Articolo 105 del Codice della navigazione
Articolo 104Articolo 106
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21 aprile 1942
Art. 105.
(Obblighi e responsabilita' in caso di consegna al rimorchiatore).

Fermo il disposto dell'articolo precedente, quando e' fatta consegna degli elementi rimorchiati all'armatore del rimorchiatore, gli obblighi e le responsabilita' di quest'ultimo e dei suoi dipendenti e preposti sono regolati dalle disposizioni sul contratto di trasporto.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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