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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 23/07/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Causa n. 1919/2022 R.G.
tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Antonio Cozza e Nicodemo C.F._2
Gentile attori
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._3
Amerigo Caruso convenuta nonché
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Mortoro P.IVA_1
convenuta nonché
(C.F. ) e (C.F. Controparte_3 C.F._4 Controparte_4
, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Antonio Cozza e Nicodemo C.F._5
Gentile interventori volontari nonché
(C.F. ) e (C.F. Parte_3 CodiceFiscale_6 Parte_4
), rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandra Cozza C.F._7
interventori volontari nonché
1 (C.F. ), (C.F. Parte_2 C.F._8 Parte_5
), (C.F. ), C.F._9 Parte_6 C.F._10 Parte_7
(C.F. , (C.F. ), C.F._11 Parte_8 C.F._12
(C.F. ) e (C.F. Controparte_5 C.F._13 CP_6
), rappresentati e difesi dalle Avv.te Giulia Camorri e Marcacci C.F._14
Alessandra interventori volontari Il Giudice scaduto il termine del 22 luglio 2025 fissato per il deposito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c.; lette le note depositate;
pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c..
Crotone, 23 luglio 2025
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice monocratico Mauro Giuseppe Cilardi ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1919/2022 R.G. tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Antonio Cozza e Nicodemo C.F._2
Gentile attori
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._3
Amerigo Caruso convenuta nonché
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Mortoro P.IVA_1
convenuta nonché
(C.F. ) e (C.F. Controparte_3 C.F._4 Controparte_4
, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Antonio Cozza e Nicodemo C.F._5
Gentile
3 interventori volontari nonché
(C.F. ) e (C.F. Parte_3 CodiceFiscale_6 Parte_4
), rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandra Cozza C.F._7
interventori volontari nonché
(C.F. ), (C.F. Parte_2 C.F._8 Parte_5
), (C.F. ), C.F._9 Parte_6 C.F._10 Parte_7
(C.F. , (C.F. ), C.F._11 Parte_8 C.F._12
(C.F. ) e (C.F. Controparte_5 C.F._13 CP_6
), rappresentati e difesi dalle Avv.te Giulia Camorri e Marcacci C.F._14
Alessandra interventori volontari OGGETTO
Risarcimento danni promosso da congiunti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 22 luglio 2025, da intendersi qui richiamate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 281-sexies e 127- ter c.p.c., ferma la compatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281-sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
Al riguardo, si condivide il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, in forza del quale deve dirsi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. in forma scritta mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune, anteriore o coincidente con la data d'udienza, per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 37 del 2020, in quanto tale procedimento è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui per legge sia consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale e, quindi, anche in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in
4 proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto e sulla natura della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza sulla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. n. 37137/2022).
Pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, lo scrivente ritiene che lo stesso debba applicarsi anche alle cause trattate ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., atteso che l'udienza cartolare costituisce attualmente un mezzo di trattazione ordinario a seguito dell'introduzione dell'art. 127- ter c.p.c. ad opera del d. lvo n. 149/2022 nonché alla luce della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e la ragionevole durata del processo.
Giova, inoltre, rammentare che la Corte costituzionale ha affermato che: “non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità” (v. Corte cost. n. 263/2017).
Inoltre, rafforza il convincimento rilevare che l'art. 128 c.p.c. (come novellato dal d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164, noto come correttivo Cartabia) prescrive, come regola generale, che il giudice possa sostituire l'udienza pubblica con il deposito delle note scritte salvo che una delle parti non si opponga, ipotesi questa non verificatasi nella specie.
1.1. Importa, altresì, evidenziare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre
5 eccezioni e questioni (v. Cass. Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020 e molte altre del medesimo tenore).
2. Con atto di citazione ritualmente notificato, e convenivano Parte_6 Parte_2 in giudizio e la quali proprietaria- Controparte_1 Controparte_2 conducente dell'automobile Fiat BR tg. EJ966VR e compagnia assicurativa, per sentirle condannare al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, sofferti in conseguenza del sinistro stradale occorso il 1° settembre 2019 alle ore 05:00 circa, lungo la
SS107, Km 120+100, in località Rocca di Neto (KR), nel quale era deceduto . Parte_2
La si costituiva in giudizio, contestando la legittimazione attiva Controparte_2 dell'attore , nipote del de cuius, nonché nel merito la responsabilità della Parte_2 propria assicurata e la sussistenza dei danni reclamati.
Si costituiva, altresì, , chiedendo il rigetto della domanda. Controparte_1
Inoltre, con distinte comparse, formalizzavano intervento volontario e Controparte_3
- quali figli del defunto - nonché e - quali Controparte_4 Parte_3 Parte_4 figli del defunto - nonché , , , , Parte_2 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, e - quali nipoti del defunto -, facendo valere Parte_8 Controparte_5 CP_6 nei confronti delle convenute il proprio diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, sofferti in conseguenza del medesimo sinistro dedotto in processo.
Istruita con documentazione e prova testimoniale, la causa veniva decisa ex artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c. all'udienza di cui in epigrafe, con assegnazione di termini per il deposito di note difensive conclusive e note scritte.
IN VIA PRELIMINARE.
3. Si premette che, dal punto di vista istruttorio, la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio in atti.
3.1. Sempre in via preliminare, deve respingersi l'eccezione di carenza di legittimazione dell'attore , sollevata dalla compagnia assicurativa convenuta. Parte_2
Ed invero, si rammenta che, secondo l'insegnamento costante della giurisprudenza, la valutazione circa la legittimazione attiva o passiva relativa ad un determinato rapporto processuale deve essere compiuta esclusivamente sulla base delle allegazioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio;
in altri termini, ai fini della sussistenza della legittimazione attiva, è condizione necessaria e sufficiente che il diritto sia affermato da colui che propone
6 la domanda e, dunque, vi sia coincidenza soggettiva tra colui il quale agisce in giudizio e colui che nella domanda è affermato come soggetto attivo del diritto (Cass.
6.3.2008 n.
6132; Cass.
5.11.2001 n. 13631; Cass. 29.4.1998 n. 4364).
Conseguentemente, in ragione di quanto esposto, la medesima giurisprudenza ha precisato che, allorquando si controverta sulla titolarità effettiva del diritto azionato, il thema decidendum risulta essere questione di merito e, dunque, la relativa decisione del giudice deve essere formulata in termini di fondatezza o infondatezza (Cass.
3.6.2009 n. 12832;
Cass.18.1.2002 n. 548).
3.2. Allo stesso modo, va reietta l'eccezione di inammissibilità degli atti di intervento volontario, formulata in atti dalle parti convenute, sia perché trattasi di questione che, riguardando la titolarità effettiva del diritto azionato, attiene al merito (arg., tra tante, Cass.
n. 11284/2010) e sia perché, in generale, nel processo ordinario di cognizione vige la regola della possibilità per i terzi di intervenire volontariamente in giudizio fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, accettando il procedimento nello stato in cui si trova e potendo finanche formulare domande nuove ed effettuare la relativa attività assertiva (v. art. 268 c.p.c.; cfr. Cass. n. 25798/2015).
3.3. Inoltre, deve sin da subito precisarsi che le predette eccezioni non colgono nel segno, tenuto in particolar modo conto dei certificati di stato di famiglia allegati in atti, tesi a dimostrare il rapporto tra il de cuius e i figli nonché il rapporto di parentela tra il de cuius e i nipoti, tutti odierne parti processuali (cfr. tra tante, Cass. n. 210/2021; Cass. n.
16814/2018).
NEL MERITO.
4. Le domande risarcitorie degli attori e degli interventori volontari si palesano in parte fondate e vanno accolte nei limiti e termini di seguito esposti.
4.1. E' opportuno ricordare gli orientamenti della Suprema Corte in materia di responsabilità extracontrattuale, di onere probatorio e di verifica della sussistenza del nesso di causalità.
In particolare, la Cassazione differenzia la causalità civile da quella penale nel senso che nella prima, diversamente che nella seconda, vige il principio del “più probabile che non”, mentre nel processo penale opera la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”, stante la diversità dei valori in gioco nei due tipi di processi (la libertà personale e il patrimonio), che giustifica una differenza negli standard probatori ed il diverso livello di incertezza da assumersi come ragionevolmente accettabile (cfr. Cassazione civile sez. III 14 marzo 2022
7 n. 8114 ; Cassazione civile sez. VI 31 dicembre 2021 n. 42104; Cassazione civile sez. III 29 settembre 2021 n. 26304).
Tale approdo si sintetizza nella c.d. tesi del “più probabile che non” e può essere ulteriormente precisato rilevando che, in ogni caso, tra la condotta (commissiva od omissiva)
e l'evento lesivo “deve ricorrere, secondo la combinazione dei principi della “condicio sine qua non” e della causalità efficiente, la duplice condizione che si tratti di una condotta antecedente necessaria dell'evento e che la stessa non sia poi neutralizzata dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare l'evento stesso”(cfr. Cass.
23915/2013; Cass. 21086/2015).
Dunque, “il giudice di merito è tenuto ad eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili, poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente” (Cassazione civile sez. III, 26.4.2023,
n.10978).
