capitalizzazione di interessi (sia a debito che a credito, del correntista): e perciò si deve fare riferimento all'esito della consulenza contabile laddove ha tenuto conto di ciò.
Conclusivamente, il gravame deve essere accolto con riguardo alle nullità dedotte, con esclusione di violazioni della normativa antiusura e al profilo dell'eccezione di prescrizione, rideterminandosi il saldo a debito del correntista al 30/9/2007 in € 50.901,84
(pari alla somma del saldo acclarato alla stessa data - 19.605,38 - maggiorato delle somme prescritte per € 31.296,46). Nulla vi è da statuire sulla domanda di 'restituzione' avanzata dalla banca appellante, stante il tenore della statuizione anche odierna (di mero accertamento), e comunque in difetto di prova di 'pagamenti' effettuati.
Quanto alle spese di lite, oggetto dell'ultima censura dell'appellante, vale ricordare che regola generale è prevista dall'art. 91 c.p.c., ai sensi del quale “il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte”. In sede di legittimità, è stato precisato che il principio di causazione “unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite”
(Cassazione civile, sez. III, ordinanza 7/3/2024 n. 6144). In particolare, “il criterio per valutare la soccombenza ai fini della condanna alle spese di lite è quello della causalità rispetto al giudizio: si considera cioè soccombente la parte che con il suo comportamento ha dato causa alla lite giudiziaria, rendendo necessario l'accertamento giudiziale”
(Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 24/03/2015 n. 5842). Ora, nella fattispecie in esame, la banca, all'esito del giudizio, è risultata comunque soccombente, anche se per alcune delle ragioni prospettate e per importo inferiore: la statuizione sul punto di prime cure va quindi confermata.
Quelle del presente grado invece seguono la soccombenza dell'appellato, e vengono quindi liquidate in favore della appellante, quantificandosi (in rapporto al valore CP_1
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 15 rideterminato) in € 4.100,00 per compensi, oltre esborsi anticipati, rimborso forfettario,
C.P.A. e I.V.A. come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: in accoglimento dell'appello proposto da con atto di citazione del Parte_1
4/7/2019 avverso la sentenza n. 2463/2019 resa dal Tribunale di Palermo il 4/5/2019, accerta e dichiara la nullità parziale del conto corrente 748570003530, e ridetermina in €
50.901,84 il saldo a debito del correntista alla data del 30.9.2007; conferma nel resto (spese di lite) l'impugnata sentenza.
Condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_2 Parte_1
del presente giudizio, liquidate in € 4.100,00, per compensi, oltre rimborso forfettario,
C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 30 ottobre
2025.
Il Cons. est. Il Presidente
IU De RE AN IB AC
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. AN IB AC Presidente
Dott.ssa Virginia Marletta Consigliere
Dott. IU De RE Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1438/2019 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente tra:
(c.f. ) già in Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. SCIMEMI
AL ER
Appellante
e:
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Parte_2 C.F._1
avv.ti MESSINA LUIGI GIACOMO, ARDAGNA IGNAZIO e ARGENTO CLAUDIA
Appellato
Oggetto: contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni le parti hanno così concluso: appellante: “contesta la comparsa di risposta in appello dell'appellato, insiste per
l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate da essa appellante nel contesto dell'atto di appello e, segnatamente, insiste nel chiedere che voglia codesta Corte di appello disporre il richiamo del ctu ovvero la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio al fine di verificare e accertare quanto ha costituito motivo di rilievo tecnico specifico in primo grado da parte dell'appellante e del suo ctp;
ovvero, disporre, a ciò nominando, ove ritenuto, un collegio di periti, una nuova consulenza tecnica d'ufficio sui medesimi quesiti posti in prime cure, nonché sugli eventuali ulteriori quesiti che codesta Corte dovesse ritenere di formulare, che tenga conto e valuti specificamente le osservazioni critiche del ctp dell'appellante; conclude come in atti e chiede che la causa vada in decisione, senza la concessione dei termini di cui all'articolo 190 cpc, in quanto già fruiti.”; appellato: “E' intenzione dell'odierna parte appellata riportarsi alla comparsa di costituzione e risposta, atti difensivi ed alle note conclusive del 23 aprile 2025, per
l'effetto, chiede il rigetto dell'appello proposto da già Controparte_2
in quanto infondato in fatto ed in diritto;
Conseguentemente, voglia Controparte_1
l'Ecc.ma Corte confermare la sentenza n. 2463/2019, emessa dal Tribunale di Palermo, nella persona del Giudice dott. Alida Marinuzzi, in data 17.05.2019, nel procedimento avente N.R.G. 13103/2015; Con vittoria di spese da distrarre in favore dei difensori di parte appellata.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2463/2019 del 4/5/2019, il Tribunale di Palermo ha parzialmente accolto le domande di declaratoria di nullità di clausole di contratto di conto corrente bancario, avanzate da nei confronti di oggi Parte_2 Controparte_1 Parte_1
[...]
Avverso tale decisione ha proposto gravame, con atto di citazione del 4/7/2019,
[...]
affidato a diversi motivi. Parte_1
Costituendosi, ha contestato il gravame, chiedendone il rigetto. Parte_2
Disattesa l'istanza ex art. 283 c.p.c. avanzata dall'appellante, senza incombenti istruttori, dopo mutamento del relatore e rimessione sul ruolo per esigenze di composizione del
Collegio, avutasi la precisazione delle conclusioni mediante note di trattazione scritta, giusta ordinanza del 26 settembre 2025 la causa è stata posta in decisione, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. già accordati e fruiti dalle parti.
***
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 Riepilogati come prima evidenziato i principali fatti di causa, il gravame risulta in parte fondato, per le seguenti sintetiche considerazioni.
Vale premettere che le domande di traevano origine dall'esposizione Parte_2
debitoria derivante dal rapporto di conto corrente ordinario con apertura di credito n.
748570003530 intrattenuto con Banca del Popolo, successivamente divenuta CP_1
e oggi Parte_1
Con il primo motivo di gravame, quest'ultima censura la sentenza nella parte in cui il
Tribunale avrebbe “omesso di pronunciarsi sull'eccezione di prescrizione formulata”, affermando che avrebbe dovuto “dichiarare estinti, per intervenuta prescrizione, gli asseriti crediti azionati in restituzione dall'appellato, per i quali era infruttuosamente decorso, alla data di notifica dell'atto di citazione, il termine prescrizionale decennale di cui all'articolo 2946 del codice civile, che avrebbe dovuto quindi computare a deconto e quindi scomputare nel determinare l'asserito saldo ricostruito del conto corrente bancario” (cfr. pag. 4, atto di appello).
La doglianza merita accoglimento: sul tema, vale innanzitutto rammentare che con sentenza n. 4214 del 2024 la Suprema Corte ha chiarito che “l'azione di ripetizione dell'indebito può essere esercitata anche in costanza del rapporto di conto corrente bancario, ma, affinché la pretesa del correntista, cui sia stata illegittimamente addebitata una somma, seguita da un suo versamento, sia qualificabile come ripetizione di indebito pagamento, occorre che quel versamento abbia natura solutoria;
in caso contrario non è configurabile un diritto di ripetizione dell'indebito, ai sensi degli artt. 2033 e ss. cod. civ., in capo al correntista, il quale “potrà naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso. E potrà farlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario, allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli. Ma non può agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo” (Cass. S.U. 24418/2010, cit., pag.
10-11)” e che “costituiscono pagamento in senso tecnico (determinando uno spostamento
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 di ricchezza a favore della banca) le c.d. rimesse solutorie, ovvero i versamenti effettuati dal correntista su un conto corrente per il quale vi sia stato uno sconfinamento rispetto al fido concesso (con contratto di apertura di credito in conto corrente) oppure su un conto corrente ab origine non affidato. Con riferimento, invece, alle rimesse c.d. ripristinatorie, che affluiscono su un conto non “scoperto” ma solo “passivo” – non essendovi stato sconfinamento rispetto al limite di affidamento – non può parlarsi tecnicamente di pagamento atteso che, con quei versamenti, il correntista si limita a ripristinare la provvista, non determina alcuno spostamento patrimoniale a favore della banca, potendo riutilizzare in qualsiasi momento la somma versata sul conto”.
Inoltre, l'affidamento può risultare anche non espressamente pattuito con apposito contratto, ma desumibile in funzione della protratta tolleranza della banca verso una condizione di scoperto o della previsione di saggi di interesse differenti per esposizioni debitorie di differente importo sempre che sia possibile identificare con alto grado di verosimiglianza l'ammontare del fido concesso. Ancora il Supremo Collegio ha di recente chiarito che “non può ritenersi insussistente una apertura di credito per il solo fatto che il correntista e/o il fideiussore non abbiano fornito la prova della stipulazione del contratto in forma scritta, così configurandosene la nullità per difetto del requisito di cui all'art.
