CA
Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 07/11/2025, n. 1469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1469 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel.
Dott.ssa Simona Lo Iacono Consigliere
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 572/2024 R.G.A.C.C., promossa da:
(c.f. 93 ), in Parte_1 P.IVA_1
persona dell'amministratore p.t. , rappresentato e difeso per procura in Parte_2
atti dall'Avv. Domenico Costanzo (del Foro di ) presso il cui indirizzo di Pt_1
p.e.c. è ai fini del giudizio domiciliato,
Appellante
contro
:
(nato a [...] [...], c.f. ), Parte_3 Pt_1 CodiceFiscale_1
(nata a [...] [...], c.f. ), Parte_4 Pt_1 CodiceFiscale_2
(nata a [...] [...], c.f. Parte_5 Pt_1 C.F._3
), rappresentati e difesi per procura in atti dall'Avv. Vincenzo Zerbo (del Foro
[...]
di ) presso il cui indirizzo di p.e.c. sono ai fini del giudizio domiciliati, Pt_1
Appellati
OGGETTO: opposizione all'esecuzione. In esito all'udienza di discussione finale della causa del 20.10.2025 – già fissata ex artt. 350bis, comma primo, e 281sexies c.p.c. - la Corte ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 612 c.p.c. del 5.10.2022 , e Pt_3 Parte_5 Parte_4
adivano il Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Catania onde ottenere l'attuazione coattiva degli obblighi di fare recati da verbale di conciliazione giudiziale del 21/4/2015 con cui era stato definito giudizio precedentemente instaurato dagli stessi (per ottenere l'annullamento di deliberazione Pt_3
assembleare del 12.7.2011) nei confronti del Parte_1 Parte_6
[...
verbale mercè il quale “il , tenuto conto delle infiltrazioni di acqua Parte_1
piovana lamentate dai Sigg.ri nei locali di loro proprietà e provenienti da aree Pt_3
condominiali, si impegna sin d'ora a mettere in atto tutti gli interventi deliberati dall'assemblea condominiale del 19/11/2014 entro e non oltre il 15 ottobre 2015 al fine di evitare ulteriori infiltrazioni ai danni della proprietà , secondo gli Pt_3
interventi già individuati nel computo metrico redatto dall'ingegnere Pt_7
”.
[...]
Avverso l'esecuzione forzata così incoata dagli il Condominio anzidetto Pt_3
interponeva opposizione ex art. 615, secondo comma, c.p.c., in via principale fondata sull'assunto che all'amministratore condominale p.t. ( - che Parte_8
detto verbale aveva sottoscritto - facesse nell'occorso difetto il potere di rappresentare l'ente collettivo.
Infatti – si deduceva – “Analizzando la delibera assembleare richiamata nel titolo esecutivo - al punto 9 dell'ordine del giorno:“Aggiornamento pratiche legali e transazioni (deliberazioni in merito)” - si legge:“L'assemblea delibera all'unanimità di procedere con la transazione, si dà mandato all'Avv. Romeo di procedere in tal senso”. Risulta evidente come, al fine di procedere a comporre la controversia, pendente giudizialmente sull'impugnazione della delibera condominiale sulla ripartizione delle spese del terrazzo, la maggioranza assembleare abbia deliberato di conferire un “mandato” all'avv. Romeo, presente all'assemblea quale delegato di un condomino e relatore sul punto;
all'assemblea erano presenti anche la Sig.ra ed almeno uno dei condomini , come risulta dal verbale, e pertanto Pt_8 Pt_3
non potevano non sapere del reale destinatario del mandato. Ma l'avv. Romeo,
l'unico destinatario del “mandato” conferito dal , non compare in alcun Parte_1
modo nel verbale di conciliazione giudiziale del 21/4/2015, dal testo del quale risulta che a rappresentare il Condominio fu invece l'amministratrice pro tempore,
, che in quella sede affermava “di aver ricevuto mandato dal Parte_8
Condominio” a stipulare la conciliazione e di avere la piena capacità e la legittimazione a detta stipula. Poiché è evidente che l'amministratore di condominio in sé, quale organo meramente esecutivo, non ha i poteri per concludere transazioni in nome dei condomini, e stante l'assenza di una espressa procura conferita alla deve tuttavia ritenersi che tale conciliazione sia stata conclusa da un Pt_8
falsus procurator”.
Dedotto in punta di diritto che “Nel caso in cui un contratto sia stato stipulato da un soggetto privo in concreto dei poteri di rappresentanza si ha la figura del falsus procurator, e la conseguenza sul contratto concluso è l'inefficacia dello stesso, come si ricava implicitamente dall'art. 1398 c.c.: il contratto è di per sé valido, ma non può produrre alcun effetto nei confronti del falso rappresentato perché chi si è finto rappresentante non aveva i poteri per far sorgere un'obbligazione nella sua sfera giuridica (cfr. Cass. 24133/2013; Cass. 14618/2010; Cass. 19499/2008; Cass.
14944/2001; Cass. 4258/1997)”, doveva poi escludersi - proseguiva detto opponente
- che “il Condominio abbia ratificato il contratto inefficace”. Infatti, “Benché nelle convocazioni assembleari dal 2015 in poi risulti che è stata messa all'ordine del giorno l'esecuzione delle opere di cui al verbale di conciliazione, e che l'assemblea condominiale, più volte, deliberava di darvi esecuzione (senza, però, che mai fosse affidato un appalto per tali lavori), tali deliberazioni non costituiscono alcuna ratifica, poiché non risulta dai verbali assembleari che il vizio di rappresentanza della sia stato portato all'attenzione dei condomini e che questi, Pt_8
consapevoli del vizio, si siano pronunciati sulla sanatoria: quello che invece hanno fatto i condomini, nell'ignoranza del vizio, è stato credere nella legittimità della conciliazione, fidandosi dei tre soggetti coinvolti nella trattativa, di cui due avvocati.
Risulta, anzi, per tabulas che all'assemblea del 16/11/2015 è stata data lettura di una comunicazione dell'avv. Dario Fina (difensore costituito del ) nella Parte_1
quale egli ammette, e ribadisce, che la transazione è stata conclusa direttamente dall'amministratrice pro tempore e che essa costituirebbe valido titolo Pt_8
esecutivo contro il ”. Parte_1
Sotto diverso ed ulteriore profilo denunciava, inoltre, l'opponente che Parte_1
“da una più attenta lettura del verbale assembleare del 19/11/2014 emerge che i punti 9) e 10) sono stati impropriamente accorpati. Il punto 9) - nel quale è stato conferito il mandato a trattare - concerne solo il riparto delle spese per i lavori delle terrazze;
e al punto 10) - concernente i problemi di infiltrazione nelle proprietà
- il Condominio non ha mai inteso instaurare alcuna transazione, incaricando Pt_3
invece una ditta per eseguire alcune opere. Ne deriva che nessuna transazione intendeva fare l'assemblea sui lavori nella proprietà , avendo previsto Pt_3
l'esecuzione dei lavori e deliberato di “revisionare l'imbocco dei pluviali … ed i lavori di impermeabilizzazione … affidando l'esecuzione di detti lavori alla Ditta
NI NO …”. Manca così, oltre al presupposto formale della procura, anche il presupposto sostanziale a stipulare una transazione sui lavori nelle proprietà , in quanto dalla volontà dei condomini in assemblea risulta che la Pt_3
trattativa per transigere era voluta limitatamente alla controversia già pendente sulla ripartizione del costo dei lavori nelle terrazze”.
E per quanto così riassunto il , concludeva Controparte_1 Parte_1
chiedendo all'adito G.E. di:“1) accertare e dichiarare che il titolo esecutivo azionato dagli (conciliazione giudiziale del 21/4/2015) è inefficace ed improduttivo di Pt_3
effetti nei confronti del opponente, in quanto concluso da un falsus Parte_1
procurator, ex art. 1398 c.c.; 2) accertare e dichiarare che, per tale ragione, gli non hanno alcun titolo e/o diritto a agire in executivis nei confronti del Pt_3
Condominio e che, pertanto, l'azione esecutiva non poteva essere incoata e, comunque, non può essere proseguita;
3) accertato e dato atto che gli hanno Pt_3
agito esecutivamente senza la normale prudenza, condannare gli stessi per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 2, c.p.c. e, in ogni caso, ex art. 96, comma 3, c.p.c. Con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali forfettarie e
C.P.A ex D.M. 147/2022”.
