Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Treviso, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 15
CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Difetto del presupposto impositivo

    Il ricorso è stato rigettato nel merito, ritenendo fondata la pretesa erariale.

  • Rigettato
    Omessa notifica della cartella di pagamento prodromica

    Il giudice ha ritenuto provata la notifica della cartella prodromica alla ricorrente quale coobbligata.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito erariale

    Il giudice ha ritenuto che per i tributi erariali si applichi il termine di prescrizione ordinario decennale, non quello quinquennale previsto per i tributi locali o per le obbligazioni periodiche. Ha inoltre considerato le sospensioni e interruzioni del termine prescrizionale, concludendo per la sua validità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Treviso, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 15
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Treviso
    Numero : 15
    Data del deposito : 13 gennaio 2026

    Testo completo