117, comma primo, del d.lgs. n. 385 del 1993. Infatti, la rilevazione di tale vizio, nel caso specifico, non corrispondeva all'interesse della correntista e dei fideiussori, unici che avrebbero potuto invocare detta nullità”; e che “conseguentemente, non essendo la nullità rilevabile d'ufficio, non poteva ritenersi preclusa agli attori/appellati la possibilità di fornire la prova dell'affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali, ad esempio, anche gli estratti conto, attestanti il reiterato adempimento, da parte della banca, di ordini di pagamento impartiti dalla correntista anche in assenza di provvista, nella misura in cui gli stessi potevano essere considerati idonei a dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione, da parte della correntista, d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione” (Cassazione civile, sez. I, ordinanza 29/2/2024 n. 5387).
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 Tornando, sulla base di tali considerazioni, al caso di specie, vi è innanzitutto da rilevare che la banca aveva tempestivamente eccepito la prescrizione delle rimesse, e di tale eccezione aveva tenuto conto l'istruttore nel tratteggiare il quesito al consulente contabile nominato, quesito che di seguito si trascrive nelle parti funzionali alla compiuta disamina del motivo: “rilevato che: - è incontestato che tra le parti è intercoso un rapporto di conto corrente ordinario con apertura di credito identificato con il n. 748 57 0003530 che, per come riferito dalla convenuta, è stato acceso in data 28.5. 1982 ed estinto il 23.6.2008;
- non è stata prodotta altra documentazione contrattuale se non l'apertura di credito in conto corrente di £ 250.000.00 del 27.3.1995, la quale contiene la fissazione degli interessi debitori intra e oltre fido, la CMS, alcune indicazioni su valute e spese;
- quanto alla documentazione contabile sono stati prodotti gl estratti conto a far data dal
1.1.1994 al 30.9.2007, con un gap intermedio per gli anni 1996 e 1997;
ritenuto che:
- sulla scorta di tale produzione documentale si ravvisa la necessità di eseguire il ricalcolo del saldo del conto espungendo, per la porzione temporale fino al 27.3.1995, tutte le poste prive di pattuizione scritta ad esse sostituendo, mediante inserzione automatica, clausole conformi al disposto normativo;
per il periodo successivo applicando, invece, le condizioni contrattuali, con la so,a esclusione della capitalizzaione trimestrale degli interessi, previa verifica della loro compatibilità con la normativa antiusura (necessariamente in termini di usura sopravvenuta posto che il primo atto scritto funzionale a documentare l'incontro di volontà delle parti è anteriore alla data di entrata in vigore della L. n. 108/1996); verificando infine se ed in relazione a quali pagamenti eseguiti dal correntista sino al 18.9.2005 siano riscontrabili effetti preclusivi al ripetizione correlati ala prescrizione del diritto;
”.
L'esperto nominato ha poi provveduto a rispondere, fornendo più versioni ricostruttive tenendo conto della altrettanto diverse opzioni demandate, e di quella più favorevole (nel risultato contabile, rimasto comunque a debito del correntista: alla data del 30.09.2007 pari a - € 19.605,38) ha tenuto conto il Tribunale, soprattutto non soffermandosi sugli effetti
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 della eccepita prescrizione.
In dettaglio, e quanto alle modalità di individuazione delle rimesse cd. solutorie - che la stessa appellante, evocando il noto arresto delle Sezioni Unite della Suprema Corte, sentenza n°24418/2010, individua come quelle a cui si applica la prescrizione, come pure evidenziato dall'appellato – vi è considerare che dagli estratti conto in atti risulta che siano stati applicati due diversi tassi di interesse, sintomo della presenza del cd. fido di fatto: le indicazioni sui diversi interessi costantemente applicati danno conto di una condotta della banca non di mera occasionale tolleranza ma di (appunto) volontà continuativa, privando di rilievo l'argomento della banca secondo cui il conto in esame avrebbe dovuto essere ritenuto privo di affidamento, e quindi con rimesse tutte solutorie. Non può pertanto accedersi al conteggio operato dalla banca (e dal relativo consulente), dovendosi invece accedere a quanto acclarato dal consulente tecnico d'ufficio, nominato nel giudizio di prime cure, che ha correttamente quantificato, secondo la metodologia indicata nel quesito, prospettata dallo stesso consulente della banca con le osservazioni alla relazione di CT e cioè con riguardo al cd. saldo banca (e sul punto non vi è censura dell'appellato), le competenze prescritte in € 31.296,46.
