Sentenza 27 gennaio 2022
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 27/11/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE
composta dai magistrati:
dott. Tammaro Maiello Presidente dott. Giovanni Comite Consigliere dott. Antonio Palazzo Consigliere dott. Marco Fratini Consigliere dott.ssa Primo referendario relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di appello in materia di responsabilità, iscritto al n. 59958 del registro di segreteria, promosso da:
Procura Regionale Lazio;
- appellante -
contro AS ND, nata a [...] il [...] e ivi residente in [...]
Vecchio Castello n. 15 (C.F. [...]), rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli Avv.ti Prof. Federico Tedeschini (C.F. TDS FRC 48A24 H501P) e IA HI (C.F.: [...]) (pec:
segreteria@pec.tedeschinilex.it, avv.fabianaseghini@pec.net, fax:
06.85.41.638, ai quali s comunicazioni afferenti al presente giudizio), ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Tedeschini in Roma, Largo Messico n. 7;
-appellatapag. 2 avverso
la sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Visto
Esaminati gli atti e documenti di causa;
Uditi 6 giugno 2025 dott.ssa Paola Rinaldi, il relatore, dott.ssa , il rappresentante della Procura generale nella persona del Vice Procuratore Generale, dr.ssa Chiara
VE IA HI
Ritenuto in
F A T T O
1. La sentenza di primo grado n.67/2022 della Sezione Lazio.
La Procura regionale ha convenuto in giudizio la dr.ssa AS ND, Responsabile del settore VIII - Polizia locale del Comune di Campagnano di Roma, per i reiterati affidamenti diretti, effettuati al medesimo fornitore, di fornitura e posa in opera di segnaletica stradale, per importi pari ad 400.010,99 nel quinquennio 2013/2018.
Ad avviso della Procura tali acquisti non sono mai stati autorizzati dal comune; inoltre, non è stato rinvenuto alcun resoconto di magazzino (in entrata ed in uscita) pur rivestendo, de facto, la AS la qualifica di responsabile di magazzino e consegnataria dei beni; né infine, sono stati rinvenuti i certificati di regolare esecuzione inerente la posa in opera dei cartelli stessi. La dr.ssa AS ha acquistato dalla Società Segnaletica Italiana S.r.l. circa 1125 articoli, ma di questi - gazzini dell'Ente - ne sono stati rinvenuti solo n. 116 aventi la stampigliatura pag. 3
(di cui 80 nuovi e 36 in dismissione); sussiste quindi un danno erariale per gli acquisti non documentati di circa n. 1009 articoli, che hanno un valore complessivo di 360.009,9 (pari ad 400.010,99 40.001,09).
Con la gravata sentenza n. 67/2022, la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Lazio ha respinto la domanda attorea, assolvendo la AS da ogni amministrativa in giudizio per resa di conto.
Invero, il Collegio di primo grado ha ritenuto infatti non dimostrata la sussistenza di un danno erariale consistente nel valore dei cartelli non ati.
Riguardo con (di cui comunque se ne contesta la ricorrenza)
sussiste una presunzione di colpevolezza in capo allo stesso al mero ricorrere di un ammanco contabile. Inoltre, la modalità di accertamento inferenziale del presunto ammanco sostenuta dalla Procura (ad avviso della quale, in assenza di inventario o di certificati di regolare esecuzione del servizio, non è possibile rintracciare i cartelli stradali consegnati al Comune se non per quei pochi rinvenuti presso il magazzino) è stata contestata dalle prove fornite in giudizio affermato da parte attrice quanto Procura erariale incombe sul Pubblico costituisce
elemento fondativo della responsabilità sia contabile che amministrativa.
pag. 4 In particolare, nella sentenza appellata n. 67/2022 del 27 gennaio 2022 la sezione territoriale della Corte dei conti per il Lazio ha statuito che:
l la carenza documentale- imputabile alla convenuta inerente il carico\scarico della predetta segnaletica dal magazzino comunale sarebbe in sostanza, per la Procura equivarrebbe alla dimostrazione che il Comune avrebbe subito un danno pari al valore dei cartelli non rinvenuti nei magazzini. A supporto di questa ricostruzione si invoca «il principio di ;
Tuttavia, giova ricordare, come icasticamente messo in evidenza da altra Sezione di questa Corte (III Sez. Ap. n. 256/2018), che costituisce
«generalissimo e indefettibile principio del nostro ordinamento giuridico
(art. 2697 c.c.; art. 115 c.p.c.), di risalente derivazione romanistica, che l'onere della prova spetta all'attore (incumbit ei qui dicit) sicché - tranne gli sporadici casi in cui eccezionalmente è ammessa la c.d. "inversione" -
il medesimo è tenuto a fornire al Giudice tutti gli elementi (legali, documentali, testimoniali, logici, fattuali, storici dell'esperienza, ecc.) su cui fonda la propria pretesa»;
3.2. La prospettazione della Procura erariale si pone in contrasto con tale principio, di cui si postula il superamento su presupposti non condivisibili ad avviso del Collegio. Parte attrice appare ancorare una sostanziale pag. 5 dimostrazione di un effettivo nocumento patrimoniale subito
(pag.13);
In primo luogo, la Procura erariale, pur inscrivendo, come da ultimo nel genus della responsabilità amministrativa, viene poi ad evocare il diverso paradigma della responsabilità contabile, ai soli fini di presupposti su cui si fonda tale regime di responsabilità. In secondo luogo, si richiama, per conseguire un analogo effetto di scardinamento degli ordinari principi in tema di onere della prova, il principio, di matrice giurisprudenziale, di (pag.14);
