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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 26/02/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2656/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente Relatore
Rossana Villani Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2656/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAOLA Parte_1 C.F._1
BERARDI, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 16.9.2024 ha agito nei confronti di Parte_1 [...]
chiedendo in via preliminare l'adozione di provvedimenti temporanei ed Controparte_1
urgenti ed in via definitiva la conferma di tali provvedimenti e formulando, perciò, le seguenti conclusioni:
“AUTORIZZARE:
la ricorrente, in via esclusiva, per il superiore interesse della figlia minore:
- a procedere con l'iscrizione scolastica della figlia presso la ER
scuola pubblica secondaria di primo grado “Michetti” di Francavilla al Mare (CH) affinché
quest'ultima possa intraprendere il relativo percorso di studi e/o tutte le azioni ad essa pertinenti e/o
conseguenti nessuna esclusa, al fine di garantire alla minore una adeguata istruzione e ciò anche negli
anni avvenire e per i successivi gradi di istruzione;
- a prestare il consenso all'eventuale assegnazione del sostegno scolastico laddove ritenuto necessario
nonché a sottoscrivere il Piano Didattico personalizzato e /o tutte le azioni ad essa pertinenti e/o
conseguenti nessuna esclusa;
- a presentare le opportune richieste medico/sanitarie (a titolo esemplificativo invalidità civile- legge
104) presso i competenti Enti alla luce della patologia da cui la minore è affetta e/o tutte le azioni ad
essa pertinenti e/o conseguenti nessuna esclusa, compreso il potere esclusivo di prestare il consenso
per un'eventuale terapia medica;
- a richiedere l'Assegno Unico Universale e/o sussidi e/o agevolazioni fiscali in favore della minore
presso i competenti Enti;
- a procedere all'iscrizione presso centri sportivi/ludici al fine di migliorare e garantire le relazioni
sociali della figlia .” Per_1
Nonostante la regolarità della notifica è rimasto contumace. Controparte_1
All'udienza del 21.1.2025 è stato disposto in via provvisoria ed urgente quanto segue: pagina 2 di 6 “l'affidamento esclusivo della minore nata il [...] in [...]
(Venezuela) - CF. – alla madre nata in Venezuela in [...]F._3 Parte_1
data 26/10/1968 - - , con facoltà per la medesima di assumere anche tutte CodiceFiscale_4
le decisione di maggiore interesse per la figlia, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla
salute e alla scelta della residenza abituale della figlia, e dunque a compiere anche gli atti indicati in
ricorso [ procedere con l'iscrizione scolastica della figlia presso la scuola pubblica secondaria di
primo grado “Michetti” di Francavilla al Mare (Ch) e compiere tutti i relativi atti necessari anche
negli anni avvenire e per i successivi gradi di istruzione;
prestare il consenso all'eventuale
assegnazione del sostegno scolastico laddove ritenuto necessario nonché a sottoscrivere il Piano
Didattico personalizzato;
presentare le opportune richieste medico/sanitarie presso i competenti Enti
alla luce della patologia da cui la minore è affetta ,prestare il consenso per un'eventuale terapia
medica; richiedere l'Assegno Unico Universale e/o sussidi e/o agevolazioni fiscali in favore della
minore presso i competenti enti;
procedere all'iscrizione presso centri sportivi/ludici al fine di
migliorare e garantire le relazioni sociali della figlia”.
Sempre alla stessa udienza l'Avv. Berardi, per parte ricorrente, ha insistito per l'accoglimento del ricorso e delle conclusioni ivi formulate e la causa è stata rimessa in decisione collegiale.
…………….
Sull'affidamento esclusivo e sui provvedimenti temporanei ed urgenti:
È noto come il legislatore del 2006 abbia prescelto come prioritaria la modalità di affido condiviso della prole minore di età a entrambi i genitori, dovendosi sempre tutelare, ove possibile, il diritto alla c.d. bigenitorialità.
Tuttavia, l'art. 337 quater c.c. consente al giudice di disporre l'affido esclusivo dei minori a un genitore quando l'affido all'altro sia contrario al superiore interesse del minore, interesse che deve ispirare ogni decisione del giudice nell'ambito dei procedimenti riguardanti minori e che trova la propria copertura normativa a livello primario, nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (art. 8) e nella pagina 3 di 6 Costituzione (artt. 2,30 e 31). Tale regola, pertanto, è derogabile solo ove seriamente pregiudizievole per il minore, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento a favore del figlio minore ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 26587/09; Cass. 16593/08).
