Ordinanza cautelare 8 maggio 2025
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 11/02/2026, n. 942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 942 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00942/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01997/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1997 del 2025, proposto da
-OMISSIS- S.r.l.s., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vincenzo Capuano, Michele Cascone e Fabiana Raiola, con domicilio eletto in Napoli al Corso Umberto n. 23 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA, rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppina Moccia dell’Avvocatura Municipale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) dell’ordinanza dirigenziale del Comune di Castellammare di Stabia n. -OMISSIS- con cui sono state disposte l’immediata cessazione di tutte le attività di intrattenimento esercitate dalla società ricorrente all’interno del locale-bar sito nel territorio comunale al -OMISSIS-e la chiusura del locale stesso per un periodo di quattro giorni;
b) del rapporto informativo della Polizia Municipale prot. n.-OMISSIS- richiamato nella suddetta ordinanza;
c) dei verbali di accertamento di violazione amministrativa ai sensi della legge n. -OMISSIS- emessi dalla Polizia Municipale il 27 dicembre 2024;
d) di tutti gli atti e provvedimenti connessi, preordinati e presupposti, se ed in quanto lesivi degli interessi della società ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente;
Vista l’ordinanza collegiale n. 924 dell’8 maggio 2025, con cui è stata accolta l’istanza cautelare nei limiti della sospensione della gravata ordinanza dirigenziale n. -OMISSIS-
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Dato avviso ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 il dott. RL L'LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- la società ricorrente espone di svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande all’interno di un locale-bar sito in Castellammare di Stabia al Corso De Gasperi n. 64, presso il quale allestirebbe occasionalmente intrattenimenti musicali complementari rispetto all’attività di somministrazione;
- la medesima impugna l’ordinanza dirigenziale del Comune di Castellammare di Stabia n. -OMISSIS- con cui sono state disposte l’immediata cessazione di tutte le attività di intrattenimento esercitate dalla società ricorrente all’interno del suddetto locale-bar e la chiusura di quest’ultimo per un periodo di quattro giorni, giacché tali attività sarebbero state disimpegnate in assenza dell’apposita licenza prevista dall’art. 68 UL (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza: regio decreto n. 773/1931);
- l’impugnativa è estesa al rapporto informativo e ai verbali di accertamento di violazione amministrativa individuati in epigrafe;
Rilevato, in via preliminare, che:
- come preannunciato nell’odierna udienza di discussione della causa, va ravvisata l’inammissibilità del ricorso con riguardo alla contestazione dei verbali di accertamento di violazione amministrativa ai sensi della legge n. -OMISSIS- emessi dalla Polizia Municipale il 27 dicembre 2024, nonché del rapporto informativo della Polizia Municipale prot. n. 79370 del 28 dicembre 2024;
- infatti, le relative impugnative si profilano del tutto inammissibili in virtù delle seguenti ragioni: i) verbali della Polizia Municipale di accertamento di violazione amministrativa: difetto di giurisdizione. Invero, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 689/1981 la contestazione del verbale di accertamento di una violazione amministrativa esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, dal momento che la situazione giuridica di cui si chiede la tutela assume la consistenza di diritto soggettivo e l’esercizio di attività sanzionatoria è espressione non di attività discrezionale ma di attività vincolata dell’amministrazione, perché retta da rigidi presupposti di legge, sicché ove l’autorità accerti che un comportamento integri gli estremi di un illecito amministrativo previsto da una norma, deve applicare la correlativa sanzione pecuniaria, senza alcun margine di scelta (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 27 giugno 2013 n. 3786; TAR Campania Napoli, Sez. III, 3 aprile 2024 n. 2173 e 20 novembre 2019 n. 5443; TAR Lazio Roma, Sez. II, 7 febbraio 2017 n. 2066). Ne discende la sussistenza del difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, innanzi al quale la domanda potrà essere riproposta ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a.; ii) rapporto informativo della Polizia Municipale: carenza di interesse, giacché si tratta di mero atto endoprocedimentale destinato ad essere recepito nel provvedimento sanzionatorio finale e, quindi, di atto privo di autonoma lesività;
