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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 08/05/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione III Civile
Composto dai Magistrati:
Rossella Atzeni Presidente
Laura Casale Consigliere
Lucia Franzese Giudice Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa RG 223/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dagli avv.ti Valentina Ventura Boeri e Parte_1
Davide Oddo, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Sanremo Via Feraldi
6, per mandato in atti
PARTE APPELLANTE
contro rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Morini, ed elettivamente CP_1
domiciliata presso il suo studio in Sanremo Corso Garibaldi 97/4, per mandato in atti
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE APPELLANTE:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, contrariis reiectis,
1) previa sospensione, già in sede monocratica, inaudita altera parte, della eseguibilità della gravata sentenza, ex articoli 282, 283, 337 e 351 c.p.c., per le motivazioni delineate in narra- tiva,
2) in totale riforma della gravata sentenza n. 98/24, resa dal Tribunale di Imperia il
12/02/2024, depositata in cancelleria il 13/02/2024, notificata, ai soli fini esecutivi, a
[...]
[... [...]
, in data 22/02/2024, nella causa n. 1753/2021 R.G., promossa da nella Pt_2 CP_1
persona del legale rappresentante, contro , rigettare la domanda di parte at- Parte_1 trice in primo grado e, per l'effetto, dichiarare che nessuna somma risulta dovuta, da parte di
, a favore di nella persona del legale rappresentante, relativa- Parte_1 CP_1 mente ai fatti per i quali è causa, stanti le motivazioni a seguire,
3) vinte le spese dei due gradi di giudizio o, in subordine, con totale compensazione delle stesse”.
PARTE APPELLATA:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, contrariis rejectis, previa ogni meglio ritenuta declaratoria;
in via preliminare, respingere l'Istanza di sospensiva;
respingere quindi l'appello in quanto inammissibile e, comunque, infondato;
con vittoria di spese e competenze profes- sionali relative alla presente fase di gravame, di cui il sottoscritto difensore chiede ugualmente la distrazione a proprio favore ex art. 93 c.p.c. avendole interamente anticipate;
salvis juribus”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la signora proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza n. 98/2024 pronunciata dal Tribunale di Imperia il 12/2/2024 che aveva condannato la medesima a pagare in favore di la somma di € 57.950,00 a titolo di CP_1 provvigione per l'attività di mediazione asseritamente svolta in relazione alla sottoscrizione tra e del contratto preliminare di compravendita della villa sita Parte_1 CP_2 in Taggia di proprietà dell'odierna appellante.
La signora propone appello avverso la sentenza di primo grado, sviluppando Parte_1 quattro motivi.
Con il primo motivo l'appellante deduce la violazione di legge nonché il mancato assolvi- mento dell'onere della prova gravante su parte attrice relativo all'iscrizione del presunto me- diatore nei registri tenuti presso la Camera di Commercio, requisito che non sarebbe stato considerato dal Tribunale.
Con il secondo motivo l'appellante censura l'appellata sentenza riguardo all'omessa valuta- zione della carenza di legittimazione passiva della signora rispetto al diritto azionato Pt_1
2 dall'agenzia di mediazione in quanto, secondo gli accordi intercorsi tra i contraenti, il com- penso dell'agenzia immobiliare avrebbe dovuto essere pagato dalla parte promissaria acqui- rente. L'appellante richiama l'art. 4 della scrittura.
Con il terzo motivo l'appellante contesta l'errata interpretazione della scrittura qualificata come preliminare;
afferma l'appellante che si tratterebbe nel caso in esame di una proposta irrevocabile di acquisto accettata dal venditore, la quale non farebbe sorgere il diritto alla provvigione per il mediatore.
Con il quarto motivo l'appellante impugna la sentenza di primo grado in punto spese.
L'appellata si costituiva in giudizio e contestava l'appello, rilevando anche la CP_1
novità delle questioni poste per la prima volta in fase di gravame;
chiedeva la conferma della sentenza di primo grado.
La Corte sospendeva la provvisoria esecutorietà dell'impugnata sentenza e, con ordinanza del 14/6/2024, respingeva la richiesta di revoca dell'ordinanza di sospensione della provviso- ria esecutorietà della sentenza impugnata;
la Corte rinviava la causa all'udienza del 27/3/2025 per la precisazione delle conclusioni, udienza fissata poi al 3/4/2025.