Non può invece darsi seguito al prospetto richiamato dalla banca che individua in €
88.684,74 le rimesse solutorie, atteso che questa ricostruzione si sofferma su tutte le rimesse effettuate dal correntista senza differenziare appunto quelle solutorie rispetto a quelle meramente ripristinatorie, e peraltro giunge ad ammontare diverso da quello prospettato dallo stesso consulente di parte della banca con le note critiche alla CT, fissato in € 79.791,86.
Passando al secondo motivo, con esso l'appellante lamenta “l'erroneità e l'ingiustizia della sentenza impugnata nel capo in cui ha statuito la nullità del contratto, l'applicazione degli interessi al tasso legale, la non applicazione delle spese, degli oneri e della commissione di massimo scoperto, il superamento del tasso soglia dell'usura in taluni periodi temporali nonché nel capo in cui ha rideterminato il saldo dei conti correnti bancari”. In particolare, argomenta di aver depositato la documentazione contrattuale
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6 relativa al rapporto oggetto di causa, che le condizioni economiche praticate dalla banca erano state espressamente pattuite con il correntista, che il Tribunale “ha poi errato nel ritenere sussistente nel caso di specie un'usura sopravvenuta (…) in taluni trimestri” con la conseguente applicazione di interessi pari al tasso soglia e che “ha poi errato nel ritenere che l'accertamento de quo avrebbe dovuto essere condotto (…) calcolando nel teg anche la commissione di massimo scoperto” (cfr. ancora atto di appello, pagg. 7-12).
Vale rammentare che il correntista che agisce con azione di ripetizione di indebito,
“tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa EB, è onerato di documentare l'andamento del rapporto con la produzione degli estratti conto, i quali evidenziano le singole rimesse che, per riferirsi ad importi non dovuti, sono suscettibili di ripetizione” (Cass. n. 24948/2017). Nell'ipotesi in cui questo onere sia adempiuto solo parzialmente, e manchino (come nel caso di specie) alcuni periodi, non può però dirsi totalmente inadempiuto l'onere della prova, dovendosi invece utilizzare quanto prodotto. È principio oramai pacifico che il correntista che agisce
“in via di ripetizione è tenuto a fornire la prova che talune delle somme percepite dalla
come appostate sul conto a debito del cliente, siano prive di una valida causa CP_1
EB (cfr., per tutte, Cass., n. 24948/2017; ivi pure ulteriori riferimenti). A ciò, tuttavia, non consegue necessariamente, né tanto meno in modo automatico, l'inferenza che ne vuole ritrarre il ricorrente, per cui il cliente dovrebbe sempre e comunque produrre tutti gli estratti conto relativi all'intero svolgimento temporale del conto”: così Cassazione civile sez. VI 4/3/2021 n. 5887, che ha pure precisato che “d'altra parte, una simile limitazione non preclude in alcun modo al convenuto in ripetizione di proporre contestazioni e presentare eccezioni che vengano a incidere sulle poste inerenti al periodo temporale rispetto al quale l'attore ha formulato la domanda di ripetizione”, nel senso che ben potrebbe la banca allegare e documentare che in quel periodo 'mancante' vengono in rilievo poste a suo favore. Allora, ben può ricorrersi all'ausilio della consulenza contabile per la disamina di quanto prodotto, utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, dei “saldi di raccordo” ottenuti mediante operazione algebrica tra l'ultimo saldo
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 7 finale disponibile ed il primo saldo iniziale disponibile (cfr. Cassazione civile 2660/2019).
E sempre il Supremo Collegio ha di recente ribadito che solo “nel regime previgente all'entrata in vigore dell'art. 3 della l. n. 154 del 1992, il quale ha imposto l'obbligo della forma scritta ai contratti relativi alle operazioni ed ai servizi bancari, era consentita la conclusione per facta concludentia di un contratto di apertura di credito, alla luce del comportamento rilevante della banca” e che “Dunque un problema di documentazione del contratto di apertura di credito, quanto al valido perfezionamento dello stesso in epoca anteriore all'entrata in vigore della cit. l. n. 154/1992 e al successivo testo unico, i quali hanno imposto ― rispettivamente all'art. 3, comma 1, e al all'art. 117, comma 1 ―, la forma scritta dei contratti bancari, non si pone affatto” (Cassazione civile, sez. I, ordinanza 22/6/2023 n. 17982).