alla luce delle condivisibili osservazioni svolte dalla difesa della parte convenuta convenuta, appare assorbente la circostanza che non è stata fornita costituire oggetto della predetta custodia (pag,17);
a diverse conclusioni, sul piano astratto, avrebbe potuto pervenirsi, ove la Procura avesse più correttamente impostato il giudizio, richiedendo a monte, con lo specifico rito previsto dagli artt. 141 e seguenti del c.g.c., il deposito del relativo conto giudiziale ovvero, in caso di
(pag.17);
pag. 6 Le rigorose verifiche sottese alla predisposizione del conto giudiziale, allo stato degli atti appare assolutamente ipotetico. ;
Sulla regola di vicinanza della prova è stata richiamata la giurisprudenza di alla prova del fatto negativo via deduttiva da alcuni elementi assunti ad assioma, ma rispetto ai quali non viene fornito alcun concreto elemento probatorio e 25);
s formalizzata la posizione della stessa (AS) quale agente contabile della Procura dr.ssa AS ND che, attraverso le cartellonistica stradale nei punti indicati nelle relative fatture di acquisto
(pag. 19);
p relativo ad un numero ridotto, ma significativo, di procedure di acquisto, appare comunale dei beni acquistati ;
4. Quanto ora rilevato in ordine alla mancata prova di un danno erariale riconducibile ad una mala gestio pag. 7 segnali stradali sopra più volte ricordati, appare assorbente degli ulteriori profili di potenziale addebito in quanto non autonomamente valorizzati come foriere di diverse poste di danno.
Ci si riferisce, in particolare, ai profili attinenti alle modalità di affidamento delle forniture in argomento. Giova, al riguardo, ricordare che la Procura ha inteso azionare il solo:
danno erariale imputabile, allo stato degli atti, alla Sig.ra ND Appare, comunque, al riguardo, dirimente ricordare il principio secondo cui la mera illegittimità di un provvedimento, pur potendo rilevare quale indice di un danno erariale, di per sé non ne implica automaticamente la sussistenza (Sez. I Ap. n. 400/2018).
A ciò si aggiunge, in punto di fatto, che la relazione finale predisposta Procura erariale evidenzia che i prezzi a cui sono stati acquistati i segnali stradali risultano più bassi di quelli previsti dai preziari AS (pag. 9) e che la difesa di parte convenuta ha offerto chiari principi di prova in ordine alla circostanza che ogni intervento di posa in opera con fornitura di segnaletica verticale o orizzontale è stato sempre richiesto dall'organo politico di indirizzo (cfr. pag. 16 ss. della memoria difensiva e allegati ivi citati) (pag.27).
Pertanto, la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Lazio, con sentenza n. 67/2022 del 27 gennaio 2022, rigettava la domanda della Procura regionale della Corte dei conti del Lazio, assolveva la dr.ssa AS ND da ogni addebito di responsabilità con riconoscimento a favore della stessa delle spese legali liquidate .
pag. 8 Avverso la summenzionata sentenza ha interposto appello la Procura regionale per il Lazio rilevando che, pur essendo direttamente provato non è stato possibile acquisire alcuna prova diretta né indiziaria degli acquisti effettuati e che, la convenuta veniva chiamata a rispondere sia a titolo di responsabilità amministrativa che a titolo di responsabilità contabile essendo consegnataria
In virtù di tale qualificazione veniva invocato il principio di vicinanza della La Procura ha impugnato la sentenza del Giudice di prime cure articolando due motivi di appello:
1) errata applicazione dei principi sulla prova e delle regole di riparto.
P
verbali di sopralluogo ovvero verbali di collaudo, che potesse dimostrare acquistati.
D
magazzini comunali, è stata fornita la fatti.
Inoltre, il materiale fotografico depositato dalla dr.ssa AS ND non avrebbe alcun valore probatorio, non essendo sufficiente a dimostrare che i cartelli stradali fotografati fossero proprio quelli oggetto della domanda giudiziale e acquistati dalla medesima AS, che, quale consegnataria, era pag. 9 2) erronea applicazione del principio giurisprudenziale di Invero, la Procura erariale appellante principio non per sgravarsi dalla dimostrazione di un effettivo nocumento danno la spesa in concreto effettuata, ha disposto tutti gli accertamenti possibili e ritenuto che non vi fosse alcun modo per ricercare la prova consegnato e installato.
Gli accertamenti effettuati non hanno riscontrato le controprestazioni e, pertanto, il danno è stato quantificato nella somma concretamente spesa dal decurtata del valore dei cartelli stradali presenti in magazzino e ragionevolmente riconducibili alle forniture contestate.
Il fatto negativo - quello che non risulta documentato e provato - è la controprestazione della società fornitrice, non potendo ritenersi probante la sola fattura.
3. Memorie di costituzione della dr.ssa AS ND.
La dott.ssa AS, c , si costituiva in giudizio. iepilogata la vicenda e richiamato il decreto di archiviazione su richiesta del PM del Tribunale di Tivoli, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, in data 24/03/2022 (depositato il successivo ribadendo di non essere consegnataria dei beni e quindi agente contabile del Comune di Campagnano di Roma, oggetto del presente giudizio (segnaletica stradale di vario tipo).
pag. 10 Pertanto,
.
