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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/01/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5275/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5275/2024 avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to Nicoletta GATTUSO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
ricorrente contro
(C.F. C.F. , nata a [...] il [...] e ivi CP_1 C.F._2 residente, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Stefania SPINIELLO che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 20/12/2024
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da conclusioni congiunte depositate da parte ricorrente e da parte resistente in data 6 novembre
2024
Per il Pubblico Ministero:
“Il PM nulla oppone”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 4 I SInori e contraevano matrimonio con rito civile nel Parte_1 CP_1 comune di Rivoli (TO) il 15 marzo 1998.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Rivoli (atto n. 10, Parte II, Serie A, Ufficio 1 del registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 1998).
Dal matrimonio è nata una IA, , il 31 marzo 2004. Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza di separazione redatta in data 23 dicembre 2011 e depositata in data 13 marzo 2012.
Con ricorso del 22 marzo 2024 il SI. chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, successivamente modificata. Segnatamente chiedeva di “dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato presso il comune di Rivoli il 15/03/1998 tra il SI.
e la SI.ra , ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Parte_1 CP_1
Rivoli (TO), a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emandanda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
per l'effetto confermare le condizioni di separazione cristallizzata nella già citata sentenza, con eccezione degli incontri tra il SI. con la IA divenuta nelle more Pt_1 maggiorenne”. Si costituiva in giudizio la SI.ra domandando di: “Pronunciare lo scioglimento del CP_1 matrimonio civile contratto tra la SI. e in Rivoli (TO) in data CP_1 Parte_1
15.03.1998; confermare l'assegnazione della casa coniugale e delle relative pertinenze in comproprietà tra i coniugi in favore della SI.ra , in uno con gli arredi ivi presenti, CP_1 dando atto che la IA , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente continuerà ad Per_1 abitare all'interno della casa coniugale medesima unitamente alla madre;
disporre che i coniugi provvedano, in ragione del 50 % ciascuno, alle eventuali future spese straordinarie deliberande con riferimento all'immobile in comproprietà, fermo restando l'onere della SI.ra di CP_1 provvedere alle spese ordinarie;
disporre che il SI. corrisponda alla SI.ra Parte_1 [...]
, a titolo di contributo per il mantenimento della IA , maggiorenne ma non CP_1 Per_1 economicamente autosufficiente, l'assegno periodico mensile di € 250,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, oltre ISTAT annuale;
disporre che l'assegno unico di cui al D.Lgs 29.12.2021 n. 230, siccome avvenuto sinora, venga percepito dalla SI.ra in ragione del 100 %; disporre CP_1 che le spese mediche non coperte da S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative concordate o necessitate
e documentate siano a carico dei genitori, nella misura del 50% ciascuno, secondo il Protocollo
d'Intesa del Tribunale di Torino SIlato in data 15.03.2016; dare atto che i SIg.ri e CP_1
sono economicamente autosufficienti e, conseguentemente, esonerare gli stessi dalla Parte_1 somministrazione reciproca dell'assegno divorzile”. Il Giudice Relatore, letta la comparsa di parte resistente e l'istanza di sostituzione dell'udienza di comparizione mediante il deposito di note scritte avanzata dalle parti, revocava la comparizione personale delle parti e assegnava termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. fino all'11 novembre 2024 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza contenenti rinuncia a comparire e le conclusioni congiunte delle parti, nonché l'eventuale rinuncia all'assegnazione dei termini ex art. 473 bis n.28 per memorie conclusive, avendo le parti precisato congiuntamente.
pagina 2 di 4 Le parti depositavano note scritte sostitutive dell'udienza entro il termine perentorio loro assegnato, con contestuale rinuncia all'assegnazione dei termini ex art. 473 bis n.28 c.p.c., chiedendo il recepimento dell'accordo.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Con riferimento alle ulteriori questioni, il Collegio ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere accolto non ostandovi ragioni di diritto e di fatto, alla luce degli atti processuali e della documentazione in atti, provvede come in dispositivo.