A tale udienza il Giudice Ausiliario Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
***
La Corte esamina congiuntamente i motivi d'appello e li respinge per i motivi che si indicano di seguito.
Risulta agli atti ed è incontestato che la tramite l'agenzia immobiliare abbia CP_1 CP_1
messo in contatto la signora , promittente venditrice, e promis- Parte_1 CP_3 sario acquirente, per la compravendita di una villa in Taggia di proprietà dell'odierna appel- lante, per la somma di circa 2 milioni di euro. In data 27/1/2021-3/2/2021 le parti hanno sottoscritto gli accordi negoziali (All.1 del fascicolo di parte appellata) in cui in un unico do- cumento è contenuta la proposta di acquisto del sig. sottoscritta in data CP_3
27/1/2021 e l'accettazione della signora in data 3/2/2021. Nella medesima Parte_1
scrittura viene dato atto dell'intervento dell'agenzia immobiliare dell'obbligo di cor- CP_1 rispondere la provvigione e della quantificazione della medesima nell'importo di € 57.950,00.
3 Deve preliminarmente essere respinta l'eccezione di tardività delle argomentazioni contenute nel primo motivo d'appello aventi ad oggetto l'accertamento dell'iscrizione nell'albo dei me- diatori da parte della società che richiede il relativo compenso: secondo quanto statuito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, “Il requisito relativo all'obbligo di iscrizione del media- tore nei ruoli tenuti presso le camere di commercio è sottratto al principio di non contesta- zione, in quanto discendente da norma imperativa e al divieto di "ius novorum" in appello, essendo il contratto che ne sia sprovvisto affetto da nullità rilevabile d'ufficio…”… “Pertanto, da un lato, è onere del mediatore, ove proponga domanda di pagamento della provvigione, provare l'iscrizione presso la camera di commercio. Dall'altro lato - si ripete - il difetto di prova di tale requisito è fonte di nullità del contratto di mediazione, rilevabile d'ufficio anche in appello, pure in assenza di contestazione ad opera della controparte” ( Cassazione n. 4019 del 9/2/2023).
La Corte esamina nel merito il primo motivo e lo respinge in quanto infondato.
Secondo il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, articolo 73 (che ha modificato la L. n.
39 del 1989 istitutiva, presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, del ruolo degli agenti di affari in mediazione), la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, verificato il possesso dei requisiti dalle autocertificazioni e dalle certificazioni prodotte, deve iscrivere i dati del mediatore nel registro delle imprese, se l'attività è svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dalla L. 29 dicembre 1993, n. 580, articolo 8, e dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, articolo 9, e successive modificazioni, assegnando la qualifica di intermediario per le diverse tipologie di attività, distintamente previste dalla L 3 febbraio 1989 n. 39 (comma 3); ad ogni effetto di legge, i richiami al ruolo contenuti nella L. N. 39 del 1989, si intendono riferiti alle iscrizioni previste dal suddetto articolo 73 nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) (cfr. Sez. U, Sentenza n. 19161 del 02/08/2017).
La società ha fornito prova documentale dell'iscrizione all'albo dei mediatori (“Ai CP_1 fini del riconoscimento del diritto del mediatore al compenso per l'attività prestata, l'onere della prova dell'iscrizione all'albo dei mediatori, così come previsto nella legge n. 39 del
4 1989, può essere assolto anche mediante l'indicazione del numero d'iscrizione nel ruolo de- gli agenti di affari in mediazione tenuto presso la locale Camera di Commercio, non es- sendo impedito alla parte di fornirne detta prova per presunzioni” - Cassazione n.
29051/2022), come risulta dalla visura camerale prodotta: l'attività della società a socio unico
è individuata ai codici ATECO e NACE 68.31 ed è chiaramente descritta nell'oggetto sociale come “ attività di mediazione mobiliare e immobiliare”.
Le spese riguardanti il compenso della mediazione – attività mai contestata - sono contenute nella scrittura preliminare: “ parte venditrice si è avvalsa dell'opera dell'agenzia immobiliare
.”. L'inequivoca dizione letterale individua senz'altro la come il sog- CP_4 CP_1
getto che ha messo in relazione le parti in ordine alla conclusione dell'affare, con quantifica- zione della somma dovuta. La signora a sottoscritto l'atto e non ha sollevato questioni Pt_1
in ordine all'autenticità della propria firma, ovvero all'intervento dell'agenzia immobiliare ed alla quantificazione del compenso: l'indicazione nella citata scrittura della circostanza che il compenso dell'agenzia immobiliare sarebbe stato pagato dal sig. non modifica CP_5
l'obbligo assunto dalla signora tanto più che la non ha sottoscritto le pat- Pt_1 CP_1 tuizioni della citata scrittura ( motivo secondo).