Al tal riguardo, si ricordano anche le seguenti valutazioni in tema di responsabilità civile e di prova del nesso causale:
- “in tema di responsabilità civile, qualora l'evento dannoso si ricolleghi a più azioni o omissioni, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41, c.p., in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si accerti l'esclusiva efficienza causale di una di esse. In particolare, in riferimento al caso in cui una delle cause consista in una omissione, la positiva valutazione sull'esistenza del nesso causale tra omissione ed evento presuppone che si accerti che l'azione omessa, se fosse stata compiuta, sarebbe stata idonea ad impedire l'evento dannoso ovvero a ridurne le conseguenze, non potendo esserne esclusa l'efficienza soltanto perché sia incerto il suo grado di incidenza causale” (Cass. 28.7.2017 n.
18753; Cass. 02. 2.2010 n. 2360);
- “in tema di responsabilità civile aquiliana, il nesso causale è regolato dai principi di cui agli art. 40 e 41 c.p. per i quali un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo
(cosiddetta teoria della condicio sine qua non) nonché dal criterio della cosiddetta causalità
8 adeguata, sulla base della quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiono ad una valutazione ex ante - del tutto inverosimili. Il principio dell'equivalenza delle cause, di cui all'art. 41 c.p., in base al quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale, viene temperato dalla causalità efficiente, desumibile dal secondo comma dell'art. 41 c.p., in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta, solo se questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto” (Cass. 19.10.2015 n. 21086);
- “in particolare, nel caso in cui vi siano più ipotesi, tra loro incompatibili o contraddittorie, la scelta va compiuta applicando il criterio della probabilità prevalente” (Cass.
5.5.2009 n.
10285).
4.2. Ciò posto, in base al complessivo esame della documentazione acquisita, in particolare degli accertamenti svolti dai Carabinieri di Rocca di Neto, intervenuti nella immediatezza del sinistro, tenuto conto delle valutazioni espresse dai periti incaricati dalla Procura della
Repubblica nel procedimento penale iscritto al n. 2495/2019 R.G.N.R., la domanda risulta solo parzialmente fondata e meritevole di accoglimento nei limiti di seguito specificati.
Venendo in primo luogo alla dinamica del sinistro, in base alle deduzioni delle parti, nonché all'incartamento processuale, risulta quanto segue:
- il 1° settembre 2019, alle ore 5:00 circa, a Rocca di Neto si verificava un incidente stradale che coinvolgeva due autovetture, una Fiat BR tg. EJ966VR condotta da
[...]
e una Fiat AN tg. BW296ZG condotta da;
CP_1 Parte_2
- il , improvvisamente, poneva in essere una traiettoria di viaggio ad elevata velocità, Pt_2 invadendo sempre di più la corsia di marcia della , finendo per impattare con la CP_1 stessa;
- la , che viaggiava ad una velocità inferiore a quella consentita per legge, nel CP_1 tentativo di porre in essere una manovra di emergenza, svoltava repentinamente a destra, pur non riuscendo ad evitare l'urto;
- i due veicoli entravano in collisione su di un tratto di strada rettilineo al km 120 + 100 della
SS 107 e, per l'effetto, il riportava gravi lesioni che ne cagionavano il decesso, Pt_2 appena giunto al Pronto Soccorso del nosocomio cittadino, circa tre ore dopo il sinistro;
- al momento dell'impatto, le condizioni della strada erano ottimali;
9 - le ruote di entrambi i veicoli erano in cattivo stato, atteso che la viaggiava con CP_1 pneumatici mancanti di battistrada e montati in senso rotatorio inverso e le gomme del veicolo del necessitavano di una sostituzione;
Pt_2
- gli esami tossicologici avevano avuto esito negativo per entrambi i conducenti;
- in assenza di testimoni oculari e di sistemi di videosorveglianza, i Carabinieri intervenuti sul luogo non rilevavano tracce di frenatura e, pertanto, non si era potuto ricostruire il presumibile punto d'urto.
Ciò premesso, è noto come il secondo comma dell'art. 2054 del codice civile preveda che
“nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”; invero, in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, il giudice che abbia in concreto accertato la colpa di uno dei conducenti non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., ma è tenuto ad accertare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida irreprensibile (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12444 del 16.5.2008). Conseguentemente,
“l'infrazione, anche grave, come l'invasione dell'altra corsia commessa da uno dei conducenti, non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso” (Cass.7479/2020; Cass.
23431/2014; Cass. 477/2003).
Nel caso di specie, deve ritenersi che non sia stata superata la presunzione di colpa di entrambi i conducenti, prevista dall'art. 2054, comma 2, c.c. Invero, si ritiene di particolare rilievo - ai fini dell'accertamento e della verifica della responsabilità del sinistro - l'elaborato svolto dal consulente tecnico del P.M. nel sopra richiamato giudizio penale (Ing. , Persona_1 in atti) con relativa integrazione - il cui contenuto può essere integralmente condiviso, essendo stato predisposto in base ad attenta e scrupolosa verifica dello stato dei luoghi, dei veicoli coinvolti nel sinistro, dei rilievi tecnici effettuati dagli operanti subito dopo il sinistro, nonché utilizzando corretti criteri logici e tecnici, apparendo privo di qualsivoglia elemento di incongruenza sotto il profilo logico-giuridico.
Al riguardo, appare doveroso precisare che l'elencazione delle prove civili contenuta nel codice di rito non è tassativa e quindi devono ritenersi ammissibili le prove atipiche, la cui efficacia probatoria è quella di presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. o di argomenti di prova;
10 deve quindi ritenersi che la ctu o la perizia resa in altri giudizi fra le stesse od altre parti possa essere utilizzata quale prova atipica (v. Trib. Reggio Emilia, 6.2.2020; Cass.,
18025/2019).
Inoltre, è il caso di sottolineare che gli esiti degli accertamenti e delle valutazioni del consulente nominato ai sensi dell'art. 359 c.p.p., essendo il frutto di un'attività di natura giurisdizionale, rivestono una valenza probatoria non comparabile a quella dei consulenti delle parti private, essendo noto che la ctp, costituendo una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, risulta essere priva di autonomo valore probatorio (Cass. civ. 259/2013;
Cass. pen. 42937/2014).
Ciò posto, nel ricostruire la dinamica del sinistro, l'ausiliario del P.M. nel suo elaborato peritale rilevava che: “la conducente la vettura Fiat BR, anche se per pochi metri, non sarebbe riuscita ad arrestare il mezzo, anche qualora sullo stesso fossero stati montati pneumatici efficienti. Di contro si evince, però, come lo spazio d'arresto del veicolo, nel caso di pneumatici efficienti, si dimezza rispetto al caso di pneumatici non efficienti. Detto dato di fatto è rappresentativo di due circostanze: da un lato "rivela" l'impossibilità da parte della conducente di arrestare il veicolo anche in caso di pneumatici efficienti e da un altro dimostra che, qualora fossero stati montati pneumatici efficienti, l'energia dissipata durante l'urto sarebbe stata sensibilmente minore (stante una velocità di arrivo all'urto minore)” e che: “la velocità della vettura Fiat BR passa da 70 Km/h (valore registrato nei tre secondi precedenti l'urto) a 63 Km/h (valore registrato un secondo prima dell'urto) in due secondi, mentre nel restante secondo prima dell'urto la velocità passa da 63 Km/h a 42 Km/h; decelerazione questa che non può che essere ricondotta ad un moto in frenata, quindi con l'impianto frenante già azionato, per cui si appalesa del tutto chiaro una manovra di frenata, negli istanti prima dell'urto, da parte dell'indagata”.
E', poi, in atti l'esame autoptico del perito del P.M., dott. , che ha consentito di Per_2 appurare l'assenza di pregresse patologie del che possano aver influito sull'evento Pt_2 infausto, le cui cause sono da rintracciare “in una insufficienza cardio-circolatoria acuta conseguente a politrauma da incidente del traffico”.
Alla luce di quanto su esposto, e in attuazione di principi giuridici e giurisprudenziali già menzionati, la colpa del sinistro occorso va ascritta, in via prevalente e preponderante, alla condotta di guida del , che non solo circolava su un veicolo con pneumatici in cattivo Pt_2 stato di manutenzione e necessitanti di sostituzione, ma invadeva improvvisamente
11 l'opposta corsia di marcia, ad elevata velocità, tenendo una condotta massimamente imprudente e imprevedibile.
Tuttavia, e anche se in minima parte, la responsabilità del sinistro va pure ascritta alla
, dato che viene comunque in evidenza una condotta da parte sua incauta, in quanto CP_1 dalle risultanze processuali è emerso che, qualora il di lei veicolo avesse avuto pneumatici efficienti, pur se verosimilmente non avrebbe potuto evitare lo scontro, avrebbe con elevata probabilità razionale potuto diminuirne le conseguenze lesive, giacché l'impatto si sarebbe, ragionevolmente, verificato con una minore energia.
Si reputa congruo, dunque, quantificare l'incidenza causale del comportamento del Pt_2 nella produzione del sinistro nella misura del novanta per cento (90%) e quella della CP_1 in misura pari al dieci per cento (10%).