Infatti, la dott.ssa AS non aveva alcun obbligo di inventario né era tenuta a rendere il conto giudiziale in quanto mera consegnataria per debito di vigilanza e non di custodia.
In via subordinata, eccepiva il difetto di giurisdizione e la prescrizione per i fatti accaduti nel corso del periodo 2013 messa in mora della Procura è datato 24/10/2019 (nota prot. 11321) per cui Procura
-
19/06/2014 e 1641 del 28/08/2014).
Peraltro, la stessa Guardia di finanza aveva prescrizione del credito e in sede di udienza pubblica di primo grado, come riportato nella sentenza appellata, anche il Procuratore contabile ha chiesto lo scomputo di quanto riferibile al periodo dal 24 ottobre 2013 al 31 dicembre 2013.
Ne consegue, che è parzialmente prescritta la domanda della Procura attrice per gli acquisti avvenuti antecedentemente al 15/10/2014.
Infine, s Procura per i seguenti argomenti:
a) tutte le determinazioni di liquidazione emesse dalla dr.ssa AS in favore della Segnaletica Italiana nel periodo 2013-2018 sono al di sotto del valore pag. 11 cui al D. Lgs 163/2006 che quello di cui al D. Lgs 50/2016) consentiva
;
b) non risulta approvato il PEG annuale da parte del Comune di Campagnano di Roma, il che di fatto di acquisto ad inizio anno;
c) negli anni 2013-2018, in relazione agli interventi di viabilità e sicurezza
;
d) la AS si è trovata nella condizione di dover operare per molti mesi in assenza del piano esecutivo di gestione del comune di Campagnano di Roma facendo fronte via via alle esigenze ed alle contingenze emerse durante l'anno;
e) lo stesso Organo Disciplinare (vedi pag. 7 del provvedimento di irrogazione dell' 11.4.2019), chiamato a valutare il suo operato, preso atto dell'adozione, sia pur tardiva, da parte dell'Amministrazione Comunale dei suddetti PEG per il quinquennio 2013-2018, ha ritenuto destituita di fondamento la contestazione a carico della medesima per avere posto in essere gli interventi in contestazione in assenza di autorizzazione da parte dell'Amministrazione (all. 19), sicché sotto tale profilo appare destituita di fondamento qualsivoglia affermazione di segno contrario della Procura;
f)
delega istruttoria della Procura, si sono incentrati esclusivamente sulle giacenze di magazzino e quanto ivi rinvenuto senza verificare se i cartelli acquistati negli anni in contestazione si trovassero installati sul territorio;
g) il riscontro era di immediata percezione in quanto i cartelli stradali recano pag. 12 e correttamente posati in opera e indicanti le date di fabbricazione del 20132018 non possono che riferirsi agli acquisti oggetto di contestazione e riscontrabili nel testo delle fatture emesse dalla ditta fornitrice, dove vengono indicati la tipologia di cartello, come codificato dal Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione, il numero dei cartelli forniti e
;
h) la contestazione di aver disposto la spesa relativa alla segnaletica orizzontale e verticale in assenza di autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale è infondata; ogni intervento di posa in opera con fornitura di segnaletica (verticale o orizzontale) è stato sempre richiesto dall'organo politico di indirizzo (Sindaco e/o Assessore di riferimento), che, raccogliendo le istanze dei cittadini inerenti le problematiche emerse sul territorio in ordine alla viabilità, hanno formulato indirizzi a cui veniva puntualmente data esecuzione dal Comandante della Polizia Municipale, dirigente del Settore VIII, con apposite determinazioni
(all. da 58 a 86);
i) la segnaletica stradale ha anche subìto delle modificazioni nel corso del tempo per sopraggiunte problematiche legate alla realtà dei quartieri coinvolti e a causa di modifiche provvisorie della regolamentazione stradale; quando gli interventi hanno ad oggetto il rifacimento della segnaletica orizzontale o la sostituzione di quella verticale non è necessaria l'adozione di alcuna previa ordinanza sindacale;
j) ad avviso della Procura tutta la documentazione di spesa per alla posa in opera dei materiali nonché le relative fatture non sarebbero state redatte in modo analitico sicché non è stato possibile, anche per AS e pag. 13 Guardia di Finanza, risalire alla specifica tipologia di segnaletica acquistata; tuttavia, la Procura in punto di danno non ha fornito alcuna prova; la maggior parte della segnaletica risulta regolarmente installata nel territorio e la stessa è riscontrabile rispetto alle fatture di acquisto;
k) la Procura attrice non ha provato il fatto costitutivo del danno erariale e la AS ha ampiamente dimostrato in giudizio sia la legittimità del proprio dal Comune di Campagnano;
l) la Procura, pur agendo in sede di responsabilità amministrativa, ha qualificato la convenuta quale agente contabile/consegnataria, onde poter contabile/erariale ed invocare il principio di vicinanza della prova;
m) in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda avanzata dalla Procura, riproponeva le argomentazioni non vagliate dal Collegio di Primo grado in merito alla erronea quantificazione del danno erariale, alla
;
n) in via residuale chiedeva (tenuto conto della compensatio lucri cum damno) , rinnovando le richieste istruttorie di:
urbano installata nel periodo compreso tra il 2013 ed il 2018 confrontandola con quanto acquistato nel medesimo periodo dal Comune di Campagnano di Roma, ricavabile dalle fatture emesse dalla Segnaletica Italiana ed allegate alla memoria;
pag. 14 4.
si riportavano alle conclusioni già rassegnate in atti. La Procura evidenziava che in citazione è contestata la responsabilità beni, essendo sufficiente provare il carico contabile.