Le parti, infatti, hanno raggiunto un accordo relativo all'assegnazione della casa familiare e alle questioni economiche e di contributo al mantenimento della IA maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente.
Le spese processuali sono compensate tra le parti, avendo le stesse precisato congiuntamente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, con l'accordo delle parti, visto l'art. 473-bis 22 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai SInori e Parte_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in CP_1 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rivoli di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
PRENDE ATTO dell'accordo tra le parti e, per l'effetto:
CONFERMA l'assegnazione della casa coniugale e delle relative pertinenze in comproprietà tra i coniugi in favore della SI.ra in uno con l'uso degli arredi ivi presenti, dando atto che CP_1 la IA maggiorenne ma non economicamente autosufficiente continuerà ad abitare all'interno Per_1 della casa coniugale medesima unitamente alla madre;
DISPONE che i coniugi provvedano, in ragione del 50 % ciascuno, alle eventuali future spese straordinarie deliberande con riferimento all'immobile in comproprietà, fermo restando l'onere della SI.ra di provvedere alle spese ordinarie;
CP_1
pagina 3 di 4 DISPONE che il SI. corrisponda alla SI.ra a titolo di Parte_1 CP_1 contributo per il mantenimento della IA maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente, l'assegno periodico mensile di € 250,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, oltre
ISTAT annuale;
DISPONE che l'assegno unico di cui al D.Lgs 29.12.2021 n. 230, siccome avvenuto sinora, venga percepito dalla SI.ra in ragione del 100 %; CP_1
DISPONE che le spese mediche non coperte da S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative concordate o necessitate e documentate siano a carico dei genitori, nella misura del 50% ciascuno, secondo il
Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino SIlato in data 15.03.2016;
DÀ ATTO che e sono economicamente autosufficienti e, CP_1 Parte_1 conseguentemente, esonerare gli stessi dalla somministrazione reciproca dell'assegno divorzile.
Spese processuali compensate.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
20/12/2024
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
Minuta redatta con la collaborazione della dott.ssa MOT Persona_2
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5275/2024 avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to Nicoletta GATTUSO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
ricorrente contro
(C.F. C.F. , nata a [...] il [...] e ivi CP_1 C.F._2 residente, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Stefania SPINIELLO che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 20/12/2024
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da conclusioni congiunte depositate da parte ricorrente e da parte resistente in data 6 novembre
2024
Per il Pubblico Ministero:
“Il PM nulla oppone”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 4 I SInori e contraevano matrimonio con rito civile nel Parte_1 CP_1 comune di Rivoli (TO) il 15 marzo 1998.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Rivoli (atto n. 10, Parte II, Serie A, Ufficio 1 del registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 1998).
Dal matrimonio è nata una IA, , il 31 marzo 2004. Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza di separazione redatta in data 23 dicembre 2011 e depositata in data 13 marzo 2012.
Con ricorso del 22 marzo 2024 il SI. chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, successivamente modificata. Segnatamente chiedeva di “dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato presso il comune di Rivoli il 15/03/1998 tra il SI.
e la SI.ra , ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Parte_1 CP_1
Rivoli (TO), a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emandanda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
per l'effetto confermare le condizioni di separazione cristallizzata nella già citata sentenza, con eccezione degli incontri tra il SI. con la IA divenuta nelle more Pt_1 maggiorenne”. Si costituiva in giudizio la SI.ra domandando di: “Pronunciare lo scioglimento del CP_1 matrimonio civile contratto tra la SI. e in Rivoli (TO) in data CP_1 Parte_1
15.03.1998; confermare l'assegnazione della casa coniugale e delle relative pertinenze in comproprietà tra i coniugi in favore della SI.ra , in uno con gli arredi ivi presenti, CP_1 dando atto che la IA , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente continuerà ad Per_1 abitare all'interno della casa coniugale medesima unitamente alla madre;
disporre che i coniugi provvedano, in ragione del 50 % ciascuno, alle eventuali future spese straordinarie deliberande con riferimento all'immobile in comproprietà, fermo restando l'onere della SI.ra di CP_1 provvedere alle spese ordinarie;
disporre che il SI. corrisponda alla SI.ra Parte_1 [...]
