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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/12/2025, n. 9570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9570 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione 12^ civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nella persona di dott. DO AN, presidente, rel.,
dr.ssa Elena Masetti Zannini Viganotti Giusti, giudice dr.ssa Francesca Minieri, giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12827/2024 R.g. promossa da
(C.F. - ), nato in [...] Parte_1 C.F._1 C.F._2 il 10/12/1985, elettivamente domiciliato presso il procuratore e difensore avv. Nicola
AMBROSETTI ricorrente contro
(c.f. , in persona del Ministro in carica, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano (c.f.
, nei cui uffici è domiciliato in Milano, via Freguglia n. 1 P.IVA_2 convenuto
CONCLUSIONI
Per il ricorrente (memoria del 3/06/2025):
Conclusivamente, lo scrivente difensore insiste per l'accoglimento del ricorso, con riconoscimento del diritto del sig. al rilascio del permesso di soggiorno per protezione Parte_1
speciale.
1 Per l'Amministrazione convenuta (in comparsa di risposta):
Voglia codesto Ecc.mo Tribunale respingere le domande proposte dalla controparte in quanto infondate, con vittoria di spese e competenze. In subordine, nel caso di accoglimento delle domande ex adverso avanzate, voglia disporre la compensazione delle spese di giudizio.
Il Tribunale,
letti gli atti ed esaminati i documenti prodotti,
richiamata la sospensione degli effetti esecutivi del provvedimento impugnato, adottata dal giudice designato il 6/05/2024,
sentito il relatore,
PREMESSO
che il sig. ha tempestivamente impugnato il 3/04/2024 ex art. 19-ter Parte_1
d.lgs. n. 150/2011 il provvedimento del Questore di Sondrio nr. identificativo
Cat.A12/Imm./08/2024 emesso in data 22/02/2024 (ma notificatogli il 27/03/2024), con cui è stata rigettata l'istanza da lui proposta sin dal 14/10/2022 per il rilascio di un permesso per protezione speciale ai sensi dell' art. 19 co.
1.1 e 1.2 d.lgs. n. 286/1998 (nella formulazione pro tempore vigente);
che l'Avvocatura distrettuale dello Stato ha resistito al ricorso richiamando il parere della
Commissione cui il Questore di Milano s'è uniformato, e chiedendo in subordine che
“laddove codesto Tribunale ravvisi i presupposti per il riconoscimento dell'anelato permesso di soggiorno sulla base di una valutazione dei documenti prodotti soltanto in sede processuale, (…) venga disposta la compensazione delle spese di giudizio, in ossequio al principio di causalità nell'allocazione delle spese processuali di cui all'art. 91 Cost.”;
RILEVATO
che la decisione questorile è stata effettivamente assunta sulla scorta di un parere reso dalla
Commissione territoriale di Milano (che aveva rigettato una precedente domanda di protezione internazionale dello ) il 18/11/2022 (cfr. doc. 1 ric.), e quindi un anno Pt_1
e tre mesi prima dell'esercizio da parte del Questore del potere decisorio;
che tuttavia nel lungo tempo trascorso fra domanda, parere della C.T. e -soprattutto- provvedimento, lo ha documentalmente dimostrato: Pt_1
- di essersi definitivamente emancipato dal sistema d'accoglienza, dimorando dapprima in Delebio, via Roma n. 4 (come da comunicazione di ospitalità protocollata dal
2 Comune di Delebio il 25/03/2024, cfr. doc. 5 ric.) e poi dal 2025 in Traona, presso un connazionale, in via XXV aprile n. 6 (cfr. doc. prodotto il 14/5/2025),
- di aver acquisito una certa conoscenza della lingua italiana (anche se il "fluente italiano" descritto dal difensore è attestato soltanto dalla certificazione di frequenza di un corso di italiano di 22 ore nell'a.s. 2021/22, cfr. doc. 4)
- ma soprattutto, di essersi reso dapprima "destinatario di contratto di lavoro a tempo parziale INDETERMINATO (indeterminato a decorrere dal 09/12/2022) presso la società LCZ S.A.S: di corrente in Talamona (SO) in via Stelvio nr. 746, CP_2
guadagnando oltre 1.300,00 euro netti al mese", da cui s'è dimesso il 21/06/2023
"avendo trovato occupazione lavorativa più remunerativa e più consona alle proprie aspirazioni professionali presso la soc. FASTEC SOCIETA' COOPERATIVA sita in
Sondrio (SO) in via Cesura nr. 4 (...) per la quale il ricorrente presta ancora la propria attività lavorativa sulla base di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
e FULL-TIME percependo redditi mensili netti per circa 1.950,00" (cfr. docc. 6 e 2), per poi essere assunto nel febbraio 2025 (come da lettera di assunzione prodotta il
3/06/2025) dalla IPERAL SUPERMERCATI S.p.A.,
- tanto che dalla C.U. del 2025 prodotta il successivo 14/05/2025 risulta che il signor ha maturato nel 2024 un reddito lordo da lavoro di oltre € 19.330, e nel Pt_1
2025 redditi attestati dalle buste paga in atti per un netto in busta di circa 1.370 / 1.588 euro al mese;
che a tali eloquenti risultanze, nulla l'Amministrazione ha ritenuto di replicare, né le parti hanno approfittato del termine per note di precisazione delle conclusioni scaduto il
29/09/2025;
RITENUTO PERTANTO
che è quindi possibile ritenere in via definitiva che il provvedimento questorile del
22/02/2024 impugnato leda oggi il diritto al mantenimento della dignitosa vita stabilita in
Italia dal sig. , nell'assolvimento del proprio dovere di lavorare e senza che Pt_1 risultino a suo carico inosservanze delle regole del vivere civile, a far data quantomeno del
2022, così come ricostruito dalla giurisprudenza della Corte E.D.U in applicazione dell'art. 8 della Convenzione E.D.U. ed ai sensi dell'art. 19 co.
1.1 d.lgs. n. 286/1998 nella formulazione previgente applicabile ratione temporis alla fattispecie;
3 RITENUTO INFINE
che il ricorso in esame va dunque accolto, nulla dovendosi disporre -in difetto di domanda, non riproposta nella memoria del 3/06/2025 né nelle definitive conclusioni, non depositate- in punto spese,
p. t. m. letti gli artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011 e 281-bis e segg. c.p.c.
1. in accoglimento dell'impugnazione meglio indicata nelle premesse della motivazione della presente sentenza, dichiara che (C.F. Parte_1
- ) ha diritto ad un permesso per protezione C.F._1 C.F._2 speciale ex art. 19. co. 1.1 (previgente) e 1.2 d.lgs. n. 286/1998;
2. spese irripetibili.
Così deciso in Milano, il 06/10/2025 il presidente est.
DO AN
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione 12^ civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nella persona di dott. DO AN, presidente, rel.,
dr.ssa Elena Masetti Zannini Viganotti Giusti, giudice dr.ssa Francesca Minieri, giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12827/2024 R.g. promossa da
(C.F. - ), nato in [...] Parte_1 C.F._1 C.F._2 il 10/12/1985, elettivamente domiciliato presso il procuratore e difensore avv. Nicola
AMBROSETTI ricorrente contro
(c.f. , in persona del Ministro in carica, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano (c.f.
, nei cui uffici è domiciliato in Milano, via Freguglia n. 1 P.IVA_2 convenuto
CONCLUSIONI
Per il ricorrente (memoria del 3/06/2025):
Conclusivamente, lo scrivente difensore insiste per l'accoglimento del ricorso, con riconoscimento del diritto del sig. al rilascio del permesso di soggiorno per protezione Parte_1
speciale.
1 Per l'Amministrazione convenuta (in comparsa di risposta):
Voglia codesto Ecc.mo Tribunale respingere le domande proposte dalla controparte in quanto infondate, con vittoria di spese e competenze. In subordine, nel caso di accoglimento delle domande ex adverso avanzate, voglia disporre la compensazione delle spese di giudizio.
Il Tribunale,
letti gli atti ed esaminati i documenti prodotti,
richiamata la sospensione degli effetti esecutivi del provvedimento impugnato, adottata dal giudice designato il 6/05/2024,
sentito il relatore,
PREMESSO
che il sig. ha tempestivamente impugnato il 3/04/2024 ex art. 19-ter Parte_1
d.lgs. n. 150/2011 il provvedimento del Questore di Sondrio nr. identificativo
Cat.A12/Imm./08/2024 emesso in data 22/02/2024 (ma notificatogli il 27/03/2024), con cui è stata rigettata l'istanza da lui proposta sin dal 14/10/2022 per il rilascio di un permesso per protezione speciale ai sensi dell' art. 19 co.