Costituitisi in contraddittorio, gli contestavano vibratamente l'opposizione del Pt_3
, che chiedevano che fosse rigettata: in particolare rimarcando che, Parte_1
successivamente alla sottoscrizione di detto verbale di conciliazione, “Per circa sette anni gli odierni resistenti hanno scelto di assumere un atteggiamento tollerante e conciliativo, consapevoli che le dinamiche che coinvolgono la gestione condominiale sono pregne di tempi morti e lungaggini organizzative. Tuttavia, proseguendo nella totale inerzia, si giungeva alle assemblee del 5 luglio 2021 e del 22 dicembre 2021 in cui, a seguito della notifica del decreto ingiuntivo recante le somme di cui alla penale indicata al punto 3) del titolo azionato, il Condominio, rinunciando espressamente all'opposizione, ancora una volta si professava pronto ad eseguire le opere per la cui realizzazione si era obbligato anni addietro davanti al giudice, questa volta garantendo inizio e ultimazione nell'arco di pochi mesi (doc. 9, verbale assemblea
22.12.21). In realtà, ciò non accadeva. Spirato ancora una volta il termine dichiarato, dopo oltre sette anni, innumerevoli assemblee, diffide scritte e verbali, non essendosi il adeguato al comando giuridico oggetto del titolo Parte_1
esecutivo gli odierni resistenti notificavano precetto e titolo in data 1 giugno 2022 per intimare l'esecuzione coattiva delle opere, senza, tuttavia, ottenere l'effetto sperato. Andato perento il primo precetto, in data 7 settembre 2022 ne veniva notificato un secondo in rinnovazione, ugualmente senza effetti che non fossero la successiva opposizione al G.E.”.
§§§
Con ordinanza del 13 maggio 2023 il G.E. rigettava la formulata istanza di sospensione dell'esecuzione: indi delegando l'Ufficiale Giudiziario all'attuazione coattiva delle opere da eseguirsi, il tutto con la direzione di c.t.u. che all'uopo veniva altresì nominato.
Avverso detta ordinanza il interponeva reclamo ex Parte_1
art. 624, secondo comma, c.p.c., che l'adito Collegio rigettava con ordinanza del
20/30.10.2023.
Indi, con ricorso ex art. 281decies c.p.c. tempestivamente inoltrato in Cancelleria il
22.6.2023, il introduceva pedissequo giudizio di Parte_1
merito, venendo a ribadire gli assunti che già aveva ritenuto di poter far valere innanzi al Giudice dell'Esecuzione.
Analogamente gli , costituendosi nuovamente in contraddittorio, tali assunti Pt_3
contestavano quali meramente pretestuosi e dilatori, chiedendo dunque che l'opposizione di controparte fosse definitivamente rigettata;
ed aggiungendo che
“L'ambiguo atteggiamento processuale tenuto dalla difesa avversaria, ancor di più aggravatosi con la proposizione di un primo ricorso in opposizione all'esecuzione, rigettato integralmente, un successivo reclamo, parimenti rigettato, oltre il presente giudizio, tutti promossi e proposti in evidente e comprovata malafede o colpa grave, rendono parte ricorrente meritevole di condanna per responsabilità aggravata e abuso dello strumento processuale. Inoltre, con rammarico, si segnala che l'atteggiamento recalcitrante del ricorrente è ancor più stigmatizzato dall'utilizzo di false affermazioni e discutibili congetture rivolte nei confronti di professionisti – valga per tutti la frase, a pag. 11, rigo 10, del ricorso:“Quello che l'avv. Fina e l'amministratrice hanno posto in essere è un comportamento fraudolento Pt_8
a danno del Condominio ed a favore degli , avendo concluso consapevolmente Pt_3
un accordo viziato, avendo mentito durante le assemblee condominiali per portarlo a esecuzione”. Anche per tal via sussistono i requisiti di cui all'art. 96, co. 1 cpc per l'ulteriore condanna al risarcimento a titolo di responsabilità aggravata che il
Decidente riterrà essere di giustizia”.
§§§ Essendo la causa definibile per tabulas il G.I. rinviava prontamente le parti ad udienza di precisazione delle conclusioni e discussione finale della causa.
All'esito, posta la causa in decisione, con sentenza n. 1482/2024 del 21.3.2024 l'adito giudice monocratico rigettava l'opposizione del Parte_1
dopo aver segnatamente considerato:
- che “Come correttamente osservato dal G.E. in fase sommaria, il chiaro ed univoco tenore della delibera attesta che l'assemblea dei condomini ha inteso procedere alla transazione della lite in corso avviata dai condomini Pt_3
(questione posta all'ordine del giorno dell'assemblea), se pure utilizzando la locuzione “dà mandato” all'avv. Romeo che non può essere intesa come l'espressione della volontà dei condomini di attribuire la rappresentanza legale all'avv. Romeo ai fini della stipula della transazione stessa, tenuto conto che il era già costituito con altro difensore nel detto Parte_1
giudizio e che, trattandosi di impugnazione di una delibera assembleare,
l'amministratore era titolare del potere di resistere ai sensi dell'art. 1131 c.c. senza la necessità di una delibera autorizzatoria dell'assemblea. A parere del decidente il tenore letterale della delibera esprime la volontà unanime dei condomini di concludere con una transazione la controversia con gli e Pt_3
quindi (non essendo stati previsti ulteriori passaggi deliberativi dell'assemblea) di autorizzare (implicitamente ma univocamente)
l'amministratore - quale organo esecutivo del – al compimento Parte_1
dello specifico atto di straordinaria amministrazione costituito dalla stipulazione della conciliazione della controversia pendente, mentre la circostanza che nella delibera si conferisca “mandato” all'avv. Romeo di “… procedere in tal senso …” va intesa come attribuzione allo stesso dell'incarico di svolgere la fase delle trattative o comunque quella preparatoria alla redazione della bozza di accordo, e non certo la fase della sottoscrizione della conciliazione che deve quindi reputarsi validamente effettuata dall'amministratore - in forza del potere conferito con la detta delibera - nonché dal difensore costituito”,
- che non dovesse omettersi di soggiungere che, comunque, “anche diversamente opinando in ordine all'esistenza di apposita autorizzazione preventiva alla sottoscrizione del verbale di conciliazione, in più delibere assembleari adottate successivamente alla detta conciliazione i condomini hanno dibattuto degli esiti della transazione, sottoscritta dall'amministratore, con cui era stata conciliata la lite avviata dagli nei confronti del Pt_3
. In particolare, in occasione dell'assemblea del 16 novembre Parte_1
2015 l'avv. Dario Fina (con apposita nota illustrativa sottoposta all'esame dell'assemblea ed allegata al verbale) poneva in evidenza “… che con atto di transazione del 21/4/2015 il Condominio, in persona dell'amm.re pro tempore, su mandato espresso dell'assemblea (allegato in atti) ha sottoscritto atto di transazione avanti al Giudice istruttore a chiusura della controversia intentata dal avverso delibera condominiale di ripartizione delle Controparte_2
spese per manutenzione delle terrazze di copertura dei cortili condominiali.
