Trib. Pescara, sentenza 03/01/2025, n. 1
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Sentenza 3 gennaio 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Tribunale Ordinario di Pescara dal Giudice dott.ssa Patrizia Medica, riguarda una causa di responsabilità aquiliana. L'attore ha richiesto il risarcimento dei danni subiti a seguito di un infortunio causato da un tombino non allineato, sostenendo la responsabilità esclusiva del Comune di Pescara. Il Comune, a sua volta, ha eccepito la legittimazione passiva, affermando che il tombino fosse di proprietà di ENEL, e ha contestato la responsabilità dell'attore, ritenendo che questi non avesse esercitato la dovuta diligenza.

Il Giudice ha accolto l'eccezione di legittimazione passiva, affermando che, sebbene il Comune risponda per la manutenzione delle strade, non vi fosse un nesso causale tra la condotta del Comune e il danno subito dall'attore. La decisione si basa sull'analisi delle prove, che hanno dimostrato che il dislivello del tombino era visibile e che l'attore non aveva prestato la necessaria attenzione. Pertanto, la domanda di risarcimento è stata rigettata, con condanna dell'attore al pagamento delle spese legali. La sentenza evidenzia l'importanza della diligenza nell'uso delle strade e la responsabilità oggettiva del custode, subordinata alla prova di un caso fortuito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Pescara, sentenza 03/01/2025, n. 1
    Giurisdizione : Trib. Pescara
    Numero : 1
    Data del deposito : 3 gennaio 2025

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