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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Treviso, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Treviso |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 15/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TREVISO Sezione 2, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
CICERO GIOVANNI CO, Presidente GENOVESE GIOVANNI, Relatore D'AMORE MARIANO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 411/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale RE
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - OS - RE
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11320259004712230000 IVA-ALTRO 1999
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 399/2025 depositato il 17/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, impugnava l'intimazione di pagamento in epigrafe meglio emarginata, notificata il 19/06/2025, con la quale le veniva richiesto il pagamento dell'iva relativa all'anno 1999, per un totale di € 92.249,67. La ricorrente eccepiva il difetto del presupposto impositivo, non avendo mai effettuato operazioni imponibili, l'omessa notifica della cartella di pagamento prodromica e, in ogni caso, la prescrizione di ogni pretesa. L'Agenzia delle Entrate di RE si costituiva esponendo come la ricorrente fosse, nell'anno in questione, socia e amministratrice unica della Società_1 ., fallita nel 2005, e l'accertamento prodromico fosse stato notificato alla società il18/11/2004, da essa impugnato e confermato dalla sentenza C.T.R. Veneto 8/2008. Conseguentemente, la cartella prodromica era stata notificata all'odierna ricorrente quale coobbligata il 26/05/2005, divenendo definitiva per mancata impugnazione. Successivamente, l'Agenzia delle Entrate OS aveva notificato un'intimazione di pagamento in data 25/02/2015 ed una proposta di compensazione ex 28-ter in data 11/02/2025, interrompendo ogni volta il decorso del termine di prescrizione decennale, rimasto comunque sospeso dal 09/03/2020 al 31/08/2021, per complessivi 540 giorni, per effetto delle varie proroghe all'attività di riscossione disposte dalla normativa emergenziale nel periodo pandemico (D.L.18/2020, 34/2020, 78/2020, 99/2021) e della correlata sospensione dei termini di prescrizione ex art. 12 D.Lgs. 159/2015. L'Agenzia delle Entrate OS si costituiva eccependo l'inammissibilità del ricorso a seguito della notifica delle predette intimazione di pagamento e proposta di compensazione e l'insussistenza della prescrizione, per le medesime ragioni addotte dall'Agenzai delle Entrate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. Con la sentenza n° 23397/2016, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che, per i tributi soggetti a prescrizione quinquennale, la definitività dell'atto per mancata impugnazione non è equiparabile agli effetti della sentenza passata in giudicato, che pure renda definitiva la pretesa erariale, con la conseguenza che non risulta applicabile la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale di cui all'art. 2953 c.c. Ciò non significa tuttavia che la prescrizione in materia tributaria debba sempre ritenersi quinquennale;
tale principio è del tutto ultroneo al dictum contenuto nell'arresto in esame, che lascia impregiudicato il vero focus della questione, e cioè è quello di individuare il termine di prescrizione applicabile. Orbene, per i tributi erariali il termine di prescrizione è quello ordinario decennale, essendo applicabile la regola generale dettata dall'art. 2946 c.c. L'argomento utilizzato per sostenere un più breve termine quinquennale fa leva sull'applicabilità dell'art. 2948 n° 4) c.c., che prevede tale termine breve per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno (o in termini più brevi). Detta disposizione, tuttavia, non può trovare applicazione ai tributi erariali, in quanto l'obbligazione tributaria sorge distintamente per ciascun anno d'imposta, con conseguente autonomia di ciascun periodo d'imposta rispetto agli altri: non si tratta dunque dell'esecuzione frazionata di un'unica obbligazione, bensì di distinte obbligazioni tributarie, ciascuna delle quali caratterizzata dal proprio presupposto d'imposta ed indipendente dalle vicende relative alle altre annualità. A riprova di ciò, si osserva che anche la giurisprudenza successiva alla menzionata pronunzia delle Sezioni Unite, e che afferma la sussistenza di una