Nel caso di specie la figlia minore deve essere affidata in modo esclusivo alla ER
madre, considerato il disinteresse totale dimostrato dal padre nei confronti della minore che giustifica la formulazione di un giudizio prognostico negativo circa l'inidoneità dello stesso all'esercizio della genitorialità; dalle deduzioni della ricorrente è emerso infatti che il resistente, pur riconoscendo la figlia, si è allontanato dalla minore e dalla ricorrente sin dalla nascita di rimanendo totalmente Per_1
assente dalla vita della minore e disinteressandosi di quest'ultima, portando di conseguenza la ricorrente a far fronte in via esclusiva a tutte le esigenze della figlia e ad assumere le decisioni di natura ordinaria e straordinaria in favore della minore, stante lo stato di irreperibilità del Il CP_1
disinteresse di quest'ultimo viene ulteriormente evidenziato dal fatto che, pur avendo ricevuto regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, non è comparso in udienza né si è costituito in giudizio. A ciò si aggiunga la dichiarazione di ricezione del ricorso e di consenso a quanto richiesto dalla a firma del resistente, depositata in data 10.12.2024 (doc. 1). Per_1
Stante l'assoluto disinteresse manifestato dal padre rispetto alle questioni relative alla figlia e la necessità che siano assunte decisioni nell'interesse della minore al fine di evitare una paralisi decisionale rispetto alle questioni per lei più importanti, devono essere confermati i provvedimenti temporanei ed urgenti assunti all'udienza del 21.1.2025 e nello specifico deve essere confermato l'affidamento esclusivo della minore alla madre, con facoltà per la medesima di assumere Per_1
anche tutte le decisione di maggiore interesse per la figlia, quali quelle relative all'istruzione,
all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della figlia, e dunque a compiere anche pagina 4 di 6 gli atti indicati in ricorso (procedere con l'iscrizione scolastica della figlia presso la scuola pubblica secondaria di primo grado “Michetti” di Francavilla al Mare (CH) e compiere tutti i relativi atti necessari anche negli anni successivi e per i successivi gradi di istruzione;
prestare il consenso all'eventuale assegnazione del sostegno scolastico laddove ritenuto necessario nonché a sottoscrivere il
Piano Didattico personalizzato;
presentare le opportune richieste medico/sanitarie presso i competenti
Enti alla luce della patologia da cui la minore è affetta ,prestare il consenso per un'eventuale terapia medica;
richiedere l'Assegno Unico Universale e/o sussidi e/o agevolazioni fiscali in favore della minore presso i competenti enti;
procedere all'iscrizione presso centri sportivi/ludici al fine di migliorare e garantire le relazioni sociali della figlia).
Le spese di lite vanno dichiarate compensate tra le parti in quanto il resistente, essendo rimasto contumace, non si è opposto alle domande formulate dalla ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
provvede:
1) dispone l'affidamento esclusivo della minore alla madre ER
, con facoltà per la medesima di assumere anche tutte le decisione di maggiore Parte_1
interesse per la figlia, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della figlia, e dunque a compiere anche a procedere con l'iscrizione scolastica della figlia presso la scuola pubblica secondaria di primo grado “Michetti” di Francavilla al Mare (CH) e compiere tutti i relativi atti necessari anche negli anni successivi e per i successivi gradi di istruzione;
prestare il consenso all'eventuale assegnazione del sostegno scolastico laddove ritenuto necessario nonché a sottoscrivere il Piano Didattico personalizzato;
presentare le opportune richieste medico/sanitarie presso i competenti Enti alla luce della patologia da cui la minore è affetta ,prestare il consenso per un'eventuale terapia medica;
richiedere l'Assegno Unico Universale e/o sussidi e/o pagina 5 di 6 agevolazioni fiscali in favore della minore presso i competenti enti;
procedere all'iscrizione presso centri sportivi/ludici al fine di migliorare e garantire le relazioni sociali della figlia;
2) dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Pescara 26 febbraio 2025
Il Presidente estensore
Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente Relatore
Rossana Villani Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2656/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAOLA Parte_1 C.F._1
BERARDI, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 16.9.2024 ha agito nei confronti di Parte_1 [...]