Con detta transazione il si è impegnato ad effettuare i lavori di Parte_1
manutenzione straordinaria ancora necessari ad assicurare la non infiltrazione di acqua piovana nella proprietà nonché il ripristino delle Pt_3
aree ammalorate … Si ricorda che la detta transazione costituisce titolo esecutivo per il sig. al fine di eseguire i detti lavori …” (cfr. delibera e Pt_3
nota allegata prodotte dagli opposti). E già con delibera adottata in occasione dell'assemblea del 20 ottobre 2015 (anch'essa prodotta in atti e mai oggetto di impugnazione) si attestava espressamente che “… l'avv. Romeo illustra i progressi conseguiti nella causa a seguito della transazione avvenuta il Pt_3
21 aprile 2015”. In termini generali non appare dubitabile che l'assemblea - nell'esercizio dei poteri di gestione del condominio – possa adottare una ratifica dell'operato dell'amministratore in occasione di attività configurabili come di straordinaria amministrazione (cfr. Cass. sez. II - 22/06/2022, n. 20146). Nella specie, le citate determinazioni condominiali (mai oggetto di impugnazione) - in particolare quella del 16 novembre 2015, adottata a seguito della puntuale relazione dell'avv. Fina che ha rappresentato gli obblighi assunti dal - integrano una ratifica incondizionata Parte_1
dell'operato dell'amministratore, in quanto adottate con la piena consapevolezza che era stata sottoscritta dall'amministratore una transazione che aveva previsto lo svolgimento di appositi lavori a cura e spese del
”. Parte_1
§§§
Avverso detta sentenza il , interponeva - Controparte_1 Parte_1
con citazione tempestivamente notificata il 19.4.2024 - appello articolato su due motivi.
Censurando, con il primo, che l'affermazione del primo giudice secondo cui “il tenore letterale della delibera esprime la volontà unanime dei condomini di concludere con una transazione la controversia con gli e quindi (non essendo Pt_3
stati previsti ulteriori passaggi deliberativi dell'assemblea) di autorizzare
(implicitamente ma univocamente) l'amministratore - quale organo esecutivo del
– al compimento dello specifico atto di straordinaria amministrazione Parte_1
costituito dalla stipulazione della conciliazione della controversia pendente, ….” non fosse giuridicamente sostenibile giacchè “in materia condominiale l'iter di approvazione di una transazione richiede sempre, e necessariamente, che l'assemblea approvi la bozza di accordo transattivo cui le parti sono giunte: infatti, comportando la transazione una rinuncia ai diritti condominiali, la scelta di addivenire a questa pattuizione deve passare necessariamente per una delibera assembleare, e la bozza di transazione deve essere allegata all'avviso di convocazione affinché i condomini ne siano resi edotti e possano partecipare con consapevolezza;
e solo dopo l'approvazione vi può essere il conferimento della procura. Nel caso di specie è pacifico che l'assemblea non è mai stata chiamata a pronunciarsi sulla bozza di transazione: invero l'Avv. Romeo non ha mai svolto le trattative o riferito alcunché, i condomini non sono mai stati convocati per discutere e deliberare su alcuna proposta di transazione, e la all'insaputa dei Pt_8
condomini, ha sottoscritto una transazione definitiva millantando una procura mai ricevuta, né ha mai inviato copia della stessa o ha messo i condomini a conoscenza del contenuto e delle abnormi penali dalla stessa pattuite e sottoscritte”.
D'altro canto il primo giudice – si censurava ulteriormente – aveva omesso di rendere pronunzia su quanto esso aveva altresì denunciato allorchè aveva fatto Parte_1
rilevare che nessuna transazione che avesse ad oggetto quanto era pure stato, per converso, infine oggetto del sullodato verbale di conciliazione giudiziale l'organo assembleare avesse, in realtà, mai autorizzato, stante che (come premesso) “da una più attenta lettura del verbale assembleare del 19/11/2014 emerge che i punti 9) e
10) sono stati impropriamente accorpati. Il punto 9) - nel quale è stato conferito il mandato a trattare - concerne solo il riparto delle spese per i lavori delle terrazze;
e al punto 10) - concernente i problemi di infiltrazione nelle proprietà - il Pt_3
Condominio non ha mai inteso instaurare alcuna transazione, incaricando invece una ditta per eseguire alcune opere. Ne deriva che nessuna transazione intendeva fare l'assemblea sui lavori nella proprietà , avendo previsto l'esecuzione dei Pt_3
lavori e deliberato di “revisionare l'imbocco dei pluviali … ed i lavori di impermeabilizzazione … affidando l'esecuzione di detti lavori alla Ditta NI
NO …””.
Indi, con il suo secondo motivo di impugnazione, lamentava l'appellante Parte_1
che altrettanto erroneamente il primo giudice fosse giunto a concludere che – comunque, ed in ogni caso - l'operato della de quo fosse stato Pt_8
successivamente ratificato, per gli effetti di cui all'art. 1399 c.c., dall'organo assembleare: senza tenere in debito conto – si censurava – che “la ratifica dell'attività svolta dal “falsus procurator” non si realizza con la sola conoscenza che di essa abbia avuto il “dominus”, ma esige che tale soggetto ponga in essere una manifestazione di volontà - da portare a conoscenza dell'altro contraente - diretta a approvare il contratto concluso senza potere rappresentativo ed a farne propri gli effetti, con efficacia retroattiva (Cass. 31.1.2014 n. 2153; Cass.
8.5.1981 n. 3020). La ratifica è atto unilaterale del falso rappresentato che - consapevole della stipula di un negozio giuridico da parte di un soggetto privo dei poteri di rappresentanza, e pienamente consapevole del suo contenuto - decide di far propri retroattivamente gli effetti del contratto viziato: corollario logico è che, finché il falso rappresentato non viene a conoscenza del fatto che è stato stipulato un contratto in violazione dei principi della rappresentanza giuridica, e finché non viene a conoscenza del pieno contenuto dello stesso, non può compiere alcuna attività interpretabile come ratifica, in quanto manca l'intento di sanare il vizio (Cass.
9.11.2018 n. 28753). Nel caso in questione - premettendo che la presunta intervenuta ratifica costituisce eccezione alla domanda di accertamento dell'inefficacia della delibera e, come tale, rientra nell'onere della prova degli che hanno sollevato tale eccezione - mai i Pt_3
condomini sono stati resi edotti del vizio di inefficacia della transazione, e nemmeno del suo contenuto e, nella loro ignoranza del vizio, mai hanno potuto ratificare né espressamente, né implicitamente, tale vizio: ne consegue che, contrariamente all'assunto del giudice di primo grado, l'istituto della ratifica non ha mai operato.
Anzi, è documentalmente provato che all'assemblea del 16/11/2015 è stata data lettura di una comunicazione dell'Avv. Dario Fina (doc. H, quarta pagina) nella quale egli ammette e ribadisce che la transazione è stata conclusa direttamente dall'amministratrice e costituirebbe valido titolo esecutivo contro il Pt_8
Condominio: il che prova che i condomini, in buona fede, sono sempre stati illusi del
(presunto) legittimo operato dell'amministratrice e che, pertanto, quando hanno approvato la stipula dell'appalto, non lo hanno fatto per ratificare l'invalidità, ma per eseguire un negozio prospettato loro come valido, ed evitare i costi di una procedura esecutiva. Se i condomini hanno semplicemente deliberato la stipula dell'appalto, lo hanno fatto al solo fine di evitare atti esecutivi nei propri confronti;
fu proprio l'Avv. Fina ad instillare questo timore, anziché spiegare ai condomini che la transazione era invalida ed inefficace”. E per tutto quanto così riassunto il , Controparte_1 Parte_1
concludeva chiedendo, infine, alla Corte adita di “accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1482/2024 emessa dal Tribunale di Catania,
Sezione Sesta Civile, G.U. Dott. Roberto Cordio, all'esito del procedimento R.G.
7458/2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “accertare e dichiarare che il titolo esecutivo azionato dagli Pt_3
(conciliazione giudiziale del 21/4/2015) è inefficace ed improduttivo di effetti nei confronti del opponente, in quanto concluso da un falsus procurator, ex Parte_1
art. 1398 c.c.; accertare e dichiarare che, per tale ragione, gli non hanno Pt_3
alcun titolo e/o diritto a agire in executivis nei confronti del Condominio e che, pertanto, l'azione esecutiva non poteva essere incoata e, comunque, non può essere proseguita” e, conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale per i motivi esposti in atto;
2) per l'effetto, condannare gli a risarcire il di tutte le spese da quest'ultimo Pt_3 Parte_1
affrontate nel giudizio esecutivo incoato avanti al Tribunale Catania R.G.E.
