TRIB
Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 30/04/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 36/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice rel. dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 36/2025 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Pisa, via Dalmazia Parte_1 CodiceFiscale_1
n. 6, presso lo studio dell'Avv. Stefania Del Macchia, che lo rappresenta e difende giusta procura depositata nel fascicolo informatico ex art. 83, 3 comma, c.p.c.;
- ricorrente
contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Pisa, via Controparte_1 CodiceFiscale_2
San Martino n. 51 presso lo studio degli Avv.ti Claudio Cecchella, Carlotta Santarnecchi e Monica
Marzini, che la rappresentano e difendono giusta procura depositata nel fascicolo informatico ex art. 83, 3 comma, c.p.c.;
- resistente
con intervento del PM sede;
OGGETTO: “Ricorso per la revisione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli nati fuori dal matrimonio ex artt. 337 quinquies c.c. e 473 bis.29 c.p.c.”
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 22.04.2025 e come da note scritte del
21/24.3.2025.
*****
Con ricorso depositato in data 8.01.2025, ha chiesto all'intestato Tribunale di Parte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in modifica del decreto n.
2170/2015 del Tribunale di Pisa emesso in data 15.07.2015 RGV 2367/2014, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, IN VIA PRINCIPALE, accertato e dichiarato che la figlia IG , Parte_2
maggiorenne, è autosufficiente economicamente e che sono venuti meno per tutte le ragioni indicate in premessa, i presupposti per l'obbligo di mantenimento, dichiarare cessato l'obbligo di mantenimento del sig in favore della figlia e conseguentemente revocare l'assegno Parte_1
di mantenimento disposto con decreto n. 2170/2015 emesso il 15.07.2015 dal Tribunale di Pisa RGV
2367/2014 con effetto a partire dalla data della presente domanda. IN VIA SUBORDINATA nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito ritenga sussistenti i presupposti per l'obbligo di mantenimento, effettuate le opportune indagini per stabilire ed accertare le condizioni economiche e patrimoniali del sig. , ridurre l'importo dell'assegno di mantenimento disposto con Parte_1
decreto n. 2170/2015 emesso il 15.07.2015 dal Tribunale di Pisa RGV 2367/2014 in favore della figlia , maggiorenne, nella misura di Euro 100,00 con rivalutazione automatica, oltre Parte_2
il 50% delle spese straordinarie che il ricorrente dovrà corrispondere direttamente alla figlia
[...]
a mezzo di bonifico bancario entro il 10 di ogni mese con effetto dalla data della presente Pt_2 domanda . Con vittoria di spese e compensi di causa”.
A sostengo delle domande svolte, il ricorrente ha dedotto: - di avere iniziato a convivere more uxorio con dalla quale, in data 19.02.2004 a Pisa è nata la figlia (C.F. Controparte_1 Pt_2 [...]
), riconosciuta da entrambi i genitori;
- che successivamente il rapporto di convivenza C.F._3
è cessato a causa delle incomprensioni nella coppia;
- che con decreto n. 1188/2007 emesso in data
13.12.2007 relativo al procedimento R.G. 5862/2007, il Tribunale per i Minorenni di Firenze ha posto a suo carico l'obbligo del versamento dell'assegno mensile di € 400,00 a titolo di mantenimento della figlia minore con rivalutazione automatica, oltre il 50% delle spese straordinarie, da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese direttamente alla madre;
- di aver successivamente Controparte_1 presentato ricorso ex art ex art. 316 bis c.p.c. per la revisione dell'assegno dinanzi al Tribunale di
Pisa che ha ridotto l'importo ad € 300,00 con decreto n. 2170/2015 del 15.07.2015 RGV 2367/2014;
- che la figlia ormai maggiorenne, di quasi 21 anni, da oltre un anno, precisamente Parte_2
dal 22.09.2023 lavora in qualità di OP. P.T. con mansioni di cameriera di sala presso la Pizzeria Nika
S.a.s. con sede in Pisa (PI), Via Vittorio Veneto n. 17/19 con contratto a tempo determinato fino al
31.12.2023, successivamente convertito alla scadenza in contratto a tempo indeterminato dall' 1.1.2024 e in virtù del quale percepisce uno stipendio mensile di circa Euro 700,00; - che dal
30.10.2023 quest'ultima non vive più presso l'abitazione della madre posta in Pisa, Via Maggiore di
Oratoio, 33, essendosi trasferita presso l'abitazione della nonna materna, in Via Persona_1
Federico Garcia Lorca 7 a San Giuliano Terme (PI) dove attualmente risiede;
- che pertanto ricorrono tutte le condizioni previste dalla legge e dalla costante giurisprudenza affinché il padre non sia più tenuto a corrispondere alla figlia l'assegno di mantenimento a lei spettante di € 300,00 in Pt_2 conseguenza dell'occupazione lavorativa e del raggiungimento dell'indipendenza economica di quest'ultima; - di essere dipendente con contratto a tempo indeterminato con mansioni di addetto alle pulizie della società fino al 28.2.2019 e dall' 1.3.2019, a seguito di trasferimento Controparte_2
d'azienda, della società Coopservice soc coop p.a. con sede in Via Rochdale n.5 - 42122 Reggio
Emilia; - che la propria situazione economica è notevolmente peggiorata negli ultimi anni;
- di essere stato costretto, tra il 2015 e il 2019, ad astenersi dal lavoro a causa dei gravi problemi di salute che lo hanno portato a vari ricoveri e inserimenti in comunità terapeutiche;
- che durante il periodo trascorso in comunità è rimasto privo di un'abitazione a seguito della separazione dalla moglie CP_3
titolare di un contratto di abitazione con Apes e pertanto non ha potuto corrispondere l'assegno di mantenimento per la figlia maturando così un debito di circa Euro 10.775,74 a fronte del quale Pt_2
in data 20.01.2016, la ha proceduto al pignoramento dello stipendio;
-che per aiutarlo nella CP_1
gestione economica e personale, nel 2018 è stato nominato con provvedimento del Tribunale di Pisa rg 282/2018, amministratore di sostegno l'Avv. Stefania Del Macchia che ha provveduto al pagamento di tutto quanto dovuto in favore della a titolo di arretrati del mantenimento oltre CP_1
alle mensilità successive maturate mediante un piano di rateizzazione con scadenza al 15.04.2030 a mezzo bonifico di euro 100,00 mensile;
- che il suddetto rimborso di Euro 100,00 va ad aggiungersi al versamento diretto del datore di lavoro della somma di Euro 300,00 corrisposta a titolo di mantenimento ai sensi dell'art 8 comma 3 Legge n 898/1970 disposta con decreto n. 2170/2015 del
Tribunale di Pisa in data 15.07.2015 RGV 2367/2014; - di aver terminato nel gennaio 2023 il percorso terapeutico a seguito del significativo miglioramento delle sue condizioni di salute e, che pertanto, è stato costretto a reperire una sistemazione abitativa indipendente e a far fronte in modo autonomo alle proprie spese personali;
- che fino al 2023 era titolare di una pensione di inabilità temporanea erogata dall'Inps di circa Euro 180,00; - che con la ripresa dell'attività lavorativa, anche la borsa lavoro erogata dai servizi sociali negli anni 2021-2022 di Euro 200,00 mensile è cessata;
- che seppur abbia usufruito talvolta di buoni spesa erogati dai servizi sociali, non ha disponibilità economiche sufficienti, considerato l'esborso mensile per il mantenimento, il venir meno dei contributi economici sopra descritti e residuando circa 500,00-600,00 euro al mese di retribuzione a cui devono sottrarsi l'acquisto di cibo e abbigliamento e altre spese;
- di avere pertanto alloggiato in un B&B e di essere attualmente ospite di amici in un appartamento per il quale contribuisce alle spese mensili per circa € 300,00; - di avere presentato domanda per l'assegnazione di alloggio popolare nell'anno 2022 e di essere attualmente in graduatoria in attesa di ricevere l'assegnazione dell'alloggio; - di percepite una retribuzione mensile di circa euro 500-600,00 mensile, variabile, al netto dell'importo di Euro 300,00 corrisposto direttamente dal datore di lavoro alla a titolo CP_1
di mantenimento della figlia - di essere gravato fino al 15.4.2030 dal rimborso mensile della Pt_2 somma di Euro 100,00 a titolo di arretrati dell'assegno di mantenimento, in virtù di pignoramento presso terzi e, infine, dal contributo spese per l'alloggio in cui vive con alcuni amici per circa 300,00;
- che, pertanto, sottratte le spese, restano nella sia disponibilità circa 100 euro mensili, salvo dover provvedere a spese impreviste o straordinarie quali RC auto, spese mediche, medicine, bollo auto, etc;
- di avere, pertanto, una residua disponibilità netta mensile, quasi sempre negativa;
di svolgere attività lavorativa dipendente come addetto alle pulizie;
- che, nell'anno di imposta 2021 il suo reddito imponibile è stato di € 18.112,00, nell'anno di imposta 2022, di € 19.009,00 e nell'anno 2023 è stato di € 16.505,00; 5 - che pertanto, laddove dovesse ritenersi sussistente l'obbligo di mantenimento per la figlia è evidente che le entrate mensili non gli consentono di poter versare la somma di Euro Pt_2
300,00 mensili per il mantenimento della figlia oltre al 50% delle spese straordinarie;
- di riuscire attualmente ad affrontare le spese quotidiane soltanto attingendo ai propri risparmi e che quest'ultimi si stanno esaurendo rapidamente.
In data 21.03.2025, si è costituta che nulla ha opposto alla richiesta di Controparte_1 revoca dell'assegno in favore della figlia - e ciò a far data dal mese di aprile 2025. Pt_2
All'udienza di comparizione del 22.04.2025, i procuratori delle parti hanno dato atto del raggiungimento di un accordo fra le stesse, chiedendo la rimessione della causa al Collegio per la decisione.
Il PM ha apposto il visto.
*****
Nulla osta alla revoca dell'assegno di mantenimento a carico di in favore della figlia Parte_1 in conformità all'accordo delle parti, avendo oggi maggiorenne (più che ventenne), Parte_2
raggiunto la propria indipendenza economica.
Il Tribunale, visto l'art. 473bis.29 c.p.c., prende quindi atto dell'accordo raggiunto tra le parti nelle more del giudizio e provvede in conformità, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni congiunte, a modifica delle condizioni stabilite con decreto n. 2170/2015 emesso il 15.07.2015 dal Tribunale di Pisa (RGVG n. 2367/2014), dispone in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, e precisamente:
REVOCA l'assegno mensile di mantenimento previsto in favore della figlia , Parte_2
posto a carico del padre , a far data dal mese di aprile 2025; Parte_1
COMPENSA integralmente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Pisa nella camera di Consiglio del Tribunale di Pisa in data 24 aprile 2025
Si comunichi.
La Presidente
dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice rel. dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 36/2025 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Pisa, via Dalmazia Parte_1 CodiceFiscale_1
n. 6, presso lo studio dell'Avv. Stefania Del Macchia, che lo rappresenta e difende giusta procura depositata nel fascicolo informatico ex art. 83, 3 comma, c.p.c.;
- ricorrente
contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Pisa, via Controparte_1 CodiceFiscale_2
San Martino n. 51 presso lo studio degli Avv.ti Claudio Cecchella, Carlotta Santarnecchi e Monica
Marzini, che la rappresentano e difendono giusta procura depositata nel fascicolo informatico ex art. 83, 3 comma, c.p.c.;
- resistente
con intervento del PM sede;
OGGETTO: “Ricorso per la revisione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli nati fuori dal matrimonio ex artt. 337 quinquies c.c. e 473 bis.29 c.p.c.”
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 22.04.2025 e come da note scritte del
21/24.3.2025.
*****
Con ricorso depositato in data 8.01.2025, ha chiesto all'intestato Tribunale di Parte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in modifica del decreto n.
2170/2015 del Tribunale di Pisa emesso in data 15.07.2015 RGV 2367/2014, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, IN VIA PRINCIPALE, accertato e dichiarato che la figlia IG , Parte_2
maggiorenne, è autosufficiente economicamente e che sono venuti meno per tutte le ragioni indicate in premessa, i presupposti per l'obbligo di mantenimento, dichiarare cessato l'obbligo di mantenimento del sig in favore della figlia e conseguentemente revocare l'assegno Parte_1
di mantenimento disposto con decreto n. 2170/2015 emesso il 15.07.2015 dal Tribunale di Pisa RGV
2367/2014 con effetto a partire dalla data della presente domanda. IN VIA SUBORDINATA nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito ritenga sussistenti i presupposti per l'obbligo di mantenimento, effettuate le opportune indagini per stabilire ed accertare le condizioni economiche e patrimoniali del sig. , ridurre l'importo dell'assegno di mantenimento disposto con Parte_1
decreto n. 2170/2015 emesso il 15.07.2015 dal Tribunale di Pisa RGV 2367/2014 in favore della figlia , maggiorenne, nella misura di Euro 100,00 con rivalutazione automatica, oltre Parte_2
il 50% delle spese straordinarie che il ricorrente dovrà corrispondere direttamente alla figlia
[...]
a mezzo di bonifico bancario entro il 10 di ogni mese con effetto dalla data della presente Pt_2 domanda . Con vittoria di spese e compensi di causa”.