L'art. 117 TUB (Testo Unico Bancario) prevede poi che “I contratti indicano il tasso
d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora” (comma 4). Ancora la Suprema Corte ha chiarito che la ratio della norma “va individuata in una esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza e della eliminazione delle cosiddette asimmetrie informative: infatti, la prescrizione che fa obbligo di indicare nel contratto « il tasso
d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati» intende porre quel soggetto nelle condizioni di conoscere e apprezzare con chiarezza i termini economici dei costi, dei servizi e delle remunerazioni che il contratto programma” (Cassazione civile, sez. I, ordinanza 26/6/2019 n. 17110).
In punto di usura, non risulta possibile anche solo ipotizzare fenomeno usurario ai sensi della legge 108/1996, evidentemente successiva all'avvio del rapporto: in sede di legittimità, è stato precisato che allorché il tasso degli interessi concordato “superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della l. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 8 soglia al momento della stipula” (Cassazione civile sez. III ordinanza 17/8/2023 n. 24743).
In ogni caso, il Supremo Collegio ha di recente evidenziato che “in materia di contratto di conto corrente bancario, ed in riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore al primo gennaio 2010, data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, al fine di verificare se sia intervenuto il superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, occorre effettuare la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) dell'interesse praticato in concreto con il "tasso soglia", nonché della commissione di massimo scoperto (CMS) applicata, con la "CMS soglia", calcolata aumentando della metà la percentuale della
CMS media indicata nei decreti ministeriali, emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108 del 1996, compensandosi, quindi, il valore della eventuale eccedenza della
CMS praticata in concreto, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il
"margine" eventualmente residuo degli interessi, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati. Tale operazione deve essere effettuata con riferimento ad ogni trimestre, dovendosi verificare il superamento della soglia usuraria con riferimento ai diversi valori medi che sono oggetto della rilevazione eseguita con tale periodicità, giusta il disposto di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 108 del 1996” (Cassazione civile, sez. I, ordinanza 18/5/2022 n. 16077).
Nel caso di specie, come già evidenziato (richiamando l'ordinanza istruttoria, che risulta coerente con la documentazione in atti) il complessivo rapporto risulta disciplinato con testo scritto dall'apertura di credito in conto corrente del 27.3.1995, la quale contiene la fissazione degli interessi debitori intra e oltre fido, la CMS, alcune indicazioni su valute e spese, tanto che infondate risultano le doglianze dell'appellante per il periodo fino al
27.3.1995. Perciò si è dovuto fare ricorso alla sostituzione delle clausole degli interessi, e con espunzione di voci per commissioni e altri oneri non supportati da idonea previsione pattizia;
per il periodo successivo applicando, invece, le condizioni contrattuali, con la sola esclusione della capitalizzazione trimestrale degli interessi (di cui si dirà meglio a breve).
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 9 In dettaglio, il consulente tecnico, coerentemente rispetto all'incarico conferitogli, ha ricostruito il rapporto in esame pervenendo ad un saldo, alla data del 30/9/2007, pari a € -
19.605,38 (della prescrizione rispetto a tale importo si preciserà più avanti), senza tener conto di fenomeni usurari esclusi dallo stesso CT (ove applicate le indicazioni tecniche proveniente dalla Banca d'Italia, come nella stessa relazione esplicitato), e che quindi, nonostante quanto argomentato dal primo giudice, debbono intendersi non computati nel ricalcolo. L'esperto, quindi, ha effettuato i calcoli appunto con l'impiego del metodo dei
'saldi di raccordo' di cui si è detto prima ed espungendo gli effetti della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori.
Su quest'ultimo aspetto, a nulla rileva quanto addotto dalla banca, e cioè di avere adeguato, dopo il 2000, il contratto in base alle nuove regole: ora, premesso che è incontroversa fra le parti, oltre che documentata tanto dalle previsioni negoziali del 1995 che dagli estratti-conto, la presenza della relativa pattuizione, deve subito rilevarsi che la norma intervenuta durante lo svolgimento del rapporto e contenuta nell'art. 25 3° co. D.L.
n. 342/99 (di modifica dell'art. 120 TU Bancario, che ha stabilito che le clausole anatocistiche, previste nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera del CICR di cui al II comma dell'art. 120, sono valide ed efficaci fino a tale data), è stata espunta dall'ordinamento, giusto il disposto della sentenza n° 425/2000 della
Corte Costituzionale. La Corte ha dichiarato l'art. 25 III comma illegittimo “nella parte in cui stabilisce che le clausole riguardanti la produzione di interessi su interessi maturati, contenuti nei contratti stipulati anteriormente alla delibera del CICR, relativa alle modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, siano valide ed efficaci fino a tale data
e che, dopo di essa, debbono essere adeguate - a pena di inefficacia da farsi valere solo dal cliente - al disposto della menzionata delibera, con le modalità ed i tempi ivi previsti”.
