TRIB
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 22/10/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 3525/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott.ssa Francesca Di Donato Giudice
Dott.ssa Martina Ponzin Giudice Relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. V.G. 3525/2024 avente ad oggetto: ricorso per lo scioglimento del matrimonio promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Via Brigata Sassari n.72, 34170 Gorizia - ITALIA, rappresentata e difesa dall'Avv. PAOLO
CAMPANILE, con studio in Ronchi dei Legionari (GO) in via IV Novembre n.13, presso cui elegge domicilio (pec: ) Email_1
e da
DA BA (C.F. ), nato a [...] il [...], residente C.F._2 in Via Brigata Sassari n.72, 34170 Gorizia - ITALIA, rappresentato e difeso dall'Avv. SIMONA
ST con studio in Cervignano del Friuli, in Piazza Unità n.6, presso cui elegge domicilio
(pec: , Email_2 nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
1 “i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto. Il sig. BA DA dovrà lasciare la casa coniugale dalla data dell'udienza di separazione e provvedere al cambio della residenza entro il mese successivo all'omologa della separazione;
i ricorrenti hanno deciso liberamente, di comune accordo, e per il benessere del minore , che lo stesso verrà affidato Per_1 congiuntamente alla madre e al padre, con collocazione presso la madre, la sua residenza rimarrà sita in Gorizia, Via
Brigata Sassari n. 72; le parti hanno redatto all'uopo il piano genitoriale che si allega e stabiliscono che di base il minore trascorrerà con il padre
1 o 2 pomeriggi a settimana a seconda dei turni lavorativi del padre. Festività alternate anche a seconda dei turni lavorativi dei genitori. Il minore inoltre durante l'estate trascorrerà con il padre 2 settimane, anche non consecutive da concordare preventivamente con la madre a seconda dei turni lavorativi. Resta inteso che, ad ogni modo, i genitori si organizzeranno sulla base degli impegni scolastici, ricreativi e sportivi di;
Per_1 per quanto riguarda il mantenimento del figlio minore, le parti concordano che il sig. BA, per il mantenimento verserà
l'importo di € 150,00 mensili a decorrere da maggio 2025, pagamento anticipato ogni 25 del mese precedente, precisando quindi che a settembre 2025 verrà pagato il mantenimento di pertinenza del mese di ottobre 2025 e così avanti. A partire da aprile 2029 l'assegno di mantenimento diventerà di 250 € mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge. La sig.ra dichiara di aver integralmente ricevuto gli assegni di mantenimento fino ad Parte_1 agosto 2025. Le spese straordinarie (ivi comprese quelle mediche, sportive, scolastiche…) vengono poste a carico delle parti nella misura del disponendo altresì che le stesse vengano pagate al genitore che le ha sostenute entro il giorno CP_1
15 del mese successivo a quello in cui vengono trasmessi i giustificativi di spesa, facendo comunque riferimento al protocollo
d'intesa del Tribunale di Gorizia tra magistrati e avvocati attualmente vigente d.d. 01.10.2016 - prot. N. 720/2016.
Per quanto riguarda le spese straordinarie già scadenziate (mensa e rette sportive) dovranno essere anticipate entro la scadenza delle stesse;
i genitori assumeranno, come per legge, di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano il minore relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre per le decisioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore eserciterà separatamente la potestà nei confronti del figlio durante il periodo di permanenza dello stesso presso il genitore ex art. 316 c.c.; eventuali contributi economici a favore del figlio, ivi compreso a titolo esemplificativo e non esaustivo l'assegno unico, spetteranno alla madre;
i coniugi si danno il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei propri documenti validi per l'espatrio nonché di quelli del minore;
i ricorrenti si danno reciprocamente atto di piena indipendenza economica fra di loro, rinunciando al versamento di qualsiasi somma a titolo di mantenimento reciproco;
i ricorrenti danno atto di aver regolato ogni altro aspetto economico e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente;
si dà atto sin d'ora che rinunciano ai termini per l'impugnazione.”
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che i ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito civile nel comune di Gorizia in data
05.09.2020 (anno 2020, atto n. 33, parte 1). Dall'unione coniugale è nato il figlio in data Persona_2
21.01.2020 a Monfalcone.
Con ricorso depositato in data 17.7.2024 hanno chiesto cumulativamente pronuncia di separazione personale e divorzio.
La separazione è stata omologata alle condizioni di cui al ricorso con sentenza n. 131/2024 del
14.11.2024, depositata in data 20.11.2024 (passata in giudicato, v. documenti in atti) e con contestuale ordinanza è stata fissata l'udienza dell'1.7.2025, sostituita dal deposito di note scritte, per la trattazione della domanda di divorzio.
Con le note scritte per l'udienza il sig. BA ha rinunciato alle conclusioni congiunte per il divorzio già presentate in quanto non più coerenti con la nuova situazione economica.
Fissata apposita udienza in presenza al 12.9.2025 per la verifica della sussistenza delle condizioni per la pronuncia di divorzio a conclusioni congiunte, le parti hanno infine confermato la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni modificate in sede d'udienza, così come sopra riportate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. ed è stato assicurato il contraddittorio con lo stesso.