Tale percentuale dovrà essere portata a decremento anche dei danni che potranno essere riconosciuti ai prossimi congiunti del de cuius e di cui appresso si dirà.
Infatti, il risarcimento del danno (patrimoniale e non) patito dai congiunti di persona deceduta o che abbia subito una lesione per colpa altrui deve essere ridotto in misura corrispondente alla percentuale di colpa ascrivibile alla stessa vittima;
tale principio trova fondamento nell'articolo 1227 c.c., che prevede la riduzione proporzionale del danno in ragione dell'entità percentuale dell'efficienza causale del soggetto danneggiato, principio, questo, che trova applicazione anche nei confronti dei congiunti del danneggiato.
5. Procedendo all'esame delle richieste risarcitorie, si osserva quanto segue.
Posto che gli attori e gli interventori hanno concluso i rispettivi atti difensivi domandando il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti come conseguenza del sinistro de quo, va sin da subito evidenziato che alcuna somma può essere riconosciuta a titolo di risarcimento dei danni iure proprio patrimoniali, non essendo stato offerto in proposito alcun supporto probatorio, anche solo documentale.
Allo stesso modo, nulla può essere liquidato a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali trasmissibili ai congiunti iure hereditatis, non avendo gli istanti nulla provato né direttamente e neppure attraverso circostanze gravi, precise e concordanti ai sensi dell'art. 2729 c.c..
A tale ultimo proposito, la Corte di legittimità (cfr. sentenza n. 22451/2017) ha espressamente chiarito che i danni non patrimoniali risarcibili alla vittima, trasmissibili “iure hereditatis”, possono consistere: - nel “danno biologico” (cd. “danno terminale”)
12 determinato dalla lesione al bene salute quale danno-conseguenza consistente nei postumi invalidanti che hanno caratterizzato la durata concreta del periodo di vita del danneggiato dal momento della lesione fino all'exitus: l'accertamento del danno-conseguenza è questione di fatto e presuppone che le conseguenze pregiudizievoli si siano effettivamente prodotte, necessitando a tal fine che tra l'evento lesivo e il momento del decesso sia intercorso un
“apprezzabile lasso temporale” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15491 dell'8.7.2014; id. Sez.
3, Sentenza n. 22228 del 20.10.2014; id. Sez. 3, Sentenza n. 23183 del 31.10.2014); - nel
“danno morale cd. soggettivo” (cd. “danno catastrofale”), consistente nello stato di sofferenza spirituale od intima (paura o paterna d'animo) sopportato dalla vittima nell'assistere al progressivo svolgimento della propria condizione esistenziale verso l'ineluttabile fine-vita: anche in questo caso, trattandosi di danno-conseguenza,
l'accertamento dell'“an” presuppone la prova della “cosciente e lucida percezione” dell'ineluttabilità della propria fine e (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 6754 del 24.3.2011; id. Sez. 3, Sentenza n. 7126 del 21.3.2013; id. Sez. 3, Sentenza n. 13537 del 13.6.2014).
Inoltre, l'oramai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità afferma che:
“in caso di morte della vittima a poche ore di distanza dal verificarsi di un sinistro stradale
(nella specie, circa tre ore), il risarcimento del c.d. danno 'catastrofale' - ossia del danno conseguente alla sofferenza patita dalla persona che lucidamente assiste allo spegnarsi della propria vita - può essere riconosciuto agli eredi, a titolo di danno morale, solo a condizione che sia entrato a far parte del patrimonio della vittima al momento della morte. Pertanto, in assenza di prova della sussistenza di uno stato di coscienza della persona nel breve intervallo tra il sinistro e la morte, la lesione del diritto alla vita non è suscettibile di risarcimento, neppure sotto il profilo del danno biologico, a favore del soggetto che è morto, essendo inconcepibile l'acquisizione in capo a lui di un diritto che deriva dal fatto stesso della morte;
e d'altra parte, in considerazione della natura non sanzionatoria, ma solo riparatoria o consolatoria del risarcimento del danno civile, ai congiunti spetta, in questo caso, il solo risarcimento conseguente alla lesione della possibilità di godere del rapporto parentale con la persona defunta” (Cass. 6754/11; conformi Cass. S.U. 15350/15 e Cass. ordinanza
13261/20).
Ciò premesso, relativamente ai danni non patrimoniali iure proprio per perdita del rapporto parentale, devono svolgersi le seguenti considerazioni.
13 Tali danni consistono nelle sofferenze fisio-psichiche patite a causa della perdita del proprio caro.
In quest'ultimo caso si avrà il cosiddetto danno da perdita del rapporto parentale, consistente in un importo monetario la cui entità dipende dal grado di parentela intercorrente tra il familiare e la persona deceduta (più era stretto tale rapporto e tanto maggiore sarà il danno), dalla loro età, dalla convivenza e dall'eventuale assenza di altri familiari.
Quanto al riparto dell'onere probatorio, è insegnamento costante della Suprema Corte che il danno da perdita del rapporto parentale - quando si tratti del coniuge, del genitore, dei figli o dei fratelli - non necessiti di specifica prova da parte dei danneggiati, dovendo la liquidazione avvenire in base a valutazione equitativa che tenga conto dell'intensità del vincolo familiare, della convivenza e di ogni altra ulteriore circostanza allegata.
Sul punto, è stato condivisibilmente affermato che, nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), l'esistenza stessa del rapporto di parentela deve far presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è per comune esperienza, di norma, connaturale all'essere umano.
Naturalmente si tratterà pur sempre di una praesumptio hominis, con la conseguente possibilità per il convenuto di dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra la vittima ed il superstite" (cfr. Cass.
Civ., Sez. VI, 15.2.2018, n. 3767; Cass. Civ., Sez. III, 24.9.2019, n. 23632)”.
Inoltre, giova ricordare che il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale è riconosciuto anche a parenti non conviventi con il de cuius. Invero, la Corte di legittimità, mutando un precedente orientamento giurisprudenziale che vedeva come requisito necessario la convivenza ai fini del detto risarcimento, ha affermato che “in tema di danno non patrimoniale risarcibile derivante da morte causata da un illecito, il pregiudizio risarcibile conseguente alla perdita del rapporto parentale che spetta "iure proprio" ai prossimi congiunti riguarda la lesione della relazione che legava i parenti al defunto e, ove sia provata l'effettività e la consistenza di tale relazione, la mancanza del rapporto di convivenza non è rilevante, non costituendo il connotato minimo ed indispensabile per il riconoscimento del danno” (Cassazione civile sez. III 25 giugno 2021 n. 18284). La Corte ha specificato, altresì, che la convivenza costituisce piuttosto un elemento probatorio utile, unitamente ad altri
14 elementi, a dimostrare l'ampiezza e la profondità del vincolo affettivo che lega tra loro i parenti e a determinare anche il quantum debeatur (Cassazione civile sez. III ord.
24.03.2021 n. 2818).
Nel dettaglio, quanto al grado di parentela "minimo" rilevante ai fini della configurabilità di un tal tipo di danno e al requisito della convivenza, costituisce ormai principio consolidato
(cfr. da ultimo Cass. 21230/2016 e 29332/2017) quello secondo cui "in caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta iure proprio dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare la effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno;
infatti, non essendo condivisibile limitare la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., all'ambito ristretto della sola cd. "famiglia nucleare", il rapporto nonni-nipoti non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto" (Cass. n. 21230/2016).
Alla luce delle esposte considerazioni deve ritenersi meritevole di tutela risarcitoria, ove leso, non solo il rapporto genitore-figlio, ma anche il rapporto nonno-nipote, pure ove gli stessi non siano conviventi, e ciò in quanto anche il loro legame consente di presumere che il superstite subisca un pregiudizio non patrimoniale in conseguenza della morte del congiunto
(per la perdita della relazione con una figura di riferimento e dei correlati rapporti di affetto e di solidarietà familiare); quanto detto vale anche in difetto di un rapporto di convivenza, fatta salva, ovviamente, la necessità di considerare l'effettività e la consistenza della relazione parentale ai fini della liquidazione del danno.
Ai fini della determinazione di tale somma, come chiarito dalla prevalente giurisprudenza di legittimità e di merito, deve considerarsi che il cosiddetto danno scaturente dalla lesione del rapporto parentale può essere determinato in un'unica somma personalizzata comprendente sia il cosiddetto danno morale in senso stretto, derivante dalla sofferenza per la perdita del congiunto, sia il cosiddetto danno esistenziale, derivante dalla lesione del rapporto parentale e dall'incidenza che tale lesione assume sulla vita futura del congiunto superstite (cfr. Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2003, n. 8827 e n. 8828, ribadita, poi, da Cass. civ., sez. un., 11
15 novembre 2008, n. 26972, Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26973, Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26074 e Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26975).
Ne consegue che nell'ipotesi di riconoscimento congiunto del danno morale e del danno relativo alla perdita del rapporto parentale appare equo liquidare a favore dei germani e degli ulteriori stretti congiunti del defunto, una somma complessiva a titolo di ristoro del danno non patrimoniale subìto in proprio, sia nella sua componente esistenziale che nella sua dimensione morale.