Invece, l'art. 120 TU Bancario, nel testo qui rilevante, e come modificato dalla parte rimasta in vigore dell'art. 25 D.Lgvo 342/99, ha attribuito al CICR il potere di stabilire le modalità ed i criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 10 poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria. Con l'emanazione della relativa deliberazione (in data 9.2.2000, pubblicata nella G.U. 22 febbraio 2000), deve oggi ritenersi certa la legittimità della capitalizzazione degli interessi pattuita mediante apposite clausole contenute nei contratti bancari, sino alle ulteriori modifiche dell'art. 120 TUB intervenute ma qui irrilevanti (appunto venendo in considerazione periodo temporale sino al 2003). In sintesi, per quanto in questa sede rilevante, la disciplina introdotta dal CICR vale per: - i contratti bancari stipulati dopo la data di entrata in vigore della delibera del
CICR 9/2/00; - contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della delibera, ma con l'adeguamento con effetto dal 1° luglio 2000: l'art. 7 della delibera CICR stabilisce che le condizioni pattuite devono essere adeguate alle disposizioni contenute nella delibera entro il 30/6/2000.
Resta, quindi, il problema della sorte dei contratti stipulati prima della delibera CICR: problema che rileva per il caso di specie, ove viene in rilievo il regolamento contrattuale del 1995 in essere anche a giugno 2000 (per il periodo precedente non vi è contestazione dell'appellante), e che va risolto con le seguenti considerazioni.
Come noto, nella giurisprudenza di legittimità - sentenze 16 marzo 1999 n° 2374 e 30 marzo 1999 n° 3096 - la Cassazione, modificando un orientamento costantemente mantenuto per circa venti anni, aveva affermato la nullità della previsione contrattuale del meccanismo della capitalizzazione trimestrale degli interessi. Sugli interessi,
l'orientamento consolidato della Suprema Corte fin dalla sentenza 6631/81 era nel senso che “....nel campo delle relazioni tra istituti di credito e clienti, in tutte le operazioni di dare ed avere, l'anatocismo trova generale applicazione in quanto sia le banche e sia i clienti chiedono e riconoscono come legittima la pretesa degli interessi da conteggiarsi alla scadenza non solo sull'originario importo versato ma anche sugli interessi da questo prodotti e ciò a prescindere dai requisiti richiesti dall'art. 1283 c.c.”.
Fino al 1999, in definitiva, il quadro normativo di riferimento era rappresentato dall'art. 1283 c.c.; tale norma, di carattere imperativo e di natura eccezionale, consente l'anatocismo solo in presenza di determinate condizioni: - deve trattarsi di interessi scaduti
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 11 da almeno sei mesi;
- occorre la proposizione di una domanda giudiziale o la stipulazione di una convenzione successiva alla scadenza degli interessi.
Indi, la Cassazione dal '99, con impostazione che ha continuato a muoversi esclusivamente nel solco della disposto di cui all'art. 1283 c.c., si è soffermata sulla natura della prassi in virtù della quale nei contratti di conto corrente bancario è inserita la clausola della capitalizzazione trimestrale, sostenendo che tale prassi, tale 'consuetudine', non è connotata dai caratteri idonei a far configurare un uso normativo - come aveva detto la precedente giurisprudenza - rimanendo essa confinata nei più ristretti limiti dell'uso negoziale, non suscettibile di assumere rilievo nell'ottica del citato art. 1283 c.c. Ancora, ha precisato che l'esistenza di una vera e propria consuetudine legittimante la prassi della capitalizzazione trimestrale non è mai stata accertata dalla commissione speciale permanente presso il ministero dell'industria, ai sensi del d.leg.c.p.s. n. 152 del 1947, e che gli accertamenti – da parte di alcune camere di commercio provinciali - di usi locali conformi alle norme bancarie uniformi predisposte dall'ABI sono tutti successivi al 1952, sicché, avendo preso effetto le n.b.u. proprio dal 01.1.1952, deve escludersi che queste attestino l'esistenza di usi locali preesistenti, e deve piuttosto presumersi che l'accertamento dell'uso locale sia null'altro che il rilievo di prassi negoziali conformi alle condizioni generali predisposte dall'ABI (pur precedenti il 1942): prassi cui non può riconoscersi efficacia di fonte di diritto obiettivo se non altro per l'evidente difetto dell'elemento soggettivo dell'opinio iuris ac necessitatis, giacché dalla comune esperienza emerge che l'inserimento delle clausole di capitalizzazione trimestrale è acconsentito da parte dei clienti non in quanto tali clausole siano ritenute conformi a norme già esistenti, ma solo in quanto sono comprese nei moduli predisposti dalle banche e non suscettibili di negoziazione individuale. Inoltre, ha ritenuto che l'art. 1283 c.c. avrebbe carattere imperativo, e che le norme che dettano una disciplina diversa - si tratta delle norme in materia di conto corrente ordinario che consentono l'anatocismo senza i limiti del 1283 c.c.