prescrizione quinquennale, si riferisce sempre a tributi locali. Per Cass. 30362/2018, “i tributi locali si prescrivono nel termine di cinque anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente, ai sensi dell'art. 2948. n. 4, c.c., sì come già affermato dalla Cassazione, con sentenza del 23 febbraio 2010, n. 4283, avuto riguardo proprio a tributi locali (tasse per lo smaltimento rifiuti, per l'occupazione di suolo pubblico, per concessione di passo carrabile, contributi di bonifica)”; a sua volta, Cass. 4283/2010 ha ben evidenziato come il fondamento del termine prescrizionale breve si rinvenga nella circostanza per cui “non possa negarsi che i tributi locali di cui è causa (tassa per lo smaltimento rifiuti, per l'occupazione di suolo pubblico, per concessione di passo carrabile, contributi di bonifica) siano elementi strutturali di un rapporto sinallagmatico caratterizzato da una "causa debendi" di tipo continuativo suscettibile di adempimento solo con decorso del tempo in relazione alla quale l'utente è tenuto ad una erogazione periodica, dipendente dal prolungarsi sul piano temporale della prestazione erogata dall'ente impositore, o del beneficio dallo stesso concesso. Invero, in tutti i casi considerati, l'utente è tenuto a pagare periodicamente una somma che, sia pure autoritativamente determinata, costituisce corrispettivo di un servizio a lui reso, o richiesto (concessione di uso di suolo pubblico, di uso di passo carrabile) o imposto (tassa per smaltimento rifiuti, contributo opere di risanamento idraulico del territorio) che in tanto si giustifica in quanto anno per anno il corrispondente servizio venga erogato. … In sostanza, quindi, la ipotesi considerata è assimilabile ai pagamenti che integrano corrispettivo di forniture elettriche od idriche, sopra menzionati, con l'unica differenza che, in ragione della natura impositiva del rapporto, i corrispettivi che integrano i tributi in esame non sono immediatamente legati alla entità del beneficio conseguito dal contribuente od alla entità dei consumi dello stesso”. Tali presupposti sono invece del tutto assenti nell'ipotesi dei tributi erariali, i quali rispondono a logiche di fiscalità generale e risultano del tutto privi di correlazione con corrispondenti, specifici servizi. Esclusa quindi la natura di obbligazione periodica, ed essendo l'art. 2948 c.c. norma speciale rispetto alla regola generale di cui all'art. 2946 c.c., il termine di prescrizione rimane dunque quello ordinario decennale, e ciò per effetto diretto della disposizione in questione (ovvero dell'art. 2946 c.c.), e non in applicazione dell'art. 2953 c.c., che non viene in rilievo. In tal senso si sono da ultimo espresse Cass. 5897/2017, Cass. 32308/2019 (secondo cui “Il diritto alla riscossione dei tributi erariali (IRPEF, IRES, IRAP ed IVA), in mancanza di un'espressa disposizione di legge, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d'imposta”), Cass. 12740/2020 e Cass. 33213/2023. Nel caso di specie, le parti resistenti hanno documentato l'avvenuta notifica della cartella in data 26/05/2005 e quella della prima intimazione in data 25/02/2015, quindi sempre prima del decorso del decennio. Successivamente, l'art. 1 L. 147/2023 ha previsto, ai commi 613 e 618, la sospensione dei termini di prescrizione dal 01/01 al 15/06/2014, per complessivi 166 giorni, mentre l'art. 67 D.L. 18/2020 ha sospeso i termini di prescrizione dal 08/03 al 21/05/2020, per complessivi 85 giorni;
difatti, l'art. 12 comma 1 D.Lgs. 159/2015 dispone che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento … comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione….”. Il totale complessivo (166 + 85) è quindi di 251 giorni. Il termine di prescrizione, che, partendo dal dies a quo del 25/02/2015, sarebbe ordinariamente scaduto il 25/02/2025, per effetto dell'aggiunta degli ulteriori 251 giorni è stato pertanto prorogato fino al 03/11/2025, e risulta dunque validamente interrotto dall'intimazione notificata il 19/06/2025. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, a carico di parte ricorrente ed in favore di ciascuna parte resistente, in complessivi € 3.000,00 l'Agenzia delle Entrate di RE ed € 2.000,00 per l'Agenzia delle Entrate OS a titolo di compensi, oltre spese generali nella misura ordinaria del 15%, iva e c.p.a. se dovute.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, comprensive anche della fase cautelare, che si liquidano in Euro tremila/00 in favore della Agenzia delle Entrate e in Euro duemila/00 in favore dell'ADER.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TREVISO Sezione 2, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
CICERO GIOVANNI CO, Presidente GENOVESE GIOVANNI, Relatore D'AMORE MARIANO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 411/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale RE
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - OS - RE
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11320259004712230000 IVA-ALTRO 1999
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 399/2025 depositato il 17/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, impugnava l'intimazione di pagamento in epigrafe meglio emarginata, notificata il 19/06/2025, con la quale le veniva richiesto il pagamento dell'iva relativa all'anno 1999, per un totale di € 92.249,67. La ricorrente eccepiva il difetto del presupposto impositivo, non avendo mai effettuato operazioni imponibili, l'omessa notifica della cartella di pagamento prodromica e, in ogni caso, la prescrizione di ogni pretesa. L'Agenzia delle Entrate di RE si costituiva esponendo come la ricorrente fosse, nell'anno in questione, socia e amministratrice unica della Società_1 ., fallita nel 2005, e l'accertamento prodromico fosse stato notificato alla società il18/11/2004, da essa impugnato e confermato dalla sentenza C.T.R. Veneto 8/2008. Conseguentemente, la cartella prodromica era stata notificata all'odierna ricorrente quale coobbligata il 26/05/2005, divenendo definitiva per mancata impugnazione. Successivamente, l'Agenzia delle Entrate OS aveva notificato un'intimazione di pagamento in data 25/02/2015 ed una proposta di compensazione ex 28-ter in data 11/02/2025, interrompendo ogni volta il decorso del termine di prescrizione decennale, rimasto comunque sospeso dal 09/03/2020 al 31/08/2021, per complessivi 540 giorni, per effetto delle varie proroghe all'attività di riscossione disposte dalla normativa emergenziale nel periodo pandemico (D.L.18/2020, 34/2020, 78/2020, 99/2021) e della correlata sospensione dei termini di prescrizione ex art. 12 D.Lgs. 159/2015. L'Agenzia delle Entrate OS si costituiva eccependo l'inammissibilità del ricorso a seguito della notifica delle predette intimazione di pagamento e proposta di compensazione e l'insussistenza della prescrizione, per le medesime ragioni addotte dall'Agenzai delle Entrate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. Con la sentenza n° 23397/2016, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che, per i tributi soggetti a prescrizione quinquennale, la definitività dell'atto per mancata impugnazione non è equiparabile agli effetti della sentenza passata in giudicato, che pure renda definitiva la pretesa erariale, con la conseguenza che non risulta applicabile la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale di cui all'art. 2953 c.c. Ciò non significa tuttavia che la prescrizione in materia tributaria debba sempre ritenersi quinquennale;
tale principio è del tutto ultroneo al dictum contenuto nell'arresto in esame, che lascia impregiudicato il vero focus della questione, e cioè è quello di individuare il termine di prescrizione applicabile. Orbene, per i tributi erariali il termine di prescrizione è quello ordinario decennale, essendo applicabile la regola generale dettata dall'art. 2946 c.c. L'argomento utilizzato per sostenere un più breve termine quinquennale fa leva sull'applicabilità dell'art. 2948 n° 4) c.c., che prevede tale termine breve per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno (o in termini più brevi). Detta disposizione, tuttavia, non può trovare applicazione ai tributi erariali, in quanto l'obbligazione tributaria sorge distintamente per ciascun anno d'imposta, con conseguente autonomia di ciascun periodo d'imposta rispetto agli altri: non si tratta dunque dell'esecuzione frazionata di un'unica obbligazione, bensì di distinte obbligazioni tributarie, ciascuna delle quali caratterizzata dal proprio presupposto d'imposta ed indipendente dalle vicende relative alle altre annualità. A riprova di ciò, si osserva che anche la giurisprudenza successiva alla menzionata pronunzia delle Sezioni Unite, e che afferma la sussistenza di una prescrizione quinquennale, si riferisce sempre a tributi locali. Per Cass. 30362/2018, “i tributi locali si prescrivono