5.1. In ordine al quantum - da effettuarsi in base ad una valutazione equitativa, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., trattandosi di lesione di valori inerenti alla persona -, appare opportuno farsi applicazione delle Tabelle integrate a punti recentemente (2024) predisposte dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, in quanto risultano maggiormente strutturate a seconda della intensità della relazione.
In particolare, ritiene lo scrivente che alla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale debba pervenirsi applicando i parametri delle Tabelle del Tribunale di Milano sia se il caso concreto presenta peculiarità che le tabelle sul punto in uso presso il Tribunale di
Roma non permettono di correggere sia – e più in generale – perché il tetto minimo previsto dalle Tabelle milanesi per ciascuna figura di congiunto e denominato valore monetario base esprime l'uniformità pecuniaria di base;
quest'ultima impedisce una valutazione del tutto diversa da persona a persona di una lesione identica ed è il portato di un monitoraggio nazionale della giurisprudenza di merito che denota una maggiore diffusione della suddetta tabella e soddisfa l'obiettivo di uniformità e prevedibilità delle decisioni auspicato dalla Corte di Cassazione, mentre il valore del punto delle tabelle del foro capitolino è determinato solo sulla base dei concreti importi già liquidati dal Tribunale di Roma.
Quanto alle voci prese in considerazione dalle suindicate Tabelle (di Milano), è utile evidenziare che le prime quattro circostanze (età della vittima primaria e della vittima secondaria, convivenza tra le due, sopravvivenza di altri congiunti) hanno natura "oggettiva"
e sono quindi "provabili" anche con documenti anagrafici o in forza del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.; la quinta circostanza (lett. "E", qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto) è invece di natura "soggettiva" e riguarda sia gli aspetti cd "esteriori" del danno da perdita del parente
(stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita) sia gli aspetti cd. "interiori" di tale danno (sofferenza interiore) e deve essere allegata, potendo
16 poi essere provata anche con presunzioni. Nell'apprezzamento dell'intensità e qualità della relazione affettiva (lett. "E"), si dovrà valutare lo specifico rapporto parentale perduto, con tutte le caratteristiche obiettive e soggettive, sulla scorta di quanto allegato e provato (anche con il ricorso alle presunzioni) in causa. Infine, si è rimesso al singolo giudice la scelta se procedere alla liquidazione dei valori monetari riconducibili al parametro "E" con un unico importo monetario o con somme distinte per ciascuna delle menzionate voci/componenti del danno non patrimoniale: sofferenza soggettiva interiore e dimensione dinamico relazionale. Ai fini dell'attribuzione dei punti per il parametro "E" (fino ad un massimo di 30 punti nelle due tabelle), il giudice potrà tenere conto sia delle circostanze obiettive di cui ai precedenti 4 parametri ("obiettivi") e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze che siano allegate e provate (anche con presunzioni) relative, ad esempio, ma non solo, alle seguenti circostanze di fatto: - frequentazioni/contatti (in presenza o telefonici o in internet), - condivisione delle festività/ricorrenze, - condivisione di vacanze, - condivisione attività lavorativa/hobby/sport, - attività di assistenza sanitaria/domestica, - agonia/penosità/particolare durata della malattia della vittima primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria, - altri casi (cfr. Trib. Milano, Sez. X, 11 luglio 2022, n. 6059).
Ciò posto, considerato il vincolo affettivo e parentale esistente tra la vittima e gli attori nonché tra la vittima e gli interventori, come giudizialmente accertato e tenuto conto delle allegazioni difensive, della documentazione prodotta agli atti nonché delle risultanze della prova testimoniale espletata nel corso del giudizio, si ritiene di dover liquidare, in via equitativa a titolo di danno non patrimoniale (comprensivo sia del cosiddetto "pretium doloris" che del danno da perdita del rapporto parentale), le seguenti somme, avuto riguardo alla riduzione del 90% in ragione del concorso causale del danneggiato nella causazione del sinistro mortale.
5.2. Nello specifico, facendo applicazione delle coordinate ermeneutico-valoriali sopra tracciate, vanno attribuiti i seguenti importi:
- (figlio): € 17.990,60; Parte_1
- (C.F. ) (nipote): € 6.282,60; Parte_2 C.F._2
- (figlio): € 16.035,01; Controparte_3
- (figlio): € 16.817,30; Controparte_4
- (figlio): € 16.035,01; Parte_3
17 - (figlia): € 16.817,30; Parte_4
- (C.F. ) (nipote): € 5.094,00; Parte_2 C.F._8
- (nipote): € 5.433,60; Parte_5
- (nipote): € 5.433,60; Parte_6
- (nipote): € 5.433,60; Parte_7
- (nipote): € 5.433,60; Parte_8
- (nipote): € 5.433,60; Controparte_5
- (nipote): € 5.433,60. CP_6
Tale liquidazione appare senz'altro congrua e proporzionata alle specificità del caso concreto, in quanto tiene conto dell'intensità del vincolo familiare, della relazione affettiva tra le parti e della conseguente peculiare rilevanza della sofferenza morale derivante dalla perdita di . Parte_2
Gli importi riconosciuti, liquidati ai valori attuali, devono essere devalutati alla data dell'evento infausto (1.9.2019) per individuare il valore monetario dell'epoca, su cui calcolare rivalutazione secondo gli indici Istat e interessi legali.
Dalla data di pubblicazione della sentenza sulle somme così calcolate decorreranno gli interessi al saggio legale sino all'effettivo soddisfo (Cass. Civ. n. 19987/2016; Cass. Civ. S.U.
n. 1712/1995).
6. La domanda di manleva da parte della compagnia assicurativa è stata introdotta dalla convenuta soltanto nelle note difensive conclusive depositate il 26.6.2025 per CP_1
l'udienza di cui in epigrafe e, pertanto, va dichiarata inammissibile, in quanto tardiva.
7. Ulteriori domande e questioni restano assorbite, rammentandosi che ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 c.p.c., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite (v., sul punto, Cass. Civ., Sez. II, 4.3.2011, n.
5241; Cass. Civ., Sez. II, 12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. I, sent. n. 16056 del
2.8.2016, secondo cui la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con
18 esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata).
8. SPESE.
L'accoglimento delle domande risarcitorie in misura sensibilmente inferiore a quanto richiesto giustifica la compensazione delle spese nella misura di due terzi, mentre il residuo terzo viene posto a carico delle parti convenute, in solido tra loro, con relativa liquidazione come da dispositivo in base ai parametri minimi del D.M. 147/2022, calcolati per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto del criterio del decisum (in virtù del quale occorre fare riferimento alla somma effettivamente attribuita alla parte vittoriosa ex art. 5, co. 1 D.M. 55/2014) nonché dell'attività processuale concretamente svolta e della natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, disattesa e assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento delle domande, ritenuto il concorso di colpa di Controparte_1 nella causazione del sinistro per cui è causa nella misura del 10%, condanna le convenute e in persona del legale rappresentante Controparte_1 Controparte_2
p.t., in solido tra loro, al pagamento in favore degli odierni attori e interventori volontari delle somme specificatamente indicate in parte motiva, a titolo di danno non patrimoniale iure proprio in conseguenza della perdita del rapporto parentale, oltre rivalutazione e interessi come sopra indicati (v. supra par. 5.2.);
- dichiara inammissibile la domanda di manleva avanzata da;
Controparte_1
- compensa le spese per due terzi e per l'effetto condanna le convenute, in solido tra loro,
a rifondere agli attori e , in solido tra loro, il restante terzo delle Parte_1 Parte_2 spese, liquidate per intero (cioè compresa la parte compensata) in complessivi € 3.787,80, di cui € 1.247,80 per spese e € 2.540,00 per compensi, oltre 15%rsg, cpa e iva come per legge;
- compensa le spese per due terzi e per l'effetto condanna le convenute, in solido tra loro,
a rifondere agli attori e , in solido tra loro, il restante terzo Controparte_3 Controparte_4 delle spese, liquidate per intero (cioè compresa la parte compensata) in complessivi €
19 3.815,80, di cui € 6,80 per spese e € 3.809,00 per compensi, oltre 15%rsg, cpa e iva come per legge;
- compensa le spese per due terzi e per l'effetto condanna le convenute, in solido tra loro,
a rifondere agli interventori volontari e , in solido tra loro, Parte_3 Parte_4 il restante terzo delle spese, liquidate per intero (cioè compresa la parte compensata) in complessivi € 3.815,80, di cui € 6,80 per spese e € 3.809,00 per compensi, oltre 15%rsg, cpa e iva come per legge;
- compensa le spese per due terzi e per l'effetto condanna le convenute, in solido tra loro,
a rifondere agli interventori volontari , , , Parte_2 Parte_5 Parte_6 Pt_8
, , e , in solido tra loro, il restante terzo
[...] Controparte_5 Parte_7 CP_6 delle spese, liquidate per intero (cioè compresa la parte compensata) in complessivi €
3.827,15, di cui € 18,15 per spese e € 3.809,00 per compensi, oltre 15%rsg, cpa e iva come per legge.
Così deciso in Crotone, il 23 luglio 2025.