– non possono applicarsi al conto corrente bancario, stante la specialità della disciplina che lo caratterizza.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 12 Tale nuovo arresto del Supremo Collegio è stato poi, confermato, dalle successive sentenze 12507/1999, 6263/2001, 1281, 4490, 4498, 8442, 17338/2002; 2593, 12222,
13739/2003, fino a Cassazione SS.UU. civili sentenza 7 ottobre - 4 novembre 2004 n°
21095. Quest'ultima pronuncia, in particolare, si è soffermata sulla “insuperabile valenza retroattiva dell'accertamento di nullità delle clausole anatocistiche”, di cui si è mostrato subito ben consapevole anche il legislatore;
il quale ha dettato, nel comma 3 dell'art. 25 del già citato d.lgs. 342/1999, una norma ad hoc, volta appunto ad assicurare validità ed efficacia alle clausole di capitalizzazione degli interessi inserite nei contratti bancari stipulati anteriormente alla entrata in vigore della nuova disciplina, paritetica, della materia, di cui ai precedenti commi primo e secondo del medesimo art. 25. Norma, come detto, poi espunta dall'ordinamento, perché dichiarata incostituzionale, nella parte relativa alla cd. “sanatoria del pregresso”, (ma) che ha confermato la necessità della capitalizzazione paritetica degli interessi tra cliente e Istituto di credito, introducendo (cfr. nuovo testo dell'art. 120 T.U bancario) il criterio generale secondo il quale nelle operazioni in conto corrente deve essere assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, con l'eliminazione di quella dissimmetria nella produzione degli interessi anatocistici, la cui ingiustizia ha palesemente ispirato il più recente indirizzo della Cassazione (ribadito anche nella citata sentenza Cassazione sez. I civile 25.2.2005 n° 4095).
Con la pronunzia a sezioni unite 21095/2004 già richiamata, la Suprema Corte ha ricordato che “dalla comune esperienza emerge che i clienti si sono nel tempo adeguati all'inserimento della clausola anatocistica non in quanto ritenuta conforme a norme di diritto oggettivo già esistenti o che sarebbe auspicabile fossero esistenti nell'ordinamento, ma in quanto comprese nei moduli predisposti dagli istituti di credito, in conformità con le direttive dell'associazione di categoria, insuscettibili di negoziazione individuale e la cui sottoscrizione costituiva al tempo stesso presupposto indefettibile per accedere ai servizi bancari. Atteggiamento psicologico ben lontano da quella spontanea adesione a un precetto giuridico in cui, sostanzialmente, consiste l'opinio juris ac necessitatis, se non
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 13 altro per l'evidente disparità di trattamento che la clausola stessa introduce tra interessi dovuti dalla banca e interessi dovuti dal cliente”.
