Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/02/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 6220/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28.05.2024 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc.: CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Magni Silvia presso il quale ha eletto domicilio telematico all'indirizzo Email_1
e
2) Controparte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc.: CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Speciale Patrizia presso il quale ha eletto domicilio telematico all'indirizzo Email_2
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Napoli il 15.07.2017
(anno 2017, atto n. 47, parte 2, serie A)
separati con sentenza n. 1173/2024 pubblicata dal Tribunale di Milano in data 30.07.2024
(passata in giudicato, v. documenti in atti)
con i seguenti figli:
- c.f.: - nato il [...] a [...], Parte_3 CodiceFiscale_4 cittadinanza italiana
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28.05.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1) i figli minori ed verranno affidati ai genitori secondo le regole dell'affido Pt_2 Parte_3 condiviso, con collocazione prevalente e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione materna, già casa coniugale, in Milano Via Plinio 59;
2) la casa familiare sita in Milano via Plinio 59, già proprietà esclusiva della IG. ra CP_1
, verrà assegnata alla stessa che continuerà ad abitarla con i figli minori ed
[...] Pt_2
utilizzandone gli arredi e facendosi carico integralmente delle utenze domestiche, delle Parte_3 spese condominiali ordinarie e straordinarie nonché della manutenzione ordinaria e straordinaria;
3) il IG. , trasferita la propria residenza in Cormano, via Po 45, si farà Parte_1 carico integralmente del pagamento dei canoni d'affitto/ rate di mutuo, delle utenze domestiche, delle spese condominiali ordinarie e straordinarie nonché della manutenzione ordinaria e straordinaria.
4) il IG. e la IG.ra dichiarano di essere economicamente Parte_1 Controparte_1 autosufficienti e di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia contributo al mantenimento;
5) regolamentazione del diritto di visita infrasettimanale
Il IG. , compatibilmente con il proprio lavoro, potrà vedere e tenere con sé i figli ed Pt_1 Pt_2
, provvedendo per loro ai pasti e al pernottamento, ogni volta che vorrà su migliori Parte_3 accordi dei genitori, salvo il necessario preavviso e coordinamento, nonché tenuto conto degli impegni dei minori stessi e della madre, e comunque secondo i periodi di seguito indicati che i coniugi riconoscono quale contenuto minimo del diritto di visita:
- dall'uscita dall'asilo il mercoledì e sino al giovedì mattina quando accompagnerà alla Pt_2 scuola materna e al nido;
Parte_3
- nei week-end a fine settimana alternati;
- nella settimana che si conclude con il week-end di pertinenza della madre, il padre preleverà i minori il venerdì dall'uscita dell'asilo e li terrà con sé sino al sabato mattina quando li accompagnerà presso l'abitazione materna entro le ore 10;
- nella settimana che si conclude con il week-end di pertinenza del padre, il IG. preleverà i Pt_1 minori dall'abitazione materna il sabato entro le ore 10 e li terrà con sé sino al lunedì mattina quando li accompagnerà presso la scuola materna;
- dall'uscita dall'asilo il lunedì e sino al martedì mattina quando alla scuola materna e Pt_2
al nido, nella settimana che ha inizio dopo l'week-end di pertinenza della madre. Parte_3
6) regolamentazione del diritto di visita festività e vacanze
Salvo diversi accordi intercorsi con congruo anticipo, i coniugi concordano come di seguito:
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, un genitore terrà con sé i figli dal 23 dicembre al 28 dicembre nonché il 4 e 5 gennaio e l'altro genitore dal 29 dicembre al 3 gennaio nonché il 6 e 7 gennaio;
- le vacanze pasquali verranno trascorse dai minori con il genitore di pertinenza secondo lo schema di cui al precedente punto e), così da consentire ai minori di trascorrere ad anni alterni il giorno di
Pasqua con il padre e quello del Lunedì dell'Angelo con la madre e viceversa;
- nel periodo delle vacanze estive (1° agosto – 31 Agosto), i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
- per le altre festività e per il giorno del compleanno, i minori staranno con il genitore di pertinenza secondo lo schema di cui al precedente punto 5).