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
20
SEZIONE CIVILE
Causa n. 1919/2022 R.G.
tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Antonio Cozza e Nicodemo C.F._2
Gentile attori
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._3
Amerigo Caruso convenuta nonché
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Mortoro P.IVA_1
convenuta nonché
(C.F. ) e (C.F. Controparte_3 C.F._4 Controparte_4
, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Antonio Cozza e Nicodemo C.F._5
Gentile interventori volontari nonché
(C.F. ) e (C.F. Parte_3 CodiceFiscale_6 Parte_4
), rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandra Cozza C.F._7
interventori volontari nonché
1 (C.F. ), (C.F. Parte_2 C.F._8 Parte_5
), (C.F. ), C.F._9 Parte_6 C.F._10 Parte_7
(C.F. , (C.F. ), C.F._11 Parte_8 C.F._12
(C.F. ) e (C.F. Controparte_5 C.F._13 CP_6
), rappresentati e difesi dalle Avv.te Giulia Camorri e Marcacci C.F._14
Alessandra interventori volontari Il Giudice scaduto il termine del 22 luglio 2025 fissato per il deposito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c.; lette le note depositate;
pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c..
Crotone, 23 luglio 2025
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice monocratico Mauro Giuseppe Cilardi ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1919/2022 R.G. tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Antonio Cozza e Nicodemo C.F._2
Gentile attori
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._3
Amerigo Caruso convenuta nonché
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Mortoro P.IVA_1
convenuta nonché
(C.F. ) e (C.F. Controparte_3 C.F._4 Controparte_4
, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Antonio Cozza e Nicodemo C.F._5
Gentile
3 interventori volontari nonché
(C.F. ) e (C.F. Parte_3 CodiceFiscale_6 Parte_4
), rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandra Cozza C.F._7
interventori volontari nonché
(C.F. ), (C.F. Parte_2 C.F._8 Parte_5
), (C.F. ), C.F._9 Parte_6 C.F._10 Parte_7
(C.F. , (C.F. ), C.F._11 Parte_8 C.F._12
(C.F. ) e (C.F. Controparte_5 C.F._13 CP_6
), rappresentati e difesi dalle Avv.te Giulia Camorri e Marcacci C.F._14
Alessandra interventori volontari OGGETTO
Risarcimento danni promosso da congiunti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 22 luglio 2025, da intendersi qui richiamate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 281-sexies e 127- ter c.p.c., ferma la compatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281-sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
Al riguardo, si condivide il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, in forza del quale deve dirsi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. in forma scritta mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune, anteriore o coincidente con la data d'udienza, per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 37 del 2020, in quanto tale procedimento è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui per legge sia consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale e, quindi, anche in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in
4 proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto e sulla natura della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza sulla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. n. 37137/2022).
Pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, lo scrivente ritiene che lo stesso debba applicarsi anche alle cause trattate ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., atteso che l'udienza cartolare costituisce attualmente un mezzo di trattazione ordinario a seguito dell'introduzione dell'art. 127- ter c.p.c. ad opera del d. lvo n. 149/2022 nonché alla luce della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e la ragionevole durata del processo.
Giova, inoltre, rammentare che la Corte costituzionale ha affermato che: “non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità” (v. Corte cost. n. 263/2017).
Inoltre, rafforza il convincimento rilevare che l'art. 128 c.p.c. (come novellato dal d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164, noto come correttivo Cartabia) prescrive, come regola generale, che il giudice possa sostituire l'udienza pubblica con il deposito delle note scritte salvo che una delle parti non si opponga, ipotesi questa non verificatasi nella specie.
1.1. Importa, altresì, evidenziare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre
5 eccezioni e questioni (v. Cass. Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020 e molte altre del medesimo tenore).
2. Con atto di citazione ritualmente notificato, e convenivano Parte_6 Parte_2 in giudizio e la quali proprietaria- Controparte_1 Controparte_2 conducente dell'automobile Fiat BR tg. EJ966VR e compagnia assicurativa, per sentirle condannare al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, sofferti in conseguenza del sinistro stradale occorso il 1° settembre 2019 alle ore 05:00 circa, lungo la
SS107, Km 120+100, in località Rocca di Neto (KR), nel quale era deceduto . Parte_2
La si costituiva in giudizio, contestando la legittimazione attiva Controparte_2 dell'attore , nipote del de cuius, nonché nel merito la responsabilità della Parte_2 propria assicurata e la sussistenza dei danni reclamati.
Si costituiva, altresì, , chiedendo il rigetto della domanda. Controparte_1
Inoltre, con distinte comparse, formalizzavano intervento volontario e Controparte_3
- quali figli del defunto - nonché e - quali Controparte_4 Parte_3 Parte_4 figli del defunto - nonché , , , , Parte_2 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, e - quali nipoti del defunto -, facendo valere Parte_8 Controparte_5 CP_6 nei confronti delle convenute il proprio diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, sofferti in conseguenza del medesimo sinistro dedotto in processo.
Istruita con documentazione e prova testimoniale, la causa veniva decisa ex artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c. all'udienza di cui in epigrafe, con assegnazione di termini per il deposito di note difensive conclusive e note scritte.
IN VIA PRELIMINARE.
3. Si premette che, dal punto di vista istruttorio, la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio in atti.
3.1. Sempre in via preliminare, deve respingersi l'eccezione di carenza di legittimazione dell'attore , sollevata dalla compagnia assicurativa convenuta. Parte_2
Ed invero, si rammenta che, secondo l'insegnamento costante della giurisprudenza, la valutazione circa la legittimazione attiva o passiva relativa ad un determinato rapporto processuale deve essere compiuta esclusivamente sulla base delle allegazioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio;
in altri termini, ai fini della sussistenza della legittimazione attiva, è condizione necessaria e sufficiente che il diritto sia affermato da colui che propone
6 la domanda e, dunque, vi sia coincidenza soggettiva tra colui il quale agisce in giudizio e colui che nella domanda è affermato come soggetto attivo del diritto (Cass.
6.3.2008 n.
6132; Cass.
5.11.2001 n. 13631; Cass. 29.4.1998 n. 4364).
Conseguentemente, in ragione di quanto esposto, la medesima giurisprudenza ha precisato che, allorquando si controverta sulla titolarità effettiva del diritto azionato, il thema decidendum risulta essere questione di merito e, dunque, la relativa decisione del giudice deve essere formulata in termini di fondatezza o infondatezza (Cass.
3.6.2009 n. 12832;
Cass.18.1.2002 n. 548).
3.2. Allo stesso modo, va reietta l'eccezione di inammissibilità degli atti di intervento volontario, formulata in atti dalle parti convenute, sia perché trattasi di questione che, riguardando la titolarità effettiva del diritto azionato, attiene al merito (arg., tra tante, Cass.
n. 11284/2010) e sia perché, in generale, nel processo ordinario di cognizione vige la regola della possibilità per i terzi di intervenire volontariamente in giudizio fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, accettando il procedimento nello stato in cui si trova e potendo finanche formulare domande nuove ed effettuare la relativa attività assertiva (v. art. 268 c.p.c.; cfr. Cass. n. 25798/2015).
3.3. Inoltre, deve sin da subito precisarsi che le predette eccezioni non colgono nel segno, tenuto in particolar modo conto dei certificati di stato di famiglia allegati in atti, tesi a dimostrare il rapporto tra il de cuius e i figli nonché il rapporto di parentela tra il de cuius e i nipoti, tutti odierne parti processuali (cfr. tra tante, Cass. n. 210/2021; Cass. n.
16814/2018).
NEL MERITO.
4. Le domande risarcitorie degli attori e degli interventori volontari si palesano in parte fondate e vanno accolte nei limiti e termini di seguito esposti.
4.1. E' opportuno ricordare gli orientamenti della Suprema Corte in materia di responsabilità extracontrattuale, di onere probatorio e di verifica della sussistenza del nesso di causalità.
In particolare, la Cassazione differenzia la causalità civile da quella penale nel senso che nella prima, diversamente che nella seconda, vige il principio del “più probabile che non”, mentre nel processo penale opera la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”, stante la diversità dei valori in gioco nei due tipi di processi (la libertà personale e il patrimonio), che giustifica una differenza negli standard probatori ed il diverso livello di incertezza da assumersi come ragionevolmente accettabile (cfr. Cassazione civile sez. III 14 marzo 2022
7 n. 8114 ; Cassazione civile sez. VI 31 dicembre 2021 n. 42104; Cassazione civile sez. III 29 settembre 2021 n. 26304).
Tale approdo si sintetizza nella c.d. tesi del “più probabile che non” e può essere ulteriormente precisato rilevando che, in ogni caso, tra la condotta (commissiva od omissiva)
e l'evento lesivo “deve ricorrere, secondo la combinazione dei principi della “condicio sine qua non” e della causalità efficiente, la duplice condizione che si tratti di una condotta antecedente necessaria dell'evento e che la stessa non sia poi neutralizzata dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare l'evento stesso”(cfr. Cass.
23915/2013; Cass. 21086/2015).
Dunque, “il giudice di merito è tenuto ad eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili, poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente” (Cassazione civile sez. III, 26.4.2023,
n.10978).