3547/2022, in quanto l'intera attività esecutiva è stata posta in essere in esecuzione di un titolo invalido. Con vittoria di spese e compensi ex D.M. 147/2022, oltre spese generali e CPA, relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
§§§
Nel costituirsi in seconda istanza , e deducevano Pt_3 Parte_5 Parte_4
che non vi fosse motivo alcuno di discostarsi da quanto avevano, con sostanziale identità di tesi, riconosciuto e dichiarato dapprima il Giudice dell'Esecuzione, poi il
Collegio adito con reclamo ex art. 624, secondo comma, c.p.c., ed infine il primo giudice: di talchè l'appello tuttavia interposto dal pervicace Condominio avrebbe dovuto essere, senza dubbio meno, rigettato.
§§§
La causa era chiamata, ex art. 349bis c.p.c., direttamente innanzi al collegio che, all'esito della sua trattazione, rinviava prontamente le parti ad udienza di discussione finale ex artt. 350bis, comma primo, e 281sexies c.p.c. Udienza tolta la quale la Corte tratteneva la causa in decisione, dietro riserva di deposito della sentenza ai sensi del nuovo terzo comma dello stesso art. 281sexies.
§§§
Costituendo “ragione più liquida” (cfr. ex pluribus Cass. 363/2019, “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111
Cost., la causa può essere decisa anche sulla base di questione logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre: imponendosi,
a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e che sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”) vanno riprese le mosse dal vaglio del secondo motivo di impugnazione dell'appellante . Parte_1
Che deve dirsi infondato.
Ancorchè indubbiamente suggestiva, vuol provare infatti troppo la deduzione secondo cui (come premesso in narrativa) “la ratifica dell'attività svolta dal “falsus procurator” non si realizza con la sola conoscenza che di essa abbia avuto il
“dominus”, ma esige che tale soggetto ponga in essere una manifestazione di volontà
- da portare a conoscenza dell'altro contraente - diretta a approvare il contratto concluso senza potere rappresentativo ed a farne propri gli effetti, con efficacia retroattiva (Cass. 31.1.2014 n. 2153; Cass.
8.5.1981 n. 3020). La ratifica è atto unilaterale del falso rappresentato che - consapevole della stipula di un negozio giuridico da parte di un soggetto privo dei poteri di rappresentanza, e pienamente consapevole del suo contenuto - decide di far propri retroattivamente gli effetti del contratto viziato: corollario logico è che, finché il falso rappresentato non viene a conoscenza del fatto che è stato stipulato un contratto in violazione dei principi della rappresentanza giuridica, e finché non viene a conoscenza del pieno contenuto dello stesso, non può compiere alcuna attività interpretabile come ratifica, in quanto manca l'intento di sanare il vizio (Cass.
9.11.2018 n. 28753)”. In realtà – osserva la Corte – anche da detto arresto della giurisprudenza di legittimità
(secondo cui “La ratifica del negozio concluso da un rappresentante senza poteri non deve necessariamente risultare da un atto che manifesti espressamente la volontà del
"dominus", potendo questa pure desumersi implicitamente da altro atto che, formato per fini consequenziali alla stipula del contratto ratificato, esprima in modo inequivoco una volontà incompatibile con quella di rifiutare l'operato del rappresentante senza potere, volontà da valutarsi in base ad un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità se sorretto da idonea motivazione”) - singolarmente richiamato da parte appellante a preteso conforto del proprio assunto –
è dato di desumere come si abbia, per converso, ratifica idonea a rilevare agli effetti dell'art. 1399 c.c. non soltanto nella ricorrenza di una espressa “manifestazione di volontà .. diretta a approvare il contratto concluso senza potere rappresentativo” – così per come ritiene, di tutta evidenza, il appellante - ma anche allorchè Parte_1
una ratifica dell'operato del falsus procurator la si possa e la si debba inferire
“implicitamente da altro atto che, formato per fini consequenziali alla stipula del contratto ratificato, esprima in modo inequivoco una volontà incompatibile con quella di rifiutare l'operato del rappresentante senza potere …” (conf. Cass. 1275/86,
Cass. 298/87, Cass. 2406/89, Cass. 11123/91, Cass. 249/97, Cass. 3071/1998, Cass.
4794/99, Cass. 9289/2001, Cass. 14944/2001, Cass. 15295/2002, Cass. 6937/2004,
Cass. 17389/2004, Cass. 21844/2010, Cass. 12308/2011, Cass. 2572/2011, Cass.
2617/2021, Cass. n. 4938/2022, Cass. 12843/2024 et cetera).
Ratifica implicita – quella dunque sussumibile anch'essa al disposto dell'art. 1399
c.c. – dal primo giudice nella specie non men che esattamente ritenuta sia a tenore del verbale della seduta assembleare del 20 [rectius 21, n.d.r.] ottobre 2015 allorchè, provvedendosi sul sesto punto all'ordine del giorno (“Approvazione lavori ripristino autorimessa (computo metrico Ing. deliberazioni in merito con scelta Pt_3 Pt_7
preventivo)”), l'organo assembleare prendeva atto di quanto relazionato dall'Avv.
OR Romeo - che “… illustra i progressi conseguiti nella causa a seguito Pt_3
della transazione avvenuta il 21 aprile 2015” - senza sollevare alcuna obiezione;
sia pure a tenore del verbale della successiva seduta assembleare del 16 novembre 2015 allorchè, provvedendosi sul terzo punto all'ordine del giorno (“Aggiornamento pratiche legali (deliberazioni in merito)”), l'organo assembleare prendeva atto di quanto relazionato dall'Avv. Dario Fina – che (con la nota allegata al verbale) riferiva che “… con atto di transazione del 21/4/2015 il , in persona Parte_1
dell'amm.re pro tempore, su mandato espresso dell'assemblea (allegato in atti) ha sottoscritto atto di transazione avanti al Giudice istruttore a chiusura della controversia intentata dal avverso delibera condominiale di Controparte_2
ripartizione delle spese per manutenzione delle terrazze di copertura dei cortili condominiali”, che “Con detta transazione il si è impegnato ad Parte_1
effettuare i lavori di manutenzione straordinaria ancora necessari ad assicurare la non infiltrazione di acqua piovana nella proprietà nonché il ripristino delle Pt_3
aree ammalorate”, e che “la detta transazione costituisce titolo esecutivo per il sig.
al fine di eseguire i detti lavori” – senza che neppure in tale ulteriore sede Pt_3
negoziale fosse sollevata obiezione alcuna quanto alla validità ed all'efficacia della transazione più volte citata.
Transazione pertanto – deve conclusivamente ribadirsi – che l'assemblea condominiale comunque ratificava, anche quando fosse vero che la abbia Pt_8
sottoscritto il sullodato verbale di conciliazione in carenza di adeguato potere rappresentativo della collettività condominiale.
Conclusione – questa – che per la sua valenza assorbente conduce al rigetto del vagliato appello.
Le spese del grado vanno fatte seguire alla soccombenza, e si liquidano – sulla base dei parametri ex D.M. 147/2022 (al cui scaglione compreso tra gli importi di €
5.200,01 ed € 26.000,00 occorre - stante il valore della causa, cfr. Cass. II 4399/97 - fare riferimento), e valutati l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare refluito in contenzioso nonché le caratteristiche ed il pregio dell'attività professionale prestata – nell'importo complessivo (dato dalla sommatoria di € 1.134,00 x fase studio + €
921,00 x fase introduttiva + € 921,50 x fase di trattazione + € 955,50 x fase decisionale;
stante l'esiguità del carteggio processuale appare da disattendere l'invocato aumento ex art. 4, comma 1bis, D.M. 55/2014) di cui in dispositivo.
Deve, inoltre, darsi atto della sussistenza a carico del appellante Parte_1
dell'obbligo di versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
P Q M
La Corte – definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Catania n. 1482/2024 del 21.3.2024 proposto, con citazione del
19.4.2024, dal , nei confronti di Parte_9 Pt_3
, e – così provvede:
[...] Parte_5 Parte_4
- rigetta l'appello,
- condanna il , al pagamento delle Controparte_1 Parte_1
spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 3.932,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L.
247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge,
- dà atto della sussistenza a carico del Controparte_1 Parte_1
[...
, dell'obbligo di versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, del T.U.
115/2002.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 6.XI.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel.
Dott.ssa Simona Lo Iacono Consigliere
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 572/2024 R.G.A.C.C., promossa da:
(c.f. 93 ), in Parte_1 P.IVA_1
persona dell'amministratore p.t. , rappresentato e difeso per procura in Parte_2
atti dall'Avv. Domenico Costanzo (del Foro di ) presso il cui indirizzo di Pt_1
p.e.c. è ai fini del giudizio domiciliato,
Appellante
contro
:
(nato a [...] [...], c.f. ), Parte_3 Pt_1 CodiceFiscale_1
(nata a [...] [...], c.f. ), Parte_4 Pt_1 CodiceFiscale_2
(nata a [...] [...], c.f. Parte_5 Pt_1 C.F._3
), rappresentati e difesi per procura in atti dall'Avv. Vincenzo Zerbo (del Foro
[...]
di ) presso il cui indirizzo di p.e.c. sono ai fini del giudizio domiciliati, Pt_1
Appellati
OGGETTO: opposizione all'esecuzione. In esito all'udienza di discussione finale della causa del 20.10.2025 – già fissata ex artt. 350bis, comma primo, e 281sexies c.p.c. - la Corte ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 612 c.p.c. del 5.10.2022 , e Pt_3 Parte_5 Parte_4
adivano il Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Catania onde ottenere l'attuazione coattiva degli obblighi di fare recati da verbale di conciliazione giudiziale del 21/4/2015 con cui era stato definito giudizio precedentemente instaurato dagli stessi (per ottenere l'annullamento di deliberazione Pt_3
assembleare del 12.7.2011) nei confronti del Parte_1 Parte_6
[...
verbale mercè il quale “il , tenuto conto delle infiltrazioni di acqua Parte_1
piovana lamentate dai Sigg.ri nei locali di loro proprietà e provenienti da aree Pt_3
condominiali, si impegna sin d'ora a mettere in atto tutti gli interventi deliberati dall'assemblea condominiale del 19/11/2014 entro e non oltre il 15 ottobre 2015 al fine di evitare ulteriori infiltrazioni ai danni della proprietà , secondo gli Pt_3
interventi già individuati nel computo metrico redatto dall'ingegnere Pt_7
”.
[...]
Avverso l'esecuzione forzata così incoata dagli il Condominio anzidetto Pt_3
interponeva opposizione ex art. 615, secondo comma, c.p.c., in via principale fondata sull'assunto che all'amministratore condominale p.t. ( - che Parte_8
detto verbale aveva sottoscritto - facesse nell'occorso difetto il potere di rappresentare l'ente collettivo.
Infatti – si deduceva – “Analizzando la delibera assembleare richiamata nel titolo esecutivo - al punto 9 dell'ordine del giorno:“Aggiornamento pratiche legali e transazioni (deliberazioni in merito)” - si legge:“L'assemblea delibera all'unanimità di procedere con la transazione, si dà mandato all'Avv. Romeo di procedere in tal senso”. Risulta evidente come, al fine di procedere a comporre la controversia, pendente giudizialmente sull'impugnazione della delibera condominiale sulla ripartizione delle spese del terrazzo, la maggioranza assembleare abbia deliberato di conferire un “mandato” all'avv. Romeo, presente all'assemblea quale delegato di un condomino e relatore sul punto;
all'assemblea erano presenti anche la Sig.ra ed almeno uno dei condomini , come risulta dal verbale, e pertanto Pt_8 Pt_3
non potevano non sapere del reale destinatario del mandato. Ma l'avv. Romeo,
l'unico destinatario del “mandato” conferito dal , non compare in alcun Parte_1
modo nel verbale di conciliazione giudiziale del 21/4/2015, dal testo del quale risulta che a rappresentare il Condominio fu invece l'amministratrice pro tempore,
, che in quella sede affermava “di aver ricevuto mandato dal Parte_8
Condominio” a stipulare la conciliazione e di avere la piena capacità e la legittimazione a detta stipula. Poiché è evidente che l'amministratore di condominio in sé, quale organo meramente esecutivo, non ha i poteri per concludere transazioni in nome dei condomini, e stante l'assenza di una espressa procura conferita alla deve tuttavia ritenersi che tale conciliazione sia stata conclusa da un Pt_8
falsus procurator”.
Dedotto in punta di diritto che “Nel caso in cui un contratto sia stato stipulato da un soggetto privo in concreto dei poteri di rappresentanza si ha la figura del falsus procurator, e la conseguenza sul contratto concluso è l'inefficacia dello stesso, come si ricava implicitamente dall'art. 1398 c.c.: il contratto è di per sé valido, ma non può produrre alcun effetto nei confronti del falso rappresentato perché chi si è finto rappresentante non aveva i poteri per far sorgere un'obbligazione nella sua sfera giuridica (cfr. Cass. 24133/2013; Cass. 14618/2010; Cass. 19499/2008; Cass.
14944/2001; Cass. 4258/1997)”, doveva poi escludersi - proseguiva detto opponente
- che “il Condominio abbia ratificato il contratto inefficace”. Infatti, “Benché nelle convocazioni assembleari dal 2015 in poi risulti che è stata messa all'ordine del giorno l'esecuzione delle opere di cui al verbale di conciliazione, e che l'assemblea condominiale, più volte, deliberava di darvi esecuzione (senza, però, che mai fosse affidato un appalto per tali lavori), tali deliberazioni non costituiscono alcuna ratifica, poiché non risulta dai verbali assembleari che il vizio di rappresentanza della sia stato portato all'attenzione dei condomini e che questi, Pt_8
consapevoli del vizio, si siano pronunciati sulla sanatoria: quello che invece hanno fatto i condomini, nell'ignoranza del vizio, è stato credere nella legittimità della conciliazione, fidandosi dei tre soggetti coinvolti nella trattativa, di cui due avvocati.
Risulta, anzi, per tabulas che all'assemblea del 16/11/2015 è stata data lettura di una comunicazione dell'avv. Dario Fina (difensore costituito del ) nella Parte_1
quale egli ammette, e ribadisce, che la transazione è stata conclusa direttamente dall'amministratrice pro tempore e che essa costituirebbe valido titolo Pt_8
esecutivo contro il ”. Parte_1
Sotto diverso ed ulteriore profilo denunciava, inoltre, l'opponente che Parte_1
“da una più attenta lettura del verbale assembleare del 19/11/2014 emerge che i punti 9) e 10) sono stati impropriamente accorpati. Il punto 9) - nel quale è stato conferito il mandato a trattare - concerne solo il riparto delle spese per i lavori delle terrazze;
e al punto 10) - concernente i problemi di infiltrazione nelle proprietà
- il Condominio non ha mai inteso instaurare alcuna transazione, incaricando Pt_3
invece una ditta per eseguire alcune opere. Ne deriva che nessuna transazione intendeva fare l'assemblea sui lavori nella proprietà , avendo previsto Pt_3
l'esecuzione dei lavori e deliberato di “revisionare l'imbocco dei pluviali … ed i lavori di impermeabilizzazione … affidando l'esecuzione di detti lavori alla Ditta
NI NO …”. Manca così, oltre al presupposto formale della procura, anche il presupposto sostanziale a stipulare una transazione sui lavori nelle proprietà , in quanto dalla volontà dei condomini in assemblea risulta che la Pt_3
trattativa per transigere era voluta limitatamente alla controversia già pendente sulla ripartizione del costo dei lavori nelle terrazze”.
E per quanto così riassunto il , concludeva Controparte_1 Parte_1
chiedendo all'adito G.E. di:“1) accertare e dichiarare che il titolo esecutivo azionato dagli (conciliazione giudiziale del 21/4/2015) è inefficace ed improduttivo di Pt_3
effetti nei confronti del opponente, in quanto concluso da un falsus Parte_1
procurator, ex art. 1398 c.c.; 2) accertare e dichiarare che, per tale ragione, gli non hanno alcun titolo e/o diritto a agire in executivis nei confronti del Pt_3
Condominio e che, pertanto, l'azione esecutiva non poteva essere incoata e, comunque, non può essere proseguita;
3) accertato e dato atto che gli hanno Pt_3
agito esecutivamente senza la normale prudenza, condannare gli stessi per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 2, c.p.c. e, in ogni caso, ex art. 96, comma 3, c.p.c. Con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali forfettarie e
C.P.A ex D.M. 147/2022”.
Costituitisi in contraddittorio, gli contestavano vibratamente l'opposizione del Pt_3
, che chiedevano che fosse rigettata: in particolare rimarcando che, Parte_1
successivamente alla sottoscrizione di detto verbale di conciliazione, “Per circa sette anni gli odierni resistenti hanno scelto di assumere un atteggiamento tollerante e conciliativo, consapevoli che le dinamiche che coinvolgono la gestione condominiale sono pregne di tempi morti e lungaggini organizzative. Tuttavia, proseguendo nella totale inerzia, si giungeva alle assemblee del 5 luglio 2021 e del 22 dicembre 2021 in cui, a seguito della notifica del decreto ingiuntivo recante le somme di cui alla penale indicata al punto 3) del titolo azionato, il Condominio, rinunciando espressamente all'opposizione, ancora una volta si professava pronto ad eseguire le opere per la cui realizzazione si era obbligato anni addietro davanti al giudice, questa volta garantendo inizio e ultimazione nell'arco di pochi mesi (doc. 9, verbale assemblea
22.12.21). In realtà, ciò non accadeva. Spirato ancora una volta il termine dichiarato, dopo oltre sette anni, innumerevoli assemblee, diffide scritte e verbali, non essendosi il adeguato al comando giuridico oggetto del titolo Parte_1
esecutivo gli odierni resistenti notificavano precetto e titolo in data 1 giugno 2022 per intimare l'esecuzione coattiva delle opere, senza, tuttavia, ottenere l'effetto sperato. Andato perento il primo precetto, in data 7 settembre 2022 ne veniva notificato un secondo in rinnovazione, ugualmente senza effetti che non fossero la successiva opposizione al G.E.”.
§§§
Con ordinanza del 13 maggio 2023 il G.E. rigettava la formulata istanza di sospensione dell'esecuzione: indi delegando l'Ufficiale Giudiziario all'attuazione coattiva delle opere da eseguirsi, il tutto con la direzione di c.t.u. che all'uopo veniva altresì nominato.
Avverso detta ordinanza il interponeva reclamo ex Parte_1
art. 624, secondo comma, c.p.c., che l'adito Collegio rigettava con ordinanza del
20/30.10.2023.
Indi, con ricorso ex art. 281decies c.p.c. tempestivamente inoltrato in Cancelleria il
22.6.2023, il introduceva pedissequo giudizio di Parte_1
merito, venendo a ribadire gli assunti che già aveva ritenuto di poter far valere innanzi al Giudice dell'Esecuzione.
Analogamente gli , costituendosi nuovamente in contraddittorio, tali assunti Pt_3
contestavano quali meramente pretestuosi e dilatori, chiedendo dunque che l'opposizione di controparte fosse definitivamente rigettata;
ed aggiungendo che
“L'ambiguo atteggiamento processuale tenuto dalla difesa avversaria, ancor di più aggravatosi con la proposizione di un primo ricorso in opposizione all'esecuzione, rigettato integralmente, un successivo reclamo, parimenti rigettato, oltre il presente giudizio, tutti promossi e proposti in evidente e comprovata malafede o colpa grave, rendono parte ricorrente meritevole di condanna per responsabilità aggravata e abuso dello strumento processuale. Inoltre, con rammarico, si segnala che l'atteggiamento recalcitrante del ricorrente è ancor più stigmatizzato dall'utilizzo di false affermazioni e discutibili congetture rivolte nei confronti di professionisti – valga per tutti la frase, a pag. 11, rigo 10, del ricorso:“Quello che l'avv. Fina e l'amministratrice hanno posto in essere è un comportamento fraudolento Pt_8
a danno del Condominio ed a favore degli , avendo concluso consapevolmente Pt_3
un accordo viziato, avendo mentito durante le assemblee condominiali per portarlo a esecuzione”. Anche per tal via sussistono i requisiti di cui all'art. 96, co. 1 cpc per l'ulteriore condanna al risarcimento a titolo di responsabilità aggravata che il
Decidente riterrà essere di giustizia”.
§§§ Essendo la causa definibile per tabulas il G.I. rinviava prontamente le parti ad udienza di precisazione delle conclusioni e discussione finale della causa.
All'esito, posta la causa in decisione, con sentenza n. 1482/2024 del 21.3.2024 l'adito giudice monocratico rigettava l'opposizione del Parte_1
dopo aver segnatamente considerato:
- che “Come correttamente osservato dal G.E. in fase sommaria, il chiaro ed univoco tenore della delibera attesta che l'assemblea dei condomini ha inteso procedere alla transazione della lite in corso avviata dai condomini Pt_3
(questione posta all'ordine del giorno dell'assemblea), se pure utilizzando la locuzione “dà mandato” all'avv. Romeo che non può essere intesa come l'espressione della volontà dei condomini di attribuire la rappresentanza legale all'avv. Romeo ai fini della stipula della transazione stessa, tenuto conto che il era già costituito con altro difensore nel detto Parte_1
giudizio e che, trattandosi di impugnazione di una delibera assembleare,
l'amministratore era titolare del potere di resistere ai sensi dell'art. 1131 c.c. senza la necessità di una delibera autorizzatoria dell'assemblea. A parere del decidente il tenore letterale della delibera esprime la volontà unanime dei condomini di concludere con una transazione la controversia con gli e Pt_3
quindi (non essendo stati previsti ulteriori passaggi deliberativi dell'assemblea) di autorizzare (implicitamente ma univocamente)
l'amministratore - quale organo esecutivo del – al compimento Parte_1
dello specifico atto di straordinaria amministrazione costituito dalla stipulazione della conciliazione della controversia pendente, mentre la circostanza che nella delibera si conferisca “mandato” all'avv. Romeo di “… procedere in tal senso …” va intesa come attribuzione allo stesso dell'incarico di svolgere la fase delle trattative o comunque quella preparatoria alla redazione della bozza di accordo, e non certo la fase della sottoscrizione della conciliazione che deve quindi reputarsi validamente effettuata dall'amministratore - in forza del potere conferito con la detta delibera - nonché dal difensore costituito”,
- che non dovesse omettersi di soggiungere che, comunque, “anche diversamente opinando in ordine all'esistenza di apposita autorizzazione preventiva alla sottoscrizione del verbale di conciliazione, in più delibere assembleari adottate successivamente alla detta conciliazione i condomini hanno dibattuto degli esiti della transazione, sottoscritta dall'amministratore, con cui era stata conciliata la lite avviata dagli nei confronti del Pt_3
. In particolare, in occasione dell'assemblea del 16 novembre Parte_1
2015 l'avv. Dario Fina (con apposita nota illustrativa sottoposta all'esame dell'assemblea ed allegata al verbale) poneva in evidenza “… che con atto di transazione del 21/4/2015 il Condominio, in persona dell'amm.re pro tempore, su mandato espresso dell'assemblea (allegato in atti) ha sottoscritto atto di transazione avanti al Giudice istruttore a chiusura della controversia intentata dal avverso delibera condominiale di ripartizione delle Controparte_2
spese per manutenzione delle terrazze di copertura dei cortili condominiali.