chiedendo in via preliminare l'adozione di provvedimenti temporanei ed Controparte_1
urgenti ed in via definitiva la conferma di tali provvedimenti e formulando, perciò, le seguenti conclusioni:
“AUTORIZZARE:
la ricorrente, in via esclusiva, per il superiore interesse della figlia minore:
- a procedere con l'iscrizione scolastica della figlia presso la ER
scuola pubblica secondaria di primo grado “Michetti” di Francavilla al Mare (CH) affinché
quest'ultima possa intraprendere il relativo percorso di studi e/o tutte le azioni ad essa pertinenti e/o
conseguenti nessuna esclusa, al fine di garantire alla minore una adeguata istruzione e ciò anche negli
anni avvenire e per i successivi gradi di istruzione;
- a prestare il consenso all'eventuale assegnazione del sostegno scolastico laddove ritenuto necessario
nonché a sottoscrivere il Piano Didattico personalizzato e /o tutte le azioni ad essa pertinenti e/o
conseguenti nessuna esclusa;
- a presentare le opportune richieste medico/sanitarie (a titolo esemplificativo invalidità civile- legge
104) presso i competenti Enti alla luce della patologia da cui la minore è affetta e/o tutte le azioni ad
essa pertinenti e/o conseguenti nessuna esclusa, compreso il potere esclusivo di prestare il consenso
per un'eventuale terapia medica;
- a richiedere l'Assegno Unico Universale e/o sussidi e/o agevolazioni fiscali in favore della minore
presso i competenti Enti;
- a procedere all'iscrizione presso centri sportivi/ludici al fine di migliorare e garantire le relazioni
sociali della figlia .” Per_1
Nonostante la regolarità della notifica è rimasto contumace. Controparte_1
All'udienza del 21.1.2025 è stato disposto in via provvisoria ed urgente quanto segue: pagina 2 di 6 “l'affidamento esclusivo della minore nata il [...] in [...]
(Venezuela) - CF. – alla madre nata in Venezuela in [...]F._3 Parte_1
data 26/10/1968 - - , con facoltà per la medesima di assumere anche tutte CodiceFiscale_4
le decisione di maggiore interesse per la figlia, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla
salute e alla scelta della residenza abituale della figlia, e dunque a compiere anche gli atti indicati in
ricorso [ procedere con l'iscrizione scolastica della figlia presso la scuola pubblica secondaria di
primo grado “Michetti” di Francavilla al Mare (Ch) e compiere tutti i relativi atti necessari anche
negli anni avvenire e per i successivi gradi di istruzione;
prestare il consenso all'eventuale
assegnazione del sostegno scolastico laddove ritenuto necessario nonché a sottoscrivere il Piano
Didattico personalizzato;
presentare le opportune richieste medico/sanitarie presso i competenti Enti
alla luce della patologia da cui la minore è affetta ,prestare il consenso per un'eventuale terapia
medica; richiedere l'Assegno Unico Universale e/o sussidi e/o agevolazioni fiscali in favore della
minore presso i competenti enti;
procedere all'iscrizione presso centri sportivi/ludici al fine di
migliorare e garantire le relazioni sociali della figlia”.
Sempre alla stessa udienza l'Avv. Berardi, per parte ricorrente, ha insistito per l'accoglimento del ricorso e delle conclusioni ivi formulate e la causa è stata rimessa in decisione collegiale.
…………….
Sull'affidamento esclusivo e sui provvedimenti temporanei ed urgenti:
È noto come il legislatore del 2006 abbia prescelto come prioritaria la modalità di affido condiviso della prole minore di età a entrambi i genitori, dovendosi sempre tutelare, ove possibile, il diritto alla c.d. bigenitorialità.
Tuttavia, l'art. 337 quater c.c. consente al giudice di disporre l'affido esclusivo dei minori a un genitore quando l'affido all'altro sia contrario al superiore interesse del minore, interesse che deve ispirare ogni decisione del giudice nell'ambito dei procedimenti riguardanti minori e che trova la propria copertura normativa a livello primario, nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (art. 8) e nella pagina 3 di 6 Costituzione (artt. 2,30 e 31). Tale regola, pertanto, è derogabile solo ove seriamente pregiudizievole per il minore, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento a favore del figlio minore ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 26587/09; Cass. 16593/08).
