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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/09/2025, n. 3807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3807 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 3160 / 2025 del Ruolo Generale vertente
TRA Parte_1
in proprio e n.q. di l.r.p.t. della
[...] Controparte_1
_____________________________
(Avv. SEMINARA GIULIA)
[...]
___________________________
ricorrente
Il Cancelliere CONTRO
(Avv. ) Controparte_2
Resistente
All'udienza del 23.09.2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
CP_ Definitivamente pronunciando, nella contumacia dell dichiara cessata la materia del contendere.
CP_ Condanna l a corrispondere alla parte ricorrente le spese di lite che liquida con distrazione in favore del procuratore antistatario in € 852,00 oltre spese generali,
I.V.A. se dovuta e C.P.A. come per legge.
Tribunale di Palermo sez. Lavoro Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 3.03.2025, parte ricorrente, conveniva in giudizio l CP_2
chiedendo l'annullamento della ordinanza ingiunzione n. OI-003208605, notificata il
CP_ 30.01.2025, con cui l ha intimato il pagamento di € 426,00 a titolo di sanzione amministrativa per asserita violazione dell'art. 2, co. 1 del D.L. n. 463/1983, conv.
dalla legge n. 638/1983 e ss.mm.ii..).
CP_ L regolarmente citata, si costituiva in giudizio chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere stante l'avvenuto annullamento delle ordinanze opposte.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'odierna udienza come da dispositivo in epigrafe.
All'odierna udienza, entrambe le parti chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere stante l'annullamento in via amministrativa dell'ordinanza impugnata ( cfr. provv. annullamento in atti). Il procuratore di parte ricorrente
CP_ chiedeva tuttavia la condanna dell al pagamento delle spese di lite, mentre l resistente insisteva per la compensazione delle stesse. CP_2
Va, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere, essendo pacifico che quanto richiesto in ricorso è stato riconosciuto in via amministrativa nel corso del giudizio.
L con l'annullamento dell'atto impugnato ha sostanzialmente riconosciuto la CP_2
fondatezza delle ragioni dell'opponente, che per tutelare le proprie ragioni ha dovuto incoare il presente giudizio di opposizione.
Le spese di lite che si liquidano come in dispositivo, seguono la soccombenza stante che l'annullamento è avvenuto nelle more del giudizio dopo la notifica del ricorso (
cfr. provv. annullamento in atti del 23.07.2025)
◊
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro ◊
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 23/09/2025.
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 3160 / 2025 del Ruolo Generale vertente
TRA Parte_1
in proprio e n.q. di l.r.p.t. della
[...] Controparte_1
_____________________________
(Avv. SEMINARA GIULIA)
[...]
___________________________
ricorrente
Il Cancelliere CONTRO
(Avv. ) Controparte_2
Resistente
All'udienza del 23.09.2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
CP_ Definitivamente pronunciando, nella contumacia dell dichiara cessata la materia del contendere.
CP_ Condanna l a corrispondere alla parte ricorrente le spese di lite che liquida con distrazione in favore del procuratore antistatario in € 852,00 oltre spese generali,
I.V.A. se dovuta e C.P.A. come per legge.
Tribunale di Palermo sez. Lavoro Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 3.03.2025, parte ricorrente, conveniva in giudizio l CP_2
chiedendo l'annullamento della ordinanza ingiunzione n. OI-003208605, notificata il
CP_ 30.01.2025, con cui l ha intimato il pagamento di € 426,00 a titolo di sanzione amministrativa per asserita violazione dell'art. 2, co. 1 del D.L. n. 463/1983, conv.
dalla legge n. 638/1983 e ss.mm.ii..).
CP_ L regolarmente citata, si costituiva in giudizio chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere stante l'avvenuto annullamento delle ordinanze opposte.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'odierna udienza come da dispositivo in epigrafe.
All'odierna udienza, entrambe le parti chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere stante l'annullamento in via amministrativa dell'ordinanza impugnata ( cfr. provv. annullamento in atti). Il procuratore di parte ricorrente
CP_ chiedeva tuttavia la condanna dell al pagamento delle spese di lite, mentre l resistente insisteva per la compensazione delle stesse. CP_2
Va, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere, essendo pacifico che quanto richiesto in ricorso è stato riconosciuto in via amministrativa nel corso del giudizio.
L con l'annullamento dell'atto impugnato ha sostanzialmente riconosciuto la CP_2
fondatezza delle ragioni dell'opponente, che per tutelare le proprie ragioni ha dovuto incoare il presente giudizio di opposizione.
Le spese di lite che si liquidano come in dispositivo, seguono la soccombenza stante che l'annullamento è avvenuto nelle more del giudizio dopo la notifica del ricorso (
cfr. provv. annullamento in atti del 23.07.2025)
◊
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro ◊
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 23/09/2025.
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro