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Sentenza 4 gennaio 2026
Sentenza 4 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 04/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1/2026
Depositata il 04/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
29/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente
COSTA SE, RE
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7165/2021 depositato il 29/11/2021
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1103/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA e pubblicata il 31/03/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 262565 TARSU/TIA 2008 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 262565 TARSU/TIA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 262565 TARSU/TIA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 262565 TARSU/TIA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 262565 TARSU/TIA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 300400 TARSU/TIA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 300400 TARSU/TIA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 300400 TARSU/TIA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 300400 TARSU/TIA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 300400 TARSU/TIA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 297809 TARSU/TIA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 297809 TARSU/TIA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 297809 TARSU/TIA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 297809 TARSU/TIA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 297809 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante: - in via principale, nell'accoglimento del presente atto di gravame, come da conclusioni rassegnate nello stesso, con vittoria di spese, onorari e compensi di giudizio e distrazione delle stesse a favore del sottoscritto procuratore anticipatario;
- in subordine, nella denegata e non temuta ipotesi di rigetto, si chiede che venga dichiarata la cessata materia del contendere per intervenuto integrale pagamento ( come provato dagli allegati alle memorie depositate in data 18/19.09.2025 alle quali si rimanda ), con relativa richiesta di compensazione totale delle spese di lite.
Appellato: 1) confermare la sentenza impugnata;
2) ritenere e dichiarare l'infondatezza delle eccezioni sollevate dall'appellante sia nel primo che nel secondo grado di giudizio e e, per l'effetto, statuire la legittimità della richiesta di pagamento confermando la debenza della TIA per le annualità richieste;
Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso in appello la società Società_1 ha impugnato innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di II Grado la sentenza n. 1103/2021, R.G. 573/2020, pronunciata in data 01.02.2021, pubblicata in data 31.03.2021 e non notificata, con la quale la Sez. 7 della Commissione Tributaria Provinciale di SI aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso dalla stessa incoato avverso le intimazioni di pagamento numero 262565,numero 297809 e numero 300400 Tarsu/Tia 2011/2012, emesse in data
29.07.2019.
Rassegnava i motivi di cui in atti.
Si costituiva in appello Resistente_1 1 s.p.a. controdeducendo sui motivi di appello.
Con due successive memorie illustrative l'appellante insisteva nelle proprie difese.
All'odierna udienza l'appello è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va accolta la doglianza esposta con il primo motivo d'appello, relativa all'erronea dichiarazione d'inammissibilità del ricorso operata dal giudice di primo grado, condividendosi la ben articolata esposizione svolta sul punto con l'atto d'impugnazione.
Con la sentenza appellata il ricorso avanzato dall'odierna appellante è stato dichiarato inammissibile atteso che - secondo il primo giudice - poichè la ricorrente aveva, con un unico ricorso, impugnato tre distinte intimazioni di pagamento relative a differenti pretese e differenti atti presupposti, sarebbe stata integrata l'inammissibilità del ricorso per violazione degli artt. 18 e 19 D.Lv. 546/92, dal momento che, stante la natura impugnatoria del giudizio tributario, deve sussistere un nesso univoco tra atto impugnato e specifica contestazione, criterio di univocità che può essere derogato solo quando l'unica contestazione sia rivolta ad una pluralità di atti aventi come presupposto il medesimo fatto storico (cfr. Cass. tr. 30/4/2010, 10578).
Circostanza che non ricorrerebbe, secndo la sentnza impugnata, nel caso di specie, atteso che il fatto storico presupposto è diverso per ciascuno degli atti impugnati, dovendo essere individuato nell'omesso pagamento delle diverse rate di TIA per le diverse annualità.
Avversa tale statuizione la società appellante rilevando come nel caso in esame si verta in un caso di ricorso cumulativo proprio (ovvero quello esperito avverso le tre intimazioni di pagamento emesse lo stesso giorno dallo stesso Ente, Resistente_1, e contro lo stesso contribuente) attraverso il quale il contribuente impugna contestualmente più atti impositivi emessi nei suoi confronti dall'Amministrazione finanziaria.Si tratta di un ricorso con il quale si propongono più azioni contestualmente;
azioni che possono essere diverse tra loro
(di annullamento, di accertamento) o tipologicamente identiche (ad esempio due azioni di annullamento), ma comunque collegate dall'identità dell'oggetto.
Tale ricorso - secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione - è pacificamente ammesso anche nel giudizio tributario (oltre che nel giudizio amministrativo) dovendo ritenersi applicabile al processo tributario l'art. 104 c.p.c., il quale consente la proposizione contro la stessa parte, e quindi la trattazione unitaria, di una pluralità di domande anche non connesse tra loro, con risultato peraltro analogo a quello ottenuto nel caso di riunione di processi anche soltanto soggettivamente connessi”.(Cass. Sez. trib. N. 4490, 22.02.2013 ).
Del resto la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7941 del 20.04.2016 ha rilevato la possibile sussistenza di un collegamento sotto forma d'identità dell'oggetto,o comunque sotto forma d'identità delle questioni di diritto, tra i diversi rapporti sostanziali impugnati, evidenziando come il ricorso cumulativo “proprio” sia ammissibile se proposto dallo stesso contribuente ( il caso che ci occupa ) contro atti fra loro connessi anche in base alla previsione di cui al primo comma dell'art. 104 c.p.c. (pluralità di domande contro la stessa parte), in virtù della quale “contro la stessa parte possono proporsi nel medesimo processo più domande anche non altrimenti connesse...”
La giurisprudenza citata nella sentenza impugnata, viceversa, risulterebbe erroneamente richiamata essendo relativa al diverso caso del ricorso cumulativo improprio, ovvero quello con cui più soggetti/ contribuenti impugnano con un unico ricorso più atti.
Si tratta di argomenti, come premesso prima, ineccepibili in termini processuali e che impongono - sotto questo profilo - la riforma della decisione impugnata.
Va a questo punto rilevato che - con le memorie di replica l'appellante ha chiesto in via subordinata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere poichè - nella separata procedura esecutiva di pignoramento presso terzi incoata da Ader il terzo, cioè l'Azienda Sanitaria Provinciale di SI ( AS ) aveva comunicato al difensore dell'appellante di aver già provveduto (cioè prima del 25.03.2025) al pagamento dell'intero importo oggetto del pignoramento dei crediti ricevuto da Agenzia delle Entrate e Riscossione.
Rileva la Corte che, nel caso di specie (anche alla luce della non compiuta prova della sovrapponibilità dei crediti oggetto della procedura esecutiva e dei crediti tributari di cui oggi si controverte) debba essere valutata, anche in quanto assorbente, l'eccezione di prescrizione del credito sollevata in via principale, nel ricorso di primo grado e qui devoluta in appello dalla ricorrente.
Gli atti impugnati sono costituiti dall'intimazione di pagamento n. 262565 emessa da Resistente_1 e notificata in data 28/8/2019, nonché dall'intimazione di pagamento n. 300400 notificata in data 23/9/2019 e dall'intimazione di pagamento n. 297809 notificata in data 23/9/2019, tutte a titolo di TIA per periodi dal 2008 al 2012, per un ammontare complessivo di € 13.274,80; prima di detti atti risultano emesse varie fatture in periodo ricompreso tra il 2012 e il 2018.
Rileva la Corte che la produzione offerta da Resistente_1 1 spa solo in appello (restando essa contumace in primo grado) afferisce - attese le annualità di riferimento e i termini di prescrizione relativi - ad atti da una parte (le fatture) non aventi natura tributaria e dall'altra, le intimazioni oggi impugnate, emesse a prescrizione ormai decorsa per ciascuna annualità.Peraltro tra il tempo di notifica delle fatture e quello di ntofica delle intimazioni oggi impugnate la prescrizione quinquennale risulta parimenti decorsa.
Conseguentemente l'eccezione di prescrizione deve essere accolta con annullamento degli atti impugnati.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 3.000,00 in favore del procuratore antistatario dell'appellante.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, annulla le intimazioni di pagamento impugnate.
Condanna Resistente_1 1 s.p.a. al pagamento delle spese del doppio grado in favore del procuratore antistatario dell'appellante, liquidate in complessivi € 3.000,00 oltre IVA, CA ed accessori come per legge.
SI 29 settembre 2025
L'Estensore La Presidente
Depositata il 04/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
29/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente
COSTA SE, RE
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7165/2021 depositato il 29/11/2021
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1103/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA e pubblicata il 31/03/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 262565 TARSU/TIA 2008 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 262565 TARSU/TIA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 262565 TARSU/TIA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 262565 TARSU/TIA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 262565 TARSU/TIA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 300400 TARSU/TIA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 300400 TARSU/TIA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 300400 TARSU/TIA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 300400 TARSU/TIA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 300400 TARSU/TIA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 297809 TARSU/TIA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 297809 TARSU/TIA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 297809 TARSU/TIA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 297809 TARSU/TIA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 297809 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante: - in via principale, nell'accoglimento del presente atto di gravame, come da conclusioni rassegnate nello stesso, con vittoria di spese, onorari e compensi di giudizio e distrazione delle stesse a favore del sottoscritto procuratore anticipatario;
- in subordine, nella denegata e non temuta ipotesi di rigetto, si chiede che venga dichiarata la cessata materia del contendere per intervenuto integrale pagamento ( come provato dagli allegati alle memorie depositate in data 18/19.09.2025 alle quali si rimanda ), con relativa richiesta di compensazione totale delle spese di lite.
Appellato: 1) confermare la sentenza impugnata;
2) ritenere e dichiarare l'infondatezza delle eccezioni sollevate dall'appellante sia nel primo che nel secondo grado di giudizio e e, per l'effetto, statuire la legittimità della richiesta di pagamento confermando la debenza della TIA per le annualità richieste;
Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso in appello la società Società_1 ha impugnato innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di II Grado la sentenza n. 1103/2021, R.G. 573/2020, pronunciata in data 01.02.2021, pubblicata in data 31.03.2021 e non notificata, con la quale la Sez. 7 della Commissione Tributaria Provinciale di SI aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso dalla stessa incoato avverso le intimazioni di pagamento numero 262565,numero 297809 e numero 300400 Tarsu/Tia 2011/2012, emesse in data
29.07.2019.
Rassegnava i motivi di cui in atti.
Si costituiva in appello Resistente_1 1 s.p.a. controdeducendo sui motivi di appello.
Con due successive memorie illustrative l'appellante insisteva nelle proprie difese.
All'odierna udienza l'appello è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va accolta la doglianza esposta con il primo motivo d'appello, relativa all'erronea dichiarazione d'inammissibilità del ricorso operata dal giudice di primo grado, condividendosi la ben articolata esposizione svolta sul punto con l'atto d'impugnazione.
Con la sentenza appellata il ricorso avanzato dall'odierna appellante è stato dichiarato inammissibile atteso che - secondo il primo giudice - poichè la ricorrente aveva, con un unico ricorso, impugnato tre distinte intimazioni di pagamento relative a differenti pretese e differenti atti presupposti, sarebbe stata integrata l'inammissibilità del ricorso per violazione degli artt. 18 e 19 D.Lv. 546/92, dal momento che, stante la natura impugnatoria del giudizio tributario, deve sussistere un nesso univoco tra atto impugnato e specifica contestazione, criterio di univocità che può essere derogato solo quando l'unica contestazione sia rivolta ad una pluralità di atti aventi come presupposto il medesimo fatto storico (cfr. Cass. tr. 30/4/2010, 10578).
Circostanza che non ricorrerebbe, secndo la sentnza impugnata, nel caso di specie, atteso che il fatto storico presupposto è diverso per ciascuno degli atti impugnati, dovendo essere individuato nell'omesso pagamento delle diverse rate di TIA per le diverse annualità.
Avversa tale statuizione la società appellante rilevando come nel caso in esame si verta in un caso di ricorso cumulativo proprio (ovvero quello esperito avverso le tre intimazioni di pagamento emesse lo stesso giorno dallo stesso Ente, Resistente_1, e contro lo stesso contribuente) attraverso il quale il contribuente impugna contestualmente più atti impositivi emessi nei suoi confronti dall'Amministrazione finanziaria.Si tratta di un ricorso con il quale si propongono più azioni contestualmente;
azioni che possono essere diverse tra loro
(di annullamento, di accertamento) o tipologicamente identiche (ad esempio due azioni di annullamento), ma comunque collegate dall'identità dell'oggetto.