7) Il genitore che, in un giorno di propria pertinenza, non possa occuparsi dei figli per cause improrogabili e giustificate, dovrà prioritariamente interpellare l'altro genitore affinché sia quest'ultimo – se disponibile – ad accudire i minori;
in caso di impossibilità di entrambi i genitori, gli stessi concorderanno una soluzione alternativa (es. nonni o baby-sitter) con eventuali spese a carico del genitore di pertinenza.
8) I IG.ri e provvederanno in modo diretto al mantenimento dei figli per i giorni Pt_1 CP_1 di propria competenza, relativamente a vitto, alloggio, utenze e consumi.
Ogni genitore provvederà autonomamente e direttamente alle spese per l'ordinario abbigliamento dei minori (a titolo esemplificativo e non esaustivo: intimo, maglie, felpe, pantaloni, cappelli, guanti, etc..); sarà onere della IG.ra provvedere all'abbigliamento “straordinario” dei minori (a CP_1 titolo esemplificativo e non esaustivo cappotti, piumini, calzature), in funzione della crescita dei figli e delle diverse/ulteriori sopraggiunte necessità.
Il IG. verserà a titolo di ulteriore contributo al mantenimento dei figli la Parte_1 somma di € 400,00, che verrà corrisposta a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato alla
IG.ra entro il giorno 15 di ogni mese, in via anticipata, per 12 mensilità, con decorrenza CP_1 dal mese di Maggio 2024 e verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT.
La IG.ra provvederà integralmente al pagamento della mensa di entrambi i figli finché CP_1
avrà terminato l'asilo nido;
successivamente a tale data, i coniugi provvederanno al Parte_3 pagamento della mensa dei figli ciascuno per la quota del 50%.
Secondo quanto previsto dalle “Linee Guida approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'appello di Milano in data 14 novembre 2017, la IG.ra provvederà a coprire i costi CP_1 connessi alle esigenze dei figli per i medicinali da banco e le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno.
9) Il sig. e la IG.ra contribuiranno nella misura del 50% Parte_1 Controparte_1 ciascuno alle spese straordinarie per i figli ed , secondo le “Linee Guida spese Pt_2 Parte_3 extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets per farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco); e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) rette / tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica
(pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
La richiesta di consenso da un genitore all'altro dovrà pervenire in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni 15 – salvo urgenze – prima del compimento dell'attività, con indicazione specifica della spesa;
il genitore interpellato, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro 10 giorni dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto;
nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta di rimborso in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi – anche per le spese erogabili senza preventivo accordo – almeno 15 giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori ad € 500,00, ciascuno dei genitori dovrà anticipare - e quindi versare prima dell'erogazione – i relativi costi di propria spettanza.
10) In caso di malattia, ed rimarranno con il genitore con cui si trovano al Pt_2 Parte_3 manifestarsi della patologia, con diritto di visita dell'altro genitore secondo le modalità e i tempi che verranno concordati tra i coniugi. Se la malattia dovesse comportare la permanenza dei figli presso lo stesso genitore per un periodo superiore a trenta giorni consecutivi, i IGg. ri e Pt_1 CP_1 concorderanno un congruo contributo da corrispondere al genitore che si è occupato dei/l minori/e durante la malattia.
11) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
12) I figli ed verranno fiscalmente posti a carico di entrambi i genitori nella Pt_2 Parte_3 misura del 50% ciascuno mentre l'assegno unico familiare e il “bonus nido” verrà percepito integralmente dalla IG. ra A riguardo il sig. autorizza la IG. ra ad CP_1 Pt_1 CP_1 indicare sé stessa come unica beneficiaria dell'assegno unico in fase di presentazione della domanda presso l'Inps.
13) L'autovettura Fiat Panda, targata EH820RL, di proprietà del IG. Parte_4 rimarrà in uso al marito mentre l'autovettura Fiat 500X, targata FE458WE di proprietà della IG. ra rimarrà in uso alla moglie. Controparte_1
14) I coniugi prestano sin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e per l'inserimento dei minori ed su entrambi i passaporti;
i coniugi Pt_2 Parte_3 si impegnano a comunicarsi reciprocamente l'espatrio dei minori (che dovrà in ogni caso essere concordato tra i genitori) nonché, entro trenta giorni, l'eventuale avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
In data 17.07.2024 è stata emessa sentenza di separazione personale e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio con assegnazione di termini per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Napoli il 15.07.2017 tra e . Parte_1 Controparte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 05.02.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG