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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/12/2025, n. 3944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3944 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 12040/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa LE Di PE Giudice relatore est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473 bis. 51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data
30/10/2025 da:
(C.F. , nata il [...] in [...], assistito e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. GARAVAGLIA MARCELLA, presso il cui studio sito in VIA MILANO 21
BAREGGIO è elettivamente domiciliata;
e
(C.F. ), nato il [...] in [...], assistito e Parte_2 C.F._2 difeso dell'avv. RIVA FRANCESCA PATRIZIA, presso il cui studio sito in VIA MONTE ROSA,
67 MILANO è elettivamente domiciliato;
con i seguenti figli: , nato il [...] a [...] e Persona_1 Parte_3 nato a [...] il [...]
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati in data 07.11.25
FATTO
Pagina 1 Con ricorso ex art. 473 bis 51 ult c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 30/10/2025, le parti sopraindicate chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di scioglimento del matrimonio emessa da Tribunale Ucraino n. 157/999/23 procedimento n. 2
/157/218/23 del 14 dicembre 2023 entrata in vigore il 16.01.2024, trascritta al Comune di Bareggio;
in particolare, dando atto di voler regolamentare frequentazione e contributo economico per il figlio minore, chiedevano di accogliere le condizioni congiunte indicate nel ricorso e di seguito riportate:
“1) Il figlio minore (di anni 14 ) verrà affidato ad entrambi i genitori e collocato Pt_3 prevalentemente presso la madre, con possibilità per la stessa in caso di necessità ed urgenza e solo qualora non vi sia immediata reperibilità del padre, di prendere per il minore decisioni di straordinaria amministrazione;
2) il collocamento prevalente e la residenza anagrafica del figlio vengono concordemente fissati presso la madre, nella ex casa coniugale al 50% fra i ricorrenti sita in Bareggio, Via Vittorio Veneto
n. 25, con assegnazione del suddetto immobile e di tutto quanto lo arreda e correda alla sig.ra
. Con l'assegnazione della ex casa coniugale, la sig.ra provvederà Parte_1 Pt_1 alla sostituzione della serratura della porta d'entrata. Si dà atto che la sig.ra Parte_1 sta sostenendo dall'aprile 2024 il pagamento del mutuo per l'intero , anche nella quota parte del sig.
€ 700,00 mensili;
Parte_4
3) Il sig. si impegna a richiedere al Comune di Bareggio il cambio di residenza anche ai fini Pt_4 della riduzione della tassa spazzatura.
4) il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore quando lui e/o il minore lo desiderino, previo accordo con la madre. Indicativamente una volta alla settimana a cena dalle 19.30 alle 22. E sabato o domenica 2 weekend al mese . Sono comunque salvi i migliori e diversi accordi presi direttamente dai genitori tenendo presente l'interesse preminente del minore e la sua volontà.
5) Si dà atto che il figlio maggiorenne è autonomo economicamente e vive fuori casa da due Per_1 anni. Il padre, invece, verserà alla madre a titolo di contributo al mantenimento del figlio la Pt_3 somma mensile di € 300,00 (Euro trecento/00) entro il giorno 10 di ogni mese, per dodici mensilità, in via anticipata, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione novembre
2026). Il contributo viene corrisposto con bonifico.
6)L'assegno unico per il figlio a carico verrà percepito per intero dalla sig.ra . Parte_1
7)Il padre verserà altresì il 50% delle spese extra per il figlio secondo il protocollo previsto e adottato dal Tribunale di Milano e nello specifico:
Pagina 2 - Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablets calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasposto pubblico ( bus/treno ) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati e) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre -scuola e dopo -scuola; b) centro ricreativo estivo ( oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali) c) il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori;
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue, b) corsi di musica e strumenti musicali, c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature ( comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei nonché le relative spese per le trasferte)
, d ) spese per attività ludiche e ricreative, ( a titolo esemplificativo ma non esaustivo pittura, teatro, scoutismo, etc. e) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanza senza i genitori, f) spese per conseguimento della patente di guida ( corso e lezioni ed esame ), g) acquisto e manutenzione ( comprensivo di bollo e assicurazione ) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet)
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base
/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante /pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal servizio sanitario nazionale;
Pagina 3 Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale ovvero previsti dal servizio sanitario nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, di fronte ad una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto e nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 giorni), in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entra 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata.
7)I genitori si prestano sin da ora reciproco assenso al rinnovo dei propri documenti d'identità per l'espatrio e di quelli del minore.
8)I ricorrenti hanno già iniziato a dare esecuzione alle presenti modifiche concordate dal mese di ottobre 2025.”
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene, altresì, il Collegio che, atteso il contenuto degli accordi raggiunti relativi alla prole, appare manifestamente superfluo l'ascolto della stessa.
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , a parziale Parte_1 Parte_2 modifica delle condizioni di cui alla sentenza di scioglimento del matrimonio emessa da Tribunale
Ucraino n. 157/999/23 procedimento n. 2/157/218/23 del 14 dicembre 2023 entrata in vigore il
16.01.2024, trascritta al Comune di Bareggio:
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) conferma nel resto per quanto di ragione;
Pagina 4 3) compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 19/11/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa LE Di PE dott.ssa Anna Cattaneo
Pagina 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa LE Di PE Giudice relatore est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473 bis. 51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data
30/10/2025 da:
(C.F. , nata il [...] in [...], assistito e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. GARAVAGLIA MARCELLA, presso il cui studio sito in VIA MILANO 21
BAREGGIO è elettivamente domiciliata;
e
(C.F. ), nato il [...] in [...], assistito e Parte_2 C.F._2 difeso dell'avv. RIVA FRANCESCA PATRIZIA, presso il cui studio sito in VIA MONTE ROSA,
67 MILANO è elettivamente domiciliato;
con i seguenti figli: , nato il [...] a [...] e Persona_1 Parte_3 nato a [...] il [...]
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati in data 07.11.25
FATTO
Pagina 1 Con ricorso ex art. 473 bis 51 ult c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 30/10/2025, le parti sopraindicate chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di scioglimento del matrimonio emessa da Tribunale Ucraino n. 157/999/23 procedimento n. 2
/157/218/23 del 14 dicembre 2023 entrata in vigore il 16.01.2024, trascritta al Comune di Bareggio;
in particolare, dando atto di voler regolamentare frequentazione e contributo economico per il figlio minore, chiedevano di accogliere le condizioni congiunte indicate nel ricorso e di seguito riportate:
“1) Il figlio minore (di anni 14 ) verrà affidato ad entrambi i genitori e collocato Pt_3 prevalentemente presso la madre, con possibilità per la stessa in caso di necessità ed urgenza e solo qualora non vi sia immediata reperibilità del padre, di prendere per il minore decisioni di straordinaria amministrazione;
2) il collocamento prevalente e la residenza anagrafica del figlio vengono concordemente fissati presso la madre, nella ex casa coniugale al 50% fra i ricorrenti sita in Bareggio, Via Vittorio Veneto
n. 25, con assegnazione del suddetto immobile e di tutto quanto lo arreda e correda alla sig.ra
. Con l'assegnazione della ex casa coniugale, la sig.ra provvederà Parte_1 Pt_1 alla sostituzione della serratura della porta d'entrata. Si dà atto che la sig.ra Parte_1 sta sostenendo dall'aprile 2024 il pagamento del mutuo per l'intero , anche nella quota parte del sig.
€ 700,00 mensili;
Parte_4
3) Il sig. si impegna a richiedere al Comune di Bareggio il cambio di residenza anche ai fini Pt_4 della riduzione della tassa spazzatura.
4) il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore quando lui e/o il minore lo desiderino, previo accordo con la madre. Indicativamente una volta alla settimana a cena dalle 19.30 alle 22. E sabato o domenica 2 weekend al mese . Sono comunque salvi i migliori e diversi accordi presi direttamente dai genitori tenendo presente l'interesse preminente del minore e la sua volontà.
5) Si dà atto che il figlio maggiorenne è autonomo economicamente e vive fuori casa da due Per_1 anni. Il padre, invece, verserà alla madre a titolo di contributo al mantenimento del figlio la Pt_3 somma mensile di € 300,00 (Euro trecento/00) entro il giorno 10 di ogni mese, per dodici mensilità, in via anticipata, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione novembre
2026). Il contributo viene corrisposto con bonifico.
6)L'assegno unico per il figlio a carico verrà percepito per intero dalla sig.ra . Parte_1
7)Il padre verserà altresì il 50% delle spese extra per il figlio secondo il protocollo previsto e adottato dal Tribunale di Milano e nello specifico:
Pagina 2 - Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablets calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasposto pubblico ( bus/treno ) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati e) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre -scuola e dopo -scuola; b) centro ricreativo estivo ( oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali) c) il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori;
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue, b) corsi di musica e strumenti musicali, c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature ( comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei nonché le relative spese per le trasferte)
, d ) spese per attività ludiche e ricreative, ( a titolo esemplificativo ma non esaustivo pittura, teatro, scoutismo, etc. e) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanza senza i genitori, f) spese per conseguimento della patente di guida ( corso e lezioni ed esame ), g) acquisto e manutenzione ( comprensivo di bollo e assicurazione ) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet)
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base
/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante /pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal servizio sanitario nazionale;
Pagina 3 Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale ovvero previsti dal servizio sanitario nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, di fronte ad una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto e nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 giorni), in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entra 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata.
7)I genitori si prestano sin da ora reciproco assenso al rinnovo dei propri documenti d'identità per l'espatrio e di quelli del minore.
8)I ricorrenti hanno già iniziato a dare esecuzione alle presenti modifiche concordate dal mese di ottobre 2025.”
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene, altresì, il Collegio che, atteso il contenuto degli accordi raggiunti relativi alla prole, appare manifestamente superfluo l'ascolto della stessa.
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , a parziale Parte_1 Parte_2 modifica delle condizioni di cui alla sentenza di scioglimento del matrimonio emessa da Tribunale
Ucraino n. 157/999/23 procedimento n. 2/157/218/23 del 14 dicembre 2023 entrata in vigore il
16.01.2024, trascritta al Comune di Bareggio:
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) conferma nel resto per quanto di ragione;
Pagina 4 3) compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 19/11/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa LE Di PE dott.ssa Anna Cattaneo
Pagina 5