La AS, nella qualità di agente contabile, avrebbe dovuto dar conto del corretto utilizzo del denaro pubblico. A fronte di atti di liquidazione a firma della AS, manca invece il riscontro della controprestazione.
La qualifica di agente contabile deriverebbe dal fatto che la dr.ssa AS ND era consegnataria per debito di custodia e non di mera vigilanza.
in opera di segnaletica stradale avrebbe dovuto essere motivato.
Per cui la Procura La difesa evidenziava che la dott.ssa AS aveva acquistato i cartelli stradali secondo le necessità del Comune di Campagnano di Roma ed il giudizio, che avrebbe dovuto essere correttamente instaurato, era quello di conto, dove a fronte di un preteso Procura erariale.
Non sussiste a carico della dr.ssa AS ND alcun obbligo di inventario per i cartelli stradali:
fabbricazione, sono stati installati sul territorio del comune di Campagnano di Roma.
La Procura erariale si è limitata, negli accertamenti delegati, ad effettuare soltanto una verifica di magazzino senza fornire la prova del danno.
pag. 15 Poiché è stato fornito un principio di prova in merito alla sussistenza dei cartelli stradali acquistati, chiedeva la conferma della sentenza di primo grado.
Considerato in
DIRITTO
e va respinto.
1. La Procura ha impugnato la sentenza del Giudice di prime cure articolando due motivi di appello:
1) errata applicazione dei principi sulla prova e delle regole di riparto in quali verbali di sopralluogo ovvero verbali di collaudo, che potesse Inoltre, il materiale fotografico depositato dalla convenuta non avrebbe alcun valore probatorio, non essendo sufficiente a dimostrare che i cartelli stradali fotografati fossero proprio quelli acquistati dalla Dott.ssa AS e oggetto della domanda giudiz
.
La Procura el principio di non per esentarsi dal dimostrare effettivo nocumento patrimoniale subito dal comune di Campagnano di Roma nella vicenda in esame, ma per indicare come danno erariale la spesa in concreto effettuata dalla dr.ssa AS ND, considerato che - accertamenti pag. 16 delegati (Guardia di Finanza e AS) - non vi era alcun modo per ricercare la prova del danno.
Ad avviso della Procura erariale, l in quanto non è dato sapere cosa (segnali stradali) sia stato acquistato, consegnato e installato.
Gli accertamenti effettuati non hanno riscontrato le controprestazioni e pertanto il danno è stato quantificato nella somma concretamente spesa dal Comune di Campagnano di Roma altri beni di arredo stradale decurtata del valore dei cartelli stradali presenti in magazzino e ragionevolmente riconducibili alle forniture contestate.
Il fatto negativo - cioè quello che non risulta documentato e provato - è la controprestazione della società fornitrice, non essendo probante la sola fattura.
2. I motivi di appello non possono essere accolti.
Con atto di citazione del 24.05.2021 la Procura regionale per il Lazio ha citato in giudizio la dott.ssa AS ND per sentirla condannare al pagamento di 360.009,90 in favore del Comune di Campagnano di Roma a titolo di responsabilità amministrativa (pag. 22 atto cit.) sull che:
disatteso le norme contabili e di gestione amministrativa, ha speso una cospicua somma comunale senza che siano individuati i beni corrispondenti,
.
Ha precisato di aver tenuto conto, nella quantificazione del danno, dei beni
(cartelli e arredi) rinvenuti presso i depositi comunali e attribuibili in via del Nello stesso atto di citazione la Procura ha rimarcato (pag. 23) che:
pag. 17 vi sarebbe anche la possibilità di attivare il giudizio per resa di conto (art. 141 c.g.c.) in quanto esiste in atti la prova che la AS era consegnataria in ragione della carica e che la stessa non ha presentato alcun conto giudiziale;
nonché il susseguente giudizio di conto (artt. 137 e ss c.g.c.) che renderebbe onerata la AS di documentare puntualmente sia la consistenza dei beni acquistati che la loro consistenza/movimentazione di magazzino, compresi gli smarrimenti e gli ammanchi, pena il mancato discarico (che equivale, giuridicamente, ad una condanna) la cui documentazione allo stato non è presente.
Il giudizio a carico della dr.ssa AS ND è stato instaurato dalla Procura per far valere essenzialmente una responsabilità amministrativa e non una responsabilità contabile in senso stretto come confermato dai seguenti atti:
a) denuncia di danno erariale prot. 14523 del 5.7.2018 del sindaco del Comune di Campagnano di Roma in cui si chiede di:
responsabile Settore VIII della polizia locale di questo comune relativamente al reiterato affidamento diretto al medesimo fornitore di interventi di fornitura e posa in opera di materiale per segnaletica stradale, per importi complessivamente liquidati per il quinquennio 2013 2018 assommano come da prospetto allegato a) ad 399.054,89 somma cospicua per un ente come questo, soprattutto in considerazione del fatto one comunale non ha mai autorizzato detti interventi, peraltro nella maggior parte dei casi, non precedute da ordinanze sindacali e/o Dirigenziale;
pag. 18 b) contestazione di addebito per avvio procedimento disciplinare Prot.