Quanto al sorgere del diritto alla provvigione in funzione dell'attività svolta dall'agenzia im- mobiliare, (terzo motivo), si richiamano i principi espressi dalla Suprema Corte secondo cui
“Al fine di riconoscere il diritto alla provvigione al mediatore ex art. 1755 c.c., l'affare deve ritenersi concluso quando tra le parti poste in relazione dal mediatore si sia validamente co- stituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per l'esecuzione del contratto.
Pertanto, anche un contratto preliminare di compravendita deve considerarsi atto conclusivo dell'affare, salvo che le parti abbiano inteso derogare alla disciplina legale attribuendo il diritto alla provvigione al momento della sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita”
( Cassazione 2359/2024). Nel caso in esame risulta la proposta irrevocabile di acquisto sot- CP_ toscritta dal in tutte le pagine in data 27/1/2021; la signora sottoscriveva la me- Pt_1
desima scrittura in data 3/2/2021. Come già rilevato dal primo giudice, deve pertanto inten- dersi perfezionato il contratto preliminare alla data del 3/2/2021. La signora aveva Pt_1 consegnato la documentazione di regolarità urbanistica il 1/2/2021, cioè prima della conclu-
CP_ sione del contratto;
il faceva pervenire la caparra di € 200.000,00 in data 22/2/2021.
5 Deve ritenersi ininfluente ai fini della maturazione del diritto alla provvigione il comporta- mento tenuto dalle parti dopo la conclusione dell'affare: dal carteggio successivo alla sotto-
CP_ scrizione del preliminare risulta che la aveva comunicato al che non intendeva Pt_1
CP_ attendere il pagamento della caparra oltre la data del 19/2/2021; che il giustificava di avere inteso che il termine per il pagamento della caparra fosse posticipato di trenta giorni,
e pagava la somma di € 200.000,00 il 22/2/2021, con bonifico che veniva rifiutato dalla
[...]
successivamente, la chiedeva la risoluzione del contratto per inadempimento ed Pt_3 Pt_1
CP_ il rinunciava all'affare.
Indi, entrambe le parti ritenevano concluso il contratto, salvo poi decidere di non proseguire con il perfezionamento dell'atto, circostanze che tuttavia non precludono al mediatore di ottenere il pagamento del dovuto in conseguenza dell'attività svolta che aveva portato alla conclusione dell'affare.
I motivi d'appello devono pertanto essere respinti, con integrale conferma dell'appellata sen- tenza.
SPESE DEL GIUDIZIO
Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e l'appellante Parte_1 deve essere condannata a pagare alla parte appellante le spese del presente grado di giudizio.
Le spese si liquidano secondo i parametri medi – minimi per la fase istruttoria –di cui al DM
147/2022, con riferimento allo scaglione da € 52.000,00 ad € 260.000,00 ( valore € 57.950,00) tenuto conto delle questioni trattate e dell'impegno profuso dal legale.
E precisamente,
1.Fase di studio € 2.280,00;
2. Fase introduttiva € 1.200,00;
3. Fase istruttoria/trattazione € 720,00;
3. Fase decisionale € 3.120,00;
Totale € 7.320,00 oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa, con distrazione in favore del legale che si è dichiarato anticipatario e ne ha fatto richiesta.
6 Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia)
- che l'appello è stato integralmente respinto
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente deliberando, contrariis rejectis, respinta ogni contraria istanza, eccezione e dedu- zione:
⁃ Respinge l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Imperia n. Parte_1
98/2024 in data 12/02/2024, depositata in cancelleria il 13/02/2024;
⁃ Conferma integralmente la gravata sentenza;
⁃ Dichiara tenuta e condanna a pagare in favore della parte appellata Parte_1 CP_1
le spese di lite del presente grado che liquida in € 7.320,00 oltre rimborso forf. 15%, iva e cpa;
dispone la distrazione in favore del legale che si è dichiarato anticipatario;
⁃ Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che l'ap- pello è stato integralmente respinto.
Genova, 24/4/2025
Giudice Ausiliario Relatore
Dott.ssa Lucia Franzese
Il Presidente
Dott. Rossella Atzeni
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