1.1 e 1.2 d.lgs. n. 286/1998 (nella formulazione pro tempore vigente);
che l'Avvocatura distrettuale dello Stato ha resistito al ricorso richiamando il parere della
Commissione cui il Questore di Milano s'è uniformato, e chiedendo in subordine che
“laddove codesto Tribunale ravvisi i presupposti per il riconoscimento dell'anelato permesso di soggiorno sulla base di una valutazione dei documenti prodotti soltanto in sede processuale, (…) venga disposta la compensazione delle spese di giudizio, in ossequio al principio di causalità nell'allocazione delle spese processuali di cui all'art. 91 Cost.”;
RILEVATO
che la decisione questorile è stata effettivamente assunta sulla scorta di un parere reso dalla
Commissione territoriale di Milano (che aveva rigettato una precedente domanda di protezione internazionale dello ) il 18/11/2022 (cfr. doc. 1 ric.), e quindi un anno Pt_1
e tre mesi prima dell'esercizio da parte del Questore del potere decisorio;
che tuttavia nel lungo tempo trascorso fra domanda, parere della C.T. e -soprattutto- provvedimento, lo ha documentalmente dimostrato: Pt_1
- di essersi definitivamente emancipato dal sistema d'accoglienza, dimorando dapprima in Delebio, via Roma n. 4 (come da comunicazione di ospitalità protocollata dal
2 Comune di Delebio il 25/03/2024, cfr. doc. 5 ric.) e poi dal 2025 in Traona, presso un connazionale, in via XXV aprile n. 6 (cfr. doc. prodotto il 14/5/2025),
- di aver acquisito una certa conoscenza della lingua italiana (anche se il "fluente italiano" descritto dal difensore è attestato soltanto dalla certificazione di frequenza di un corso di italiano di 22 ore nell'a.s. 2021/22, cfr. doc. 4)
- ma soprattutto, di essersi reso dapprima "destinatario di contratto di lavoro a tempo parziale INDETERMINATO (indeterminato a decorrere dal 09/12/2022) presso la società LCZ S.A.S: di corrente in Talamona (SO) in via Stelvio nr. 746, CP_2
guadagnando oltre 1.300,00 euro netti al mese", da cui s'è dimesso il 21/06/2023
"avendo trovato occupazione lavorativa più remunerativa e più consona alle proprie aspirazioni professionali presso la soc. FASTEC SOCIETA' COOPERATIVA sita in
Sondrio (SO) in via Cesura nr. 4 (...) per la quale il ricorrente presta ancora la propria attività lavorativa sulla base di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
e FULL-TIME percependo redditi mensili netti per circa 1.950,00" (cfr. docc. 6 e 2), per poi essere assunto nel febbraio 2025 (come da lettera di assunzione prodotta il
3/06/2025) dalla IPERAL SUPERMERCATI S.p.A.,
- tanto che dalla C.U. del 2025 prodotta il successivo 14/05/2025 risulta che il signor ha maturato nel 2024 un reddito lordo da lavoro di oltre € 19.330, e nel Pt_1
2025 redditi attestati dalle buste paga in atti per un netto in busta di circa 1.370 / 1.588 euro al mese;
che a tali eloquenti risultanze, nulla l'Amministrazione ha ritenuto di replicare, né le parti hanno approfittato del termine per note di precisazione delle conclusioni scaduto il
29/09/2025;
RITENUTO PERTANTO
che è quindi possibile ritenere in via definitiva che il provvedimento questorile del
22/02/2024 impugnato leda oggi il diritto al mantenimento della dignitosa vita stabilita in
Italia dal sig. , nell'assolvimento del proprio dovere di lavorare e senza che Pt_1 risultino a suo carico inosservanze delle regole del vivere civile, a far data quantomeno del
2022, così come ricostruito dalla giurisprudenza della Corte E.D.U in applicazione dell'art. 8 della Convenzione E.D.U. ed ai sensi dell'art. 19 co.
1.1 d.lgs. n. 286/1998 nella formulazione previgente applicabile ratione temporis alla fattispecie;
3 RITENUTO INFINE
che il ricorso in esame va dunque accolto, nulla dovendosi disporre -in difetto di domanda, non riproposta nella memoria del 3/06/2025 né nelle definitive conclusioni, non depositate- in punto spese,
p. t. m. letti gli artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011 e 281-bis e segg. c.p.c.
1. in accoglimento dell'impugnazione meglio indicata nelle premesse della motivazione della presente sentenza, dichiara che (C.F. Parte_1
- ) ha diritto ad un permesso per protezione C.F._1 C.F._2 speciale ex art. 19. co. 1.1 (previgente) e 1.2 d.lgs. n. 286/1998;
2. spese irripetibili.
Così deciso in Milano, il 06/10/2025 il presidente est.
DO AN
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