A sostengo delle domande svolte, il ricorrente ha dedotto: - di avere iniziato a convivere more uxorio con dalla quale, in data 19.02.2004 a Pisa è nata la figlia (C.F. Controparte_1 Pt_2 [...]
), riconosciuta da entrambi i genitori;
- che successivamente il rapporto di convivenza C.F._3
è cessato a causa delle incomprensioni nella coppia;
- che con decreto n. 1188/2007 emesso in data
13.12.2007 relativo al procedimento R.G. 5862/2007, il Tribunale per i Minorenni di Firenze ha posto a suo carico l'obbligo del versamento dell'assegno mensile di € 400,00 a titolo di mantenimento della figlia minore con rivalutazione automatica, oltre il 50% delle spese straordinarie, da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese direttamente alla madre;
- di aver successivamente Controparte_1 presentato ricorso ex art ex art. 316 bis c.p.c. per la revisione dell'assegno dinanzi al Tribunale di
Pisa che ha ridotto l'importo ad € 300,00 con decreto n. 2170/2015 del 15.07.2015 RGV 2367/2014;
- che la figlia ormai maggiorenne, di quasi 21 anni, da oltre un anno, precisamente Parte_2
dal 22.09.2023 lavora in qualità di OP. P.T. con mansioni di cameriera di sala presso la Pizzeria Nika
S.a.s. con sede in Pisa (PI), Via Vittorio Veneto n. 17/19 con contratto a tempo determinato fino al
31.12.2023, successivamente convertito alla scadenza in contratto a tempo indeterminato dall' 1.1.2024 e in virtù del quale percepisce uno stipendio mensile di circa Euro 700,00; - che dal
30.10.2023 quest'ultima non vive più presso l'abitazione della madre posta in Pisa, Via Maggiore di
Oratoio, 33, essendosi trasferita presso l'abitazione della nonna materna, in Via Persona_1
Federico Garcia Lorca 7 a San Giuliano Terme (PI) dove attualmente risiede;
- che pertanto ricorrono tutte le condizioni previste dalla legge e dalla costante giurisprudenza affinché il padre non sia più tenuto a corrispondere alla figlia l'assegno di mantenimento a lei spettante di € 300,00 in Pt_2 conseguenza dell'occupazione lavorativa e del raggiungimento dell'indipendenza economica di quest'ultima; - di essere dipendente con contratto a tempo indeterminato con mansioni di addetto alle pulizie della società fino al 28.2.2019 e dall' 1.3.2019, a seguito di trasferimento Controparte_2
d'azienda, della società Coopservice soc coop p.a. con sede in Via Rochdale n.5 - 42122 Reggio
Emilia; - che la propria situazione economica è notevolmente peggiorata negli ultimi anni;
- di essere stato costretto, tra il 2015 e il 2019, ad astenersi dal lavoro a causa dei gravi problemi di salute che lo hanno portato a vari ricoveri e inserimenti in comunità terapeutiche;
- che durante il periodo trascorso in comunità è rimasto privo di un'abitazione a seguito della separazione dalla moglie CP_3
titolare di un contratto di abitazione con Apes e pertanto non ha potuto corrispondere l'assegno di mantenimento per la figlia maturando così un debito di circa Euro 10.775,74 a fronte del quale Pt_2
in data 20.01.2016, la ha proceduto al pignoramento dello stipendio;
-che per aiutarlo nella CP_1
gestione economica e personale, nel 2018 è stato nominato con provvedimento del Tribunale di Pisa rg 282/2018, amministratore di sostegno l'Avv. Stefania Del Macchia che ha provveduto al pagamento di tutto quanto dovuto in favore della a titolo di arretrati del mantenimento oltre CP_1
alle mensilità successive maturate mediante un piano di rateizzazione con scadenza al 15.04.2030 a mezzo bonifico di euro 100,00 mensile;
- che il suddetto rimborso di Euro 100,00 va ad aggiungersi al versamento diretto del datore di lavoro della somma di Euro 300,00 corrisposta a titolo di mantenimento ai sensi dell'art 8 comma 3 Legge n 898/1970 disposta con decreto n. 2170/2015 del
Tribunale di Pisa in data 15.07.2015 RGV 2367/2014; - di aver terminato nel gennaio 2023 il percorso terapeutico a seguito del significativo miglioramento delle sue condizioni di salute e, che pertanto, è stato costretto a reperire una sistemazione abitativa indipendente e a far fronte in modo autonomo alle proprie spese personali;
- che fino al 2023 era titolare di una pensione di inabilità temporanea erogata dall'Inps di circa Euro 180,00; - che con la ripresa dell'attività lavorativa, anche la borsa lavoro erogata dai servizi sociali negli anni 2021-2022 di Euro 200,00 mensile è cessata;
- che seppur abbia usufruito talvolta di buoni spesa erogati dai servizi sociali, non ha disponibilità economiche sufficienti, considerato l'esborso mensile per il mantenimento, il venir meno dei contributi economici sopra descritti e residuando circa 500,00-600,00 euro al mese di retribuzione a cui devono sottrarsi l'acquisto di cibo e abbigliamento e altre spese;
- di avere pertanto alloggiato in un B&B e di essere attualmente ospite di amici in un appartamento per il quale contribuisce alle spese mensili per circa € 300,00; - di avere presentato domanda per l'assegnazione di alloggio popolare nell'anno 2022 e di essere attualmente in graduatoria in attesa di ricevere l'assegnazione dell'alloggio; - di percepite una retribuzione mensile di circa euro 500-600,00 mensile, variabile, al netto dell'importo di Euro 300,00 corrisposto direttamente dal datore di lavoro alla a titolo CP_1
di mantenimento della figlia - di essere gravato fino al 15.4.2030 dal rimborso mensile della Pt_2 somma di Euro 100,00 a titolo di arretrati dell'assegno di mantenimento, in virtù di pignoramento presso terzi e, infine, dal contributo spese per l'alloggio in cui vive con alcuni amici per circa 300,00;
- che, pertanto, sottratte le spese, restano nella sia disponibilità circa 100 euro mensili, salvo dover provvedere a spese impreviste o straordinarie quali RC auto, spese mediche, medicine, bollo auto, etc;
- di avere, pertanto, una residua disponibilità netta mensile, quasi sempre negativa;
di svolgere attività lavorativa dipendente come addetto alle pulizie;
- che, nell'anno di imposta 2021 il suo reddito imponibile è stato di € 18.112,00, nell'anno di imposta 2022, di € 19.009,00 e nell'anno 2023 è stato di € 16.505,00; 5 - che pertanto, laddove dovesse ritenersi sussistente l'obbligo di mantenimento per la figlia è evidente che le entrate mensili non gli consentono di poter versare la somma di Euro Pt_2
300,00 mensili per il mantenimento della figlia oltre al 50% delle spese straordinarie;
- di riuscire attualmente ad affrontare le spese quotidiane soltanto attingendo ai propri risparmi e che quest'ultimi si stanno esaurendo rapidamente.
In data 21.03.2025, si è costituta che nulla ha opposto alla richiesta di Controparte_1 revoca dell'assegno in favore della figlia - e ciò a far data dal mese di aprile 2025. Pt_2
All'udienza di comparizione del 22.04.2025, i procuratori delle parti hanno dato atto del raggiungimento di un accordo fra le stesse, chiedendo la rimessione della causa al Collegio per la decisione.
Il PM ha apposto il visto.
*****
Nulla osta alla revoca dell'assegno di mantenimento a carico di in favore della figlia Parte_1 in conformità all'accordo delle parti, avendo oggi maggiorenne (più che ventenne), Parte_2
raggiunto la propria indipendenza economica.
Il Tribunale, visto l'art. 473bis.29 c.p.c., prende quindi atto dell'accordo raggiunto tra le parti nelle more del giudizio e provvede in conformità, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni congiunte, a modifica delle condizioni stabilite con decreto n. 2170/2015 emesso il 15.07.2015 dal Tribunale di Pisa (RGVG n. 2367/2014), dispone in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, e precisamente:
REVOCA l'assegno mensile di mantenimento previsto in favore della figlia , Parte_2
posto a carico del padre , a far data dal mese di aprile 2025; Parte_1
COMPENSA integralmente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Pisa nella camera di Consiglio del Tribunale di Pisa in data 24 aprile 2025
Si comunichi.
La Presidente
dott.ssa Santa Spina