La domanda è fondata ed è, pertanto, d'accogliere.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898. La domanda congiunta dei coniugi dimostra la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale ed il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Il ricorso indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 05.09.2020, in Gorizia con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gorizia nella stessa data (anno 2020, atto n. 33, parte 1), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3 - manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gorizia perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 16 ottobre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Martina Ponzin Dott. Riccardo Merluzzi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott.ssa Francesca Di Donato Giudice
Dott.ssa Martina Ponzin Giudice Relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. V.G. 3525/2024 avente ad oggetto: ricorso per lo scioglimento del matrimonio promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Via Brigata Sassari n.72, 34170 Gorizia - ITALIA, rappresentata e difesa dall'Avv. PAOLO
CAMPANILE, con studio in Ronchi dei Legionari (GO) in via IV Novembre n.13, presso cui elegge domicilio (pec: ) Email_1
e da
DA BA (C.F. ), nato a [...] il [...], residente C.F._2 in Via Brigata Sassari n.72, 34170 Gorizia - ITALIA, rappresentato e difeso dall'Avv. SIMONA
ST con studio in Cervignano del Friuli, in Piazza Unità n.6, presso cui elegge domicilio
(pec: , Email_2 nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
1 “i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto. Il sig. BA DA dovrà lasciare la casa coniugale dalla data dell'udienza di separazione e provvedere al cambio della residenza entro il mese successivo all'omologa della separazione;
i ricorrenti hanno deciso liberamente, di comune accordo, e per il benessere del minore , che lo stesso verrà affidato Per_1 congiuntamente alla madre e al padre, con collocazione presso la madre, la sua residenza rimarrà sita in Gorizia, Via
Brigata Sassari n. 72; le parti hanno redatto all'uopo il piano genitoriale che si allega e stabiliscono che di base il minore trascorrerà con il padre
1 o 2 pomeriggi a settimana a seconda dei turni lavorativi del padre. Festività alternate anche a seconda dei turni lavorativi dei genitori. Il minore inoltre durante l'estate trascorrerà con il padre 2 settimane, anche non consecutive da concordare preventivamente con la madre a seconda dei turni lavorativi. Resta inteso che, ad ogni modo, i genitori si organizzeranno sulla base degli impegni scolastici, ricreativi e sportivi di;
Per_1 per quanto riguarda il mantenimento del figlio minore, le parti concordano che il sig. BA, per il mantenimento verserà
l'importo di € 150,00 mensili a decorrere da maggio 2025, pagamento anticipato ogni 25 del mese precedente, precisando quindi che a settembre 2025 verrà pagato il mantenimento di pertinenza del mese di ottobre 2025 e così avanti. A partire da aprile 2029 l'assegno di mantenimento diventerà di 250 € mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge. La sig.ra dichiara di aver integralmente ricevuto gli assegni di mantenimento fino ad Parte_1 agosto 2025. Le spese straordinarie (ivi comprese quelle mediche, sportive, scolastiche…) vengono poste a carico delle parti nella misura del disponendo altresì che le stesse vengano pagate al genitore che le ha sostenute entro il giorno CP_1
15 del mese successivo a quello in cui vengono trasmessi i giustificativi di spesa, facendo comunque riferimento al protocollo
d'intesa del Tribunale di Gorizia tra magistrati e avvocati attualmente vigente d.d. 01.10.2016 - prot. N. 720/2016.
Per quanto riguarda le spese straordinarie già scadenziate (mensa e rette sportive) dovranno essere anticipate entro la scadenza delle stesse;
i genitori assumeranno, come per legge, di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano il minore relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre per le decisioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore eserciterà separatamente la potestà nei confronti del figlio durante il periodo di permanenza dello stesso presso il genitore ex art. 316 c.c.; eventuali contributi economici a favore del figlio, ivi compreso a titolo esemplificativo e non esaustivo l'assegno unico, spetteranno alla madre;
i coniugi si danno il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei propri documenti validi per l'espatrio nonché di quelli del minore;
i ricorrenti si danno reciprocamente atto di piena indipendenza economica fra di loro, rinunciando al versamento di qualsiasi somma a titolo di mantenimento reciproco;
i ricorrenti danno atto di aver regolato ogni altro aspetto economico e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente;
si dà atto sin d'ora che rinunciano ai termini per l'impugnazione.”
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che i ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito civile nel comune di Gorizia in data
05.09.2020 (anno 2020, atto n. 33, parte 1). Dall'unione coniugale è nato il figlio in data Persona_2
21.01.2020 a Monfalcone.
Con ricorso depositato in data 17.7.2024 hanno chiesto cumulativamente pronuncia di separazione personale e divorzio.
La separazione è stata omologata alle condizioni di cui al ricorso con sentenza n. 131/2024 del
14.11.2024, depositata in data 20.11.2024 (passata in giudicato, v. documenti in atti) e con contestuale ordinanza è stata fissata l'udienza dell'1.7.2025, sostituita dal deposito di note scritte, per la trattazione della domanda di divorzio.
Con le note scritte per l'udienza il sig. BA ha rinunciato alle conclusioni congiunte per il divorzio già presentate in quanto non più coerenti con la nuova situazione economica.
Fissata apposita udienza in presenza al 12.9.2025 per la verifica della sussistenza delle condizioni per la pronuncia di divorzio a conclusioni congiunte, le parti hanno infine confermato la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni modificate in sede d'udienza, così come sopra riportate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. ed è stato assicurato il contraddittorio con lo stesso.
La domanda è fondata ed è, pertanto, d'accogliere.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898. La domanda congiunta dei coniugi dimostra la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale ed il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Il ricorso indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 05.09.2020, in Gorizia con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gorizia nella stessa data (anno 2020, atto n. 33, parte 1), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3 - manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gorizia perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 16 ottobre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Martina Ponzin Dott. Riccardo Merluzzi
4