Ris. n. 71903 del 14.12.2018 in cui nel preambolo si legge:
atti si riscontrava una presumibile conferma di quanto segnalato ovvero un reiterato affidamento di forniture di materiali ad un unico fornitore, senza alcuna comparazione qualiquantitativo tra più possibili fornitori, per forniture di prodotti non individuati né quantitativamente né qualitativamente, di imponente importo economico complessivamente
.
c) decreto istruttorio della Procura regionale per il Lazio del 6.3.2019:
prot. n. 19006 il 14/9/2018, con cui il sindaco del Comune di Campagnano di Roma ha paventato possibili danni reali conseguenti alle legittime modalità con cui il responsabile del settore VIII polizia locale dello stesso comune per periodo 2013 2018 ha reiteratamente affidato al medesimo fornitore la fornitura e la posa in opera di materiale per segnaletica stradale;
d) delega istruttoria del 10.6.2019 della Procura regionale del Lazio alla Guardia di Finanza in cui si legge: visti gli atti del procedimento n.2018/
00423/Crea concernente il Comune di Campagnano di Roma - illegittimo affidamento di forniture e posa in opera di materiale per la segnaletica stradale per il periodo 2013 e 2018 e) atto di costituzione in mora della Procura regionale per il Lazio del 24 ottobre 2018 in cui, nel preambolo, si legge:
RITENUTO che dai documenti in atti e dagli accertamenti sinora svolti pag. 19 è emerso che il responsabile il settore polizia locale del Comune di Campagnano di Roma Dr.ssa ND AS per il periodo 2013-2018 senza preventiva comunale, ha proceduto a reiterati affidamenti al medesimo fornitore di interventi di forniture e posa in opera di materiale per segnaletica stradale per importi significativi per i quali non risulta idoneamente documentata ricorrere a tale affidamenti né le prestazioni rese dalla ditta affidataria.
CONSIDERATO che al ivamente sostenuto nel periodo 2013 2018 per la fornitura e la posa opera del predetto materiale ammonta ad 399.054,89, configura un potenziale pregiudizio alle finanze al Comune di Campagnano di Roma ,,,,,.dispone la costituzione in mora ai sensi degli articoli 1219 e 2943 c.c. per la somma della dr.ssa ND AS che nella qualità di responsabile del Settore della polizia locale del Comune di Campagnano di Roma, ha proceduto agli affidamenti di cui al presente procedimento ;
f) invito a dedurre del 17.2.2021 in cui si legge: Con nota del Sindaco del Comune di Campagnano prot. n. 14523 del 5.7.2018 assunta al prot. n.
carico della Responsabile del Settore VIII fatti Dott.ssa ND AS, per il reiterato affidamento diretto, al medesimo fornitore, di interventi di fornitura e posa in opera di segnaletica stradale, per importi pari a E. 399.054,89 liquidati nel quinquennio 2013/2018 pag. 20 g) atto di citazione del 10.5.2021 in cui a pag.7 si legge:
in capo alla Sig.ra AS, la quale è stata destinataria di una messa in mora assunta al prot. n. 11321 del 24/10/2019 di questa Procura in quanto con la propria condotta, cosciente e volontaria, e quindi dolosa, eseguiva, in totale autonomia, le procedure di spesa, senza indire alcuna gara pubblica o confronto concorrenziale, aggirando le norme della contabilità pubblica, e violando i principi di trasparenza e pubblicità che le procedure ad evidenza pubblica devono rispettare. Difatti, ogni anno, dal 2013 al 2018, la AS ha provveduto a ordinare e pagare con continui, diversi e molteplici pagamenti,, la stessa Ditta Segnaletica Italiana S.r.l., senza che vi fosse, in base a quanto risulta dagli atti rinvenuti, alcuna effettiva e reale necessità di procedere ad acquisti di segnaletica stradale, dossi e beni di arredo urbano (in tal senso, depone, tra stradali utilizzabili, tra nuovi e dismessi, presenti nel magazzino), senza effettuare, di particolare consistenza economica, pari a circa 400.000 euro .
3. Inconferenza della responsabilità contabile contestata alla dr.ssa AS.
attrice, dopo aver contestato la responsabilità amministrativa, contesta alla suddetta dipendente comunale la responsabilità contabile, in quanto, avendo la disponibilità dei magazzini e delle relative chiavi, nonché assumendo le funzioni di consegnatario di fatto, indicava al suo personale sottoposto come gestire ed allocare i beni in argomento, e provvedeva ad acquistare e liquidare con specifiche determine a sua firma .
pag. 21 Invero, tale affermazione si basa solo su quanto dichiarato dal segretario generale di detto comune, la medesima Dott.ssa Guida, richiesta di chiarire se il Comune avesse il regolamento degli agenti contabili, ha ulteriormente precisato che per gli anni 2013-2018 non risulta un regolamento specifico, ma il fatto di essere consegnatario dei beni determinava, per disciplina generale della contabilità di contabilità del comune di Campagnano di Roman n. 25 del 28 giugno 1996 non si evince e non risulta espressamente:
a) né che i segnali stradali siano dei beni da inventariare, essendo già in possesso di un codice univoco oltre che soggetti a rapida obsolescenza per le continue modifiche al Codice e regolamento della Strada;
b) né che la dr.ssa AS ND fosse un agente contabile tenuta alla presentazione del conto giudiziale, conto giudiziale che non risulta mai sollecitato alla medesima dr.ssa AS dal 2013 al 2018 dai Sindaci pro tempore, compreso il Sindaco denunciante, dai segretari generali pro tempore, dal responsabile del servizio finanziario per la parifica e
.
3.1. Richiesta di conversione del giudizio di responsabilità in quello di conto.
Per cui, con un impianto accusatorio estremamente debole, in assenza di riscontri oggettivi e documentali, la stessa Procura parte attrice - non assolutamente convinta di poter sostenere basato sulla responsabilità contabile della dr.ssa AS ND - in sede di udienza del giudizio di primo grado 1, come riportato a pag. 2 della gravata sentenza n.67/2022 della Sezione territoriale per il Lazio, ha, in particolare, pag. 22 espressamente richiesto che vi sia una conversione del rito da giudizio di responsabilità in giudizio di resa di conto a carico della convenuta .
4. Onere della prova a carico della Procura anche per la responsabilità contabile La responsabilità amministrativa e la responsabilità contabile sono diversificate quanto agli , che, nel caso della responsabilità contabile, sono puntualizzati in specifici doveri di versamento Tuttavia, per uniforme giurisprudenza contabile, non può ritenersi che esistenza del danno erariale e della riconducibilità dello stesso al non
erariale, risultando allegata solo la mancanza di un riscontro contabile).
probatorio incombente su di esse e non può, conseguentemente, supplire Procura regionale, anche alla luce del superamento del c.d. potere sindacatorio in base al vigente codice della giustizia contabile.
di agenti contabili dell'amministrazione si comprendono:
a) gli agenti che con qualsiasi titolo sono incaricati, a norma delle disposizioni organiche di ciascuna amministrazione di riscuotere le varie entrate dello Stato e di versarne le somme nelle casse del tesoro;
b) i tesorieri che ricevono nelle loro casse le somme dovute allo Stato, o le altre delle quali questo diventa debitore, eseguiscono i pagamenti delle pag. 23 spese per conto dello Stato, e disimpegnano tutti quegli altri servizi speciali che sono loro affidati dal ministro delle finanze o dal direttore generale del tesoro;
c) tutti coloro che, individualmente ovvero collegialmente, come facenti parte di consigli di amministrazione per i servizi della guerra e della marina e simili, hanno maneggio qualsiasi di pubblico danaro, o sono consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato;
d) gli impiegati di qualsiasi amministrazione dello Stato cui sia dato speciale incarico di fare esazioni di entrate di qualunque natura e provenienza;
e) tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, prendono ingerenza negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti e riscuotono somme di del maneggio di denaro, beni e valori di pertinenza pubblica e si riscontra, pertanto, in ogni soggetto che svolga attività che comporti il maneggio suddetto, quali ad esempio la riscossione e il versamento di entrate pubbliche, la ricezione o la detenzione di denaro, beni e valori di spettanza pubblica o dei consegne di beni cui sia tenuto un ente pubblico (Corte dei Conti, Sez. Giur.
Reg. Puglia, sent. n. 626 del 7.10.2010).
normativa esoneri la Procura responsabilità,
contabile.
pag. 24 Ciò è pacificamente ammesso da un più rigoroso orientamento giurisprudenziale, al quale il Collegio ritiene di aderire, secondo cui l'azione risarcitoria promossa nei confronti dell'agente contabile è attratta nell'alveo della responsabilità amministrativa, con i conseguenti riflessi sul piano della 5 febbraio 2004, n. 43/A; id., Sez. I, 3 ottobre 2003, n. 341/A; id., Sez. giur.
Lazio, 13 ottobre 2003, n. 1998; id., Sez. giur. Lombardia, 23 aprile 1999, n.
483).
Detto orientamento, peraltro, è coerente con l'indirizzo espresso dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 371 del 20 novembre 1998, secondo cui la responsabilità contabile, quanto agli elementi costitutivi e indipendentemente dalla specificità delle obbligazioni incombenti su chi maneggia beni e valori di pubblica pertinenza, si modella sullo stesso paradigma che caratterizza la c.d. responsabilità amministrativa; paradigma rispettoso dei principi del giusto processo (Corte dei Conti, Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 3161 del 14.12.2009).
Secondo la richiamata giurisprudenza contabile , sussiste, dunque, identità di elementi costitutivi sia per la responsabilità amministrativa e sia per quella contabile, restando diverse solo, per quest'ultima, le obbligazioni fatte valere in causa.
La pretesa azionata, in questo caso, attiene all'inadempimento di obblighi di riscossione e versamento di valori pubblici, non all'inadempimento dell'obbligo del neminem laedere o dell'obbligo di non arrecare danno ingiusto all'amministrazione.
pag. 25 I due tipi di responsabilità sono quindi diversificati quanto agli che, nel caso della responsabilità , sono puntualizzati in Da ciò emerge anche, con chiarezza, per quanto attiene agli elementi oggettivi costitutivi della fattispecie di danno erariale, che resta, in ogni caso, indiscutibilmente,
l .
,
e per esso, della Procura che agisce in giudizio per veder ripianato il danno danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del (rectius:
In sintesi, quindi, la responsabilità contabile, in aderenza alla sentenza n.
351/1998 della Corte costituzionale ed alla più recente giurisprudenza di questa Corte, non si modella su un paradigma diverso rispetto alla responsabilità amministrativa e, di conseguenza, se:
a) per un verso, non può non tener conto della specificità delle obbligazioni che incombono su coloro che hanno maneggio di beni e valori di pubblica pertinenza;
b)
grave colpevolezza, che affranca l'addebito rivolto al contabile da superate connotazioni di responsabilità formale (C. Cost. sent. n.72 del 1983; Corte dei pag. 26 Conti, Sez. Riun. n. 251 del 1°
sent. n. 208 del 29.3.2010).