Con detta transazione il si è impegnato ad effettuare i lavori di Parte_1
manutenzione straordinaria ancora necessari ad assicurare la non infiltrazione di acqua piovana nella proprietà nonché il ripristino delle Pt_3
aree ammalorate … Si ricorda che la detta transazione costituisce titolo esecutivo per il sig. al fine di eseguire i detti lavori …” (cfr. delibera e Pt_3
nota allegata prodotte dagli opposti). E già con delibera adottata in occasione dell'assemblea del 20 ottobre 2015 (anch'essa prodotta in atti e mai oggetto di impugnazione) si attestava espressamente che “… l'avv. Romeo illustra i progressi conseguiti nella causa a seguito della transazione avvenuta il Pt_3
21 aprile 2015”. In termini generali non appare dubitabile che l'assemblea - nell'esercizio dei poteri di gestione del condominio – possa adottare una ratifica dell'operato dell'amministratore in occasione di attività configurabili come di straordinaria amministrazione (cfr. Cass. sez. II - 22/06/2022, n. 20146). Nella specie, le citate determinazioni condominiali (mai oggetto di impugnazione) - in particolare quella del 16 novembre 2015, adottata a seguito della puntuale relazione dell'avv. Fina che ha rappresentato gli obblighi assunti dal - integrano una ratifica incondizionata Parte_1
dell'operato dell'amministratore, in quanto adottate con la piena consapevolezza che era stata sottoscritta dall'amministratore una transazione che aveva previsto lo svolgimento di appositi lavori a cura e spese del
”. Parte_1
§§§
Avverso detta sentenza il , interponeva - Controparte_1 Parte_1
con citazione tempestivamente notificata il 19.4.2024 - appello articolato su due motivi.
Censurando, con il primo, che l'affermazione del primo giudice secondo cui “il tenore letterale della delibera esprime la volontà unanime dei condomini di concludere con una transazione la controversia con gli e quindi (non essendo Pt_3
stati previsti ulteriori passaggi deliberativi dell'assemblea) di autorizzare
(implicitamente ma univocamente) l'amministratore - quale organo esecutivo del
– al compimento dello specifico atto di straordinaria amministrazione Parte_1
costituito dalla stipulazione della conciliazione della controversia pendente, ….” non fosse giuridicamente sostenibile giacchè “in materia condominiale l'iter di approvazione di una transazione richiede sempre, e necessariamente, che l'assemblea approvi la bozza di accordo transattivo cui le parti sono giunte: infatti, comportando la transazione una rinuncia ai diritti condominiali, la scelta di addivenire a questa pattuizione deve passare necessariamente per una delibera assembleare, e la bozza di transazione deve essere allegata all'avviso di convocazione affinché i condomini ne siano resi edotti e possano partecipare con consapevolezza;
e solo dopo l'approvazione vi può essere il conferimento della procura. Nel caso di specie è pacifico che l'assemblea non è mai stata chiamata a pronunciarsi sulla bozza di transazione: invero l'Avv. Romeo non ha mai svolto le trattative o riferito alcunché, i condomini non sono mai stati convocati per discutere e deliberare su alcuna proposta di transazione, e la all'insaputa dei Pt_8
condomini, ha sottoscritto una transazione definitiva millantando una procura mai ricevuta, né ha mai inviato copia della stessa o ha messo i condomini a conoscenza del contenuto e delle abnormi penali dalla stessa pattuite e sottoscritte”.
D'altro canto il primo giudice – si censurava ulteriormente – aveva omesso di rendere pronunzia su quanto esso aveva altresì denunciato allorchè aveva fatto Parte_1
rilevare che nessuna transazione che avesse ad oggetto quanto era pure stato, per converso, infine oggetto del sullodato verbale di conciliazione giudiziale l'organo assembleare avesse, in realtà, mai autorizzato, stante che (come premesso) “da una più attenta lettura del verbale assembleare del 19/11/2014 emerge che i punti 9) e
10) sono stati impropriamente accorpati. Il punto 9) - nel quale è stato conferito il mandato a trattare - concerne solo il riparto delle spese per i lavori delle terrazze;
e al punto 10) - concernente i problemi di infiltrazione nelle proprietà - il Pt_3
Condominio non ha mai inteso instaurare alcuna transazione, incaricando invece una ditta per eseguire alcune opere. Ne deriva che nessuna transazione intendeva fare l'assemblea sui lavori nella proprietà , avendo previsto l'esecuzione dei Pt_3
lavori e deliberato di “revisionare l'imbocco dei pluviali … ed i lavori di impermeabilizzazione … affidando l'esecuzione di detti lavori alla Ditta NI
NO …””.
Indi, con il suo secondo motivo di impugnazione, lamentava l'appellante Parte_1
che altrettanto erroneamente il primo giudice fosse giunto a concludere che – comunque, ed in ogni caso - l'operato della de quo fosse stato Pt_8
successivamente ratificato, per gli effetti di cui all'art. 1399 c.c., dall'organo assembleare: senza tenere in debito conto – si censurava – che “la ratifica dell'attività svolta dal “falsus procurator” non si realizza con la sola conoscenza che di essa abbia avuto il “dominus”, ma esige che tale soggetto ponga in essere una manifestazione di volontà - da portare a conoscenza dell'altro contraente - diretta a approvare il contratto concluso senza potere rappresentativo ed a farne propri gli effetti, con efficacia retroattiva (Cass. 31.1.2014 n. 2153; Cass.
8.5.1981 n. 3020). La ratifica è atto unilaterale del falso rappresentato che - consapevole della stipula di un negozio giuridico da parte di un soggetto privo dei poteri di rappresentanza, e pienamente consapevole del suo contenuto - decide di far propri retroattivamente gli effetti del contratto viziato: corollario logico è che, finché il falso rappresentato non viene a conoscenza del fatto che è stato stipulato un contratto in violazione dei principi della rappresentanza giuridica, e finché non viene a conoscenza del pieno contenuto dello stesso, non può compiere alcuna attività interpretabile come ratifica, in quanto manca l'intento di sanare il vizio (Cass.
9.11.2018 n. 28753). Nel caso in questione - premettendo che la presunta intervenuta ratifica costituisce eccezione alla domanda di accertamento dell'inefficacia della delibera e, come tale, rientra nell'onere della prova degli che hanno sollevato tale eccezione - mai i Pt_3
condomini sono stati resi edotti del vizio di inefficacia della transazione, e nemmeno del suo contenuto e, nella loro ignoranza del vizio, mai hanno potuto ratificare né espressamente, né implicitamente, tale vizio: ne consegue che, contrariamente all'assunto del giudice di primo grado, l'istituto della ratifica non ha mai operato.
Anzi, è documentalmente provato che all'assemblea del 16/11/2015 è stata data lettura di una comunicazione dell'Avv. Dario Fina (doc. H, quarta pagina) nella quale egli ammette e ribadisce che la transazione è stata conclusa direttamente dall'amministratrice e costituirebbe valido titolo esecutivo contro il Pt_8
Condominio: il che prova che i condomini, in buona fede, sono sempre stati illusi del
(presunto) legittimo operato dell'amministratrice e che, pertanto, quando hanno approvato la stipula dell'appalto, non lo hanno fatto per ratificare l'invalidità, ma per eseguire un negozio prospettato loro come valido, ed evitare i costi di una procedura esecutiva. Se i condomini hanno semplicemente deliberato la stipula dell'appalto, lo hanno fatto al solo fine di evitare atti esecutivi nei propri confronti;
fu proprio l'Avv. Fina ad instillare questo timore, anziché spiegare ai condomini che la transazione era invalida ed inefficace”. E per tutto quanto così riassunto il , Controparte_1 Parte_1
concludeva chiedendo, infine, alla Corte adita di “accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1482/2024 emessa dal Tribunale di Catania,
Sezione Sesta Civile, G.U. Dott. Roberto Cordio, all'esito del procedimento R.G.
7458/2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “accertare e dichiarare che il titolo esecutivo azionato dagli Pt_3
(conciliazione giudiziale del 21/4/2015) è inefficace ed improduttivo di effetti nei confronti del opponente, in quanto concluso da un falsus procurator, ex Parte_1
art. 1398 c.c.; accertare e dichiarare che, per tale ragione, gli non hanno Pt_3
alcun titolo e/o diritto a agire in executivis nei confronti del Condominio e che, pertanto, l'azione esecutiva non poteva essere incoata e, comunque, non può essere proseguita” e, conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale per i motivi esposti in atto;
2) per l'effetto, condannare gli a risarcire il di tutte le spese da quest'ultimo Pt_3 Parte_1
affrontate nel giudizio esecutivo incoato avanti al Tribunale Catania R.G.E.
