Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 09/03/2026, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00336/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00633/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 633 del 2025, proposto da
ZZ AR, rappresentata e difesa dagli avvocati Emanuele Di Maula e Gabriele Sabbadini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Brescia - Sez. Lavoro, Previdenza e Assistenza obbligatoria, n. 1177/2024, pubblicata il 6.11.2024, emessa nell'ambito del procedimento R.G.L. n. 85/2024 (in materia di c.d. Carta del docente);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 il dott. TO BI EL, letta la nota di passaggio in decisione depositata dalla difesa di parte ricorrente, e udito l’avv. Miele per l’Amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorso .
1.1. Con ricorso notificato in data 26 maggio 2025 e depositato in pari data, la ricorrente ha adito questo TAR, ai sensi degli articoli 114 ess. c.p.a., per ottenere la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Brescia n. 1177 del 6 novembre 2024, nella parte in cui:
- ha accertato il diritto di parte ricorrente all’assegnazione della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” di cui all’art. 1, comma 121, l. 107/2015 per l’anno scolastico 2022/2023;
- per l’effetto, ha condannato il Ministero dell’Istruzione a consentire, per il periodo di cui al punto 1, la generazione dei buoni spesa di cui all’art. 6 d.p.c.m. 28.11.2016 a favore di parte ricorrente di importo pari a Euro 500.
1.2. Ha esposto parte ricorrente che la predetta sentenza, notificata all’Amministrazione soccombente in data 8 novembre 2024, non è stata appellata ed è passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria prodotta in atti. Inoltre, è decorso infruttuosamente anche il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 D. L. 669/1996 convertito in legge 30/97 e s.m.i, entro cui le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme.
1.3. Il Ministero, tuttavia, è rimasto totalmente inerte, omettendo sia di rilasciare alla ricorrente la Carta del docente, sia di accreditare sulla medesima le somme liquidate dal giudice.
1.4. Alla stregua di quanto esposto, parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di condannare l’Amministrazione intimata a dare esecuzione alla predetta sentenza, adottando tutti gli atti a tal fine necessari. Ha chiesto inoltre la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114 comma 4 lett. e) c.p.a., la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento e la condanna dell’Amministrazione intimata alla rifusione delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
2. Svolgimento del processo .
2.1. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio con atto di mero stile.
2.2. All’udienza camerale del 4 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Decisione .
Il ricorso è fondato.
3.1. La sentenza del giudice del lavoro oggetto della domanda di ottemperanza è passata in giudicato, come da attestazione di Cancelleria prodotta in atti. Risulta pure decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14 d.l. n. 669 del 1996, entro cui le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro.
3.2. Risultano dunque soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.
3.3. Non è contestato in giudizio che, allo stato, il Ministero non abbia dato ottemperanza alla sentenza azionata.
3.4. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il ricorso va pertanto accolto, con la conseguente condanna del Ministero resistente a dare completa esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe entro il termine di novanta giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza.
3.5. In caso di persistente inadempimento alla scadenza del predetto termine, all’esecuzione provvederà un commissario ad acta, che sin d’ora si nomina nel Capo di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di individuare e delegare il concreto esercizio dei poteri commissariali ad uno o più dirigenti e/o funzionari incardinati all’interno della Direzione generale istituzionalmente competente a provvedere al pagamento degli emolumenti della Carta del Docente.
3.6. Ai predetti incombenti, e alla completa ottemperanza della sentenza per cui è causa, il Commissario ad acta provvederà, nei sensi sopra indicati, entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione della presente sentenza, anche ricorrendo, in caso di non capienza degli appositi capitoli di bilancio, all'istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dell'art. 14 comma 2, l. 31 dicembre 1996 n. 669 e relativi decreti attuativi.
3.7. Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta.
3.8. Con riferimento alla richiesta di fissazione di astreintes , ritiene il Collegio che il ritardo maturato nella corresponsione delle somme dovute giustifichi la condanna dell’Amministrazione resistente ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. Secondo l’orientamento della Sezione, la quantificazione di tale penalità non deve essere immediatamente punitiva, perché è preferibile bilanciare la funzione sanzionatoria con quella sollecitatoria. L’ottemperanza ha infatti maggiori probabilità di essere raggiunta spontaneamente se viene introdotto un incentivo a evitare una penalizzazione economica certa. A tale scopo, è necessario creare la certezza del diritto sul costo dell’inerzia, e assegnare un termine di adempimento con effetto liberatorio, applicando però retroattivamente la sanzione economica qualora il termine di adempimento venga superato.
Alla luce di tali considerazioni, nel caso in cui il Ministero resistente non provveda a dare ottemperanza alla sentenza azionata nel termine perentorio di novanta giorni sopra stabilito, il Ministero medesimo dovrà versare alla parte ricorrente, con decorrenza dalla data di comunicazione della presente sentenza, una somma commisurata, stante il disposto dell’art. 114, comma 4, lett. e), ultimo periodo, c.p.a., agli interessi legali sull’importo complessivamente dovuto.
Qualora maturassero i presupposti per l’applicazione delle penalità di mora come sopra definite, il commissario ad acta dovrà effettuare d’ufficio il calcolo delle stesse, e disporne il pagamento contestualmente al debito principale.
3.9. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
3.10. Non luogo a provvedere sul rimborso del contributo unificato, avendo parte ricorrente dichiarato di avere beneficiato dell’esenzione dal tributo per ragioni reddituali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Non luogo a provvedere sul rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
UR DR, Presidente
TO BI EL, Consigliere, Estensore
Laura Marchio', Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO BI EL | UR DR |
IL SEGRETARIO