Quindi, nel caso in esame:
danno erariale e della attribuibilità dello stesso alla dr.ssa AS ND;
Procura, secondo cui la responsabilità contabile di tale tipo dei dipendenti pubblici può affermarsi sulla semplice constatazione del danno, configurandosi la colpa come in re ipsa Procuratore Regionale non avrebbe alcun onere di fornire una prova positiva di tale peculiare forma di responsabilità.
Ebbene, per quanto detto, il fatto che l ND rivestisse la funzione di agente contabile (circostanza peraltro non dimostrata) non esonera la Procura erariale dal provare gli elementi costitutivi della fattispecie di danno erariale asseritamente subito dal comune di Campagnano di Roma, a carico della dr.ssa AS ND.
Ed ancora, sempre sulla Procura ascrivibile esclusivamente alla condotta della dr.ssa AS ND e non di altri soggetti che pure avevano accesso al magazzino dove erano allocati i segnali stradali.
né della sua misura, né della addebitabilità dello stesso alla dr.ssa AS
ND.
pag. 27 5. Assenza della prova del ivo e della qualifica di agente contabile.
Nella prospettazione accusatoria relativa alla vicenda in esame invece viene contestata alla dr.ssa AS ND una responsabilità amministrativa per i reiterati affidamenti diretti, effettuati al medesimo fornitore, di fornitura e posa in opera di segnaletica stradale, non autorizzati dal Comune, e senza resoconto di magazzino e certificati di regolare esecuzione inerente la posa in opera dei cartelli.
Pertanto, deve condividersi quanto affermato dalla sentenza di primo grado qui impugnata, che ha ritenuto nella specie non dimostrata la sussistenza di un effettivo danno erariale cagionato dalla condotta della AS.
Infatti, l - desunto dalla carenza documentale inerente il carico/scarico della segnaletica dal magazzino comunale - non può essere meramente affermato fondante
Peraltro, si ribadisce che non risulta pacifica neppure la qualifica della AS come dei beni del Comune di Campagnano di Roma oggetto del presente giudizio (segnaletica stradale di vario tipo).
La nozione di di cui all'art. 178 del R.D. 23.5.1924, n.
827, "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato", si articola nelle seguenti categorie:
a) gli agenti che con qualsiasi titolo sono incaricati, a norma delle disposizioni organiche di ciascuna amministrazione, di riscuotere le varie entrate e di pag. 28 b) i tesorieri che ricevono nelle loro casse le somme dovute tutti quegli altri servizi speciali che sono loro affidati;
c) tutti coloro che, individualmente ovvero collegialmente, hanno maneggio incarico di fare esazioni di entrate di qualunque natura e provenienza;
e) tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, prendono ingerenza negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti e riscuotono somme di Lo stesso Regolamento di Contabilità di Stato, con riguardo ai consegnatari, prevede che:
e che
(art. 22);
sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, alla quale devono alla fine di ogni anno finanziario rendere
(art. 32);
debito dei beni mobili avuti in consegna non solo secondo la specie, qualità e categoria di ciascuno, ma anche secondo il valore risultante dagli inventari. In caso di deficienza o di mancata giustificazione, il consegnatario responsabile dell'oggetto in
(art. 33).
pag. 29 Nel Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato, emanato con D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254, articolo 6, comma 1, si stabilisce che i beni mobili dello Stato sono denominati consegnatari i quali, in relazione alle modalità di gestione e di rendicontazione ed alle conseguenziali responsabilità, assumono la veste, rispettivamente, di agenti amministrativi per debito di vigilanza e di agenti contabili per debit Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a) del regolamento, per si intendono:
collezioni di leggi e decreti, materiale di cancelleria ed informatico, registri, stampati, nonché autoveicoli, natanti, materiale scientifico e di laboratorio, n considerati immobili ai fini inventariali, attrezzi e beni diversi, con esclusione degli oggetti mobili destinati alla difesa dello Stato e A norma del citato Regolamento solo i consegnatari per debito di
(agenti contabili) sono obbligati alla resa del conto giudiziale (artt. 11 e 23),
mentre non vi sono tenuti (art. 12) i consegnatari per debito di
(agenti amministrativi).
Nell'ordinamento contabile degli enti locali, con riguardo alla figura del , l'art. 93 T.U.E.L. sancisce l'obbligo di resa del conto giudiziale per il:
denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro
.
pag. 30 In giurisprudenza si è ritenuto che siano assoggettabili al giudizio di conto i soli consegnatari per : l regolamento comunale del Comune di Campagnano di Roma del 28.6.1996)
non comporta quindi consegnatari per .
Infatti, UEL contiene un rinvio esplicito alla normativa relativa agli impiegati civili dello Stato e per coerenza sistematica, l ormai consolidata giurisprudenza contabile ritiene anche negli enti locali, vada limitato ai consegnatari di beni presi in consegna con .
Tale obbligo non sussiste per il consegnatario che è gravato solo del
(art. 32, Reg. Cont. Stato).
