Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 04/02/2026, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00354/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02296/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2296 del 2025, proposto da
AN LU, rappresentata e difesa dall'avvocato AL Rizza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
del decreto ingiuntivo n. 1029/2024 del 9/12/2024, reso dal Tribunale ordinario di Siracusa, sez. lavoro, nel procedimento n. 4120/2024 R.G.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 il dott. AL OL e udito il difensore di parte ricorrente come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con decreto ingiuntivo del 9.12.2024, n. 1029/2024, il Giudice del Tribunale di Siracusa sez. Lavoro ha accertato il diritto di parte ricorrente di fruire, per gli aa.ss. 2022/2023, 2024/2025, della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015 e, per l’effetto, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito – già MIUR – all’attribuzione, in favore della ricorrente, della carta docente per un valore nominale di € 500,00 annui per ciascuna annualità indicata in ricorso.
Parte ricorrente ha rappresentato che tale decreto ingiuntivo è stato dichiarato esecutivo, ai sensi dell’art. 647 c.p.c., in data 23/1/2025 ed è stato ulteriormente notificato ai fini dell’esecuzione in data 24/01/2025 al domicilio digitale indicato dal Ministero per l’esecuzione delle sentenze relative alla tematica “carta docente” e all’ufficio scolastico provinciale di Siracusa e successivamente, in data 1/6/2025 presso il domicilio digitale risultante dal registro PP.AA. .
Nonostante ciò, l’intimata Amministrazione non ha adottato alcun atto che configuri una concreta esecuzione del decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, ad eccezione delle spese legali in esso liquidate, che la stessa parte ricorrente afferma essere state pagate; sicché, persistendo l’inadempimento del Ministro intimato rispetto al giudicato formatosi sul predetto titolo, parte ricorrente ha proposto ricorso ex art. 112 c.p.a., ritualmente notificato e depositato, chiedendo a questo Tribunale di ordinare all’amministrazione intimata di dare seguito all’esecuzione integrale del detto titolo in favore della ricorrente, di provvedere alla nomina di un Commissario ad acta nella eventuale ipotesi di una persistente inattività da parte dell’Ente debitore, di fissare la somma dovuta dal resistente per ogni eventuale violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni eventuale ritardo nell’esecuzione del giudicato, e di condannare l’Amministrazione al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio, con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
2. Il Ministero intimato, pur destinatario di regolare notificazione del ricorso, non si è costituito in giudizio.
3. Alla camera di consiglio del 13 gennaio 2026, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
4. Il ricorso deve ritenersi ammissibile e fondato.
4.1. Il ricorso risulta ritualmente proposto, giusta notificazione del titolo esecutivo, decreto di esecutorietà e superamento del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.
Non risulta che l’Amministrazione intimata abbia adempiuto gli obblighi derivanti dalla pronuncia sopra indicata.
Il ricorso merita, quindi, di essere accolto e, per l’effetto, deve ordinarsi all’Amministrazione intimata di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe entro novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero dalla sua notifica su istanza di parte se anteriore.
La sussistenza dell’obbligo di eseguire il giudicato va affermata anche per le spese e i diritti successivi alla emissione del titolo nei limiti delle attività necessarie per conseguirne il passaggio in giudicato e quelle di registrazione dello stesso. Non sono invece dovute le eventuali spese di precetto sostenute, poiché l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato di cui al citato art. 112 c.p.a. è imputabile soltanto alla libera scelta del creditore.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, si nomina quale commissario “ ad acta ”, senza ulteriori oneri, il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega in favore di altro funzionario della Direzione in possesso della necessaria professionalità, affinché provveda, in via sostitutiva, nel successivo termine di giorni novanta, senza ulteriore compenso, in quanto, nominandosi un dirigente dello stesso Ministero resistente, tale attività deve ritenersi rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; infatti, la disposizione di cui all’art. 5- sexies , comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, così come previsto dall'art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, “può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro” (cfr., ex plurimis , T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 10 marzo 2025, n. 479; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. IV, 4 febbraio 2025, n. 291; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 30 settembre 2024, n. 5142; T.A.R. Sardegna, sez. II, 19 dicembre 2023, n. 983).
Non è, invece, necessario fissare una somma a titolo di penalità per successive violazioni o inosservanze della sentenza, in quanto la nomina del commissario “ad acta” già assicura il soddisfacimento della pretesa azionata in tempi ragionevoli.
Le spese del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, avuto riguardo al carattere seriale della controversia e alla natura della stessa, assimilabile alle procedure esecutive mobiliari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti esposti e, per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione alla sentenza, come specificato in motivazione;
- nomina commissario ad acta il direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega;
- condanna la predetta Amministrazione al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 500,00 (euro cinquecento/00), oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente sentenza alle parti e al Commissario ad acta presso la sua sede di servizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ES AN AR, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario
AL OL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL OL | ES AN AR |
IL SEGRETARIO