Nel caso di specie la figlia minore deve essere affidata in modo esclusivo alla ER
madre, considerato il disinteresse totale dimostrato dal padre nei confronti della minore che giustifica la formulazione di un giudizio prognostico negativo circa l'inidoneità dello stesso all'esercizio della genitorialità; dalle deduzioni della ricorrente è emerso infatti che il resistente, pur riconoscendo la figlia, si è allontanato dalla minore e dalla ricorrente sin dalla nascita di rimanendo totalmente Per_1
assente dalla vita della minore e disinteressandosi di quest'ultima, portando di conseguenza la ricorrente a far fronte in via esclusiva a tutte le esigenze della figlia e ad assumere le decisioni di natura ordinaria e straordinaria in favore della minore, stante lo stato di irreperibilità del Il CP_1
disinteresse di quest'ultimo viene ulteriormente evidenziato dal fatto che, pur avendo ricevuto regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, non è comparso in udienza né si è costituito in giudizio. A ciò si aggiunga la dichiarazione di ricezione del ricorso e di consenso a quanto richiesto dalla a firma del resistente, depositata in data 10.12.2024 (doc. 1). Per_1
Stante l'assoluto disinteresse manifestato dal padre rispetto alle questioni relative alla figlia e la necessità che siano assunte decisioni nell'interesse della minore al fine di evitare una paralisi decisionale rispetto alle questioni per lei più importanti, devono essere confermati i provvedimenti temporanei ed urgenti assunti all'udienza del 21.1.2025 e nello specifico deve essere confermato l'affidamento esclusivo della minore alla madre, con facoltà per la medesima di assumere Per_1
anche tutte le decisione di maggiore interesse per la figlia, quali quelle relative all'istruzione,
all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della figlia, e dunque a compiere anche pagina 4 di 6 gli atti indicati in ricorso (procedere con l'iscrizione scolastica della figlia presso la scuola pubblica secondaria di primo grado “Michetti” di Francavilla al Mare (CH) e compiere tutti i relativi atti necessari anche negli anni successivi e per i successivi gradi di istruzione;
prestare il consenso all'eventuale assegnazione del sostegno scolastico laddove ritenuto necessario nonché a sottoscrivere il
Piano Didattico personalizzato;
presentare le opportune richieste medico/sanitarie presso i competenti
Enti alla luce della patologia da cui la minore è affetta ,prestare il consenso per un'eventuale terapia medica;
richiedere l'Assegno Unico Universale e/o sussidi e/o agevolazioni fiscali in favore della minore presso i competenti enti;
procedere all'iscrizione presso centri sportivi/ludici al fine di migliorare e garantire le relazioni sociali della figlia).
Le spese di lite vanno dichiarate compensate tra le parti in quanto il resistente, essendo rimasto contumace, non si è opposto alle domande formulate dalla ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
provvede:
1) dispone l'affidamento esclusivo della minore alla madre ER
, con facoltà per la medesima di assumere anche tutte le decisione di maggiore Parte_1
interesse per la figlia, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della figlia, e dunque a compiere anche a procedere con l'iscrizione scolastica della figlia presso la scuola pubblica secondaria di primo grado “Michetti” di Francavilla al Mare (CH) e compiere tutti i relativi atti necessari anche negli anni successivi e per i successivi gradi di istruzione;
prestare il consenso all'eventuale assegnazione del sostegno scolastico laddove ritenuto necessario nonché a sottoscrivere il Piano Didattico personalizzato;
presentare le opportune richieste medico/sanitarie presso i competenti Enti alla luce della patologia da cui la minore è affetta ,prestare il consenso per un'eventuale terapia medica;
richiedere l'Assegno Unico Universale e/o sussidi e/o pagina 5 di 6 agevolazioni fiscali in favore della minore presso i competenti enti;
procedere all'iscrizione presso centri sportivi/ludici al fine di migliorare e garantire le relazioni sociali della figlia;
2) dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Pescara 26 febbraio 2025
Il Presidente estensore
Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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