Ordinanza cautelare 2 dicembre 2021
Sentenza 4 luglio 2022
Decreto collegiale 28 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, ordinanza cautelare 02/12/2021, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/12/2021
N. 00637/2021 REG.PROV.CAU.
N. 01198/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1198 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, in persona del Tutore -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Luisa Tezza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marina Lotto, Vincenzo Mizzoni, Santina Cucco, Michele Pozzato, Paolo Bernardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
AULSS -OMISSIS-, Conferenza Sindaci AULSS -OMISSIS-, non costituite in giudizio;
nei confronti
Coop -OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della nota prot. 180983 del 19.04.2021, ricevuta il 09.08.2021, e della comunicazione con la quale è stata inviata, con cui il COMUNE di -OMISSIS- poneva carico del ricorrente “per l'anno 2021” l'importo mensile “di € 1.442,00” computando “la somma degli importi delle entrate presunte per l'anno 2021 (comprese tredicesime mensilità) e di eventuali conguagli dovuti ad aumenti delle pensioni e ricevute nel corso dell'anno 2020, detratta della quota a disposizione della persona inserita, pari per il 2021 a 1.680,00 € per l'anno (140,00 x 12 mesi)”;
- della nota prot. n. -OMISSIS- del 16.07.2021 con la quale il COMUNE di -OMISSIS- comunicava che la definizione delle “modalità di compartecipazione alla spesa per persone inserite in struttura” avveniva utilizzando “il Regolamento di accesso alle strutture residenziali per persone disabili, approvato con deliberazione del Direttore generale dell'-OMISSIS-di-OMISSIS- n. 1277 del 24/12/2010” in base al quale “devono essere tenute in considerazione le risorse patrimoniali sia mobiliari che immobiliari nella disposizione della persona inserita in struttura, oltre all'ammontare dei proventi economici di qualsiasi natura in godimento, fatta salva una quota mensile – stabilita nel 25% del trattamento minimo INPS per i lavoratori dipendenti – a disposizione dell'ospite della struttura per spese personali” ;
- della nota prot. n.-OMISSIS- del 29.07.2021 con la quale il COMUNE ribadiva la “richiesta di corrispondere le quote stabilite” sulla base di detto Regolamento;
- della nota prot. n. -OMISSIS- del 06.08.2021 il COMUNE comunicava che i “conteggi relativi all'importo della compartecipazione” richiesta erano “quelli indicati con … nota del 19/04/2021”;
e, quale atti presupposti,
- del "Regolamento di accesso alle strutture residenziali per persone con disabilità" approvato dalla Conferenza dei Sindaci in data 30.10.2010 ed adottato con Deliberazione del Direttore Generale della stessa ULSS n. 1227 del 24.12.2010;
- nonché, per quanto occorrer possa, del verbale UVMD in data 31.07.2019 nella parte in cui ha disposto che “la retta alberghiera … sarà a carico del sig. -OMISSIS- per un importo di 761,00 euro con compartecipazione del Comune di-OMISSIS-”;
- nonché di ogni altro atto presupposto e/o conseguente e comunque connesso avente ad oggetto la partecipazione al costo del servizio socio-sanitario residenziale fruito dal sig. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di-OMISSIS-;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2021 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che la causa, in considerazione della problematicità e delicatezza delle questioni dedotte, richieda l’approfondimento proprio della fase di merito;
Ritenuto di disporre, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, la sospensione degli atti comunali di determinazione della misura della compartecipazione del ricorrente alla retta di residenzialità nella misura contestata;
Ritenuto di fissare l’udienza pubblica di trattazione del ricorso alla data del 15 giugno 2022;
Ritenuto che le spese della presente fase cautelare possano essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) accoglie l’istanza cautelare nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, sospende l’efficacia degli atti comunali di determinazione della compartecipazione del ricorrente alla retta di residenzialità nella misura contestata.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 15 giugno 2022.
Spese della presente fase cautelare compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.