Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 21/03/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 973/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 973/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Carlo Cappuccio che la rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]C.F._2
Vimercate (MB) in Via Salvatore Principato n. 5, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv.
Alberto Vitale che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con rito concordatario tra di loro contratto in data 15.09.2012 in Monza, registrato presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Monza al n. 92 P. 2, S A, anno 2012;
- ordinare al Comune di Monza di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali;
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OMOLOGARE LE SEGUENTI CONDIZIONI
1) la casa coniugale, sita in Concorezzo (MB), via Don Minzoni n. 33 di proprietà di entrambi i coniugi, nella misura del 50% ciascuno verrà assegnata alla signora , con tutti gli arredi e Pt_1 quest'ultima continuerà a viverci con i figli;
2) la quota in misura del 50% di proprietà del signor della casa coniugale, sita in Parte_2 via Don Minzoni n. 33 a Concorezzo (MB), verrà trasferita alla signora entro due mesi dalla Pt_1 pubblicazione della sentenza del presente procedimento di divorzio, previo accollo da parte della signora delle rate residue relative al contratto di mutuo pari ad € 610,00 mensili acceso Parte_1 sulla casa coniugale, presso l'istituto di credito e previa corresponsione della Controparte_1 somma di € 15.000,00 (quindicimila/00) alla sottoscrizione dell'atto notarile da parte della signora al signor Pt_1 Pt_2
3) i figli minori e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocazione prevalente presso l'abitazione della madre sita in via Don Minzoni n. 33 a Concorezzo
(MB);
4) il signor potrà vedere e tenere con sé i figli minori secondo le seguenti modalità: Pt_2
- n. 1 giorno a settimana, indicativamente il mercoledì, (o altro giorno concordato con la moglie e nel rispetto delle esigenze dei minori) ritirando i figli da scuola e riportandoli dopo cena alle ore 21.00; nella settimana in cui il padre non terrà i figli per il week end, potrà tenerli il martedì, pernottamento compreso, riportandoli a casa la sera del giorno successivo dopo cena per le ore 21.00;
- il signor si impegna a ritirare i figli da scuola ogni martedì e mercoledì, salvo impedimenti Pt_2 per problemi lavorativi che verranno, in tal caso, comunicati almeno 12 ore prima alla madre;
- a week end alternati con la madre dalla fine delle ore 18.30 del venerdì e sino alle ore 21.00 della domenica sera dopo cena;
- le vacanze natalizie dal 25 dicembre al 31 dicembre, con un genitore e dal 31 dicembre sino al 06 gennaio con l'altro, alternando ogni anno i predetti periodi;
- le vacanze pasquali ad anni alterni tra genitori alternando il giorno di Pasqua e Pasquetta;
- per le vacanze estive 15 giorni, con ciascun genitore, i primi 15 giorni di agosto con il signor e gli ultimi 15 giorni con la signora;
Pt_2 Pt_1
- le suddette modalità di visita potranno essere modificate previo accordi di entrambi i genitori e tenuto conto degli impegni scolastici e non dei figli minori e di quelli lavorativi di entrambi i genitori;
- è fatto obbligo, per entrambi i genitori, di comunicare vicendevolmente la località e l'indirizzo dove i minori verranno condotti per le vacanze estive, oltre al numero di telefono ove gli stessi potranno essere rintracciati;
- le festività infrasettimanali di calendario ed i relativi ponti verranno, alternativamente, trascorsi con l'uno o l'altro genitore, sempre compatibilmente con le esigenze lavorative dei coniugi e gli impegni scolastici e non dei genitori;
pagina 2 di 4 - i genitori si riservano, comunque, la facoltà di stabilire diverse modalità di visita al fine di garantire la regolarità della figura paterna nella vita dei minori e;
Per_1 Per_2
5) entrambi i genitori si impegnano a mantenere i figli e in ambiti di sicurezza Per_1 Per_2 morale e materiale;
6) entrambi i genitori si impegnano a rilasciarsi, scambievolmente, ogni autorizzazione per il rilascio dei passaporti e di quanto altro necessario per l'espatrio;
7) nessun contributo al mantenimento e/o assegno divorzile verrà corrisposto tra i coniugi essendo gli stessi economicamente autosufficienti;
8) il signor a titolo di mantenimento dei figli minori si obbliga a versare alla signora la Pt_2 Pt_1 somma di € 550,00 (euro cinquecentocinquanta/00), in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
9) il signor provvederà al pagamento del 50% delle spese straordinarie dei figli secondo il Pt_2
Protocollo adottato sul punto dal Tribunale di Monza che qui si allega e che si intende parte integrante delle presenti condizioni;
10) i coniugi potranno detrarsi le spese sostenute per i figli ed usufruiranno dell'assegno unico nella misura del 50% ciascuno;
11) le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e/o assegno divorzile e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altro, il tutto fermo restando quanto previsto al punto 2) delle presenti condizioni”.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di Monza in data 21.7.2022.
Non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti avanti il Presidente in sede di separazione, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza.
Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, dall'art. 1 L.
6.5.2015 nr. 55.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza, in quanto risultano rispondenti all'interesse morale e materiale dei figli minori e, per le restanti pattuizioni, sono tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
pagina 3 di 4 e in Monza il 15.9.2012 (trascritto al nr. 92 parte II serie A del Parte_2 registro atti di matrimonio di quel Comune anno 2012) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monza affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898;
III. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 13 marzo 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
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