Regolamento di contabilità generale (R.D. n. 827 del 1924), nonché più recentemente, dal Regolamento di cui al D.P.R. 254 del 2002, relativo ai consegnatari e cassieri dello Stato, nel quale si menzionano tre specifiche figure:
I. il consegnatario per debito di custodia (definito );
II. il consegnatario per debito di vigilanza (definito );
III. l'utilizzatore finale: il .
Sebbene il Regolamento n. 254 del 2002 non formalizzi le definizioni di e di , limitandosi a definire solo la nozione di , nei termini innanzi riportati, esse possono essere desunte dalle disposizioni di cui all'art. 10, che individua i compiti dei consegnatari.
pag. 31 Il si identifica quindi nella gestione dei soli magazzini dell'Ente, destinati, cioè, al rifornimento dei singoli servizi, ma non anche ai beni , ancorché in attesa di utilizzazione, come tali detenuti presso i singoli uffici ed affidati a un agente responsabile, ammettendosi, peraltro, la costituzione di un magazzino di beni , cioè in scorta, soggetto a mero debito di vigilanza.
La fattispecie in esame rientra nella seconda ipotesi.
di Campagnano di Roma, ai 230, comma 8, TUEL, elenca i beni che non sono inventariabili, in ragione della natura di beni di facile consumo - caratterizzati dal fatto di
- o del modico valore (cfr. anche art.
17 d.p.r. 254/2002).
Invero, il regolamento di contabilità del 22.3.2018 del Comune di Campagnano di Roma individua espressamente tra i beni non inventariabili, componentistica elettrica, elettronica, meccanica, minuterie metalliche e attrezzi di uso corrente, materia prime e simili necessarie per le attività dei servizi, materiale installato in modo fisso nelle strutture edilizie.
Alla luce delle disposizioni richiamate, ne consegue che la segnaletica stradale rientrerebbe e comunque nei beni considerati di facile consumo , insieme alla cancelleria, agli attrezzi di pulizia e ai piccoli accessori per automezzi.
Ne consegue che va confermata la sentenza n. 67/2022, della Sezione territoriale per il Lazio, che ha respinto la domanda avanzata dalla Procura pag. 32 segnali stradali non inventariati non equivale alla dimostrazione che il Comune di Campagnano di Roma avrebbe subito un danno erariale pari al valore dei cartelli non rinvenuti nei magazzini.
Inoltre, la modalità di accertamento inferenziale del presunto ammanco portata avanti dalla Procura (che sostanzialmente afferma che, in assenza di inventario o di certificati di regolare esecuzione del servizio, non è in alcun modo possibile rintracciare i cartelli stradali consegnati al Comune se non per quei pochi rinvenuti presso il magazzino) è stata contestata dalla Dott.ssa AS che, invece, nei punti indicati nelle relative fatture di acquisto.
Tale principio di prova, relativo ad un numero ridotto ma significativo di si
accusatorio di Infatti, come evidenziato dall dr.ssa AS ND, gli accertamenti eseguiti su delega della Procura, si sono incentrati solo sulle giacenze di magazzino e quanto ivi rinvenuto, mentre i cartelli acquistati negli anni in contestazione si trovano installati sul territorio e di fabbricazione.
Ne consegue che manca la prova della sussistenza e della consistenza del danno.
A tale riguardo si rammenta che la responsabilità amministrativo-contabile ha natura sostanziale e non meramente formale in quanto presuppone non solo la illegittimità di atti e provvedimenti ma anche un effettivo nocumento
(Corte dei conti, III sez. centr. app. sent. n. 316 del 03/08/2018).
pag. 33 Infatti, la mera illegittimità di un provvedimento amministrativo di per sé non implica automaticamente la sussistenza di un danno erariale, non sussistendo alcun automatismo tra degli atti, in relazione ad un responsabilità erariale.
Pertanto valutazione di esclusiva pertinenza della magistratura contabile.
Il giudice contabile mantiene quindi inalterata la sua autonoma capacità valutativa anche in presenza di una declaratoria di illegittimità di un atto le (Corte dei conti, Sezione Piemonte, sentenza n. 179 del 07/07/2022).
6. Insussistenza del principio della vicinanza della prova.
Né ha alcun pregio, nella vicenda in esame, il principio di vicinanza della prova invocato da parte attrice, atteso che vicinanza della prova, in quanto deroga al principio nere della prova incombente su parte attrice articolo 2697 c.c., trova giustificazione solo in situazioni eccezionali, quando la parte si trova in una condizione di impossibilità o gravi difficoltà a fornire la prova.
7. Esito del giudizio.
Pertanto, per le suesposte motivazioni, respinto va confermata la gravata sentenza n. 67/2022 della Sezione territoriale per il Lazio con esclusione di ogni responsabilità erariale della dr.ssa AS ND nella vicenda in esame.
pag. 34 Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del Comune di Campagnano di Roma e liquidate, per questo grado di giudizio, in 5.500,00, oltre accessori di legge, in favore della dr.ssa AS ND.
P.Q.M.
LA CORTE DEI CONTI
definitivamente pronunciando, come in motivazione,
RIGETTA
appello della Procura regionale per il Lazio n. 59958/R e
CONFERMA
integralmente la sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Lazio n. 67/2022, pubblicata il 27 gennaio 2022.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del Comune di Campagnano e liquidate, per questo grado di giudizio, in 5.500,00, oltre accessori di legge, in favore della dr.ssa AS ND.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio del 6 giugno 2025 e 24 novembre 2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Tammaro Maiello f.to digitalmente f.to digitalmente Depositata il Il Dirigente F. to digitalmente