Al tal riguardo, si ricordano anche le seguenti valutazioni in tema di responsabilità civile e di prova del nesso causale:
- “in tema di responsabilità civile, qualora l'evento dannoso si ricolleghi a più azioni o omissioni, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41, c.p., in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si accerti l'esclusiva efficienza causale di una di esse. In particolare, in riferimento al caso in cui una delle cause consista in una omissione, la positiva valutazione sull'esistenza del nesso causale tra omissione ed evento presuppone che si accerti che l'azione omessa, se fosse stata compiuta, sarebbe stata idonea ad impedire l'evento dannoso ovvero a ridurne le conseguenze, non potendo esserne esclusa l'efficienza soltanto perché sia incerto il suo grado di incidenza causale” (Cass. 28.7.2017 n.
18753; Cass. 02. 2.2010 n. 2360);
- “in tema di responsabilità civile aquiliana, il nesso causale è regolato dai principi di cui agli art. 40 e 41 c.p. per i quali un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo
(cosiddetta teoria della condicio sine qua non) nonché dal criterio della cosiddetta causalità
8 adeguata, sulla base della quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiono ad una valutazione ex ante - del tutto inverosimili. Il principio dell'equivalenza delle cause, di cui all'art. 41 c.p., in base al quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale, viene temperato dalla causalità efficiente, desumibile dal secondo comma dell'art. 41 c.p., in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta, solo se questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto” (Cass. 19.10.2015 n. 21086);
- “in particolare, nel caso in cui vi siano più ipotesi, tra loro incompatibili o contraddittorie, la scelta va compiuta applicando il criterio della probabilità prevalente” (Cass.
5.5.2009 n.
10285).
4.2. Ciò posto, in base al complessivo esame della documentazione acquisita, in particolare degli accertamenti svolti dai Carabinieri di Rocca di Neto, intervenuti nella immediatezza del sinistro, tenuto conto delle valutazioni espresse dai periti incaricati dalla Procura della
Repubblica nel procedimento penale iscritto al n. 2495/2019 R.G.N.R., la domanda risulta solo parzialmente fondata e meritevole di accoglimento nei limiti di seguito specificati.
Venendo in primo luogo alla dinamica del sinistro, in base alle deduzioni delle parti, nonché all'incartamento processuale, risulta quanto segue:
- il 1° settembre 2019, alle ore 5:00 circa, a Rocca di Neto si verificava un incidente stradale che coinvolgeva due autovetture, una Fiat BR tg. EJ966VR condotta da
[...]
e una Fiat AN tg. BW296ZG condotta da;
CP_1 Parte_2
- il , improvvisamente, poneva in essere una traiettoria di viaggio ad elevata velocità, Pt_2 invadendo sempre di più la corsia di marcia della , finendo per impattare con la CP_1 stessa;
- la , che viaggiava ad una velocità inferiore a quella consentita per legge, nel CP_1 tentativo di porre in essere una manovra di emergenza, svoltava repentinamente a destra, pur non riuscendo ad evitare l'urto;
- i due veicoli entravano in collisione su di un tratto di strada rettilineo al km 120 + 100 della
SS 107 e, per l'effetto, il riportava gravi lesioni che ne cagionavano il decesso, Pt_2 appena giunto al Pronto Soccorso del nosocomio cittadino, circa tre ore dopo il sinistro;
- al momento dell'impatto, le condizioni della strada erano ottimali;
9 - le ruote di entrambi i veicoli erano in cattivo stato, atteso che la viaggiava con CP_1 pneumatici mancanti di battistrada e montati in senso rotatorio inverso e le gomme del veicolo del necessitavano di una sostituzione;
Pt_2
- gli esami tossicologici avevano avuto esito negativo per entrambi i conducenti;
- in assenza di testimoni oculari e di sistemi di videosorveglianza, i Carabinieri intervenuti sul luogo non rilevavano tracce di frenatura e, pertanto, non si era potuto ricostruire il presumibile punto d'urto.
Ciò premesso, è noto come il secondo comma dell'art. 2054 del codice civile preveda che
“nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”; invero, in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, il giudice che abbia in concreto accertato la colpa di uno dei conducenti non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., ma è tenuto ad accertare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida irreprensibile (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12444 del 16.5.2008). Conseguentemente,
“l'infrazione, anche grave, come l'invasione dell'altra corsia commessa da uno dei conducenti, non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso” (Cass.7479/2020; Cass.
23431/2014; Cass. 477/2003).
Nel caso di specie, deve ritenersi che non sia stata superata la presunzione di colpa di entrambi i conducenti, prevista dall'art. 2054, comma 2, c.c. Invero, si ritiene di particolare rilievo - ai fini dell'accertamento e della verifica della responsabilità del sinistro - l'elaborato svolto dal consulente tecnico del P.M. nel sopra richiamato giudizio penale (Ing. , Persona_1 in atti) con relativa integrazione - il cui contenuto può essere integralmente condiviso, essendo stato predisposto in base ad attenta e scrupolosa verifica dello stato dei luoghi, dei veicoli coinvolti nel sinistro, dei rilievi tecnici effettuati dagli operanti subito dopo il sinistro, nonché utilizzando corretti criteri logici e tecnici, apparendo privo di qualsivoglia elemento di incongruenza sotto il profilo logico-giuridico.
Al riguardo, appare doveroso precisare che l'elencazione delle prove civili contenuta nel codice di rito non è tassativa e quindi devono ritenersi ammissibili le prove atipiche, la cui efficacia probatoria è quella di presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. o di argomenti di prova;
10 deve quindi ritenersi che la ctu o la perizia resa in altri giudizi fra le stesse od altre parti possa essere utilizzata quale prova atipica (v. Trib. Reggio Emilia, 6.2.2020; Cass.,
18025/2019).
Inoltre, è il caso di sottolineare che gli esiti degli accertamenti e delle valutazioni del consulente nominato ai sensi dell'art. 359 c.p.p., essendo il frutto di un'attività di natura giurisdizionale, rivestono una valenza probatoria non comparabile a quella dei consulenti delle parti private, essendo noto che la ctp, costituendo una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, risulta essere priva di autonomo valore probatorio (Cass. civ. 259/2013;
Cass. pen. 42937/2014).
Ciò posto, nel ricostruire la dinamica del sinistro, l'ausiliario del P.M. nel suo elaborato peritale rilevava che: “la conducente la vettura Fiat BR, anche se per pochi metri, non sarebbe riuscita ad arrestare il mezzo, anche qualora sullo stesso fossero stati montati pneumatici efficienti. Di contro si evince, però, come lo spazio d'arresto del veicolo, nel caso di pneumatici efficienti, si dimezza rispetto al caso di pneumatici non efficienti. Detto dato di fatto è rappresentativo di due circostanze: da un lato "rivela" l'impossibilità da parte della conducente di arrestare il veicolo anche in caso di pneumatici efficienti e da un altro dimostra che, qualora fossero stati montati pneumatici efficienti, l'energia dissipata durante l'urto sarebbe stata sensibilmente minore (stante una velocità di arrivo all'urto minore)” e che: “la velocità della vettura Fiat BR passa da 70 Km/h (valore registrato nei tre secondi precedenti l'urto) a 63 Km/h (valore registrato un secondo prima dell'urto) in due secondi, mentre nel restante secondo prima dell'urto la velocità passa da 63 Km/h a 42 Km/h; decelerazione questa che non può che essere ricondotta ad un moto in frenata, quindi con l'impianto frenante già azionato, per cui si appalesa del tutto chiaro una manovra di frenata, negli istanti prima dell'urto, da parte dell'indagata”.
E', poi, in atti l'esame autoptico del perito del P.M., dott. , che ha consentito di Per_2 appurare l'assenza di pregresse patologie del che possano aver influito sull'evento Pt_2 infausto, le cui cause sono da rintracciare “in una insufficienza cardio-circolatoria acuta conseguente a politrauma da incidente del traffico”.
Alla luce di quanto su esposto, e in attuazione di principi giuridici e giurisprudenziali già menzionati, la colpa del sinistro occorso va ascritta, in via prevalente e preponderante, alla condotta di guida del , che non solo circolava su un veicolo con pneumatici in cattivo Pt_2 stato di manutenzione e necessitanti di sostituzione, ma invadeva improvvisamente
11 l'opposta corsia di marcia, ad elevata velocità, tenendo una condotta massimamente imprudente e imprevedibile.
Tuttavia, e anche se in minima parte, la responsabilità del sinistro va pure ascritta alla
, dato che viene comunque in evidenza una condotta da parte sua incauta, in quanto CP_1 dalle risultanze processuali è emerso che, qualora il di lei veicolo avesse avuto pneumatici efficienti, pur se verosimilmente non avrebbe potuto evitare lo scontro, avrebbe con elevata probabilità razionale potuto diminuirne le conseguenze lesive, giacché l'impatto si sarebbe, ragionevolmente, verificato con una minore energia.
Si reputa congruo, dunque, quantificare l'incidenza causale del comportamento del Pt_2 nella produzione del sinistro nella misura del novanta per cento (90%) e quella della CP_1 in misura pari al dieci per cento (10%).
Tale percentuale dovrà essere portata a decremento anche dei danni che potranno essere riconosciuti ai prossimi congiunti del de cuius e di cui appresso si dirà.
Infatti, il risarcimento del danno (patrimoniale e non) patito dai congiunti di persona deceduta o che abbia subito una lesione per colpa altrui deve essere ridotto in misura corrispondente alla percentuale di colpa ascrivibile alla stessa vittima;
tale principio trova fondamento nell'articolo 1227 c.c., che prevede la riduzione proporzionale del danno in ragione dell'entità percentuale dell'efficienza causale del soggetto danneggiato, principio, questo, che trova applicazione anche nei confronti dei congiunti del danneggiato.
5. Procedendo all'esame delle richieste risarcitorie, si osserva quanto segue.
Posto che gli attori e gli interventori hanno concluso i rispettivi atti difensivi domandando il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti come conseguenza del sinistro de quo, va sin da subito evidenziato che alcuna somma può essere riconosciuta a titolo di risarcimento dei danni iure proprio patrimoniali, non essendo stato offerto in proposito alcun supporto probatorio, anche solo documentale.
Allo stesso modo, nulla può essere liquidato a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali trasmissibili ai congiunti iure hereditatis, non avendo gli istanti nulla provato né direttamente e neppure attraverso circostanze gravi, precise e concordanti ai sensi dell'art. 2729 c.c..
A tale ultimo proposito, la Corte di legittimità (cfr. sentenza n. 22451/2017) ha espressamente chiarito che i danni non patrimoniali risarcibili alla vittima, trasmissibili “iure hereditatis”, possono consistere: - nel “danno biologico” (cd. “danno terminale”)
12 determinato dalla lesione al bene salute quale danno-conseguenza consistente nei postumi invalidanti che hanno caratterizzato la durata concreta del periodo di vita del danneggiato dal momento della lesione fino all'exitus: l'accertamento del danno-conseguenza è questione di fatto e presuppone che le conseguenze pregiudizievoli si siano effettivamente prodotte, necessitando a tal fine che tra l'evento lesivo e il momento del decesso sia intercorso un
“apprezzabile lasso temporale” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15491 dell'8.7.2014; id. Sez.
3, Sentenza n. 22228 del 20.10.2014; id. Sez. 3, Sentenza n. 23183 del 31.10.2014); - nel
“danno morale cd. soggettivo” (cd. “danno catastrofale”), consistente nello stato di sofferenza spirituale od intima (paura o paterna d'animo) sopportato dalla vittima nell'assistere al progressivo svolgimento della propria condizione esistenziale verso l'ineluttabile fine-vita: anche in questo caso, trattandosi di danno-conseguenza,
l'accertamento dell'“an” presuppone la prova della “cosciente e lucida percezione” dell'ineluttabilità della propria fine e (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 6754 del 24.3.2011; id. Sez. 3, Sentenza n. 7126 del 21.3.2013; id. Sez. 3, Sentenza n. 13537 del 13.6.2014).
Inoltre, l'oramai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità afferma che:
“in caso di morte della vittima a poche ore di distanza dal verificarsi di un sinistro stradale
(nella specie, circa tre ore), il risarcimento del c.d. danno 'catastrofale' - ossia del danno conseguente alla sofferenza patita dalla persona che lucidamente assiste allo spegnarsi della propria vita - può essere riconosciuto agli eredi, a titolo di danno morale, solo a condizione che sia entrato a far parte del patrimonio della vittima al momento della morte. Pertanto, in assenza di prova della sussistenza di uno stato di coscienza della persona nel breve intervallo tra il sinistro e la morte, la lesione del diritto alla vita non è suscettibile di risarcimento, neppure sotto il profilo del danno biologico, a favore del soggetto che è morto, essendo inconcepibile l'acquisizione in capo a lui di un diritto che deriva dal fatto stesso della morte;
e d'altra parte, in considerazione della natura non sanzionatoria, ma solo riparatoria o consolatoria del risarcimento del danno civile, ai congiunti spetta, in questo caso, il solo risarcimento conseguente alla lesione della possibilità di godere del rapporto parentale con la persona defunta” (Cass. 6754/11; conformi Cass. S.U. 15350/15 e Cass. ordinanza
13261/20).
Ciò premesso, relativamente ai danni non patrimoniali iure proprio per perdita del rapporto parentale, devono svolgersi le seguenti considerazioni.
13 Tali danni consistono nelle sofferenze fisio-psichiche patite a causa della perdita del proprio caro.
In quest'ultimo caso si avrà il cosiddetto danno da perdita del rapporto parentale, consistente in un importo monetario la cui entità dipende dal grado di parentela intercorrente tra il familiare e la persona deceduta (più era stretto tale rapporto e tanto maggiore sarà il danno), dalla loro età, dalla convivenza e dall'eventuale assenza di altri familiari.
Quanto al riparto dell'onere probatorio, è insegnamento costante della Suprema Corte che il danno da perdita del rapporto parentale - quando si tratti del coniuge, del genitore, dei figli o dei fratelli - non necessiti di specifica prova da parte dei danneggiati, dovendo la liquidazione avvenire in base a valutazione equitativa che tenga conto dell'intensità del vincolo familiare, della convivenza e di ogni altra ulteriore circostanza allegata.
Sul punto, è stato condivisibilmente affermato che, nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), l'esistenza stessa del rapporto di parentela deve far presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è per comune esperienza, di norma, connaturale all'essere umano.
Naturalmente si tratterà pur sempre di una praesumptio hominis, con la conseguente possibilità per il convenuto di dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra la vittima ed il superstite" (cfr. Cass.
Civ., Sez. VI, 15.2.2018, n. 3767; Cass. Civ., Sez. III, 24.9.2019, n. 23632)”.
Inoltre, giova ricordare che il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale è riconosciuto anche a parenti non conviventi con il de cuius. Invero, la Corte di legittimità, mutando un precedente orientamento giurisprudenziale che vedeva come requisito necessario la convivenza ai fini del detto risarcimento, ha affermato che “in tema di danno non patrimoniale risarcibile derivante da morte causata da un illecito, il pregiudizio risarcibile conseguente alla perdita del rapporto parentale che spetta "iure proprio" ai prossimi congiunti riguarda la lesione della relazione che legava i parenti al defunto e, ove sia provata l'effettività e la consistenza di tale relazione, la mancanza del rapporto di convivenza non è rilevante, non costituendo il connotato minimo ed indispensabile per il riconoscimento del danno” (Cassazione civile sez. III 25 giugno 2021 n. 18284). La Corte ha specificato, altresì, che la convivenza costituisce piuttosto un elemento probatorio utile, unitamente ad altri
14 elementi, a dimostrare l'ampiezza e la profondità del vincolo affettivo che lega tra loro i parenti e a determinare anche il quantum debeatur (Cassazione civile sez. III ord.
24.03.2021 n. 2818).
Nel dettaglio, quanto al grado di parentela "minimo" rilevante ai fini della configurabilità di un tal tipo di danno e al requisito della convivenza, costituisce ormai principio consolidato
(cfr. da ultimo Cass. 21230/2016 e 29332/2017) quello secondo cui "in caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta iure proprio dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare la effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno;
infatti, non essendo condivisibile limitare la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., all'ambito ristretto della sola cd. "famiglia nucleare", il rapporto nonni-nipoti non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto" (Cass. n. 21230/2016).
Alla luce delle esposte considerazioni deve ritenersi meritevole di tutela risarcitoria, ove leso, non solo il rapporto genitore-figlio, ma anche il rapporto nonno-nipote, pure ove gli stessi non siano conviventi, e ciò in quanto anche il loro legame consente di presumere che il superstite subisca un pregiudizio non patrimoniale in conseguenza della morte del congiunto
(per la perdita della relazione con una figura di riferimento e dei correlati rapporti di affetto e di solidarietà familiare); quanto detto vale anche in difetto di un rapporto di convivenza, fatta salva, ovviamente, la necessità di considerare l'effettività e la consistenza della relazione parentale ai fini della liquidazione del danno.
Ai fini della determinazione di tale somma, come chiarito dalla prevalente giurisprudenza di legittimità e di merito, deve considerarsi che il cosiddetto danno scaturente dalla lesione del rapporto parentale può essere determinato in un'unica somma personalizzata comprendente sia il cosiddetto danno morale in senso stretto, derivante dalla sofferenza per la perdita del congiunto, sia il cosiddetto danno esistenziale, derivante dalla lesione del rapporto parentale e dall'incidenza che tale lesione assume sulla vita futura del congiunto superstite (cfr. Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2003, n. 8827 e n. 8828, ribadita, poi, da Cass. civ., sez. un., 11
15 novembre 2008, n. 26972, Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26973, Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26074 e Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26975).
Ne consegue che nell'ipotesi di riconoscimento congiunto del danno morale e del danno relativo alla perdita del rapporto parentale appare equo liquidare a favore dei germani e degli ulteriori stretti congiunti del defunto, una somma complessiva a titolo di ristoro del danno non patrimoniale subìto in proprio, sia nella sua componente esistenziale che nella sua dimensione morale.
