Versione
18 aprile 1943
18 aprile 1943
Art. 10.
Il datore di lavoro e' responsabile del versamento del contributo anche per la parte che e' a carica del lavoratore.
Qualunque patto in contrario e' nullo.
La parte di contrihnto a carico del lavoratore e' trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta al lavoratore stesso.
L'azione per riscuotere i contributi dovuti dal datore di lavoro all'Ente si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui se na doveva eseguire il pagamento.
Il datore di lavoro e' responsabile del versamento del contributo anche per la parte che e' a carica del lavoratore.
Qualunque patto in contrario e' nullo.
La parte di contrihnto a carico del lavoratore e' trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta al lavoratore stesso.
L'azione per riscuotere i contributi dovuti dal datore di lavoro all'Ente si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui se na doveva eseguire il pagamento.
Giurisprudenza • 3
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/01/1984, n. 605Provvedimento: […] mancando tale richiesta, è tenuto al versamento stesso soltanto nei limiti della misura della rata precedente, devono ritenersi implicitamente abrogati per effetto della nuova disciplina della materia risultante dagli artt. 10 della legge n. 138 del 1943 e 3 della legge n. 934 del 1966 ed istitutiva dell'Obbligo incondizionato del datore di lavoro di versare i contributi dovuti nonché della sanzione del pagamento di una somma aggiuntiva pari a questi ultimi, in caso di omissione del loro versamento.*Leggi di più...
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