Allora, va ricordato che l'art. 7 della citata disposizione interministeriale è norma transitoria correlata, per comunanza di fini, all'art. 25, comma 3, D.Lgs. 342/1999, che, come detto, ha introdotto nell'art. 120 t.u.b. il comma 3: sicché, essendosi di questo dichiarata l'illegittimità costituzionale, la nullità dell'anatocismo praticato dalle banche ha ripreso tutto il suo vigore, risultando perciò “difficile negare che l'adeguamento alle disposizione della delibera CICR delle condizioni in materia figuranti nei contratti già in essere, comportando una regolazione ex novo dell'anatocismo, segnatamente laddove esso si riverberi in danno delle posizioni a debito, non determini un peggioramento delle condizioni contrattuali” (Cass. Sez. 1, 26769/2019 e 26779/2019). In effetti, e per il periodo successivo a giugno 2000, la sostituzione della reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi all'assenza di capitalizzazione per effetto della declaratoria di nullità della clausola contrattuale anatocistica, rende evidente che vi sia stato un “peggioramento delle condizioni contrattuali precedentemente applicate al conto corrente per cui è causa, sicché, proprio in applicazione dell'art. 7, comma 3 della delibera CICR (per cui «nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela») sarebbe stato necessario nella fattispecie in esame un nuovo accordo espresso tra le parti, non essendo ammissibile un adeguamento unilaterale.” (così
Cassazione sez. I Civile 12 marzo 2020 n. 7105, su caso analogo a quello qui in esame).
E non è superfluo rammentare (in accordo a Cassazione civile sez. I 21/6/2021 n. 17634) che il solo inoltro al correntista di mera comunicazione dell'adeguamento alla Delibera
CICR 9 febbraio 2000, come anche la pubblicizzazione di detto adeguamento sulla
Gazzetta Ufficiale, non sono sufficienti ad assicurare, neppure per il periodo successivo alla entrata in vigore del provvedimento, la validità della clausola regolante la capitalizzazione degli interessi, a tal fine occorrendo apposita pattuizione scritta al pari di quella richiesta per la stipulazione dei contratti soggetti alla nuova disciplina. Detta
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 14 apposita pattuizione scritta non si rinviene nei documenti versati, né risulta specifica allegazione sul punto della banca appellante, limitatasi a richiamare la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale di apposito avviso di adeguamento, per quanto detto insufficiente. Ne consegue che era necessario espungere ogni capitalizzazione di interessi (sia a debito che a credito, del correntista): e perciò si deve fare riferimento all'esito della consulenza contabile laddove ha tenuto conto di ciò.
Conclusivamente, il gravame deve essere accolto con riguardo alle nullità dedotte, con esclusione di violazioni della normativa antiusura e al profilo dell'eccezione di prescrizione, rideterminandosi il saldo a debito del correntista al 30/9/2007 in € 50.901,84
(pari alla somma del saldo acclarato alla stessa data - 19.605,38 - maggiorato delle somme prescritte per € 31.296,46). Nulla vi è da statuire sulla domanda di 'restituzione' avanzata dalla banca appellante, stante il tenore della statuizione anche odierna (di mero accertamento), e comunque in difetto di prova di 'pagamenti' effettuati.
Quanto alle spese di lite, oggetto dell'ultima censura dell'appellante, vale ricordare che regola generale è prevista dall'art. 91 c.p.c., ai sensi del quale “il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte”. In sede di legittimità, è stato precisato che il principio di causazione “unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite”
(Cassazione civile, sez. III, ordinanza 7/3/2024 n. 6144). In particolare, “il criterio per valutare la soccombenza ai fini della condanna alle spese di lite è quello della causalità rispetto al giudizio: si considera cioè soccombente la parte che con il suo comportamento ha dato causa alla lite giudiziaria, rendendo necessario l'accertamento giudiziale”
(Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 24/03/2015 n. 5842). Ora, nella fattispecie in esame, la banca, all'esito del giudizio, è risultata comunque soccombente, anche se per alcune delle ragioni prospettate e per importo inferiore: la statuizione sul punto di prime cure va quindi confermata.
Quelle del presente grado invece seguono la soccombenza dell'appellato, e vengono quindi liquidate in favore della appellante, quantificandosi (in rapporto al valore CP_1
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 15 rideterminato) in € 4.100,00 per compensi, oltre esborsi anticipati, rimborso forfettario,
C.P.A. e I.V.A. come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: in accoglimento dell'appello proposto da con atto di citazione del Parte_1
4/7/2019 avverso la sentenza n. 2463/2019 resa dal Tribunale di Palermo il 4/5/2019, accerta e dichiara la nullità parziale del conto corrente 748570003530, e ridetermina in €
50.901,84 il saldo a debito del correntista alla data del 30.9.2007; conferma nel resto (spese di lite) l'impugnata sentenza.
Condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_2 Parte_1
del presente giudizio, liquidate in € 4.100,00, per compensi, oltre rimborso forfettario,
C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 30 ottobre
2025.
Il Cons. est. Il Presidente
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