Tale ricorso - secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione - è pacificamente ammesso anche nel giudizio tributario (oltre che nel giudizio amministrativo) dovendo ritenersi applicabile al processo tributario l'art. 104 c.p.c., il quale consente la proposizione contro la stessa parte, e quindi la trattazione unitaria, di una pluralità di domande anche non connesse tra loro, con risultato peraltro analogo a quello ottenuto nel caso di riunione di processi anche soltanto soggettivamente connessi”.(Cass. Sez. trib. N. 4490, 22.02.2013 ).
Del resto la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7941 del 20.04.2016 ha rilevato la possibile sussistenza di un collegamento sotto forma d'identità dell'oggetto,o comunque sotto forma d'identità delle questioni di diritto, tra i diversi rapporti sostanziali impugnati, evidenziando come il ricorso cumulativo “proprio” sia ammissibile se proposto dallo stesso contribuente ( il caso che ci occupa ) contro atti fra loro connessi anche in base alla previsione di cui al primo comma dell'art. 104 c.p.c. (pluralità di domande contro la stessa parte), in virtù della quale “contro la stessa parte possono proporsi nel medesimo processo più domande anche non altrimenti connesse...”
La giurisprudenza citata nella sentenza impugnata, viceversa, risulterebbe erroneamente richiamata essendo relativa al diverso caso del ricorso cumulativo improprio, ovvero quello con cui più soggetti/ contribuenti impugnano con un unico ricorso più atti.
Si tratta di argomenti, come premesso prima, ineccepibili in termini processuali e che impongono - sotto questo profilo - la riforma della decisione impugnata.
Va a questo punto rilevato che - con le memorie di replica l'appellante ha chiesto in via subordinata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere poichè - nella separata procedura esecutiva di pignoramento presso terzi incoata da Ader il terzo, cioè l'Azienda Sanitaria Provinciale di SI ( AS ) aveva comunicato al difensore dell'appellante di aver già provveduto (cioè prima del 25.03.2025) al pagamento dell'intero importo oggetto del pignoramento dei crediti ricevuto da Agenzia delle Entrate e Riscossione.
Rileva la Corte che, nel caso di specie (anche alla luce della non compiuta prova della sovrapponibilità dei crediti oggetto della procedura esecutiva e dei crediti tributari di cui oggi si controverte) debba essere valutata, anche in quanto assorbente, l'eccezione di prescrizione del credito sollevata in via principale, nel ricorso di primo grado e qui devoluta in appello dalla ricorrente.
Gli atti impugnati sono costituiti dall'intimazione di pagamento n. 262565 emessa da Resistente_1 e notificata in data 28/8/2019, nonché dall'intimazione di pagamento n. 300400 notificata in data 23/9/2019 e dall'intimazione di pagamento n. 297809 notificata in data 23/9/2019, tutte a titolo di TIA per periodi dal 2008 al 2012, per un ammontare complessivo di € 13.274,80; prima di detti atti risultano emesse varie fatture in periodo ricompreso tra il 2012 e il 2018.
Rileva la Corte che la produzione offerta da Resistente_1 1 spa solo in appello (restando essa contumace in primo grado) afferisce - attese le annualità di riferimento e i termini di prescrizione relativi - ad atti da una parte (le fatture) non aventi natura tributaria e dall'altra, le intimazioni oggi impugnate, emesse a prescrizione ormai decorsa per ciascuna annualità.Peraltro tra il tempo di notifica delle fatture e quello di ntofica delle intimazioni oggi impugnate la prescrizione quinquennale risulta parimenti decorsa.
Conseguentemente l'eccezione di prescrizione deve essere accolta con annullamento degli atti impugnati.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 3.000,00 in favore del procuratore antistatario dell'appellante.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, annulla le intimazioni di pagamento impugnate.
Condanna Resistente_1 1 s.p.a. al pagamento delle spese del doppio grado in favore del procuratore antistatario dell'appellante, liquidate in complessivi € 3.000,00 oltre IVA, CA ed accessori come per legge.
SI 29 settembre 2025
L'Estensore La Presidente