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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 20/11/2025, n. 2313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2313 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA in persona del Giudice unico, dott.ssa Elisabetta Trimani, rientrato dalla camera di consiglio, ha pronunciato all'udienza del 20.11.2025 trattata e x art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di I grado, iscritta al n° 623/2025 RG del Tribunale di Velletri, trattenuta in decisione all'udienza del 20.11.2025, promossa da
, ), rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Vari, Parte_1 C.F._1 giusta procura in calce al ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale di quest'ultimo sito in Colleferro, via Fabrizio Quattrocchi, n.18;
RICORRENTE
E
) , rappresentata e difesa dall'Avvocato Fabiola Controparte_1 C.F._2
Salvati, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Gallicano nel Lazio a Viale Aldo Moro, 190;
RESISTENTE
Oggetto: pagamento di somma di denaro;
Conclusioni: come da ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 20 novembre 2025;
FATTO E DIRITTO
ha citato in giudizio deducendo che il ricorrente aveva venuto a Parte_1 Controparte_1 Per_1
giusto rogito del 28.6.18 a ministero del Notaio la nuda proprietà dell'immobile sito in Segni
[...] Per_2
(RM), Piazza Risorgimento, 20 , ( in catasto civico n° 34); che la resistente, a fronte di tale vendita posta in essere in favore di all'epoca minore, aveva emesso un assegno di € 40.000; che tale Persona_1
1 assegno era stato consegnato al ricorrente davanti al notaio;
che tuttavia tale assegno era stato subito restituito dal ricorrente alla in presenza del padre per non potarlo con sé, nell'intesa di vederselo CP_1 restituire a richiesta dalla che tuttavia la non aveva restituito l'assegno; che parte CP_1 CP_1 ricorrente non aveva quindi incassato il prezzo della compravendita;
che sussisteva il diritto del ricorrente ad ottenere dalla il pagamento del prezzo di compravendita pari ad € 40.000 oltre interessi e CP_1 rivalutazione monetaria.
Si è costituita la resistente indicata in epigrafe chiedendo in comparsa di essere autorizzata a chiamare in causa e al fine di veder pronunciata la natura simulata del contratto di Controparte_2 Persona_1 compravendita posto da parte del ricorrente a fondamento della domanda evidenziando la legittimazione passiva della sola oramai maggiorenne, ovvero anche di quella di , Persona_1 Controparte_2
Per_ anch'esso intervenuto nell'atto quale genitore di
Sentite le parti, la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. con assegnazione di termine sino a 10 giorni prima per il deposito di note conclusionali. All'odierna udienza, trattata ai sensi dell'art. 127 ter I comma c.p.c., le parti hanno discusso la causa come da note ex art. 127 ter c.p.c. in atti.
Il ricorrente ha domandato di condannare la resistente al pagamento della somma di € 40.000, oltre accessori, ossia all'adempimento dell'obbligazione di pagamento del prezzo della compravendita intervenuta in data 28.6.2018 a ministero del Notaio di Colleferro con il quale il ricorrente aveva Per_2 venuto ad nata in data [...] giusta autorizzazione del Giudice tutelare presso il Persona_1
Tribunale di Velletri del 7.6.2018 allegata al rogito (ove indicata, presumibilmente per un Persona_1 mero refuso, come , la nuda proprietà del cespite sito in Segni Piazza Risorgimento 20 (al CP_3 catasto civico n. 34) contro il pagamento della somma di € 40.000, corrisposto mediante l'assegno circolare lui intestato menzionato all'art. 3 del contratto ove si da atto che “parte venditrice ritira il suddetto titolo e rilascia quietanza a saldo alla parte acquirente del prezzo della presente vendita”.
Il ricorso è infondato.
Va osservato che la parte acquirente, all'epoca del rogito minorenne e quindi comparsa in Persona_1 tale atto mediante e suoi genitori, è nata in data [...] ed è quindi Controparte_2 Controparte_1 oggi maggiorenne.
In questo contesto, deve ritenersi che gli effetti dell'acquisto immobiliare effettuato con l'atto di compravendita del 28.6.2018 si siano oramai prodotti nei confronti della in quanto divenuta Persona_1 maggiorenne e che quindi sia quest'ultima, oggi, tenuta all'eventuale adempimento dell'obbligazione del pagamento del prezzo, ove ciò non sia avvenuto.
Pertanto, deve ritenersi che nel caso in esame difetti in capo alla resistente sia la legittimazione passiva rispetto all'azione di adempimento esercitata da parte del , quale venditore, essendo la Parte_1 resistente comparsa nel predetto atto "non in proprio ma quali genitori esercenti la responsabilità
2 genitoriale sulla figlia minore.. , sia quella attiva ad agire oggi per ottenere, come richiesto Persona_1 in via riconvenzionale nella comparsa, l'accertamento della simulazione del predetto contratto, non avendo allegato e provato di averne subito pregiudizio.
Deve pertanto rigettarsi il ricorso e dichiarare inammissibile la proposta domanda riconvenzionale per carenza di interesse ad agire.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore dichiarato da parte ricorrente in ricorso ed applicati i parametri minimi (fase studio ed introduttiva) tenuto conto della non complessità della causa e dell'attività espletata dalle parti, vanno poste a carico di parte ricorrente in base al principio della soccombenza.
Si da atto, infine, che parte resistente ha depositato l'istanza di ammissione al Patrocinio a spese dello
Stato ma non vi è prova della ammissione a tale provvidenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara la carenza di legittimazione attiva in capo alla resistente in relazione alle spiegate domande riconvenzionali;
- condanna parte ricorrente alla refusione in favore di parte resistente delle spese di lite liquidate in
€ 1.689,00 per compensi oltre accessori di legge.
Così deciso in Velletri, 20 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Elisabetta Trimani
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