- pertanto, l’odierno scrutinio di merito non potrà che concentrarsi unicamente sulla gravata ordinanza dirigenziale n. -OMISSIS-
Rilevato, in punto di fatto, che:
- quest’ultima trae linfa motivazionale dagli esiti verbalizzati degli accertamenti compiuti in loco dalla Polizia Municipale nelle date del 4 settembre 2022 e del 20 dicembre 2024, nei quali si evidenziavano, rispettivamente, i seguenti aspetti: 1) accertamento del 4 settembre 2022: la titolare dell’esercizio faceva eseguire, all’interno di un dehors annesso al locale-bar, un pubblico spettacolo consistente nell’esibizione canora e strumentale di un noto cantante neomelodico, “mediante posa in opera di strumenti musicali e diffusione sonora (mixer, chitarra elettrica e apparecchiatura di amplificatore suoni e casse acustiche da concerto) sprovvisto delle necessarie autorizzazioni”; 2) accertamento del 20 dicembre 2024: nella zona somministrazione del locale-bar “era in corso un’attività di intrattenimento e diffusione di musica attraverso la presenza di un Dj-set, mediante posa in opera di strumenti musicali e diffusione sonora (mixer e apparecchiatura di amplificatore suoni e casse acustiche da concerto). I Clienti consumavano alimenti e bevande ed alcuni di essi si intrattenevano ballando all’interno della sala destinata quale ZONA SOMMINISTRAZIONE”;
- il corredo motivazionale della contestata ordinanza è completato dalle seguenti osservazioni: “- sussistono elementi di fatto tali da indurre ragionevolmente a concludere nel senso che nel locale in questione si sia svolta una attività professionale di intrattenimento, per la quale occorre il rilascio della relativa autorizzazione; - l’attività abbia il carattere di imprenditorialità autonoma, e non meramente ancillare a quella di somministrazione di alimenti e bevande (…) si deduce dalla pubblicizzazione dell’attività di intrattenimento mediante apposita locandina (…), dalla presenza di strumentazione musicale professionale a supporto dell’intrattenimento, dal fatto che la musica era percepibile dall’esterno del locale e dai suoi avventori. Tale aspetto di imprenditorialità è altresì deducibile da locandine allegate a segnalazioni agli atti d’Ufficio (…), dalle quali emerge la frequente sponsorizzazione di eventi (carattere abituale) anche con indicazione del costo del biglietto/supplemento prezzo consumazione (le locandine in parola risultano depositate in atti ad opera della difesa comunale, ndr.); (…); - Visto l’art. 666 c.p. (illecito depenalizzato, ndr.) come modificato dall’art. 49 lett. c) del D.Lgs. n. 507/1999 ai sensi del quale qualora venga accertato l’esercizio abusivo di trattenimenti senza la prescritta autorizzazione, “è sempre disposta la cessazione dell’attività svolta in difetto di licenza. Se l’attività è svolta in locale per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all’esercizio di diversa attività, nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al primo comma e nell’ipotesi prevista dal secondo comma è disposta altresì la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni”;”;
Considerato, con riguardo all’avversato provvedimento inibitorio, che:
- è fondata ed assorbente la censura, articolata nel primo motivo di gravame, con cui la ricorrente lamenta il difetto di istruttoria e la violazione degli artt. 68 UL e 666 c.p., deducendo che, in occasione degli accertamenti effettuati nel 2022 e nel 2024, l’amministrazione comunale non avrebbe appurato elementi sintomatici, quali il pagamento di apposito biglietto per l’intrattenimento musicale (o la maggiorazione del costo della consumazione, oppure l’obbligo di consumazione minima) e/o la presenza di apparecchiature complesse, da cui inferire che l’attività di diffusione musicale svolta all’interno del locale-bar fosse primaria e non servente rispetto all’attività di somministrazione di alimenti e bevande, ferma restando l’irrilevanza dell’avvenuta pubblicizzazione degli eventi tramite locandine;
