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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXI, sentenza 07/01/2026, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 148/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 21, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUGLIESE FELICITA, Presidente
CI TO, RE
NONNO GIACOMO MARIA, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2465/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - P.zza Municipio Palazzo San Giacomo 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Napoli Obiettivo Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1354681133 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20047/2025 depositato il
18/11/2025
Richieste delle parti:
Il ricorrente ha concluso come segue: in via principale, annullarsi l'avviso di accertamento esecutivo Imu impugnato;
in via subordinata, rideterminarsi l'imposta municipale propria dovuta, con vittoria di spese in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
La resistente Municipia spa ha concluso come segue: dichiararsi in parte estinto il giudizio per essere parzialmente cessata la materia del contendere;
rigettarsi nel resto, con vittoria di spese.
Il resistente Comune di Napoli ha concluso come segue: dichiararsi il difetto di legittimazione passiva a favore di N.O.V. srl con condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto ai sensi degli artt. 17 bis e 18 d.lgs. 546/92, notificato ai sensi dell'art. 20 del medesimo testo normativo in data 31.01.2025; il ricorrente Ricorrente_1 si è costituito in giudizio ai sensi dell'art. 22 in data 10.02.2025; la resistente Municipia spa quale concessionaria della riscossione per le entrate comunali del Comune di Napoli si è costituita in giudizio ai sensi dell'art.23; il resistente Comune di Napoli si è costituito in giudizio;
il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa XXI sezione;
il presidente di questa sezione, esclusa la ricorrenza dei presupposti d'inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione in camera di consiglio l'udienza del
17.11.2025, nominando il relatore indicato in epigrafe;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31; all'udienza fissata per la trattazione il collegio, udite le conclusioni delle parti di sèguito riportate, si è riservata la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente Ricorrente_1 ha eccepito la nullità dell'avviso di accertamento esecutivo n.135468/1133 del 14.10.2024 -notificato in data 18.12.2024 - relativo a Imu 2020 per unità immobiliari ubicate nel comune di Napoli dell'importo complessivo di €43.626,95 per carenza della legittimazione ad agire da parte della resistente N.O.V. srl non iscritta all'albo dei riscossori, la decadenza dell'azione per mancata notifica di atti prodromici, l'illegittimità della richiesta di pagamento in via solidale e di sanzioni tributarie.
Il resistente Comune di Napoli si limita a chiedere la propria estromissione da presente giudizio per difetto di legittimazione passiva a favore di Società_1, concessionario della riscossione delle entrate comunali.
La resistente Municipia spa, concessionaria per la riscossione ed accertamento dei tributi per il comune di Napoli, quanto alla prima doglianza di parte ricorrente rappresenta che in data 13 marzo 2025 è intervenuta la Corte di Cassazione Sezione Tributaria con sentenza n.7495/2025 con cui, dando atto che è stata approvata la legge n.15 del 21 febbraio 2025 di conversione del decreto “milleproroghe 2025” con la quale si è previsto che “per l'anno 2025 il termine del 31 marzo di cui all'art. 12 co. 1 lett. a del regolamento di cui al decreto del Mef 13 aprile 2022 n.101 è prorogato al 30 settembre 2025 …. e che le società di scopo …o di progetto costituite per svolgere attività di accertamento e di riscossione o attività di supporto non sono iscritte all'albo di cui all'art. 53 citato, laddove la società aggiudicataria del bando di gara per l'affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali socia della stessa società di scopo risulti già iscritta all'albo, conformemente alla normativa europea direttamente applicabile”, ha affermato che
"gli atti di accertamento e di riscossione emessi dalle società di scopo sono da considerare legittimi in quanto emessi in luogo dell'aggiudicatario, comunque tenuto a garantire in solido l'adempimento di tutte le prestazioni erogate direttamente dalle predette società”.
La resistente Resistente_1 srl, da ultimo, evidenzia la tempestività della notifica dell'atto in questa sede impugnato e di aver provveduto in autotutela all'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo impugnato ed all'emissione di avviso di accertamento corretto indicando l'Imu dovuta ed i relativi interessi – ma non le sanzioni, intrasmissibili agli eredi- per la sola percentuale ereditaria del'33,33% del ricorrente, per l'importo complessivo rideterminato in €14.540,31.
Deve dunque dichiararsi in parte estinto il giudizio per essere parzialmente cessata la materia del contendere limitatamente a quanto indicato in motivazione;
deve rigettarsi nel resto e dichiararsi compensate le spese di lite.
P.Q.M.
la corte di giustizia tributaria di I grado di Napoli, sezione 21, nella composizione sopra indicata, dispone:
dichiara parzialmente estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere nei limiti di cui in motivazione;
rigetta nel resto e compensa le spese di lite.
