Articolo 10 della Legge 11 gennaio 1943, n. 138
Articolo 9Articolo 11
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18 aprile 1943
Art. 10.

Il datore di lavoro e' responsabile del versamento del contributo anche per la parte che e' a carica del lavoratore.

Qualunque patto in contrario e' nullo.

La parte di contrihnto a carico del lavoratore e' trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta al lavoratore stesso.

L'azione per riscuotere i contributi dovuti dal datore di lavoro all'Ente si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui se na doveva eseguire il pagamento.
Entrata in vigore il 18 aprile 1943
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