, a titolo di contributo per il mantenimento della IA , maggiorenne ma non CP_1 Per_1 economicamente autosufficiente, l'assegno periodico mensile di € 250,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, oltre ISTAT annuale;
disporre che l'assegno unico di cui al D.Lgs 29.12.2021 n. 230, siccome avvenuto sinora, venga percepito dalla SI.ra in ragione del 100 %; disporre CP_1 che le spese mediche non coperte da S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative concordate o necessitate
e documentate siano a carico dei genitori, nella misura del 50% ciascuno, secondo il Protocollo
d'Intesa del Tribunale di Torino SIlato in data 15.03.2016; dare atto che i SIg.ri e CP_1
sono economicamente autosufficienti e, conseguentemente, esonerare gli stessi dalla Parte_1 somministrazione reciproca dell'assegno divorzile”. Il Giudice Relatore, letta la comparsa di parte resistente e l'istanza di sostituzione dell'udienza di comparizione mediante il deposito di note scritte avanzata dalle parti, revocava la comparizione personale delle parti e assegnava termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. fino all'11 novembre 2024 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza contenenti rinuncia a comparire e le conclusioni congiunte delle parti, nonché l'eventuale rinuncia all'assegnazione dei termini ex art. 473 bis n.28 per memorie conclusive, avendo le parti precisato congiuntamente.
pagina 2 di 4 Le parti depositavano note scritte sostitutive dell'udienza entro il termine perentorio loro assegnato, con contestuale rinuncia all'assegnazione dei termini ex art. 473 bis n.28 c.p.c., chiedendo il recepimento dell'accordo.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Con riferimento alle ulteriori questioni, il Collegio ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere accolto non ostandovi ragioni di diritto e di fatto, alla luce degli atti processuali e della documentazione in atti, provvede come in dispositivo.
Le parti, infatti, hanno raggiunto un accordo relativo all'assegnazione della casa familiare e alle questioni economiche e di contributo al mantenimento della IA maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente.
Le spese processuali sono compensate tra le parti, avendo le stesse precisato congiuntamente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, con l'accordo delle parti, visto l'art. 473-bis 22 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai SInori e Parte_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in CP_1 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rivoli di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
PRENDE ATTO dell'accordo tra le parti e, per l'effetto:
CONFERMA l'assegnazione della casa coniugale e delle relative pertinenze in comproprietà tra i coniugi in favore della SI.ra in uno con l'uso degli arredi ivi presenti, dando atto che CP_1 la IA maggiorenne ma non economicamente autosufficiente continuerà ad abitare all'interno Per_1 della casa coniugale medesima unitamente alla madre;
DISPONE che i coniugi provvedano, in ragione del 50 % ciascuno, alle eventuali future spese straordinarie deliberande con riferimento all'immobile in comproprietà, fermo restando l'onere della SI.ra di provvedere alle spese ordinarie;
CP_1
pagina 3 di 4 DISPONE che il SI. corrisponda alla SI.ra a titolo di Parte_1 CP_1 contributo per il mantenimento della IA maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente, l'assegno periodico mensile di € 250,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, oltre
ISTAT annuale;
DISPONE che l'assegno unico di cui al D.Lgs 29.12.2021 n. 230, siccome avvenuto sinora, venga percepito dalla SI.ra in ragione del 100 %; CP_1
DISPONE che le spese mediche non coperte da S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative concordate o necessitate e documentate siano a carico dei genitori, nella misura del 50% ciascuno, secondo il
Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino SIlato in data 15.03.2016;
DÀ ATTO che e sono economicamente autosufficienti e, CP_1 Parte_1 conseguentemente, esonerare gli stessi dalla somministrazione reciproca dell'assegno divorzile.
Spese processuali compensate.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
20/12/2024
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
Minuta redatta con la collaborazione della dott.ssa MOT Persona_2
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