Così deliberato in Napoli nella camera di consiglio del 17.11.2025.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 21, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUGLIESE FELICITA, Presidente
CI TO, RE
NONNO GIACOMO MARIA, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2465/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - P.zza Municipio Palazzo San Giacomo 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Napoli Obiettivo Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1354681133 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20047/2025 depositato il
18/11/2025
Richieste delle parti:
Il ricorrente ha concluso come segue: in via principale, annullarsi l'avviso di accertamento esecutivo Imu impugnato;
in via subordinata, rideterminarsi l'imposta municipale propria dovuta, con vittoria di spese in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
La resistente Municipia spa ha concluso come segue: dichiararsi in parte estinto il giudizio per essere parzialmente cessata la materia del contendere;
rigettarsi nel resto, con vittoria di spese.
Il resistente Comune di Napoli ha concluso come segue: dichiararsi il difetto di legittimazione passiva a favore di N.O.V. srl con condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto ai sensi degli artt. 17 bis e 18 d.lgs. 546/92, notificato ai sensi dell'art. 20 del medesimo testo normativo in data 31.01.2025; il ricorrente Ricorrente_1 si è costituito in giudizio ai sensi dell'art. 22 in data 10.02.2025; la resistente Municipia spa quale concessionaria della riscossione per le entrate comunali del Comune di Napoli si è costituita in giudizio ai sensi dell'art.23; il resistente Comune di Napoli si è costituito in giudizio;
il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa XXI sezione;
il presidente di questa sezione, esclusa la ricorrenza dei presupposti d'inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione in camera di consiglio l'udienza del
17.11.2025, nominando il relatore indicato in epigrafe;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31; all'udienza fissata per la trattazione il collegio, udite le conclusioni delle parti di sèguito riportate, si è riservata la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente Ricorrente_1 ha eccepito la nullità dell'avviso di accertamento esecutivo n.135468/1133 del 14.10.2024 -notificato in data 18.12.2024 - relativo a Imu 2020 per unità immobiliari ubicate nel comune di Napoli dell'importo complessivo di €43.626,95 per carenza della legittimazione ad agire da parte della resistente N.O.V. srl non iscritta all'albo dei riscossori, la decadenza dell'azione per mancata notifica di atti prodromici, l'illegittimità della richiesta di pagamento in via solidale e di sanzioni tributarie.
Il resistente Comune di Napoli si limita a chiedere la propria estromissione da presente giudizio per difetto di legittimazione passiva a favore di Società_1, concessionario della riscossione delle entrate comunali.
La resistente Municipia spa, concessionaria per la riscossione ed accertamento dei tributi per il comune di Napoli, quanto alla prima doglianza di parte ricorrente rappresenta che in data 13 marzo 2025 è intervenuta la Corte di Cassazione Sezione Tributaria con sentenza n.7495/2025 con cui, dando atto che è stata approvata la legge n.15 del 21 febbraio 2025 di conversione del decreto “milleproroghe 2025” con la quale si è previsto che “per l'anno 2025 il termine del 31 marzo di cui all'art. 12 co. 1 lett. a del regolamento di cui al decreto del Mef 13 aprile 2022 n.101 è prorogato al 30 settembre 2025 …. e che le società di scopo …o di progetto costituite per svolgere attività di accertamento e di riscossione o attività di supporto non sono iscritte all'albo di cui all'art. 53 citato, laddove la società aggiudicataria del bando di gara per l'affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali socia della stessa società di scopo risulti già iscritta all'albo, conformemente alla normativa europea direttamente applicabile”, ha affermato che
"gli atti di accertamento e di riscossione emessi dalle società di scopo sono da considerare legittimi in quanto emessi in luogo dell'aggiudicatario, comunque tenuto a garantire in solido l'adempimento di tutte le prestazioni erogate direttamente dalle predette società”.
La resistente Resistente_1 srl, da ultimo, evidenzia la tempestività della notifica dell'atto in questa sede impugnato e di aver provveduto in autotutela all'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo impugnato ed all'emissione di avviso di accertamento corretto indicando l'Imu dovuta ed i relativi interessi – ma non le sanzioni, intrasmissibili agli eredi- per la sola percentuale ereditaria del'33,33% del ricorrente, per l'importo complessivo rideterminato in €14.540,31.
Deve dunque dichiararsi in parte estinto il giudizio per essere parzialmente cessata la materia del contendere limitatamente a quanto indicato in motivazione;
deve rigettarsi nel resto e dichiararsi compensate le spese di lite.
P.Q.M.
la corte di giustizia tributaria di I grado di Napoli, sezione 21, nella composizione sopra indicata, dispone:
dichiara parzialmente estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere nei limiti di cui in motivazione;
rigetta nel resto e compensa le spese di lite.
Così deliberato in Napoli nella camera di consiglio del 17.11.2025.