nel termine di cinque anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente, ai sensi dell'art. 2948. n. 4, c.c., sì come già affermato dalla Cassazione, con sentenza del 23 febbraio 2010, n. 4283, avuto riguardo proprio a tributi locali (tasse per lo smaltimento rifiuti, per l'occupazione di suolo pubblico, per concessione di passo carrabile, contributi di bonifica)”; a sua volta, Cass. 4283/2010 ha ben evidenziato come il fondamento del termine prescrizionale breve si rinvenga nella circostanza per cui “non possa negarsi che i tributi locali di cui è causa (tassa per lo smaltimento rifiuti, per l'occupazione di suolo pubblico, per concessione di passo carrabile, contributi di bonifica) siano elementi strutturali di un rapporto sinallagmatico caratterizzato da una "causa debendi" di tipo continuativo suscettibile di adempimento solo con decorso del tempo in relazione alla quale l'utente è tenuto ad una erogazione periodica, dipendente dal prolungarsi sul piano temporale della prestazione erogata dall'ente impositore, o del beneficio dallo stesso concesso. Invero, in tutti i casi considerati, l'utente è tenuto a pagare periodicamente una somma che, sia pure autoritativamente determinata, costituisce corrispettivo di un servizio a lui reso, o richiesto (concessione di uso di suolo pubblico, di uso di passo carrabile) o imposto (tassa per smaltimento rifiuti, contributo opere di risanamento idraulico del territorio) che in tanto si giustifica in quanto anno per anno il corrispondente servizio venga erogato. … In sostanza, quindi, la ipotesi considerata è assimilabile ai pagamenti che integrano corrispettivo di forniture elettriche od idriche, sopra menzionati, con l'unica differenza che, in ragione della natura impositiva del rapporto, i corrispettivi che integrano i tributi in esame non sono immediatamente legati alla entità del beneficio conseguito dal contribuente od alla entità dei consumi dello stesso”. Tali presupposti sono invece del tutto assenti nell'ipotesi dei tributi erariali, i quali rispondono a logiche di fiscalità generale e risultano del tutto privi di correlazione con corrispondenti, specifici servizi. Esclusa quindi la natura di obbligazione periodica, ed essendo l'art. 2948 c.c. norma speciale rispetto alla regola generale di cui all'art. 2946 c.c., il termine di prescrizione rimane dunque quello ordinario decennale, e ciò per effetto diretto della disposizione in questione (ovvero dell'art. 2946 c.c.), e non in applicazione dell'art. 2953 c.c., che non viene in rilievo. In tal senso si sono da ultimo espresse Cass. 5897/2017, Cass. 32308/2019 (secondo cui “Il diritto alla riscossione dei tributi erariali (IRPEF, IRES, IRAP ed IVA), in mancanza di un'espressa disposizione di legge, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d'imposta”), Cass. 12740/2020 e Cass. 33213/2023. Nel caso di specie, le parti resistenti hanno documentato l'avvenuta notifica della cartella in data 26/05/2005 e quella della prima intimazione in data 25/02/2015, quindi sempre prima del decorso del decennio. Successivamente, l'art. 1 L. 147/2023 ha previsto, ai commi 613 e 618, la sospensione dei termini di prescrizione dal 01/01 al 15/06/2014, per complessivi 166 giorni, mentre l'art. 67 D.L. 18/2020 ha sospeso i termini di prescrizione dal 08/03 al 21/05/2020, per complessivi 85 giorni;
difatti, l'art. 12 comma 1 D.Lgs. 159/2015 dispone che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento … comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione….”. Il totale complessivo (166 + 85) è quindi di 251 giorni. Il termine di prescrizione, che, partendo dal dies a quo del 25/02/2015, sarebbe ordinariamente scaduto il 25/02/2025, per effetto dell'aggiunta degli ulteriori 251 giorni è stato pertanto prorogato fino al 03/11/2025, e risulta dunque validamente interrotto dall'intimazione notificata il 19/06/2025. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, a carico di parte ricorrente ed in favore di ciascuna parte resistente, in complessivi € 3.000,00 l'Agenzia delle Entrate di RE ed € 2.000,00 per l'Agenzia delle Entrate OS a titolo di compensi, oltre spese generali nella misura ordinaria del 15%, iva e c.p.a. se dovute.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, comprensive anche della fase cautelare, che si liquidano in Euro tremila/00 in favore della Agenzia delle Entrate e in Euro duemila/00 in favore dell'ADER.