- infatti, è orientamento diffuso e condiviso dal Collegio che l’esercente di un pubblico esercizio deve essere in possesso della licenza di pubblica sicurezza, di cui all’art. 68 UL (il cui rilascio è oggi demandato alle amministrazioni comunali), solo se l’attività di intrattenimento all’interno dello stesso pubblico esercizio rivesta il carattere dell’imprenditorialità e non anche laddove si tratti di intrattenimento occasionale ed ancillare rispetto ad altra attività già assentita (quale quella di somministrazione di alimenti e bevande), in assenza di uno scopo di lucro aggiuntivo: pertanto, al fine di stabilire se sia necessaria la titolarità di tale licenza, è determinante il riscontro della presenza o meno di indici rivelatori, quali apparecchiature tecniche complesse, tipiche dei locali di intrattenimento musicale e/o danzante, e/o la richiesta agli avventori del pagamento di un biglietto di ingresso, anche nella forma dell’aumento di prezzo delle consumazioni o della consumazione obbligatoria minima (cfr. ex multis TAR Campania Napoli, Sez. III, 20 gennaio 2023 n. 475; TAR Piemonte, Sez. II, 25 novembre 2022 n. 1031; TAR Campania Salerno, Sez. I, 15 ottobre 2018 n. 1430; TAR Toscana, Sez. II, n. 1705/2010);
- ebbene, né nell’ordinanza dirigenziale n. 98/2025 né nei verbali compendianti gli esiti degli accertamenti compiuti in loco, in essa recepiti, è rinvenibile un minimo sufficiente riferimento ai suddetti indici rivelatori dello svolgimento di attività di intrattenimento di carattere imprenditoriale, limitandosi tali atti a dare conto, in sostanza, di mere attività di interpretazione o di diffusione di brani musicali all’interno del locale (o in spazi ad esso annessi) mediante ordinarie apparecchiature di modulazione e amplificazione sonora (mixer, amplificatore e casse acustiche) ivi installate per l’occasione e rimuovibili al termine di ciascun evento ad opera del singolo operatore musicale interessato (vedasi anche la documentazione fotografica in atti), senza soffermarsi su eventuali maggiorazioni di prezzo richieste, anche sub specie di consumazione obbligatoria minima, né sull’esistenza di allestimenti tecnici più complessi, quali impianti di diffusione sonora di carattere permanente ed integrati all’interno dell’architettura del locale-bar oppure la presenza di una pista da ballo, capaci di trasformare esso locale in un luogo di intrattenimento specificamente dedicato alla fruizione musicale e/o all’esplicazione della danza e, quindi, aperto ad un pubblico più ampio e non necessariamente interessato alla consumazione di alimenti e bevande;
- nemmeno assumono valenza indicativa, nel senso dell’intrattenimento di carattere imprenditoriale, le evocate locandine pubblicitarie, non solo perché non comprovano alcuna maggiorazione di prezzo per l’accompagnamento musicale con riguardo ai programmati eventi di somministrazione (degustazioni, cocktail e cene), ma anche perché non può essere negata al gestore di un locale-bar la facoltà di promuovere iniziative volte ad incrementare la clientela e, dunque, i ricavi connessi all’esercizio dell’impresa (cfr. TAR Lazio Roma, 19 settembre 2023 n. 13900);
- infine, il fatto che la musica fosse percepibile anche all’esterno del locale non cambia il quadro giuridico della vicenda, potendo tale profilo eventualmente rilevare ai diversi fini del rispetto della normativa in tema di impatto acustico, che non viene in questione nel presente giudizio;
- alla luce di quanto esposto, va affermata l’illegittimità del provvedimento inibitorio per eccesso di potere da difetto di istruttoria e per violazione degli artt. 68 UL e 666 c.p., con la conseguenza che il medesimo va rimosso dal mondo giuridico, precisandosi che il presente vizio comporta l’assorbimento delle rimanenti censure meno invasive qui non esaminate;
Ritenuto, in conclusione, che:
- ribadite le superiori considerazioni, l’odierno ricorso in parte va dichiarato inammissibile ed in parte va accolto mediante l’annullamento della gravata ordinanza dirigenziale n. -OMISSIS-
- le spese processuali vanno addebitate alla soccombente amministrazione comunale nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto dell’esito composito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile ed in parte lo accoglie mediante l’annullamento della gravata ordinanza dirigenziale n. -OMISSIS- nei termini meglio precisati in motivazione.
Condanna il Comune di Castellammare di Stabia a rifondere le spese processuali, liquidate in complessivi € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, disponendosi l’attribuzione in favore dei difensori della società ricorrente dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la società ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LA IA UO, Presidente
RL L'LI, Consigliere, Estensore
Valeria Ianniello, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RL L'LI | LA IA UO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.