3547/2022, in quanto l'intera attività esecutiva è stata posta in essere in esecuzione di un titolo invalido. Con vittoria di spese e compensi ex D.M. 147/2022, oltre spese generali e CPA, relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
§§§
Nel costituirsi in seconda istanza , e deducevano Pt_3 Parte_5 Parte_4
che non vi fosse motivo alcuno di discostarsi da quanto avevano, con sostanziale identità di tesi, riconosciuto e dichiarato dapprima il Giudice dell'Esecuzione, poi il
Collegio adito con reclamo ex art. 624, secondo comma, c.p.c., ed infine il primo giudice: di talchè l'appello tuttavia interposto dal pervicace Condominio avrebbe dovuto essere, senza dubbio meno, rigettato.
§§§
La causa era chiamata, ex art. 349bis c.p.c., direttamente innanzi al collegio che, all'esito della sua trattazione, rinviava prontamente le parti ad udienza di discussione finale ex artt. 350bis, comma primo, e 281sexies c.p.c. Udienza tolta la quale la Corte tratteneva la causa in decisione, dietro riserva di deposito della sentenza ai sensi del nuovo terzo comma dello stesso art. 281sexies.
§§§
Costituendo “ragione più liquida” (cfr. ex pluribus Cass. 363/2019, “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111
Cost., la causa può essere decisa anche sulla base di questione logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre: imponendosi,
a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e che sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”) vanno riprese le mosse dal vaglio del secondo motivo di impugnazione dell'appellante . Parte_1
Che deve dirsi infondato.
Ancorchè indubbiamente suggestiva, vuol provare infatti troppo la deduzione secondo cui (come premesso in narrativa) “la ratifica dell'attività svolta dal “falsus procurator” non si realizza con la sola conoscenza che di essa abbia avuto il
“dominus”, ma esige che tale soggetto ponga in essere una manifestazione di volontà
- da portare a conoscenza dell'altro contraente - diretta a approvare il contratto concluso senza potere rappresentativo ed a farne propri gli effetti, con efficacia retroattiva (Cass. 31.1.2014 n. 2153; Cass.
8.5.1981 n. 3020). La ratifica è atto unilaterale del falso rappresentato che - consapevole della stipula di un negozio giuridico da parte di un soggetto privo dei poteri di rappresentanza, e pienamente consapevole del suo contenuto - decide di far propri retroattivamente gli effetti del contratto viziato: corollario logico è che, finché il falso rappresentato non viene a conoscenza del fatto che è stato stipulato un contratto in violazione dei principi della rappresentanza giuridica, e finché non viene a conoscenza del pieno contenuto dello stesso, non può compiere alcuna attività interpretabile come ratifica, in quanto manca l'intento di sanare il vizio (Cass.
9.11.2018 n. 28753)”. In realtà – osserva la Corte – anche da detto arresto della giurisprudenza di legittimità
(secondo cui “La ratifica del negozio concluso da un rappresentante senza poteri non deve necessariamente risultare da un atto che manifesti espressamente la volontà del
"dominus", potendo questa pure desumersi implicitamente da altro atto che, formato per fini consequenziali alla stipula del contratto ratificato, esprima in modo inequivoco una volontà incompatibile con quella di rifiutare l'operato del rappresentante senza potere, volontà da valutarsi in base ad un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità se sorretto da idonea motivazione”) - singolarmente richiamato da parte appellante a preteso conforto del proprio assunto –
è dato di desumere come si abbia, per converso, ratifica idonea a rilevare agli effetti dell'art. 1399 c.c. non soltanto nella ricorrenza di una espressa “manifestazione di volontà .. diretta a approvare il contratto concluso senza potere rappresentativo” – così per come ritiene, di tutta evidenza, il appellante - ma anche allorchè Parte_1
una ratifica dell'operato del falsus procurator la si possa e la si debba inferire
“implicitamente da altro atto che, formato per fini consequenziali alla stipula del contratto ratificato, esprima in modo inequivoco una volontà incompatibile con quella di rifiutare l'operato del rappresentante senza potere …” (conf. Cass. 1275/86,
Cass. 298/87, Cass. 2406/89, Cass. 11123/91, Cass. 249/97, Cass. 3071/1998, Cass.
4794/99, Cass. 9289/2001, Cass. 14944/2001, Cass. 15295/2002, Cass. 6937/2004,
Cass. 17389/2004, Cass. 21844/2010, Cass. 12308/2011, Cass. 2572/2011, Cass.
2617/2021, Cass. n. 4938/2022, Cass. 12843/2024 et cetera).
Ratifica implicita – quella dunque sussumibile anch'essa al disposto dell'art. 1399
c.c. – dal primo giudice nella specie non men che esattamente ritenuta sia a tenore del verbale della seduta assembleare del 20 [rectius 21, n.d.r.] ottobre 2015 allorchè, provvedendosi sul sesto punto all'ordine del giorno (“Approvazione lavori ripristino autorimessa (computo metrico Ing. deliberazioni in merito con scelta Pt_3 Pt_7
preventivo)”), l'organo assembleare prendeva atto di quanto relazionato dall'Avv.
OR Romeo - che “… illustra i progressi conseguiti nella causa a seguito Pt_3
della transazione avvenuta il 21 aprile 2015” - senza sollevare alcuna obiezione;
sia pure a tenore del verbale della successiva seduta assembleare del 16 novembre 2015 allorchè, provvedendosi sul terzo punto all'ordine del giorno (“Aggiornamento pratiche legali (deliberazioni in merito)”), l'organo assembleare prendeva atto di quanto relazionato dall'Avv. Dario Fina – che (con la nota allegata al verbale) riferiva che “… con atto di transazione del 21/4/2015 il , in persona Parte_1
dell'amm.re pro tempore, su mandato espresso dell'assemblea (allegato in atti) ha sottoscritto atto di transazione avanti al Giudice istruttore a chiusura della controversia intentata dal avverso delibera condominiale di Controparte_2
ripartizione delle spese per manutenzione delle terrazze di copertura dei cortili condominiali”, che “Con detta transazione il si è impegnato ad Parte_1
effettuare i lavori di manutenzione straordinaria ancora necessari ad assicurare la non infiltrazione di acqua piovana nella proprietà nonché il ripristino delle Pt_3
aree ammalorate”, e che “la detta transazione costituisce titolo esecutivo per il sig.
al fine di eseguire i detti lavori” – senza che neppure in tale ulteriore sede Pt_3
negoziale fosse sollevata obiezione alcuna quanto alla validità ed all'efficacia della transazione più volte citata.
Transazione pertanto – deve conclusivamente ribadirsi – che l'assemblea condominiale comunque ratificava, anche quando fosse vero che la abbia Pt_8
sottoscritto il sullodato verbale di conciliazione in carenza di adeguato potere rappresentativo della collettività condominiale.
Conclusione – questa – che per la sua valenza assorbente conduce al rigetto del vagliato appello.
Le spese del grado vanno fatte seguire alla soccombenza, e si liquidano – sulla base dei parametri ex D.M. 147/2022 (al cui scaglione compreso tra gli importi di €
5.200,01 ed € 26.000,00 occorre - stante il valore della causa, cfr. Cass. II 4399/97 - fare riferimento), e valutati l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare refluito in contenzioso nonché le caratteristiche ed il pregio dell'attività professionale prestata – nell'importo complessivo (dato dalla sommatoria di € 1.134,00 x fase studio + €
921,00 x fase introduttiva + € 921,50 x fase di trattazione + € 955,50 x fase decisionale;
stante l'esiguità del carteggio processuale appare da disattendere l'invocato aumento ex art. 4, comma 1bis, D.M. 55/2014) di cui in dispositivo.
Deve, inoltre, darsi atto della sussistenza a carico del appellante Parte_1
dell'obbligo di versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
P Q M
La Corte – definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Catania n. 1482/2024 del 21.3.2024 proposto, con citazione del
19.4.2024, dal , nei confronti di Parte_9 Pt_3
, e – così provvede:
[...] Parte_5 Parte_4
- rigetta l'appello,
- condanna il , al pagamento delle Controparte_1 Parte_1
spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 3.932,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L.
247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge,
- dà atto della sussistenza a carico del Controparte_1 Parte_1
[...
, dell'obbligo di versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, del T.U.
115/2002.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 6.XI.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)