5.1. In ordine al quantum - da effettuarsi in base ad una valutazione equitativa, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., trattandosi di lesione di valori inerenti alla persona -, appare opportuno farsi applicazione delle Tabelle integrate a punti recentemente (2024) predisposte dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, in quanto risultano maggiormente strutturate a seconda della intensità della relazione.
In particolare, ritiene lo scrivente che alla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale debba pervenirsi applicando i parametri delle Tabelle del Tribunale di Milano sia se il caso concreto presenta peculiarità che le tabelle sul punto in uso presso il Tribunale di
Roma non permettono di correggere sia – e più in generale – perché il tetto minimo previsto dalle Tabelle milanesi per ciascuna figura di congiunto e denominato valore monetario base esprime l'uniformità pecuniaria di base;
quest'ultima impedisce una valutazione del tutto diversa da persona a persona di una lesione identica ed è il portato di un monitoraggio nazionale della giurisprudenza di merito che denota una maggiore diffusione della suddetta tabella e soddisfa l'obiettivo di uniformità e prevedibilità delle decisioni auspicato dalla Corte di Cassazione, mentre il valore del punto delle tabelle del foro capitolino è determinato solo sulla base dei concreti importi già liquidati dal Tribunale di Roma.
Quanto alle voci prese in considerazione dalle suindicate Tabelle (di Milano), è utile evidenziare che le prime quattro circostanze (età della vittima primaria e della vittima secondaria, convivenza tra le due, sopravvivenza di altri congiunti) hanno natura "oggettiva"
e sono quindi "provabili" anche con documenti anagrafici o in forza del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.; la quinta circostanza (lett. "E", qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto) è invece di natura "soggettiva" e riguarda sia gli aspetti cd "esteriori" del danno da perdita del parente
(stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita) sia gli aspetti cd. "interiori" di tale danno (sofferenza interiore) e deve essere allegata, potendo
16 poi essere provata anche con presunzioni. Nell'apprezzamento dell'intensità e qualità della relazione affettiva (lett. "E"), si dovrà valutare lo specifico rapporto parentale perduto, con tutte le caratteristiche obiettive e soggettive, sulla scorta di quanto allegato e provato (anche con il ricorso alle presunzioni) in causa. Infine, si è rimesso al singolo giudice la scelta se procedere alla liquidazione dei valori monetari riconducibili al parametro "E" con un unico importo monetario o con somme distinte per ciascuna delle menzionate voci/componenti del danno non patrimoniale: sofferenza soggettiva interiore e dimensione dinamico relazionale. Ai fini dell'attribuzione dei punti per il parametro "E" (fino ad un massimo di 30 punti nelle due tabelle), il giudice potrà tenere conto sia delle circostanze obiettive di cui ai precedenti 4 parametri ("obiettivi") e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze che siano allegate e provate (anche con presunzioni) relative, ad esempio, ma non solo, alle seguenti circostanze di fatto: - frequentazioni/contatti (in presenza o telefonici o in internet), - condivisione delle festività/ricorrenze, - condivisione di vacanze, - condivisione attività lavorativa/hobby/sport, - attività di assistenza sanitaria/domestica, - agonia/penosità/particolare durata della malattia della vittima primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria, - altri casi (cfr. Trib. Milano, Sez. X, 11 luglio 2022, n. 6059).
Ciò posto, considerato il vincolo affettivo e parentale esistente tra la vittima e gli attori nonché tra la vittima e gli interventori, come giudizialmente accertato e tenuto conto delle allegazioni difensive, della documentazione prodotta agli atti nonché delle risultanze della prova testimoniale espletata nel corso del giudizio, si ritiene di dover liquidare, in via equitativa a titolo di danno non patrimoniale (comprensivo sia del cosiddetto "pretium doloris" che del danno da perdita del rapporto parentale), le seguenti somme, avuto riguardo alla riduzione del 90% in ragione del concorso causale del danneggiato nella causazione del sinistro mortale.
5.2. Nello specifico, facendo applicazione delle coordinate ermeneutico-valoriali sopra tracciate, vanno attribuiti i seguenti importi:
- (figlio): € 17.990,60; Parte_1
- (C.F. ) (nipote): € 6.282,60; Parte_2 C.F._2
- (figlio): € 16.035,01; Controparte_3
- (figlio): € 16.817,30; Controparte_4
- (figlio): € 16.035,01; Parte_3
17 - (figlia): € 16.817,30; Parte_4
- (C.F. ) (nipote): € 5.094,00; Parte_2 C.F._8
- (nipote): € 5.433,60; Parte_5
- (nipote): € 5.433,60; Parte_6
- (nipote): € 5.433,60; Parte_7
- (nipote): € 5.433,60; Parte_8
- (nipote): € 5.433,60; Controparte_5
- (nipote): € 5.433,60. CP_6
Tale liquidazione appare senz'altro congrua e proporzionata alle specificità del caso concreto, in quanto tiene conto dell'intensità del vincolo familiare, della relazione affettiva tra le parti e della conseguente peculiare rilevanza della sofferenza morale derivante dalla perdita di . Parte_2
Gli importi riconosciuti, liquidati ai valori attuali, devono essere devalutati alla data dell'evento infausto (1.9.2019) per individuare il valore monetario dell'epoca, su cui calcolare rivalutazione secondo gli indici Istat e interessi legali.
Dalla data di pubblicazione della sentenza sulle somme così calcolate decorreranno gli interessi al saggio legale sino all'effettivo soddisfo (Cass. Civ. n. 19987/2016; Cass. Civ. S.U.
n. 1712/1995).
6. La domanda di manleva da parte della compagnia assicurativa è stata introdotta dalla convenuta soltanto nelle note difensive conclusive depositate il 26.6.2025 per CP_1
l'udienza di cui in epigrafe e, pertanto, va dichiarata inammissibile, in quanto tardiva.
7. Ulteriori domande e questioni restano assorbite, rammentandosi che ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 c.p.c., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite (v., sul punto, Cass. Civ., Sez. II, 4.3.2011, n.
5241; Cass. Civ., Sez. II, 12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. I, sent. n. 16056 del
2.8.2016, secondo cui la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con
18 esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata).
8. SPESE.
L'accoglimento delle domande risarcitorie in misura sensibilmente inferiore a quanto richiesto giustifica la compensazione delle spese nella misura di due terzi, mentre il residuo terzo viene posto a carico delle parti convenute, in solido tra loro, con relativa liquidazione come da dispositivo in base ai parametri minimi del D.M. 147/2022, calcolati per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto del criterio del decisum (in virtù del quale occorre fare riferimento alla somma effettivamente attribuita alla parte vittoriosa ex art. 5, co. 1 D.M. 55/2014) nonché dell'attività processuale concretamente svolta e della natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, disattesa e assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento delle domande, ritenuto il concorso di colpa di Controparte_1 nella causazione del sinistro per cui è causa nella misura del 10%, condanna le convenute e in persona del legale rappresentante Controparte_1 Controparte_2
p.t., in solido tra loro, al pagamento in favore degli odierni attori e interventori volontari delle somme specificatamente indicate in parte motiva, a titolo di danno non patrimoniale iure proprio in conseguenza della perdita del rapporto parentale, oltre rivalutazione e interessi come sopra indicati (v. supra par. 5.2.);
- dichiara inammissibile la domanda di manleva avanzata da;
Controparte_1
- compensa le spese per due terzi e per l'effetto condanna le convenute, in solido tra loro,
a rifondere agli attori e , in solido tra loro, il restante terzo delle Parte_1 Parte_2 spese, liquidate per intero (cioè compresa la parte compensata) in complessivi € 3.787,80, di cui € 1.247,80 per spese e € 2.540,00 per compensi, oltre 15%rsg, cpa e iva come per legge;
- compensa le spese per due terzi e per l'effetto condanna le convenute, in solido tra loro,
a rifondere agli attori e , in solido tra loro, il restante terzo Controparte_3 Controparte_4 delle spese, liquidate per intero (cioè compresa la parte compensata) in complessivi €
19 3.815,80, di cui € 6,80 per spese e € 3.809,00 per compensi, oltre 15%rsg, cpa e iva come per legge;
- compensa le spese per due terzi e per l'effetto condanna le convenute, in solido tra loro,
a rifondere agli interventori volontari e , in solido tra loro, Parte_3 Parte_4 il restante terzo delle spese, liquidate per intero (cioè compresa la parte compensata) in complessivi € 3.815,80, di cui € 6,80 per spese e € 3.809,00 per compensi, oltre 15%rsg, cpa e iva come per legge;
- compensa le spese per due terzi e per l'effetto condanna le convenute, in solido tra loro,
a rifondere agli interventori volontari , , , Parte_2 Parte_5 Parte_6 Pt_8
, , e , in solido tra loro, il restante terzo
[...] Controparte_5 Parte_7 CP_6 delle spese, liquidate per intero (cioè compresa la parte compensata) in complessivi €
3.827,15, di cui € 18,15 per spese e € 3.809,00 per compensi, oltre 15%rsg, cpa e iva come per legge.
Così deciso in Crotone, il 23 luglio 2025.
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
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