Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXI, sentenza 07/01/2026, n. 148
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Carenza di legittimazione ad agire della società di riscossione

    La Corte ha ritenuto legittimi gli atti emessi dalle società di scopo, in base alla legge di conversione del decreto "milleproroghe 2025" che ha previsto la legittimità di tali società qualora la società aggiudicataria del bando di gara sia iscritta all'albo.

  • Rigettato
    Decadenza dell'azione per mancata notifica di atti prodromici

    Non specificato nel dispositivo, ma implicitamente rigettato in quanto la sentenza dichiara rigetto nel resto.

  • Rigettato
    Illegittimità della richiesta di pagamento in via solidale e di sanzioni tributarie

    Non specificato nel dispositivo, ma implicitamente rigettato in quanto la sentenza dichiara rigetto nel resto.

  • Accolto
    Cessazione parziale della materia del contendere

    Dichiarato parzialmente estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere limitatamente a quanto indicato in motivazione.

  • Altro
    Difetto di legittimazione passiva del Comune di Napoli

    La sentenza dichiara parzialmente estinto il giudizio e rigetta nel resto, implicando il rigetto della richiesta di estromissione del Comune o che la questione sia stata superata dalla parziale cessazione della materia del contendere.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXI, sentenza 07/01/2026, n. 148
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 148
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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